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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7044/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7044/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ROSARIA Parte_1
CAMPOREALE, giusta procura in atti;
attrice contro rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELE SARCINA, Controparte_1
giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
19.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo: 1) di essere proprietaria dell'immobile sito a San Controparte_1
Ferdinando di Puglia alla Via Vittorio Veneto nn. 7 – 9, donatole dal de cuius
, suo padre, il quale si era riservato il diritto di usufrutto vita natural Persona_1
durante; 2) che detto immobile, a seguito del decesso di , è rimasto Persona_1
nella disponibilità di moglie del de cuius, deceduta il 30 maggio Persona_2
2020; 3) che l'immobile, dal decesso della è occupato sine titulo dal fratello Per_2
Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di “condannare il sig. al rilascio dell'immobile sito in San Ferdinando di Puglia alla Controparte_1
Via Vittorio Veneto n. 7 – 9, censito al Catasto Fabbricati del Comune di San
Ferdinando di Puglia, Foglio 8, Particella 113, subalterni 2 - 3 e al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente quantificato in € 2.450,00 per le mensilità da giugno
a dicembre c.m. oltre quelle a scadere sino al rilascio per € 350,00 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo”. Vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il quale ha eccepito di Controparte_1 detenere l'immobile in forza di un contratto di locazione, stipulato con il de cuius il
15.3.2018, con decorrenza dal 1.3.2018 e scadenza il 28.2.2026, regolarmente registrato;
ha inoltre eccepito l'inadempimento della ricorrente dell'obbligazione di assistenza e di cura degli anziani genitori assunta nell'atto di donazione. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda nonché, in via riconvenzionale, di risolvere la donazione per inadempimento della donataria;
il tutto con vittoria delle spese.
pagina 2 di 9 Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 19.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Occorre anzitutto procedere alla esatta qualificazione giuridica della domanda.
L'odierna attrice ha agito non sul presupposto della precedente volontaria trasmissione della disponibilità del bene al convenuto, in forza di un qualsivoglia negozio che presupponga la qualità di proprietario, ma solo sul presupposto che lo stesso occupi il bene nell'assenza, anche originaria, di qualsivoglia titolo.
Si tratta, dunque, di un'azione di rivendicazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7305/2014:
“non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”; cfr. Cass. n.
705/2013).
Invero, secondo pacifici principi giurisprudenziali, l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà pagina 3 di 9 tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Così ribadisce Cass. n. 25052/2018: “l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la “probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce”.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della “probatio diabolica” gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. n.
21940/2018; 11605/1007). L'attore deve, dunque, fornire la prova rigorosa della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo.
Tale rigore probatorio trova tuttavia una deroga nell'ammissione del convenuto, quando cioè l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore (cfr. Cass. n. 28865/2021).
Del resto è principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e pagina 4 di 9 dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (cfr. Cass.
n 305/1964; 1873/1985; 6592/1986; 8394/1990; 1569/2022).
La descritta attenuazione del regime probatorio trova piena applicazione nel presente giudizio in cui il convenuto non ha contestato la titolarità del bene in capo al dante causa dell'odierna attrice e successivamente a quest'ultima, giusta atto di donazione del 2.3.2006, eccependo di detenerlo in forza di un contratto di locazione stipulato con il dante causa, che si era riservato il diritto di usufrutto vita natural durante, e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione della donazione in forza della quale il bene medesimo le è stato trasferito.
Il regime probatorio gravante sull'attrice in rivendica può dunque ritenersi nella specie attenuato in considerazione delle difese del convenuto, non avendo questi contestato la titolarità del bene in capo al dante causa prima e alla rivendicante poi;
d'altronde, la stessa domanda di risoluzione della donazione avanzata dal convenuto in via riconvenzionale postula implicitamente il riconoscimento della titolarità del bene in capo all'attrice.
Deve dunque ritenersi accertato il diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile in questione.
Occorre a questo punto verificare se il titolo opposto dal convenuto (contratto di locazione stipulato con l'usufruttuario il 15.3.2018 e registrato il 15.4.2019) sia ostativo all'effetto recuperatorio della rei vindicatio.
In proposito, mette conto rammentare che ai sensi dell'art. 999 c.c. “le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 cod. civ., il contratto pagina 5 di 9 di locazione stipulato dall'usufruttuario è opponibile allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data certa anteriore” (cfr. Cass. n. 1643/1999).
Nel caso di specie, il contratto di locazione in forza del quale il convenuto occupa l'immobile di proprietà dell'attrice risulta concluso in data 15.3.2018.
