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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18787 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 35398/2021 + 67190/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35398 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 67190 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sodano Maria Laura, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Costa Antonio, giusta procura in atti;
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ordinanza del 10.05.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al GOP delegato in data 16.04.2024.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status di separazione, sulle reciproche domande di addebito, sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, sul regime di visita, sull'assegnazione della casa coniugale e sul contributo di mantenimento in favore dei figli e della moglie.
Preliminarmente, vanno confermate le ordinanze istruttorie del 24.04.2023 e del 23.02.2024: ed invero, quanto alla prova orale della ricorrente, i capitoli formulati nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. vertono su circostanze valutative e/o, generiche, e/o de relato e/o irrilevanti ai fini della decisione;
quanto alla prova orale del resistente, i capitoli in prova diretta di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sono stati tutti rinunciati dalla parte in corso di causa (cfr. note del
17.03.2023). E', poi, del tutto superfluo ai fini del giudizio, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo, il documento di cui la ricorrente ha chiesto (e insistito nel) l'acquisizione.
Il Collegio condivide, inoltre, quanto già osservato dal Giudice Istruttore in merito alla superfluità della CTU sulle competenze genitoriali, vertendo il contenzioso su questioni precipuamente economiche (cfr. anche verbale di udienza del 05.04.2022) e non essendo state allegate ragioni tali da rendere necessari approfondimenti circa l'idoneità genitoriale del resistente, considerato non solo che non è stato addotto alcun pregiudizio concreto sui minori connesso al rapporto padre-figli o alla frequentazione paterna (da lunga data strutturata su un calendario consolidatosi negli anni, comprensivo del pernotto nel fine settimana), ma anche che la conflittualità di coppia, sia pur accesa, non appare tale da riverberarsi negativamente sui minori (entrambe le parti, peraltro, hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli) ed è riconducibile alla dinamica disfunzionale, conseguente alla crisi matrimoniale, in parte attenuata in corso di causa come dimostrato dal positivo funzionamento del regime di frequentazione padre-figli.
Va, infine, autorizzata l'acquisizione dei documenti depositati dal resistente con la comparsa conclusionale, trattandosi di documentazione necessaria ai fini dell'aggiornamento in merito alla situazione economico-lavorativa della parte su espressa sollecitazione del Giudice Istruttore in data 10.05.2024 (produzione ammissibile e rilevante, controvertendo le parti anche in punto di mantenimento in favore dei figli minori d'età) e in ordine alla quale la ricorrente ha potuto adeguatamente controdedurre nella comparsa conclusionale di replica. I documenti prodotti dalla ricorrente sono stati, invece, depositati solamente con la comparsa conclusionale di replica (così impedendo alla controparte ogni difesa) e, pertanto, ne va dichiarata l'inutilizzabilità, in disparte la rilevanza (peraltro, minima) degli stessi.
Domanda di separazione
Nel merito, alla luce del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale e della condotta processuale ed extraprocessuale delle parti, si evidenzia una situazione di distacco affettivo che convince il Tribunale dell'improbabilità della ripresa della convivenza coniugale. La domanda di separazione, pertanto, deve essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia.
Domande di addebito della separazione
Le parti hanno spiegato reciproche domande di addebito della separazione.
Nella specie, la ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al marito in considerazione delle di lui condotte trascuranti, vessatorie ed aggressive, al punto da averla indotta, nel dicembre 2020, ad
2 allontanarsi da GO (dove la famiglia si era trasferita per impegni lavorativi del e a fare CP_1 rientro a Roma, unitamente ai minori, per timore del marito. Di contro, il resistente ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie per l'abbandono del tetto coniugale nel dicembre 2020.
Tanto premesso, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. anche di recente
Cassazione civile sez. I, 14/02/2024, (ud. 29/11/2023, dep. 14/02/2024), n. 4038), la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Inoltre, “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691/2020) e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 9877/2006). Per quanto attiene all'abbandono del tetto coniugale, “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta” (ex multis, Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11793 del 05-05-2021; Cass., 08/05/2013, n. 10719; Cass., 15/12/2016, n. 25966; Cass.,
15/01/2020, n. 648).
Nel caso di specie, la ricorrente ha descritto un'unione da tempo in crisi, riferendo condotte di distacco affettivo e di aggressività del marito sin dall'epoca della nascita della prima figlia (2016), poi acuitesi nel corso degli anni ed esacerbatesi – dopo un transitorio periodo di ritrovata unione a seguito della nascita del secondo figlio (2019) – nel corso del 2020 durante la permanenza della famiglia a GO;
inoltre, ha narrato un contegno di disinteresse del marito anche nei confronti dei figli e una scarsa partecipazione alla vita familiare, anche a causa dei di lui impegni lavorativi o, comunque, della sua tendenza menefreghista e del suo carattere incostante, instabile ed autoreferenziale. Quanto alle condotte vessatorie, ha lamentato violenze verbali, psicologiche e fisiche da parte del marito, con particolare riguardo al periodo trascorso in Svizzera, con provocazioni, insulti e atteggiamenti di controllo tesi ad ostacolare la sua libertà di movimento all'interno della casa. Ha, dunque, esposto che la causa della fine del matrimonio si rinviene esclusivamente nel comportamento manipolatorio, egocentrico e vessatorio del – il quale, violando gli obblighi di assistenza morale e materiale, CP_1 aveva altresì omesso di contribuire sotto il profilo morale alla vita della coppia e del nucleo familiare disinteressandosi dell'unione e dei figli, incurante dei sacrifici fatti dalla moglie per tenere unita la famiglia – comportamento intensificatosi negli ultimi mesi del 2020 al punto da averla costretta a far rientro in Italia per porre fine alla di lui aggressività.
Orbene, il dedotto contegno manipolatorio, vessatorio ed aggressivo del marito in danno della moglie durante il matrimonio è rimasto sfornito di prova, avendo la ricorrente formulato – a sostegno della richiesta di addebito – capitoli del tutto valutativi e/o, generici, e/o de relato e, comunque, non idonei a provare l'addebito; analogamente vale per il comportamento asseritamente trascurante nei confronti di moglie e figli, lamentato in via del tutto generica dalla ricorrente. Non è stata prodotta “l'istanza di denuncia del 1.12.2020” che la signora ha rappresentato di aver presentato presso il Consolato Generale d'Italia a GO e, in ogni caso, le condotte espresse dalla negli atti di causa non Pt_1 rivestono i caratteri propri della violenza domestica, né integrano violazioni dei doveri coniugali;
quanto, poi, ai comportamenti del marito del maggio 2021 (i quali, nella prospettazione della moglie, 3 l'hanno determinata a richiedere l'intervento della Polizia del Commissariato del Celio), si tratta di accadimenti pacificamente successivi alla separazione di fatto dei coniugi, i quali, pertanto, non hanno efficacia causale rispetto alla rottura dell'unione (ragione per la quale è stata correttamente rigettata dal Giudice Istruttore la richiesta di acquisizione del verbale di intervento avanzata dalla ricorrente). Si osserva, infatti, che nel periodo successivo al rientro della moglie in Italia (dicembre
2020), la signora si è trasferita con i figli nell'immobile ex casa coniugale sita in Roma, via Capo d'Africa 44, dove talvolta ha fatto rientro anche il marito nei periodi nei quali egli si alternava tra l'Italia e la Svizzera, e ciò sino alla primavera del 2021, strutturandosi in tal modo una dinamica ulteriormente conflittuale che ha acuito le tensioni già piuttosto accese fra i coniugi (come comprovato dal suddetto episodio del maggio del 2021).
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione al marito non può essere accolta, non risultando acquisiti in giudizio elementi sufficienti a provare le condotte trascuranti ed aggressive, né l'efficacia causale di tali comportamenti nel determinare l'intollerabilità della convivenza.
Neppure merita di essere accolta la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal marito per l'ingiustificato abbandono del tetto coniugale.
Ed invero, premesso che il resistente ha rinunciato a tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ad eccezione della prova contraria (cfr. note del 17.01.2023), e ha motivato la richiesta di addebito sulla scorta del dedotto abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, va evidenziato che, pur essendo pacifico e non contestato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale (infatti, ciò su cui le parti controvertono attiene alle ragioni di tale allontanamento: dovuto ad un atteggiamento di violenza del marito, secondo la moglie – circostanza, come detto, non provata;
determinato da una scelta del tutto arbitraria ed improvvisa della moglie, secondo il marito), dagli atti di causa emerge che l'unione era già da tempo in crisi: in proposito, è lo stesso resistente ad aver fatto riferimento ad episodi pregressi di accesa conflittualità fra i coniugi, con discussioni all'esito delle quali il marito avrebbe riportato lesioni personali (cfr. doc. 10, all. alla memoria del 07.12.2021: referto di PS del maggio 2019; foto allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.): si tratta all'evidenza di allegazioni dalle quali si ricava che il rientro della moglie in Italia è avvenuto in un momento in cui la crisi di coppia era già conclamata, circostanza idonea ad escludere la rilevanza dell'abbandono del tetto coniugale ai fini dell'addebito della separazione.
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione alla moglie non può essere accolta, considerata la situazione di crisi della coppia già in essere alla data nella quale si è verificato l'allontanamento.
Affidamento dei figli minori, collocamento e calendario di frequentazione
All'esito del procedimento non emergono elementi per i quali si possa derogare al regime legale dell'affidamento condiviso, in adesione a quanto richiesto dalle parti, per cui può essere confermato l'affido dei figli minori (26.05.2016) e (14.11.2019) ad entrambi i genitori. Persona_1 Per_2
L'affidamento condiviso previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per
4 l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla collocazione dei figli minori, deve essere stabilita in via prevalente presso la madre a conferma delle condizioni già in essere sin dalla fase presidenziale e come richiesto da entrambi i genitori.
In merito alla frequentazione padre-figli, il Collegio conferma il calendario di cui all'ordinanza del
24.04.2023, in quanto rivelatosi nel tempo funzionale all'interesse dei minori, con l'aggiunta di un pernotto infrasettimanale nella sola settimana in cui i minori non trascorrono il week-end con il padre. L'età dei minori, che impone stabilità abitativa ed organizzativa, unitamente alla distanza fra le abitazioni dei genitori e agli impegni lavorativi del resistente anche all'estero, sconsigliano, allo stato, un ulteriore ampliamento del calendario di visita paterno (che il padre stesso, anche nelle comparse conclusionali, ha limitato all'evenienza della di lui permanenza in Italia). Pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, il padre vedrà e terrà con i minori con le seguenti modalità: fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio ore 16 alla sera della domenica ore 21, con riaccompagno presso il domicilio materno;
nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con la mamma, un pomeriggio a settimana (di massima indicato nel mercoledì) in orario da concordare con la madre (di massima indicato dalle ore 16) con pernotto e accompagno a scuola la mattina successiva;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre, o dal 30 dicembre al rientro a scuola;
durante le vacanze scolastiche pasquali 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare quanto ai periodi entro il 30 aprile di ogni anno, con prelievo e riaccompagno presso l'abitazione materna;
i “ponti” e le festività infrasettimanali alternate;
compleanni e feste della mamma e/o del papà con il rispettivo genitore;
compleanni dei minori ad anni alterni, ove non sia possibile festeggiarli con entrambi i genitori.
Assegnazione della casa coniugale
E' noto che la finalità dell'assegnazione è pacificamente quella di assicurare la conservazione dell'habitat domestico ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12.10.2018).
Nel caso di specie, atteso il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre e considerata la convergenza della richiesta delle parti in merito, il Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Capo d'Africa, n. 44 alla madre.
Contributo al mantenimento dei figli minori
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti del figlio in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale (adottata in assenza di costituzione in giudizio del resistente, il quale ha poi introdotto un autonomo giudizio di separazione, riunito al presente in data
05.04.2022) ha determinato in euro 900,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal padre per il
5 mantenimento dei figli, a decorrere dal mese di dicembre 2021, oltre al 75% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del 2014.
All'epoca, la moglie non lavorava (così come non aveva mai lavorato nel corso della convivenza coniugale), mentre il marito, sulla scorta di quanto rappresentato dalla signora, svolgeva attività lavorativa quale organizzatore di eventi sportivi internazionali e, successivamente alla scadenza del contratto con la FIFA – che, in base a quanto argomentato dalla moglie, gli assicurava entrate di euro
8.000,00 mensili – riceveva un sussidio secondo la legislazione svizzera di euro 6.400,00 mensili, oltre ad euro 500,00 per i figli minori, importi con i quali provvedeva al pagamento del canone di locazione dell'immobile in Svizzera, al canone locazione dell'immobile a Roma utilizzato nei periodi di frequentazione con i figli ed al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale di sua proprietà.
In corso di causa, costituitosi in giudizio il resistente e disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto, in data successiva, dal (rg. n. 67190/2021); acquisita la documentazione CP_1 prodotta dalle parti (anche con riferimento al sub procedimento avviato su istanza urgente del padre per la modifica dei provvedimenti presidenziali), dall'istruttoria espletata è emerso quanto segue in merito alla condizione economico-reddituale delle parti:
- la madre (laureata in giurisprudenza nel 2004) non ha mai svolto la professione forense, né altre professioni, e ha iniziato la propria carriera lavorativa come docente a far data dal 2023 (ultima busta paga in atti relativa al mese di dicembre 2023: euro 2.018,85 mensili;
buste paga precedenti: euro
1.683,27 mensili); si è trattato di un incarico terminato nel corso del 2024; allo stato, non è noto se la signora abbia – o abbia avuto – altre docenze. Per ciò che attiene al patrimonio, nell'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2024, ha dichiarato quanto segue:
Vive con i minori nell'ex casa coniugale romana, di proprietà esclusiva del marito e gravata da mutuo pagato interamente dal predetto;
non sopporta spese di mutuo, né di locazione. Ha indicato due conti correnti bancari (liquidità rispettivamente al 31.12.2023 e al 30.09.2023 circa euro 3.100,00 e circa euro 235,00);
- il padre ha svolto in costanza di matrimonio attività lavorativa quale organizzatore di eventi sportivi internazionali;
nell'ultima autocertificazione del 2024 ha dichiarato redditi netti complessivi per gli anni di imposta 2020 e 2021 pari a circa euro 100.000,00 annui e dalla documentazione in atti si ricava che si è trattato sempre di incarichi particolarmente prestigiosi (si pensi al contratto con la FIFA). Quanto all'anno di imposta 2022, ha indicato redditi netti per circa euro 20.000,00; in ultimo, ha rappresentato di essere disoccupato (l'ultimo incarico documentato è terminato nel mese di marzo 2024: attività svolta in Arabia Saudita, contratto con la società Saudi Motorsport Company – il documento è stato depositato in lingua inglese privo della debita traduzione e non reca la sottoscrizione della compagnia). Quanto al patrimonio, ha dichiarato i seguenti beni immobili:
6 E' gravato dal pagamento di spese di mutuo sulla ex casa coniugale (tasso variabile, l'ultima rata saldata è pari a circa euro 1.200,00 mensili) e di locazione (euro 1.000,00 mensili). Ha indicato diversi conti correnti (di cui uno in Svizzera chiuso nel mese di gennaio 2023 e l'altro in Gran Bretagna chiuso nel mese di giugno 2023), con rilevante liquidità secondo lo schema sotto riportato (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2024):
7 con capitale di provenienza da due conti correnti esteri (Credit Suisse, Svizzera;
Lloyds, Inghilterra), chiusi nel 2023
8 E' titolare del 95% delle quote di Mokhouse SRL, avviata nell'aprile 2019 con un capitale sociale di euro 10.000,00, società per la quale ha lavorato sino al 2023, e della quale non ha prodotto alcuna documentazione aggiornata (l'ultima produzione è quella allegata alle memorie istruttorie).
Orbene, il matrimonio è stato contratto dalle parti a Rio De Janeiro nel 2016 ed è stato preceduto da diversi anni di convivenza;
sono nati due figli (la prima nel 2016 a Rio de Janeiro e il secondo nel 2019 in Italia) e i coniugi hanno a lungo vissuto fuori dall'Italia (Brasile, Russia, Svizzera). Dalla fine del 2020 la signora è rientrata stabilmente in Italia insieme ai bambini, per ragioni diversamente ricostruite dalle parti;
ha iniziato nel 2023 a lavorare, mentre in passato ha seguito all'estero il marito, impegnato in una importante carriera come organizzatore di eventi sportivi internazionali, con frequenti spostamenti – ostativi, di fatto, al reperimento di un impiego stabile da parte della moglie (la quale ha svolto solamente lavori saltuari in Brasile), vista anche la tenera età della prima figlia e la successiva nascita del secondo figlio. Il tenore di vita matrimoniale è stato garantito esclusivamente dai redditi del signore. Già si è detto che la ricorrente ha intrapreso l'attività lavorativa di docente supplente in pendenza del giudizio, attività dalla quale ha ritratto redditi mensili netti in ultimo pari a circa euro 2.000,00 mensili;
successivamente alla scadenza del contratto, ha percepito la AS (di importo non documentato in quanto non ancora erogato all'epoca del deposito delle comparse conclusionali). Non risulta, né è contestato, che il patrimonio immobiliare di cui è titolare la signora sia messo a reddito. Il resistente ha lavorato prevalentemente all'estero, in ultimo in Arabia Saudita e poco prima in Svizzera e in Francia;
è titolare al 90% di quote della società Mokhouse SRL per la quale ha svolto attività lavorativa fino al 2023; relativamente al licenziamento dalla stessa società in pendenza di giudizio, la circostanza è stata opportunamente valutata dal Giudice Istruttore nei termini di condotta poco limpida giacché intervenuta proprio nell'imminenza dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza di modifica avanzata dal (istanza motivata prevalentemente in CP_1 ragione della dedotta contrazione delle di lui disponibilità mensili, invero non del tutto rispondente alle risultanze della documentazione economico-reddituale versata in atti) e supportata da documenti dubbi (in lingua inglese e – nella versione italiana – con data antecedente all'assunzione). Nel sub procedimento, il ha rappresentato di svolgere attività universitaria (in udienza affermando CP_1 anche di volerla implementare), con introiti non documentati all'attualità. Sopporta esborsi mensili rilevanti per il mutuo sulla casa coniugale, la locazione dell'immobile e il contributo di mantenimento (euro 3.800,00 mensili complessivi), che dimostrano una significativa capacità di spesa, poco compatibile con i redditi dichiarati. In proposito, appare piuttosto antieconomica e, semmai finalizzata alla diminuzione delle risorse mensili, la scelta di versare un canone di locazione pari ad euro 1.000,00 mensili nonostante la disponibilità dell'immobile paterno, di cui è comproprietario e dove ha la residenza (la decisione è stata giustificata con la necessità di ospitare i figli in un ambiente decoroso, nonostante l'ampia metratura – quasi 200 metri quadrati – dell'immobile del padre). Sono tutti elementi dai quali presumere, ex art. 116 c.p.c., che le risorse su cui può contare il resistente sono superiori rispetto a quelle dichiarate. Quanto poi alla circostanza dell'attuale stato di inoccupazione, si osserva che la tipologia di attività lavorativa svolta dal si presta ad andamenti fluttuanti CP_1 nel tempo, come dimostrato dai precedenti licenziamenti in esito ai quali il signore ha sempre reperito in tempi brevi nuove occasioni lavorative;
né vi è prova del ridimensionamento delle aspettative di carriera e di lavoro del in esito e a causa del ritrasferimento della moglie in Italia nel 2020, CP_1
9 visto il successivo impiego dapprima presso la società e poi presso la compagnia in CP_2
Arabia Saudita nell'autunno/inverno del 2023 e fino al marzo 2024. Peraltro, i compensi di quest'ultima attività sono rimasti del tutto ignoti (nell'autocertificazione il resistente ha indicato importi lordi per euro 5.000,00 quanto al mese di novembre 2023 e di euro 3.600,00 lordi quanto al mese di dicembre 2023 – non documentati). Non risulta che percepisca sussidi statali: in proposito, ha allegato la domanda di AS presentata nell'aprile 2023, procedura definita nello stesso mese, e nella comparsa conclusionale ha rappresentato che, avendo egli svolto attività lavorativa all'estero, senza versamento di contributi previdenziali in Italia, non ha diritto alla AS, né ad altra prestazione sostitutiva, benché disoccupato. Non di poco momento la circostanza che, nel modulare le richieste quanto al calendario di visita, il abbia espressamente fatto riferimento alla CP_1 necessità che la frequentazione con i figli tenga conto della possibilità dei suoi impegni lavorativi all'estero, concreto indice di consapevolezza circa la ripresa dell'impiego.
Tanto premesso, considerata la posizione economico-reddituale e patrimoniale delle parti, le esigenze dei minori in base all'età, i tempi di frequentazione padre-figli (invero piuttosto esigui) e l'importo dell'assegno attualmente rivalutato (euro 1.017,90 mensili) il Collegio reputa di confermare il contributo mensile dovuto dal padre nella misura determinata dall'ordinanza presidenziale, con la decorrenza ivi indicata, e successiva rivalutazione ISTAT.
In considerazione del miglioramento della posizione della ricorrente, le spese straordinarie di cui al
Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel
2014, integralmente richiamato, vanno poste a carico della ricorrente al 40% e del resistente al 60%, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi.
Esula dalla cognizione del Tribunale la regolamentazione dell'assegno unico, disciplinato secondo le vigenti disposizioni di legge.
Contributo al mantenimento della moglie
Secondo pacifico orientamento, l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (v. tra le altre Cass. civ., Sez. I, ord. 14.11.2023 n. 31717). E' noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. 12196/2017, 16809/2019). L'art. 156, comma 2 c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ. 605/2017).
Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale ha determinato in euro 700,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento della moglie, a decorrere dal mese di CP_1 dicembre 2021.
10 Si è detto che all'epoca la signora non lavorava, mentre in corso di causa ha iniziato a svolgere l'attività di docente di sostegno, ottenendo una prima supplenza nel corso del 2023 (reddito mensile netto pari a circa euro 2.000,00; incarico temporaneo, terminato nel giugno 2024). Viveva (come a tutt'oggi) con i minori nell'ex casa coniugale romana, di proprietà esclusiva del marito e gravata da mutuo pagato interamente dal predetto. Il signore, invece, lavorava in Svizzera, era stato da poco licenziato e poteva contare sui sussidi previsti dalla legislazione svizzera per circa euro 7.000,00
(importi con i quali provvedeva al pagamento del canone di locazione dell'immobile in Svizzera, al canone locazione dell'immobile a Roma utilizzato nei periodi di frequentazione con i figli ed al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale di sua proprietà); in pendenza di giudizio ha iniziato a lavorare per la società Mokhouse SRL, di cui detiene le quote al 90%, e successivamente ha avuto una collaborazione con una società in Arabia Saudita, ha intrapreso l'attività di docenza presso la IS e, attualmente, ha dichiarato di non avere alcun incarico all'attivo.
Tanto premesso, richiamato quanto osservato circa la posizione economico-reddituale e patrimoniale delle parti all'attualità; considerata la diversa professionalità dei coniugi, nonché la rispettiva capacità di produzione di reddito alla luce delle professioni svolte e dei percorsi di vita e di carriera;
essendo incontestato che la signora (laureata in giurisprudenza nel 2004) nel corso del matrimonio non ha mai lavorato e ha seguito il marito, anche all'estero (in Sud America, Russia e Svizzera), accompagnandolo nella sua crescita professionale e dedicandosi alla cura dei bambini e della famiglia;
considerato altresì che è rimasta del tutto indimostrata la circostanza che la signora, durante la convivenza matrimoniale, abbia rifiutato di svolgere attività lavorativa ed essendo, invece, pacifico che il tenore di vita piuttosto elevato condotto dalla famiglia in costanza di matrimonio sia stato assicurato unicamente dal marito;
pur valutato il miglioramento della posizione della moglie, la quale in corso di causa ha proficuamente messo in campo le proprie competenze, intraprendendo l'attività di docenza, con incarichi tuttavia precari ed inserimento in graduatoria particolarmente recente;
valutati altresì gli esborsi sopportati dal resistente per il mantenimento dei figli e gli oneri di mutuo sulla ex casa coniugale assegnata alla ricorrente;
tutto ciò premesso, e ritenuta la permanenza dello squilibrio fra i coniugi, non del tutto eliso dal beneficio dell'assegnazione della casa coniugale, né superabile dalla circostanza meramente contingente dell'assenza di occupazione da parte del marito vista la condotta processuale di cui si è detto, valutabile ex art. 116 c.p.c., e considerato che il resistente ha sempre offerto una ricostruzione delle proprie sostanze deteriore rispetto a quella che, invece, si ricava dal complesso delle risultanze probatorie, il Collegio reputa di rideterminare in euro
500,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di lite
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ad eccezione di quelle del sub procedimento, liquidate in parte dispositiva in ragione della soccombenza del (art. 91 c.p.c.), alla stregua del D.M. 55/2014 e successive modifiche intervenute, tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
11 -dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2 data 08.04.2016;
-ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00212, parte 2, serie C05, anno 2017);
-rigetta le reciproche domande di addebito;
-affida i figli minori (26.05.2016) e (14.11.2019) congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva;
-assegna la casa coniugale sita in Roma, Via Capo d'Africa n. 44 alla madre;
-determina in euro 900,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli (euro 450,00 ciascuno), a decorrere dal mese di dicembre 2021;
-pone le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 a carico della madre per il 40% e del padre per il 60%, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
-ridetermina in euro 500,00 mensili (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle del sub procedimento liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti, a carico di CP_1 ed in favore di . Parte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35398 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 67190 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sodano Maria Laura, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Costa Antonio, giusta procura in atti;
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ordinanza del 10.05.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al GOP delegato in data 16.04.2024.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status di separazione, sulle reciproche domande di addebito, sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, sul regime di visita, sull'assegnazione della casa coniugale e sul contributo di mantenimento in favore dei figli e della moglie.
Preliminarmente, vanno confermate le ordinanze istruttorie del 24.04.2023 e del 23.02.2024: ed invero, quanto alla prova orale della ricorrente, i capitoli formulati nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.p.c. vertono su circostanze valutative e/o, generiche, e/o de relato e/o irrilevanti ai fini della decisione;
quanto alla prova orale del resistente, i capitoli in prova diretta di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sono stati tutti rinunciati dalla parte in corso di causa (cfr. note del
17.03.2023). E', poi, del tutto superfluo ai fini del giudizio, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo, il documento di cui la ricorrente ha chiesto (e insistito nel) l'acquisizione.
Il Collegio condivide, inoltre, quanto già osservato dal Giudice Istruttore in merito alla superfluità della CTU sulle competenze genitoriali, vertendo il contenzioso su questioni precipuamente economiche (cfr. anche verbale di udienza del 05.04.2022) e non essendo state allegate ragioni tali da rendere necessari approfondimenti circa l'idoneità genitoriale del resistente, considerato non solo che non è stato addotto alcun pregiudizio concreto sui minori connesso al rapporto padre-figli o alla frequentazione paterna (da lunga data strutturata su un calendario consolidatosi negli anni, comprensivo del pernotto nel fine settimana), ma anche che la conflittualità di coppia, sia pur accesa, non appare tale da riverberarsi negativamente sui minori (entrambe le parti, peraltro, hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli) ed è riconducibile alla dinamica disfunzionale, conseguente alla crisi matrimoniale, in parte attenuata in corso di causa come dimostrato dal positivo funzionamento del regime di frequentazione padre-figli.
Va, infine, autorizzata l'acquisizione dei documenti depositati dal resistente con la comparsa conclusionale, trattandosi di documentazione necessaria ai fini dell'aggiornamento in merito alla situazione economico-lavorativa della parte su espressa sollecitazione del Giudice Istruttore in data 10.05.2024 (produzione ammissibile e rilevante, controvertendo le parti anche in punto di mantenimento in favore dei figli minori d'età) e in ordine alla quale la ricorrente ha potuto adeguatamente controdedurre nella comparsa conclusionale di replica. I documenti prodotti dalla ricorrente sono stati, invece, depositati solamente con la comparsa conclusionale di replica (così impedendo alla controparte ogni difesa) e, pertanto, ne va dichiarata l'inutilizzabilità, in disparte la rilevanza (peraltro, minima) degli stessi.
Domanda di separazione
Nel merito, alla luce del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale e della condotta processuale ed extraprocessuale delle parti, si evidenzia una situazione di distacco affettivo che convince il Tribunale dell'improbabilità della ripresa della convivenza coniugale. La domanda di separazione, pertanto, deve essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia.
Domande di addebito della separazione
Le parti hanno spiegato reciproche domande di addebito della separazione.
Nella specie, la ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al marito in considerazione delle di lui condotte trascuranti, vessatorie ed aggressive, al punto da averla indotta, nel dicembre 2020, ad
2 allontanarsi da GO (dove la famiglia si era trasferita per impegni lavorativi del e a fare CP_1 rientro a Roma, unitamente ai minori, per timore del marito. Di contro, il resistente ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie per l'abbandono del tetto coniugale nel dicembre 2020.
Tanto premesso, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. anche di recente
Cassazione civile sez. I, 14/02/2024, (ud. 29/11/2023, dep. 14/02/2024), n. 4038), la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006). Inoltre, “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691/2020) e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 9877/2006). Per quanto attiene all'abbandono del tetto coniugale, “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta” (ex multis, Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11793 del 05-05-2021; Cass., 08/05/2013, n. 10719; Cass., 15/12/2016, n. 25966; Cass.,
15/01/2020, n. 648).
Nel caso di specie, la ricorrente ha descritto un'unione da tempo in crisi, riferendo condotte di distacco affettivo e di aggressività del marito sin dall'epoca della nascita della prima figlia (2016), poi acuitesi nel corso degli anni ed esacerbatesi – dopo un transitorio periodo di ritrovata unione a seguito della nascita del secondo figlio (2019) – nel corso del 2020 durante la permanenza della famiglia a GO;
inoltre, ha narrato un contegno di disinteresse del marito anche nei confronti dei figli e una scarsa partecipazione alla vita familiare, anche a causa dei di lui impegni lavorativi o, comunque, della sua tendenza menefreghista e del suo carattere incostante, instabile ed autoreferenziale. Quanto alle condotte vessatorie, ha lamentato violenze verbali, psicologiche e fisiche da parte del marito, con particolare riguardo al periodo trascorso in Svizzera, con provocazioni, insulti e atteggiamenti di controllo tesi ad ostacolare la sua libertà di movimento all'interno della casa. Ha, dunque, esposto che la causa della fine del matrimonio si rinviene esclusivamente nel comportamento manipolatorio, egocentrico e vessatorio del – il quale, violando gli obblighi di assistenza morale e materiale, CP_1 aveva altresì omesso di contribuire sotto il profilo morale alla vita della coppia e del nucleo familiare disinteressandosi dell'unione e dei figli, incurante dei sacrifici fatti dalla moglie per tenere unita la famiglia – comportamento intensificatosi negli ultimi mesi del 2020 al punto da averla costretta a far rientro in Italia per porre fine alla di lui aggressività.
Orbene, il dedotto contegno manipolatorio, vessatorio ed aggressivo del marito in danno della moglie durante il matrimonio è rimasto sfornito di prova, avendo la ricorrente formulato – a sostegno della richiesta di addebito – capitoli del tutto valutativi e/o, generici, e/o de relato e, comunque, non idonei a provare l'addebito; analogamente vale per il comportamento asseritamente trascurante nei confronti di moglie e figli, lamentato in via del tutto generica dalla ricorrente. Non è stata prodotta “l'istanza di denuncia del 1.12.2020” che la signora ha rappresentato di aver presentato presso il Consolato Generale d'Italia a GO e, in ogni caso, le condotte espresse dalla negli atti di causa non Pt_1 rivestono i caratteri propri della violenza domestica, né integrano violazioni dei doveri coniugali;
quanto, poi, ai comportamenti del marito del maggio 2021 (i quali, nella prospettazione della moglie, 3 l'hanno determinata a richiedere l'intervento della Polizia del Commissariato del Celio), si tratta di accadimenti pacificamente successivi alla separazione di fatto dei coniugi, i quali, pertanto, non hanno efficacia causale rispetto alla rottura dell'unione (ragione per la quale è stata correttamente rigettata dal Giudice Istruttore la richiesta di acquisizione del verbale di intervento avanzata dalla ricorrente). Si osserva, infatti, che nel periodo successivo al rientro della moglie in Italia (dicembre
2020), la signora si è trasferita con i figli nell'immobile ex casa coniugale sita in Roma, via Capo d'Africa 44, dove talvolta ha fatto rientro anche il marito nei periodi nei quali egli si alternava tra l'Italia e la Svizzera, e ciò sino alla primavera del 2021, strutturandosi in tal modo una dinamica ulteriormente conflittuale che ha acuito le tensioni già piuttosto accese fra i coniugi (come comprovato dal suddetto episodio del maggio del 2021).
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione al marito non può essere accolta, non risultando acquisiti in giudizio elementi sufficienti a provare le condotte trascuranti ed aggressive, né l'efficacia causale di tali comportamenti nel determinare l'intollerabilità della convivenza.
Neppure merita di essere accolta la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal marito per l'ingiustificato abbandono del tetto coniugale.
Ed invero, premesso che il resistente ha rinunciato a tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ad eccezione della prova contraria (cfr. note del 17.01.2023), e ha motivato la richiesta di addebito sulla scorta del dedotto abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, va evidenziato che, pur essendo pacifico e non contestato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale (infatti, ciò su cui le parti controvertono attiene alle ragioni di tale allontanamento: dovuto ad un atteggiamento di violenza del marito, secondo la moglie – circostanza, come detto, non provata;
determinato da una scelta del tutto arbitraria ed improvvisa della moglie, secondo il marito), dagli atti di causa emerge che l'unione era già da tempo in crisi: in proposito, è lo stesso resistente ad aver fatto riferimento ad episodi pregressi di accesa conflittualità fra i coniugi, con discussioni all'esito delle quali il marito avrebbe riportato lesioni personali (cfr. doc. 10, all. alla memoria del 07.12.2021: referto di PS del maggio 2019; foto allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.): si tratta all'evidenza di allegazioni dalle quali si ricava che il rientro della moglie in Italia è avvenuto in un momento in cui la crisi di coppia era già conclamata, circostanza idonea ad escludere la rilevanza dell'abbandono del tetto coniugale ai fini dell'addebito della separazione.
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione alla moglie non può essere accolta, considerata la situazione di crisi della coppia già in essere alla data nella quale si è verificato l'allontanamento.
Affidamento dei figli minori, collocamento e calendario di frequentazione
All'esito del procedimento non emergono elementi per i quali si possa derogare al regime legale dell'affidamento condiviso, in adesione a quanto richiesto dalle parti, per cui può essere confermato l'affido dei figli minori (26.05.2016) e (14.11.2019) ad entrambi i genitori. Persona_1 Per_2
L'affidamento condiviso previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per
4 l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla collocazione dei figli minori, deve essere stabilita in via prevalente presso la madre a conferma delle condizioni già in essere sin dalla fase presidenziale e come richiesto da entrambi i genitori.
In merito alla frequentazione padre-figli, il Collegio conferma il calendario di cui all'ordinanza del
24.04.2023, in quanto rivelatosi nel tempo funzionale all'interesse dei minori, con l'aggiunta di un pernotto infrasettimanale nella sola settimana in cui i minori non trascorrono il week-end con il padre. L'età dei minori, che impone stabilità abitativa ed organizzativa, unitamente alla distanza fra le abitazioni dei genitori e agli impegni lavorativi del resistente anche all'estero, sconsigliano, allo stato, un ulteriore ampliamento del calendario di visita paterno (che il padre stesso, anche nelle comparse conclusionali, ha limitato all'evenienza della di lui permanenza in Italia). Pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, il padre vedrà e terrà con i minori con le seguenti modalità: fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio ore 16 alla sera della domenica ore 21, con riaccompagno presso il domicilio materno;
nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con la mamma, un pomeriggio a settimana (di massima indicato nel mercoledì) in orario da concordare con la madre (di massima indicato dalle ore 16) con pernotto e accompagno a scuola la mattina successiva;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre, o dal 30 dicembre al rientro a scuola;
durante le vacanze scolastiche pasquali 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare quanto ai periodi entro il 30 aprile di ogni anno, con prelievo e riaccompagno presso l'abitazione materna;
i “ponti” e le festività infrasettimanali alternate;
compleanni e feste della mamma e/o del papà con il rispettivo genitore;
compleanni dei minori ad anni alterni, ove non sia possibile festeggiarli con entrambi i genitori.
Assegnazione della casa coniugale
E' noto che la finalità dell'assegnazione è pacificamente quella di assicurare la conservazione dell'habitat domestico ai figli minori o ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 25604 del 12.10.2018).
Nel caso di specie, atteso il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre e considerata la convergenza della richiesta delle parti in merito, il Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Capo d'Africa, n. 44 alla madre.
Contributo al mantenimento dei figli minori
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti del figlio in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale (adottata in assenza di costituzione in giudizio del resistente, il quale ha poi introdotto un autonomo giudizio di separazione, riunito al presente in data
05.04.2022) ha determinato in euro 900,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal padre per il
5 mantenimento dei figli, a decorrere dal mese di dicembre 2021, oltre al 75% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del 2014.
All'epoca, la moglie non lavorava (così come non aveva mai lavorato nel corso della convivenza coniugale), mentre il marito, sulla scorta di quanto rappresentato dalla signora, svolgeva attività lavorativa quale organizzatore di eventi sportivi internazionali e, successivamente alla scadenza del contratto con la FIFA – che, in base a quanto argomentato dalla moglie, gli assicurava entrate di euro
8.000,00 mensili – riceveva un sussidio secondo la legislazione svizzera di euro 6.400,00 mensili, oltre ad euro 500,00 per i figli minori, importi con i quali provvedeva al pagamento del canone di locazione dell'immobile in Svizzera, al canone locazione dell'immobile a Roma utilizzato nei periodi di frequentazione con i figli ed al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale di sua proprietà.
In corso di causa, costituitosi in giudizio il resistente e disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto, in data successiva, dal (rg. n. 67190/2021); acquisita la documentazione CP_1 prodotta dalle parti (anche con riferimento al sub procedimento avviato su istanza urgente del padre per la modifica dei provvedimenti presidenziali), dall'istruttoria espletata è emerso quanto segue in merito alla condizione economico-reddituale delle parti:
- la madre (laureata in giurisprudenza nel 2004) non ha mai svolto la professione forense, né altre professioni, e ha iniziato la propria carriera lavorativa come docente a far data dal 2023 (ultima busta paga in atti relativa al mese di dicembre 2023: euro 2.018,85 mensili;
buste paga precedenti: euro
1.683,27 mensili); si è trattato di un incarico terminato nel corso del 2024; allo stato, non è noto se la signora abbia – o abbia avuto – altre docenze. Per ciò che attiene al patrimonio, nell'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2024, ha dichiarato quanto segue:
Vive con i minori nell'ex casa coniugale romana, di proprietà esclusiva del marito e gravata da mutuo pagato interamente dal predetto;
non sopporta spese di mutuo, né di locazione. Ha indicato due conti correnti bancari (liquidità rispettivamente al 31.12.2023 e al 30.09.2023 circa euro 3.100,00 e circa euro 235,00);
- il padre ha svolto in costanza di matrimonio attività lavorativa quale organizzatore di eventi sportivi internazionali;
nell'ultima autocertificazione del 2024 ha dichiarato redditi netti complessivi per gli anni di imposta 2020 e 2021 pari a circa euro 100.000,00 annui e dalla documentazione in atti si ricava che si è trattato sempre di incarichi particolarmente prestigiosi (si pensi al contratto con la FIFA). Quanto all'anno di imposta 2022, ha indicato redditi netti per circa euro 20.000,00; in ultimo, ha rappresentato di essere disoccupato (l'ultimo incarico documentato è terminato nel mese di marzo 2024: attività svolta in Arabia Saudita, contratto con la società Saudi Motorsport Company – il documento è stato depositato in lingua inglese privo della debita traduzione e non reca la sottoscrizione della compagnia). Quanto al patrimonio, ha dichiarato i seguenti beni immobili:
6 E' gravato dal pagamento di spese di mutuo sulla ex casa coniugale (tasso variabile, l'ultima rata saldata è pari a circa euro 1.200,00 mensili) e di locazione (euro 1.000,00 mensili). Ha indicato diversi conti correnti (di cui uno in Svizzera chiuso nel mese di gennaio 2023 e l'altro in Gran Bretagna chiuso nel mese di giugno 2023), con rilevante liquidità secondo lo schema sotto riportato (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2024):
7 con capitale di provenienza da due conti correnti esteri (Credit Suisse, Svizzera;
Lloyds, Inghilterra), chiusi nel 2023
8 E' titolare del 95% delle quote di Mokhouse SRL, avviata nell'aprile 2019 con un capitale sociale di euro 10.000,00, società per la quale ha lavorato sino al 2023, e della quale non ha prodotto alcuna documentazione aggiornata (l'ultima produzione è quella allegata alle memorie istruttorie).
Orbene, il matrimonio è stato contratto dalle parti a Rio De Janeiro nel 2016 ed è stato preceduto da diversi anni di convivenza;
sono nati due figli (la prima nel 2016 a Rio de Janeiro e il secondo nel 2019 in Italia) e i coniugi hanno a lungo vissuto fuori dall'Italia (Brasile, Russia, Svizzera). Dalla fine del 2020 la signora è rientrata stabilmente in Italia insieme ai bambini, per ragioni diversamente ricostruite dalle parti;
ha iniziato nel 2023 a lavorare, mentre in passato ha seguito all'estero il marito, impegnato in una importante carriera come organizzatore di eventi sportivi internazionali, con frequenti spostamenti – ostativi, di fatto, al reperimento di un impiego stabile da parte della moglie (la quale ha svolto solamente lavori saltuari in Brasile), vista anche la tenera età della prima figlia e la successiva nascita del secondo figlio. Il tenore di vita matrimoniale è stato garantito esclusivamente dai redditi del signore. Già si è detto che la ricorrente ha intrapreso l'attività lavorativa di docente supplente in pendenza del giudizio, attività dalla quale ha ritratto redditi mensili netti in ultimo pari a circa euro 2.000,00 mensili;
successivamente alla scadenza del contratto, ha percepito la AS (di importo non documentato in quanto non ancora erogato all'epoca del deposito delle comparse conclusionali). Non risulta, né è contestato, che il patrimonio immobiliare di cui è titolare la signora sia messo a reddito. Il resistente ha lavorato prevalentemente all'estero, in ultimo in Arabia Saudita e poco prima in Svizzera e in Francia;
è titolare al 90% di quote della società Mokhouse SRL per la quale ha svolto attività lavorativa fino al 2023; relativamente al licenziamento dalla stessa società in pendenza di giudizio, la circostanza è stata opportunamente valutata dal Giudice Istruttore nei termini di condotta poco limpida giacché intervenuta proprio nell'imminenza dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza di modifica avanzata dal (istanza motivata prevalentemente in CP_1 ragione della dedotta contrazione delle di lui disponibilità mensili, invero non del tutto rispondente alle risultanze della documentazione economico-reddituale versata in atti) e supportata da documenti dubbi (in lingua inglese e – nella versione italiana – con data antecedente all'assunzione). Nel sub procedimento, il ha rappresentato di svolgere attività universitaria (in udienza affermando CP_1 anche di volerla implementare), con introiti non documentati all'attualità. Sopporta esborsi mensili rilevanti per il mutuo sulla casa coniugale, la locazione dell'immobile e il contributo di mantenimento (euro 3.800,00 mensili complessivi), che dimostrano una significativa capacità di spesa, poco compatibile con i redditi dichiarati. In proposito, appare piuttosto antieconomica e, semmai finalizzata alla diminuzione delle risorse mensili, la scelta di versare un canone di locazione pari ad euro 1.000,00 mensili nonostante la disponibilità dell'immobile paterno, di cui è comproprietario e dove ha la residenza (la decisione è stata giustificata con la necessità di ospitare i figli in un ambiente decoroso, nonostante l'ampia metratura – quasi 200 metri quadrati – dell'immobile del padre). Sono tutti elementi dai quali presumere, ex art. 116 c.p.c., che le risorse su cui può contare il resistente sono superiori rispetto a quelle dichiarate. Quanto poi alla circostanza dell'attuale stato di inoccupazione, si osserva che la tipologia di attività lavorativa svolta dal si presta ad andamenti fluttuanti CP_1 nel tempo, come dimostrato dai precedenti licenziamenti in esito ai quali il signore ha sempre reperito in tempi brevi nuove occasioni lavorative;
né vi è prova del ridimensionamento delle aspettative di carriera e di lavoro del in esito e a causa del ritrasferimento della moglie in Italia nel 2020, CP_1
9 visto il successivo impiego dapprima presso la società e poi presso la compagnia in CP_2
Arabia Saudita nell'autunno/inverno del 2023 e fino al marzo 2024. