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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Alessandra Aragno – Presidente
Silvia Carosio – Giudice
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore nel procedimento iscritto al r.g n. 23789/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 067919K, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Praticò che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno già rilasciato per minore età in quanto minore non accompagnato in un'autorizzazione al soggiorno per motivi di attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D.Leg.vo 286/98 del Questore della Provincia di Torino dell'11.11.2024 notificato il 25.11.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 2.10.2024 il sig. nato a [...] il Parte_1
10.6.2004, CUI 067919K ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 11.11.2024 e Co notificato il 25.11.2024 con cui la ha respinto la richiesta di rinnovo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno già rilasciato per minore età in quanto minore non accompagnato in un'autorizzazione al soggiorno per motivi di attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D.Leg.vo 286/98, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi protezione speciale. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine. In particolare, nel ricorso la difesa ha evidenziato: che il ricorrente sarebbe arrivato in Italia ancora minorenne e non accompagnato e che avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno per minore età, scaduto al compimento di 18 anni il 10.6.2022; che il 3.8.22 avrebbe richiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per attesa occupazione ex 33 d.lgs. 286/98; che nelle more del procedimento avrebbe smarrito il passaporto, ad oggi non ancora riottenuto;
che questa circostanza avrebbe impedito il rilascio del parere del comitato per i minori stranieri di cui all'art 33 d.lgs. 286/98 e la conversione del permesso per minore età, determinando il prolungarsi della procedura amministrativa avviata ad agosto 2022; che l'11.11.2024, il ricorrente avrebbe chiesto un appuntamento alla Questura di Torino per rappresentare le perduranti difficoltà ad ottenere un nuovo passaporto e per presentare la documentazione lavorativa intervenuta nel frattempo;
che la Questura ha dato appuntamento al ricorrente per il 25.11.2024; che il 25.11.2024 la Questura ha notificato il provvedimento di rigetto adottato già l'11.11.2024; che nel provvedimento, oltre al rifiuto di conversione del permesso di soggiorno, è stata statuita l'insussistenza di ragioni ostative all'allontanamento ai sensi dell'art. 19 c.
1.1 e 5 c. 6 d.lgs 286/98. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 6.5.2024, successivamente sostituita con il deposito entro il 6.5.2024 di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni e, allo scadere di questo termine, il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione. Il si è costituito in data 2.5.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione
(v. comparsa di costituzione e allegato A), in cui si rappresenta: che il ricorrente avrebbe dichiarato di essere entrato clandestinamente in Italia a settembre 2021 ed aver ottenuto un permesso di soggiorno per minore età; che il 3.8.2022 il ricorrente avrebbe chiesto la conversione del predetto permesso ma, mancando parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'amministrazione avrebbe chiesto l'integrazione documentale, notificata all'interessato il 3.8.2022; che il ricorrente non avrebbe integrato la documentazione;
che in data 11.11.2024 l'amministrazione ha emesso il decreto di rigetto, notificato al ricorrente il 25.11.2024; che avverso il predetto diniego il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale ordinario di Torino, lamentando il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che il ricorrente non avrebbe più dato alcun impulso alla sua istanza per più di due anni e, con la propria condotta omissiva, avrebbe fatto sì che il provvedimento adottato non potesse essere diverso da come formulato;
che nemmeno quanto rappresentato nel ricorso sarebbe sufficiente a provare il radicamento sul territorio del ricorrente;
che, dalla ricostruzione fatta nel ricorso, il ricorrente sembrerebbe aver trascorso un breve periodo in Italia ed aver concluso attività lavorative solo recentemente, senza produrre un congruo reddito;
che, sulla scorta di quanto sopra, l'amministrazione chiede il respingimento del ricorso, sostenendo la legittimità del diniego anche rispetto al valutazione negativa sulla protezione speciale. In data 5.5.2025 la difesa ha depositato una nota scritta in sostituzione dell'udienza, all'interno della quale ha insistito sul riconoscimento della protezione speciale in capo al ricorrente.
In seguito allo scadere del termine al 6.5.2025 per il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che, nel rigettare l'istanza di rinnovo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno già rilasciato per minore età in quanto minore non accompagnato in un'autorizzazione al soggiorno per motivi di attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D.Leg.vo 286/98, ha statuito l'insussistenza di ragioni ostative all'allontanamento ai sensi dell'art 19 c.
1.1 e 5 c. 6 d.lgs 286/98 e dunque l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Sulla protezione speciale sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023: la domanda è stata avanzata dal ricorrente il 3.8.2022. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021).