Detto contratto, però, sebbene stipulato con scrittura privata, non risulta avere data certa anteriore alla cessazione dell'usufrutto, avvenuta con la morte dell'usufruttuario il 14.5.2018, essendo stato registrato successivamente e cioè in data 15.4.2019 (l'art. 2704 c.c., in materia di opponibilità della data certa nei confronti dei terzi, stabilisce che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata…”).
Ne consegue pertanto che il contratto di locazione stipulato tra l'usufruttuario e il convenuto, non avendo data certa anteriore, non è opponibile all'attrice.
Va dunque accolta la domanda di rilascio dell'immobile.
Viceversa, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Al riguardo, mette conto richiamare le recenti sentenze della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 33645/2022 e n. 33659/2022 che hanno composto il contrasto giurisprudenziale sulla questione dell'accertamento e della stima del danno da occupazione sine titulo di immobili, affermando che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”. In particolare, è stato ritenuto che il danno da occupazione sine titulo non va inteso come danno in re ipsa, quanto, piuttosto, come “danno presunto” o “danno normale”, dovendosi privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pagina 6 di 9 pregiudizio allegato. Infatti, ritiene la Cassazione che nell'accogliere la prospettiva del danno in re ipsa non solo si alleggerirebbe il carico probatorio del danneggiato (il quale sarebbe anche esonerato dall'onere di allegazione del danno, così frustrandosi il diritto di difesa del presunto autore dell'illecito), ma si violerebbe pure il principio secondo cui è ammesso il risarcimento soltanto del danno – conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Inoltre, la prospettiva del danno in re ipsa darebbe luogo alla “inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”. Trattandosi di danno presunto, la Cassazione ha chiarito che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. In altri termini, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, cioè, gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Queste essendo le coordinate ermeneutiche espresse dalla più recente giurisprudenza, va osservato che nel caso di specie l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova del danno lamentato, non avendo in alcun modo allegato e dimostrato la reale possibilità di godimento che avrebbe perso nel periodo di occupazione.
Senza tacere del fatto che l'attrice non ha neppure indicato un solo dato, anche semplicemente indiziario, che suffraghi la stima relativa al valore locativo dell'immobile da essa operata (tra l'altro, genericamente, solo nelle conclusioni), senza in alcun modo allegare e provare quale sarebbe stata l'attività materiale (per es. utilizzo diretto) o giuridica (locazione a terzi, vendita ecc.) che le sarebbe stata impedita per effetto della condotta del convenuto.
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di risoluzione della donazione modale. pagina 7 di 9 Come noto, l'art. 793 comma 4 c.c. dispone che “la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”. La risoluzione del contratto è, quindi, accordata dalla norma sopra citata, nella sola ipotesi in cui sia stata espressamente prevista, tramite clausola contrattuale, quale conseguenza dell'inadempimento dell'onere da parte del donatario.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante se preveduta nell'atto di donazione e non può avvenire ipso iure, in forza di clausola risolutiva espressa… l'inserimento di una simile clausola nel contratto di donazione va intesa come espressa previsione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, che deve essere domandata dal donante o dagli eredi, in conformità della particolare disciplina in materia” (cfr. Cass. n. 14120/2014).
Ne discende che la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere richiesta solo se prevista da apposita clausola contrattuale, come, peraltro, espressamente sancito dall'art. 793 c.c.
Infatti, il modus posto a carico del donatario non costituisce controprestazione della donazione e non modifica la natura di atto di liberalità; pertanto, il contratto di donazione non può soggiacere alle norme previste per i contratti sinallagmatici e l'azione di risoluzione non è esperibile se non espressamente prevista nel contratto.
Nel caso in esame il contratto, pur finalizzando espressamente la donazione al compimento di opere di assistenza e di cura nei confronti del donante e della di lui coniuge, non prevede la risoluzione in caso di inadempimento della donataria;
pertanto la relativa azione non poteva essere esperita dall'odierno convenuto e, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
L'esito complessivo del giudizio – tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice e della reciproca soccombenza delle parti in relazione alla domanda di risarcimento del danno e alla domanda di risoluzione della donazione – pagina 8 di 9 giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con la restante metà a carico della parte convenuta.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione,
i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto all'immediato rilascio in favore dell'attrice dell'immobile sito a
San Ferdinando di Puglia alla Via Vittorio Veneto nn. 7 – 9;
2) RIGETTA la domanda di condanna al risarcimento del danno;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale di risoluzione della donazione modale;
4) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della metà delle spese di lite, parte che liquida in € 4.216,50 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
DICHIARA le spese compensate per la restante metà.
