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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2614 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. PARADISO VANESSA;
C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv. NUCCIARONE UGO e
[...] P.IVA_1
GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.12.2020 Parte_1
rappresenta di aver presentato, in data 12.03.2019, domanda di indennità
Pagina 1 di 4 di disoccupazione agricola ed assegno per il nucleo familiare per il 2018;
l' ha accolto la domanda solo con riferimento all'indennità di CP_1
disoccupazione agricola e non all'assegno per il nucleo familiare.
Conseguentemente, il ricorrente ha presentato ricorso al Comitato
Provinciale , senza ricevere risposta dall'Istituto. Chiede quindi la CP_1
condanna dell' a corrispondergli l'assegno per il nucleo familiare. CP_1
L' si è costituito eccependo, nel merito, l'applicabilità alla CP_1
fattispecie della Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 ratificata con Legge 7 ottobre 1986,
n.735 (e relativo Accordo Amministrativo), e di avere vanamente spedito in Tunisia, in data 18.11.2020, il c.d. Mod. I/TN6; rileva dunque di non potere liquidare la pretesa prestazione, non avendo l'Ente tunisino rispedito il suddetto modello.
Rilevato che:
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014).
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in
Italia l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla
Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a
Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo
Accordo Amministrativo), siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22,
23 e 24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali
Pagina 2 di 4 previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN 6 (“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”), attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative - ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
- tale Modello costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale, e pertanto non esaurisce, in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad esibire una mera autocertificazione (all. 15 al ricorso) sprovvista di valore probatorio (anche di tipo indiziario) in ambito giurisdizionale - nonché attestazioni dell'Autorità consolare tunisina in Italia
(certificato di vita collettiva;
attestato di matrimonio;
attestato di nazionalità tunisina, all.ti 6,7 e 8 al ricorso) inidonee a dimostrare l'omessa percezione di redditi o di prestazioni previdenziali da parte del nucleo familiare nell'annualità di riferimento. All'uopo inidonei sono, altresì, l'estratto conto previdenziale e i modelli
730 (all.ti 12 -14 al ricorso), che nulla provano in ordine alla mancanza di redditi dei familiari residenti in [...]ed alla
Pagina 3 di 4 mancata percezione, da parte degli stessi, di prestazioni analoghe all'ANF nello Stato estero;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- in considerazione della dichiarazione reddituale resa anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., personalmente sottoscritta dal ricorrente ed allegata all'atto introduttivo del giudizio, vanno dichiarate irripetibili le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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