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al Bangladesh, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Repubblica Popolare del Bangladesh è situata nell'Asia meridionale e confina quasi interamente con l'India, fatta eccezione per una piccola frontiera a sud-est con il Myanmar (Birmania) e una costa lungo il Golfo del Bengala a sud. La capitale è Dacca. La maggior parte del paese è situata sui delta di grandi fiumi che scorrono dall'Himalaya: il Gange si unisce al (canale principale Per_1 del Brahmaputra) e successivamente si unisce al per sfociare infine nel Golfo del Bengala1. Per_2
Il Bangladesh è ripartito in otto divisioni (Barishal, Chattogram, Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, , 64 distretti (zila) e 490 sottodistretti (upazila othana),2 ed è uno dei Paesi Per_3 più densamente popolati del mondo, con una popolazione stimata di circa 167.184.465 milioni di abitanti (al 2023).3
Le attuali minacce alla sicurezza in Bangladesh includono (i) episodi di violenza per motivi politici, soprattutto per il forte bipartitismo che caratterizza il Paese;
(ii) terrorismo e (iii) scontri sporadici tra comunità indigene e colonizzatori nella zona delle Colline di Chittagong CP_3 (CHT).4
Con riferimento a quest'ultimo tema, si rileva che la violenza nella regione di Chittagong Hill Tracts in Bangladesh ha raggiunto livelli elevati da marzo 2023.5 La violenza, concentrata nel distretto di Bandarban, è in parte causata da eventi che coinvolgono il National Army CP_4
(KNA), un gruppo armato facente parte del UK-Chin National Front (KCNF), che chiede la creazione di uno stato autonomo per il popolo all'interno del Bangladesh. A giugno 2023, CP_4 due militari sarebbero stati uccisi da ordigni esplosi dal KNA a Bandarban. Dalla fine del 2022, il del Bangladesh ha avviato un'azione di repressione nei confronti del KNA, in seguito a CP_6 segnalazioni di legami tra il KNA ed il gruppo militante islamista Controparte_7
(JAFHS). Secondo le autorità, il KNA ha fornito armi, addestramento e riparo a JAFHS in cambio di finanziamenti,6 mentre il KNA ha negato tali accuse.7 Il 23 giugno 2023, la polizia ha arrestato il fondatore di JAFHS mentre si trovava a Dhaka8. La repressione militare contro il KNA ha portato ad un afflusso di rifugiati in India.9 L'aumento delle violenze nella zona CHT è dovuto altresì CP_4 all'emersione di diversi gruppi armati su base etnica, quali il ed il Marma National Party, in CP_8 un contesto in cui sono già presenti altri gruppi, come il Persona_4 (PCJSS) e l' .10 Controparte_9 CP_10
Secondo un articolo del media locale Dhaka Tribune del 22 aprile 2024, le tensioni hanno portato all'uccisione di 6 membri dell'esercito e di 17 membri del KNF, con oltre 50 feriti e 30 rapiti dall'ottobre 202211. Le operazioni di sicurezza contro il KNF sono continuate anche ad aprile e a maggio 2024, come riportato dall'International Crisis Group12.
Con riferimento al terrorismo si rileva che, secondo il più recente Country Report on Terrorism relativo al 2022, pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 202313, nell'anno di riferimento ha registrato pochi casi di violenza terroristica. Le autorità hanno continuato a perseguire rigorosamente i militanti, in particolare i gruppi affiliati ad Al-Qaeda, e Persona_5 Pers una propaggine del affiliata all'ISIS, . CP_11
Il Governo ha ribadito la politica di tolleranza zero del Bangladesh nei confronti del terrorismo, nonostante ciò i gruppi terroristici nel 2022 hanno aumentato le attività di reclutamento e finanziamento online.14 Secondo quanto riportato dall'Institute for Economics & Peace (IEP) nel report Global Terrorism Index 2023 e relativo all'anno 2022, il Bangladesh è stato il secondo Paese con il miglioramento più evidente per quanto riguarda l'impatto del terrorismo, avendo registrato due attacchi e nessun morto nel 2022.15