Foggia, 20.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7044/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ROSARIA Parte_1
CAMPOREALE, giusta procura in atti;
attrice contro rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELE SARCINA, Controparte_1
giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
19.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo: 1) di essere proprietaria dell'immobile sito a San Controparte_1
Ferdinando di Puglia alla Via Vittorio Veneto nn. 7 – 9, donatole dal de cuius
, suo padre, il quale si era riservato il diritto di usufrutto vita natural Persona_1
durante; 2) che detto immobile, a seguito del decesso di , è rimasto Persona_1
nella disponibilità di moglie del de cuius, deceduta il 30 maggio Persona_2
2020; 3) che l'immobile, dal decesso della è occupato sine titulo dal fratello Per_2
Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di “condannare il sig. al rilascio dell'immobile sito in San Ferdinando di Puglia alla Controparte_1
Via Vittorio Veneto n. 7 – 9, censito al Catasto Fabbricati del Comune di San
Ferdinando di Puglia, Foglio 8, Particella 113, subalterni 2 - 3 e al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente quantificato in € 2.450,00 per le mensilità da giugno
a dicembre c.m. oltre quelle a scadere sino al rilascio per € 350,00 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo”. Vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il quale ha eccepito di Controparte_1 detenere l'immobile in forza di un contratto di locazione, stipulato con il de cuius il
15.3.2018, con decorrenza dal 1.3.2018 e scadenza il 28.2.2026, regolarmente registrato;
ha inoltre eccepito l'inadempimento della ricorrente dell'obbligazione di assistenza e di cura degli anziani genitori assunta nell'atto di donazione. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda nonché, in via riconvenzionale, di risolvere la donazione per inadempimento della donataria;
il tutto con vittoria delle spese.
pagina 2 di 9 Disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 19.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Occorre anzitutto procedere alla esatta qualificazione giuridica della domanda.
L'odierna attrice ha agito non sul presupposto della precedente volontaria trasmissione della disponibilità del bene al convenuto, in forza di un qualsivoglia negozio che presupponga la qualità di proprietario, ma solo sul presupposto che lo stesso occupi il bene nell'assenza, anche originaria, di qualsivoglia titolo.
Si tratta, dunque, di un'azione di rivendicazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7305/2014:
“non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”; cfr. Cass. n.
705/2013).
Invero, secondo pacifici principi giurisprudenziali, l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà pagina 3 di 9 tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Così ribadisce Cass. n. 25052/2018: “l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la “probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce”.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della “probatio diabolica” gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. n.
21940/2018; 11605/1007). L'attore deve, dunque, fornire la prova rigorosa della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo.
Tale rigore probatorio trova tuttavia una deroga nell'ammissione del convenuto, quando cioè l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore (cfr. Cass. n. 28865/2021).
Del resto è principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e pagina 4 di 9 dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (cfr. Cass.
n 305/1964; 1873/1985; 6592/1986; 8394/1990; 1569/2022).
La descritta attenuazione del regime probatorio trova piena applicazione nel presente giudizio in cui il convenuto non ha contestato la titolarità del bene in capo al dante causa dell'odierna attrice e successivamente a quest'ultima, giusta atto di donazione del 2.3.2006, eccependo di detenerlo in forza di un contratto di locazione stipulato con il dante causa, che si era riservato il diritto di usufrutto vita natural durante, e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione della donazione in forza della quale il bene medesimo le è stato trasferito.
Il regime probatorio gravante sull'attrice in rivendica può dunque ritenersi nella specie attenuato in considerazione delle difese del convenuto, non avendo questi contestato la titolarità del bene in capo al dante causa prima e alla rivendicante poi;
d'altronde, la stessa domanda di risoluzione della donazione avanzata dal convenuto in via riconvenzionale postula implicitamente il riconoscimento della titolarità del bene in capo all'attrice.
Deve dunque ritenersi accertato il diritto di proprietà dell'attrice sull'immobile in questione.
Occorre a questo punto verificare se il titolo opposto dal convenuto (contratto di locazione stipulato con l'usufruttuario il 15.3.2018 e registrato il 15.4.2019) sia ostativo all'effetto recuperatorio della rei vindicatio.
In proposito, mette conto rammentare che ai sensi dell'art. 999 c.c. “le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il nudo proprietario si trova in posizione di terzietà rispetto ai contratti conclusi dall'usufruttuario aventi ad oggetto il bene dato in usufrutto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 999 cod. civ., il contratto pagina 5 di 9 di locazione stipulato dall'usufruttuario è opponibile allo stesso proprietario solo se risulti da scrittura avente data certa anteriore” (cfr. Cass. n. 1643/1999).
Nel caso di specie, il contratto di locazione in forza del quale il convenuto occupa l'immobile di proprietà dell'attrice risulta concluso in data 15.3.2018.
Detto contratto, però, sebbene stipulato con scrittura privata, non risulta avere data certa anteriore alla cessazione dell'usufrutto, avvenuta con la morte dell'usufruttuario il 14.5.2018, essendo stato registrato successivamente e cioè in data 15.4.2019 (l'art. 2704 c.c., in materia di opponibilità della data certa nei confronti dei terzi, stabilisce che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata…”).
Ne consegue pertanto che il contratto di locazione stipulato tra l'usufruttuario e il convenuto, non avendo data certa anteriore, non è opponibile all'attrice.
Va dunque accolta la domanda di rilascio dell'immobile.
Viceversa, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Al riguardo, mette conto richiamare le recenti sentenze della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 33645/2022 e n. 33659/2022 che hanno composto il contrasto giurisprudenziale sulla questione dell'accertamento e della stima del danno da occupazione sine titulo di immobili, affermando che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”. In particolare, è stato ritenuto che il danno da occupazione sine titulo non va inteso come danno in re ipsa, quanto, piuttosto, come “danno presunto” o “danno normale”, dovendosi privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pagina 6 di 9 pregiudizio allegato. Infatti, ritiene la Cassazione che nell'accogliere la prospettiva del danno in re ipsa non solo si alleggerirebbe il carico probatorio del danneggiato (il quale sarebbe anche esonerato dall'onere di allegazione del danno, così frustrandosi il diritto di difesa del presunto autore dell'illecito), ma si violerebbe pure il principio secondo cui è ammesso il risarcimento soltanto del danno – conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Inoltre, la prospettiva del danno in re ipsa darebbe luogo alla “inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”. Trattandosi di danno presunto, la Cassazione ha chiarito che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. In altri termini, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, cioè, gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Queste essendo le coordinate ermeneutiche espresse dalla più recente giurisprudenza, va osservato che nel caso di specie l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova del danno lamentato, non avendo in alcun modo allegato e dimostrato la reale possibilità di godimento che avrebbe perso nel periodo di occupazione.
Senza tacere del fatto che l'attrice non ha neppure indicato un solo dato, anche semplicemente indiziario, che suffraghi la stima relativa al valore locativo dell'immobile da essa operata (tra l'altro, genericamente, solo nelle conclusioni), senza in alcun modo allegare e provare quale sarebbe stata l'attività materiale (per es. utilizzo diretto) o giuridica (locazione a terzi, vendita ecc.) che le sarebbe stata impedita per effetto della condotta del convenuto.
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda.
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di risoluzione della donazione modale. pagina 7 di 9 Come noto, l'art. 793 comma 4 c.c. dispone che “la risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”. La risoluzione del contratto è, quindi, accordata dalla norma sopra citata, nella sola ipotesi in cui sia stata espressamente prevista, tramite clausola contrattuale, quale conseguenza dell'inadempimento dell'onere da parte del donatario.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante se preveduta nell'atto di donazione e non può avvenire ipso iure, in forza di clausola risolutiva espressa… l'inserimento di una simile clausola nel contratto di donazione va intesa come espressa previsione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, che deve essere domandata dal donante o dagli eredi, in conformità della particolare disciplina in materia” (cfr. Cass. n. 14120/2014).
Ne discende che la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere richiesta solo se prevista da apposita clausola contrattuale, come, peraltro, espressamente sancito dall'art. 793 c.c.
Infatti, il modus posto a carico del donatario non costituisce controprestazione della donazione e non modifica la natura di atto di liberalità; pertanto, il contratto di donazione non può soggiacere alle norme previste per i contratti sinallagmatici e l'azione di risoluzione non è esperibile se non espressamente prevista nel contratto.
Nel caso in esame il contratto, pur finalizzando espressamente la donazione al compimento di opere di assistenza e di cura nei confronti del donante e della di lui coniuge, non prevede la risoluzione in caso di inadempimento della donataria;
pertanto la relativa azione non poteva essere esperita dall'odierno convenuto e, conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
L'esito complessivo del giudizio – tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice e della reciproca soccombenza delle parti in relazione alla domanda di risarcimento del danno e alla domanda di risoluzione della donazione – pagina 8 di 9 giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con la restante metà a carico della parte convenuta.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda, come indicato in citazione,
i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto all'immediato rilascio in favore dell'attrice dell'immobile sito a
San Ferdinando di Puglia alla Via Vittorio Veneto nn. 7 – 9;
2) RIGETTA la domanda di condanna al risarcimento del danno;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale di risoluzione della donazione modale;
4) CONDANNA il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della metà delle spese di lite, parte che liquida in € 4.216,50 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
DICHIARA le spese compensate per la restante metà.
Foggia, 20.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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