TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 20792/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Claudia Colicchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20792/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
,elett.te dom.to/a alla Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. ANTONIO
CANTABENE, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che il condominio è creditore del sig. ( Controparte_1
condomino del fabbricato ) della somma di euro 21.100,60 in virtù della
sentenza n. 10356/2019 nonché del D.I. n. 3033/22 entrambi emessi dal
Tribunale di Napoli;
- che presso questo Tribunale pende una procedura espropriativa
(R.G.E n. 388/22) nei confronti dell'odierno convenuto avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà ( e da lui sino ad oggi gestito ed occupato) sito in alla via Miano n. 119 ed identificato al catasto: Sez SCA, foglio Pt_1
8; part.783; sub 10, zona 2, cat. A/”, classe 5 vani 5,5;
- che il suddetto appartamento gli perveniva, in seguito alla morte dei genitori e il 24.08.1992 Persona_1 Persona_2
come si evince dall'accettazione di eredità con beneficio di inventario trascritto in conservatoria il 23 giugno 1993 cui, però non ha fatto seguito l'inventario dei beni;
- che nel corso della procedura esecutiva il G.E. rilevava che non vi è “ un atto di accettazione debitamente trascritto” e sussistendo la necessità di una trascrizione prima della vendita del compendio, invitava il creditore a munirsi di “ una pronuncia giudiziale che accerti l'intervento acquisto del bene in capo al soggetto esecutato per successione ereditaria “ .
Sulla base di tali premesse, chiedeva di accertare l'accettazione tacita dell'eredità da parte di e di ordinare per l'effetto al CP_1
Conservatore dei RR.II. di ai sensi dell'art. 2648 c.c, di provvedere Pt_1
alla trascrizione della sentenza.
Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica, il sig. CP_1
motivo per il quale ne va dichiarata la contumacia.
[...]
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, è chiaro l'interesse dell'attore ad ottenere un accertamento giudiziale dell'accettazione dell'eredità da parte del
- 2 -
convenuto e della conseguente titolarità dei beni Controparte_1
ricaduti in successione.
Vale tuttavia rilevare che dalla relazione in atti del Notaio risulta che Per_3
per conto dell'allora minore convenuto con verbale redatto dal Cancelliere della Pretura Circondariale di in data 7.06.1993 trascritto il 26.06.93 Pt_1
ai nn 12603/8747, tutrice del minore convenuto e Controparte_2
della sorella ha accettato con beneficio di inventario l'eredità dei CP_3
genitori e deceduti Persona_1 Persona_2
entrambi in Foggia in data 24.08.1992.
D'altra parte, posto che a mente dell'art. 471 cod. civ. l'accettazione con beneficio di inventario costituisce l'unica forma di accettazione dell'eredità per i minori e che essa comporta, ai sensi dell'art. 484 cod. civ., il compimento delle operazioni di inventario dei beni caduti in successione, la questione controversa riguardava solo il momento in cui minore acquisti la qualità di erede e se, quindi, fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione con beneficio di inventario resa dal suo legale rappresentante anche nel caso in cui questi non provveda a redigere l'inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la posizione di chiamato all'eredità, con conseguente facoltà di rinuncia.
Ora, come stabilito dalle Su della SC con la recente sentenza n. 31310/24
“In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne.” rendendo pertanto del tutto irrilevante la richiesta declaratoria di avvenuta accettazione tacita.
- 3 -
Invero, come noto, l'accettazione tacita dell'eredità ricorre quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, come dispone l'art. 476 c.c. In mancanza di una dichiarazione espressa, è quindi necessaria l'esistenza di un comportamento concludente ed inequivoco da parte del chiamato, dal quale presumere una precisa volontà di accettare l'eredità, ovvero un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario o dal mero adempimento di atti fiscalmente dovuti.
Infatti, come recentemente ribadito dalla pronuncia della Corte di
Cassazione (cfr ord. del 19.2.2019, n. 4843), ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti a prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità. Principi superati dalla avvenuta trascrizione dell'accettazione dell'eredità dei genitori del convenuto.
- 4 -
D'altra parte in qualità di erede devono, quindi, essere valutati gli allegati prodotti dalla parte attorea in cui emerge che il sig. proponeva CP_1
opposizione al D.I. n. 791/17,emesso nell'interesse dell'attore, relativo a morosità condominiali così dimostrando di vivere nell'immobile ereditato dai genitori.
Difatti il sig. con atto di citazione in opposizione, eccepiva la CP_1
prescrizione del credito, contestava l'inidoneità della documentazione a sostegno del decreto ingiuntivo e spiegava domanda riconvenzionale per danni quantificati in euro 11.936,68 per la mancata apertura del conto corrente intestato al Condominio.
Le spese di lite si compensano in ragione dell'avvenuta trascrizione dell'accettazione dell'eredità depositata a suo tempo dal tutore dei minori.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara , nato a [...] [...] Controparte_1 Pt_1
( ) erede di nato a [...] C.F._1 Persona_1 Pt_1
23/03/1939 e deceduto in Foggia il 24/08/1992 e di Persona_2
nata a [...] [...] e deceduta in Foggia il
[...] Pt_1
24/08/1992;
2) compensa le spese di lite.
Napoli, 19/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
- 5 -