Con riferimento agli episodi di violenza per motivi politici, si segnala che il 5 agosto 2024 la prima ministra del Bangladesh si è dimessa ed è fuggita dal Paese dopo settimane di Parte_2 proteste studentesche16. Si stima che negli scontri 500 persone siano state uccise, migliaia ferite e più di 10.000 arrestate. Oltre 200 persone sarebbero state uccise nelle violenze solo il 5 agosto17. 6 The Daily Star, 'Biggest militant threat' country has ever faced, 31 gennaio 2023, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/biggest-militant-threat-country-has-ever-faced-3234716 7 The Diplomat, Why Did Bangladesh's UK Chin Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-did-bangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/ 8 India Today, Bangladesh Police arrests Islamist militant outfit chief Shamin AH, 24 giugno 2023, https://www.indiatoday.in/world/story/bangladesh-arrests-islamist-militant-outfit-chief-shamin-mahfuz-2397481-2023- 06-24 9 The Diplomat, Why Did Bangladesh's UK Chin Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-did-bangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/ 10 SATP, Bangladesh: Assessment- 2023, consultato il 6 settembre 2023, https://www.satp.org/terrorism- assessment/bangladesh. 11 Dhaka Tribune, KNF armed wing member killed in raid in Bandarban, 22 April 2024, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/344635/kna-member-killed-in-drive-by-joint-force 12 International Crisis Group, CrisisWatch Database, May 2024, 2024, url;
International Crisis Group, CrisisWatch
Database, April 2024, 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37&created= 13 USDOS, Country Reports on Terrorism 2022: Bangladesh, 30 novembre 2023, https://www.state.gov/country-reports- on-terrorism-2/ 14 USDOS, Country Reports on Terrorism 2022: Bangladesh, 30 novembre 2023, https://www.state.gov/country-reports- on-terrorism-2/ 15 IEP, Global Terrorism Index 2023, p. 48, 14 marzo 2023, https://www.economicsandpeace.org/wp- content/uploads/2023/03/GTI-2023-web.pdf. 16 , Bangladeshi PM Sheikh IN resigns, flees country as protesters storm her official residence, 5 agosto 2024, CP_12 https://www.politico.com/news/2024/08/05/bangladesh-prime-minister-resigns-flees-country-00172623 17 ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, August 2024 pubblicato il 6 September 2024, https://acleddata.com/2024/09/06/asia-pacific-overview-august-2024/#keytrends1 Le proteste erano iniziate in modo pacifico a luglio 2024, con la richiesta da parte degli studenti di porre fine al sistema di quote per i posti di lavoro governativi che, a loro dire, favorisce coloro che hanno legami con il partito Awami League della prima ministra, ma da allora le manifestazioni si sono trasformate in una sfida senza precedenti ad e al partito18. Pt_2
La Premier era stata eletta per il quarto mandato consecutivo a gennaio 2024 in delle operazioni di voto boicottate dai suoi principali oppositori. Migliaia di membri dell'opposizione sono stati incarcerati nel periodo precedente le votazioni e gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno denunciato il risultato come non credibile, sebbene il governo lo abbia difeso.19. Alla notizia della caduta del governo è iniziata una rappresaglia20, con attacchi in particolare nei confronti di membri dell'Awami League e delle minoranze etniche (principalmente induisti21), percepiti come elettori del partito di Parte_2
Dopo le dimissioni della Premier, premio Nobel per la pace, è stato Persona_6 nominato leader ad interim a seguito di colloqui tra ufficiali militari, leader civici, studenti e gli attivisti che hanno guidato la rivolta22. ha lanciato un appello alla calma il 7 agosto e ha Per_6 esortato tutte le parti ad aiutare nella ricostruzione del paese dopo settimane di violenze, si è congratulato con i manifestanti, e ha fatto appello a loro e alle altre parti interessate a rimanere pacifici, condannando al contempo qualsiasi violenza compiuta dopo le dimissioni di "La Pt_2 violenza è il nostro nemico. Per favore, non create altri nemici. Siate calmi e preparatevi a costruire il Paese", ha detto Un ulteriore invito alla calma23 è arrivato dalla leader del principale partito Per_6 di opposizione, il BNP, nel primo discorso pubblico dal 2018. L'8 agosto UN ha prestato giuramento, come primo ministro ad interim. I suoi compiti principali sono il ripristino della pace e dell'ordine e la preparazione per nuove elezioni24. Gli altri 16 membri del governo ad interim sono stati scelti principalmente dalla società civile e includono due dei leader della protesta studentesca25.
è stato scelto dai manifestanti come figura apartitica ampiamente ammirata per la sua integrità. Per_6
La composizione eterogenea del governo ad interim, che va dai leader studenteschi ai tecnocrati, 18 OHCHR - UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh, 16 August 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2114265/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in- Bangladesh-16082024_2.pdf 19 Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest Controparte_13 in Bangladesh, 16 August 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2114265/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in- Bangladesh-16082024_2.pdf 20 Prothomalo, Minorities' houses, worship places under attack at various places, 7 agosto 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/local-news/xdl6ej9e50 21 BBC News: Far-right spreads false claims about Muslim attacks in Bangladesh, 18 August 2024 https://www.bbc.com/news/articles/cx2n8pzk7gzo ; ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, August 2024 pubblicato il 6 September 2024, https://acleddata.com/2024/09/06/asia-pacific-overview-august-2024/#keytrends1; OHCHR, REPORT “Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh”, 16 August 2024 https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in- Bangladesh-16082024_2.pdf; 22 IPS - Inter Press Service: Things Can Only Get Better for Bangladesh, 23 August 2024 https://www.ipsnews.net/2024/08/things-can-get-better- bangladesh/? Email_1 23 , leader appeals for calm after weeks of violence, 7 agosto 2024, CP_12 Controparte_14 https://www.politico.com/news/2024/08/07/bangladesh-incoming-leader-appeals-calm-violence-00173145 24 , After Cautious optimism for Bangladesh's future, The overthrow of Sheikh IN is a remarkable CP_15 Pt_2 political feat for the Bangladeshi youth. However, many challenges lie ahead. https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/10/after-hasina-cautious-optimism-for-bangladeshs-future 25 Apnews, Interim leader takes the helm in Bangladesh, to seek peace and prepare elections, 9 agosto Persona_6 2024, https://apnews.com/article/bangladesh-yunus-hasina-student-protests-8e72489d3f05ab50f1ea4564e5ad23aa sembra andare nella direzione della ricostruzione della democrazia per impedire l'emergere di un altro dittatore26.
Il movimento studentesco dai giorni successivi alla formazione del nuovo governo27 si è dedicato a ristabilire l'ordine, ripulendo le strade e gli spazi danneggiati dagli scontri e le case e i campus universitari distrutti dalla violenza. Il governo sta conducendo28 una campagna per ottenere la restituzione delle armi da fuoco sottratte alle centrali di polizia durante gli scontri di luglio e agosto,
e ha sospeso le licenze per armi da fuoco concesse durante la presidenza di recuperando Pt_2 migliaia di armi e proiettili. Il governo provvisorio ha annunciato29 di voler condurre delle indagini e un processo per le uccisioni avvenute durante le proteste studentesche a luglio e nella prima settimana di agosto, sotto la supervisione delle Nazioni Unite30. Nella seconda metà di agosto sono state presentate numerose denunce dai parenti delle vittime dei disordini, che hanno portato all'incriminazione di diversi membri dell'Awami League31, tra cui ex ministri e membri del parlamento32.
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: attestato conoscenza lingua italiana A2 (doc. 5); tirocinio presso Coop. Mirafiori dal 24.1.2023 al 23.4.2023 (doc. 6); tirocinio presso Skassapanca srl dal 28.8.2023 al 27.8.2024 (doc. 7); assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.9.2024 al 30.11.2024 presso Skassapanza srl e proroga contratto al 10.1.2025 (doc. 8 e 9); dichiarazione del datore di lavoro d'impegno a rinnovo del contratto (doc.
10); buste paga 2023 (doc. 11); buste paga 2024 (doc. 12); CU 2024 (doc. 13); proroga al 31.5.2025 del contratto di lavoro a tempo determinato concluso con Skassapanza srl e iniziato l'1.9.2024 (doc. 15); dichiarazione del datore di lavoro dell'intento di trasformare il contratto in tempo indeterminato (doc. 16); buste paga (doc. 17); Attestato CPIA (doc. 18); attestato CPIA livello A2 (doc. 19); Attestato CPIA livello (doc. 20); attestato di partecipazione a corso di orientamento lavorativo
(Progetto Tenda) (doc. 21).
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22).
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22/03/2023 , n. 8160).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato a [...] Parte_1
(Bangladesh) il 10.6.2004, CUI 067919K il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al
Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 12.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Alessandra Aragno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/; 2 EUAA, COI Report “Bangladesh - Panoramica del Paese”, dicembre 2017, p. 18, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf ; 3 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/; 4 Bangladesh 2022, 27 marzo 2023, https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the- Controparte_5 pacific/south-asia/bangladesh/report-bangladesh/. 5ACLED, Regional Overview
Asia-Pacific June 2023, 6 luglio 2023, https://acleddata.com/2023/07/06/regional-overview-asia-pacific-june-
2023/#keytrend2; SATP, Bangladesh: Assessment- 2023, consultato il 6 settembre 2023, https://www.satp.org/terrorism- assessment/bangladesh. 26 IPS - Inter Press Service: Things Can Only Get Better for Bangladesh, 23 August 2024 https://www.ipsnews.net/2024/08/things-can-get-better- bangladesh/? Email_1 27 who ousted IN are helping lead Bangladesh, from the streets to the ministries, 14 agostro 2024, CP_16 CP_17 https://apnews.com/article/bangladesh-students-hasina-protests-dhaka-7ff5ea5cda8afa7883bc2e852e5d7849 28 Bangladesh Post, Jt drive to recover illegal arms from Wednesday, 1 settembre 2024, https://bangladeshpost.net/posts/jt-drive-to-recover-illegal-arms-from-wednesday-144687 29 Prothomalo, Decision to try killings during students-people movement at ICT: Asif Nazrul, 14 agosto 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/nrz11nztq5 30 Bangladesh: Back UN Investigation into Grave Abuses, 26 August 2024 Controparte_18 https://www.ecoi.net/en/document/2114284.html 31 27 agosto 2024, IN regime's mass killings: Jurists debate trial in ICT, CP_19 https://www.jagonews24.com/en/national/news/76463 Per_ 32 The Daily Star, 2 settembre 2024, , Tuku, 4 others on fresh remand in murder cases, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/palak-tuku-4-others-fresh-remand-murder-cases- 3691616
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Alessandra Aragno – Presidente
Silvia Carosio – Giudice
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore nel procedimento iscritto al r.g n. 23789/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 067919K, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Praticò che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno già rilasciato per minore età in quanto minore non accompagnato in un'autorizzazione al soggiorno per motivi di attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D.Leg.vo 286/98 del Questore della Provincia di Torino dell'11.11.2024 notificato il 25.11.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 2.10.2024 il sig. nato a [...] il Parte_1
10.6.2004, CUI 067919K ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 11.11.2024 e Co notificato il 25.11.2024 con cui la ha respinto la richiesta di rinnovo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno già rilasciato per minore età in quanto minore non accompagnato in un'autorizzazione al soggiorno per motivi di attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D.Leg.vo 286/98, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi protezione speciale. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine. In particolare, nel ricorso la difesa ha evidenziato: che il ricorrente sarebbe arrivato in Italia ancora minorenne e non accompagnato e che avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno per minore età, scaduto al compimento di 18 anni il 10.6.2022; che il 3.8.22 avrebbe richiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per attesa occupazione ex 33 d.lgs. 286/98; che nelle more del procedimento avrebbe smarrito il passaporto, ad oggi non ancora riottenuto;
che questa circostanza avrebbe impedito il rilascio del parere del comitato per i minori stranieri di cui all'art 33 d.lgs. 286/98 e la conversione del permesso per minore età, determinando il prolungarsi della procedura amministrativa avviata ad agosto 2022; che l'11.11.2024, il ricorrente avrebbe chiesto un appuntamento alla Questura di Torino per rappresentare le perduranti difficoltà ad ottenere un nuovo passaporto e per presentare la documentazione lavorativa intervenuta nel frattempo;
che la Questura ha dato appuntamento al ricorrente per il 25.11.2024; che il 25.11.2024 la Questura ha notificato il provvedimento di rigetto adottato già l'11.11.2024; che nel provvedimento, oltre al rifiuto di conversione del permesso di soggiorno, è stata statuita l'insussistenza di ragioni ostative all'allontanamento ai sensi dell'art. 19 c.
1.1 e 5 c. 6 d.lgs 286/98. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 6.5.2024, successivamente sostituita con il deposito entro il 6.5.2024 di note scritte contenti le sole istanze e conclusioni e, allo scadere di questo termine, il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione. Il si è costituito in data 2.5.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione
(v. comparsa di costituzione e allegato A), in cui si rappresenta: che il ricorrente avrebbe dichiarato di essere entrato clandestinamente in Italia a settembre 2021 ed aver ottenuto un permesso di soggiorno per minore età; che il 3.8.2022 il ricorrente avrebbe chiesto la conversione del predetto permesso ma, mancando parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'amministrazione avrebbe chiesto l'integrazione documentale, notificata all'interessato il 3.8.2022; che il ricorrente non avrebbe integrato la documentazione;
che in data 11.11.2024 l'amministrazione ha emesso il decreto di rigetto, notificato al ricorrente il 25.11.2024; che avverso il predetto diniego il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale ordinario di Torino, lamentando il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che il ricorrente non avrebbe più dato alcun impulso alla sua istanza per più di due anni e, con la propria condotta omissiva, avrebbe fatto sì che il provvedimento adottato non potesse essere diverso da come formulato;
che nemmeno quanto rappresentato nel ricorso sarebbe sufficiente a provare il radicamento sul territorio del ricorrente;
che, dalla ricostruzione fatta nel ricorso, il ricorrente sembrerebbe aver trascorso un breve periodo in Italia ed aver concluso attività lavorative solo recentemente, senza produrre un congruo reddito;
che, sulla scorta di quanto sopra, l'amministrazione chiede il respingimento del ricorso, sostenendo la legittimità del diniego anche rispetto al valutazione negativa sulla protezione speciale. In data 5.5.2025 la difesa ha depositato una nota scritta in sostituzione dell'udienza, all'interno della quale ha insistito sul riconoscimento della protezione speciale in capo al ricorrente.
In seguito allo scadere del termine al 6.5.2025 per il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che, nel rigettare l'istanza di rinnovo e la contestuale conversione del permesso di soggiorno già rilasciato per minore età in quanto minore non accompagnato in un'autorizzazione al soggiorno per motivi di attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D.Leg.vo 286/98, ha statuito l'insussistenza di ragioni ostative all'allontanamento ai sensi dell'art 19 c.
1.1 e 5 c. 6 d.lgs 286/98 e dunque l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Sulla protezione speciale sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023: la domanda è stata avanzata dal ricorrente il 3.8.2022. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021).
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al Bangladesh, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Repubblica Popolare del Bangladesh è situata nell'Asia meridionale e confina quasi interamente con l'India, fatta eccezione per una piccola frontiera a sud-est con il Myanmar (Birmania) e una costa lungo il Golfo del Bengala a sud. La capitale è Dacca. La maggior parte del paese è situata sui delta di grandi fiumi che scorrono dall'Himalaya: il Gange si unisce al (canale principale Per_1 del Brahmaputra) e successivamente si unisce al per sfociare infine nel Golfo del Bengala1. Per_2
Il Bangladesh è ripartito in otto divisioni (Barishal, Chattogram, Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, , 64 distretti (zila) e 490 sottodistretti (upazila othana),2 ed è uno dei Paesi Per_3 più densamente popolati del mondo, con una popolazione stimata di circa 167.184.465 milioni di abitanti (al 2023).3
Le attuali minacce alla sicurezza in Bangladesh includono (i) episodi di violenza per motivi politici, soprattutto per il forte bipartitismo che caratterizza il Paese;
(ii) terrorismo e (iii) scontri sporadici tra comunità indigene e colonizzatori nella zona delle Colline di Chittagong CP_3 (CHT).4
Con riferimento a quest'ultimo tema, si rileva che la violenza nella regione di Chittagong Hill Tracts in Bangladesh ha raggiunto livelli elevati da marzo 2023.5 La violenza, concentrata nel distretto di Bandarban, è in parte causata da eventi che coinvolgono il National Army CP_4
(KNA), un gruppo armato facente parte del UK-Chin National Front (KCNF), che chiede la creazione di uno stato autonomo per il popolo all'interno del Bangladesh. A giugno 2023, CP_4 due militari sarebbero stati uccisi da ordigni esplosi dal KNA a Bandarban. Dalla fine del 2022, il del Bangladesh ha avviato un'azione di repressione nei confronti del KNA, in seguito a CP_6 segnalazioni di legami tra il KNA ed il gruppo militante islamista Controparte_7
(JAFHS). Secondo le autorità, il KNA ha fornito armi, addestramento e riparo a JAFHS in cambio di finanziamenti,6 mentre il KNA ha negato tali accuse.7 Il 23 giugno 2023, la polizia ha arrestato il fondatore di JAFHS mentre si trovava a Dhaka8. La repressione militare contro il KNA ha portato ad un afflusso di rifugiati in India.9 L'aumento delle violenze nella zona CHT è dovuto altresì CP_4 all'emersione di diversi gruppi armati su base etnica, quali il ed il Marma National Party, in CP_8 un contesto in cui sono già presenti altri gruppi, come il Persona_4 (PCJSS) e l' .10 Controparte_9 CP_10
Secondo un articolo del media locale Dhaka Tribune del 22 aprile 2024, le tensioni hanno portato all'uccisione di 6 membri dell'esercito e di 17 membri del KNF, con oltre 50 feriti e 30 rapiti dall'ottobre 202211. Le operazioni di sicurezza contro il KNF sono continuate anche ad aprile e a maggio 2024, come riportato dall'International Crisis Group12.
Con riferimento al terrorismo si rileva che, secondo il più recente Country Report on Terrorism relativo al 2022, pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 202313, nell'anno di riferimento ha registrato pochi casi di violenza terroristica. Le autorità hanno continuato a perseguire rigorosamente i militanti, in particolare i gruppi affiliati ad Al-Qaeda, e Persona_5 Pers una propaggine del affiliata all'ISIS, . CP_11
Il Governo ha ribadito la politica di tolleranza zero del Bangladesh nei confronti del terrorismo, nonostante ciò i gruppi terroristici nel 2022 hanno aumentato le attività di reclutamento e finanziamento online.14 Secondo quanto riportato dall'Institute for Economics & Peace (IEP) nel report Global Terrorism Index 2023 e relativo all'anno 2022, il Bangladesh è stato il secondo Paese con il miglioramento più evidente per quanto riguarda l'impatto del terrorismo, avendo registrato due attacchi e nessun morto nel 2022.15
Con riferimento agli episodi di violenza per motivi politici, si segnala che il 5 agosto 2024 la prima ministra del Bangladesh si è dimessa ed è fuggita dal Paese dopo settimane di Parte_2 proteste studentesche16. Si stima che negli scontri 500 persone siano state uccise, migliaia ferite e più di 10.000 arrestate. Oltre 200 persone sarebbero state uccise nelle violenze solo il 5 agosto17. 6 The Daily Star, 'Biggest militant threat' country has ever faced, 31 gennaio 2023, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/biggest-militant-threat-country-has-ever-faced-3234716 7 The Diplomat, Why Did Bangladesh's UK Chin Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-did-bangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/ 8 India Today, Bangladesh Police arrests Islamist militant outfit chief Shamin AH, 24 giugno 2023, https://www.indiatoday.in/world/story/bangladesh-arrests-islamist-militant-outfit-chief-shamin-mahfuz-2397481-2023- 06-24 9 The Diplomat, Why Did Bangladesh's UK Chin Flee to India's Northeast?, 21 febbraio 2023, https://thediplomat.com/2023/02/why-did-bangladeshs-kuki-chin-flee-to-indias-northeast/ 10 SATP, Bangladesh: Assessment- 2023, consultato il 6 settembre 2023, https://www.satp.org/terrorism- assessment/bangladesh. 11 Dhaka Tribune, KNF armed wing member killed in raid in Bandarban, 22 April 2024, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/344635/kna-member-killed-in-drive-by-joint-force 12 International Crisis Group, CrisisWatch Database, May 2024, 2024, url;
International Crisis Group, CrisisWatch
Database, April 2024, 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37&created= 13 USDOS, Country Reports on Terrorism 2022: Bangladesh, 30 novembre 2023, https://www.state.gov/country-reports- on-terrorism-2/ 14 USDOS, Country Reports on Terrorism 2022: Bangladesh, 30 novembre 2023, https://www.state.gov/country-reports- on-terrorism-2/ 15 IEP, Global Terrorism Index 2023, p. 48, 14 marzo 2023, https://www.economicsandpeace.org/wp- content/uploads/2023/03/GTI-2023-web.pdf. 16 , Bangladeshi PM Sheikh IN resigns, flees country as protesters storm her official residence, 5 agosto 2024, CP_12 https://www.politico.com/news/2024/08/05/bangladesh-prime-minister-resigns-flees-country-00172623 17 ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, August 2024 pubblicato il 6 September 2024, https://acleddata.com/2024/09/06/asia-pacific-overview-august-2024/#keytrends1 Le proteste erano iniziate in modo pacifico a luglio 2024, con la richiesta da parte degli studenti di porre fine al sistema di quote per i posti di lavoro governativi che, a loro dire, favorisce coloro che hanno legami con il partito Awami League della prima ministra, ma da allora le manifestazioni si sono trasformate in una sfida senza precedenti ad e al partito18. Pt_2
La Premier era stata eletta per il quarto mandato consecutivo a gennaio 2024 in delle operazioni di voto boicottate dai suoi principali oppositori. Migliaia di membri dell'opposizione sono stati incarcerati nel periodo precedente le votazioni e gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno denunciato il risultato come non credibile, sebbene il governo lo abbia difeso.19. Alla notizia della caduta del governo è iniziata una rappresaglia20, con attacchi in particolare nei confronti di membri dell'Awami League e delle minoranze etniche (principalmente induisti21), percepiti come elettori del partito di Parte_2
Dopo le dimissioni della Premier, premio Nobel per la pace, è stato Persona_6 nominato leader ad interim a seguito di colloqui tra ufficiali militari, leader civici, studenti e gli attivisti che hanno guidato la rivolta22. ha lanciato un appello alla calma il 7 agosto e ha Per_6 esortato tutte le parti ad aiutare nella ricostruzione del paese dopo settimane di violenze, si è congratulato con i manifestanti, e ha fatto appello a loro e alle altre parti interessate a rimanere pacifici, condannando al contempo qualsiasi violenza compiuta dopo le dimissioni di "La Pt_2 violenza è il nostro nemico. Per favore, non create altri nemici. Siate calmi e preparatevi a costruire il Paese", ha detto Un ulteriore invito alla calma23 è arrivato dalla leader del principale partito Per_6 di opposizione, il BNP, nel primo discorso pubblico dal 2018. L'8 agosto UN ha prestato giuramento, come primo ministro ad interim. I suoi compiti principali sono il ripristino della pace e dell'ordine e la preparazione per nuove elezioni24. Gli altri 16 membri del governo ad interim sono stati scelti principalmente dalla società civile e includono due dei leader della protesta studentesca25.
è stato scelto dai manifestanti come figura apartitica ampiamente ammirata per la sua integrità. Per_6
La composizione eterogenea del governo ad interim, che va dai leader studenteschi ai tecnocrati, 18 OHCHR - UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh, 16 August 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2114265/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in- Bangladesh-16082024_2.pdf 19 Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest Controparte_13 in Bangladesh, 16 August 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2114265/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in- Bangladesh-16082024_2.pdf 20 Prothomalo, Minorities' houses, worship places under attack at various places, 7 agosto 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/local-news/xdl6ej9e50 21 BBC News: Far-right spreads false claims about Muslim attacks in Bangladesh, 18 August 2024 https://www.bbc.com/news/articles/cx2n8pzk7gzo ; ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, August 2024 pubblicato il 6 September 2024, https://acleddata.com/2024/09/06/asia-pacific-overview-august-2024/#keytrends1; OHCHR, REPORT “Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh”, 16 August 2024 https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in- Bangladesh-16082024_2.pdf; 22 IPS - Inter Press Service: Things Can Only Get Better for Bangladesh, 23 August 2024 https://www.ipsnews.net/2024/08/things-can-get-better- bangladesh/? Email_1 23 , leader appeals for calm after weeks of violence, 7 agosto 2024, CP_12 Controparte_14 https://www.politico.com/news/2024/08/07/bangladesh-incoming-leader-appeals-calm-violence-00173145 24 , After Cautious optimism for Bangladesh's future, The overthrow of Sheikh IN is a remarkable CP_15 Pt_2 political feat for the Bangladeshi youth. However, many challenges lie ahead. https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/10/after-hasina-cautious-optimism-for-bangladeshs-future 25 Apnews, Interim leader takes the helm in Bangladesh, to seek peace and prepare elections, 9 agosto Persona_6 2024, https://apnews.com/article/bangladesh-yunus-hasina-student-protests-8e72489d3f05ab50f1ea4564e5ad23aa sembra andare nella direzione della ricostruzione della democrazia per impedire l'emergere di un altro dittatore26.
Il movimento studentesco dai giorni successivi alla formazione del nuovo governo27 si è dedicato a ristabilire l'ordine, ripulendo le strade e gli spazi danneggiati dagli scontri e le case e i campus universitari distrutti dalla violenza. Il governo sta conducendo28 una campagna per ottenere la restituzione delle armi da fuoco sottratte alle centrali di polizia durante gli scontri di luglio e agosto,
e ha sospeso le licenze per armi da fuoco concesse durante la presidenza di recuperando Pt_2 migliaia di armi e proiettili. Il governo provvisorio ha annunciato29 di voler condurre delle indagini e un processo per le uccisioni avvenute durante le proteste studentesche a luglio e nella prima settimana di agosto, sotto la supervisione delle Nazioni Unite30. Nella seconda metà di agosto sono state presentate numerose denunce dai parenti delle vittime dei disordini, che hanno portato all'incriminazione di diversi membri dell'Awami League31, tra cui ex ministri e membri del parlamento32.
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: attestato conoscenza lingua italiana A2 (doc. 5); tirocinio presso Coop. Mirafiori dal 24.1.2023 al 23.4.2023 (doc. 6); tirocinio presso Skassapanca srl dal 28.8.2023 al 27.8.2024 (doc. 7); assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.9.2024 al 30.11.2024 presso Skassapanza srl e proroga contratto al 10.1.2025 (doc. 8 e 9); dichiarazione del datore di lavoro d'impegno a rinnovo del contratto (doc.
10); buste paga 2023 (doc. 11); buste paga 2024 (doc. 12); CU 2024 (doc. 13); proroga al 31.5.2025 del contratto di lavoro a tempo determinato concluso con Skassapanza srl e iniziato l'1.9.2024 (doc. 15); dichiarazione del datore di lavoro dell'intento di trasformare il contratto in tempo indeterminato (doc. 16); buste paga (doc. 17); Attestato CPIA (doc. 18); attestato CPIA livello A2 (doc. 19); Attestato CPIA livello (doc. 20); attestato di partecipazione a corso di orientamento lavorativo
(Progetto Tenda) (doc. 21).
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22).
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22/03/2023 , n. 8160).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato a [...] Parte_1
(Bangladesh) il 10.6.2004, CUI 067919K il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al
Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 12.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Alessandra Aragno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/; 2 EUAA, COI Report “Bangladesh - Panoramica del Paese”, dicembre 2017, p. 18, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf ; 3 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/; 4 Bangladesh 2022, 27 marzo 2023, https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the- Controparte_5 pacific/south-asia/bangladesh/report-bangladesh/. 5ACLED, Regional Overview
Asia-Pacific June 2023, 6 luglio 2023, https://acleddata.com/2023/07/06/regional-overview-asia-pacific-june-
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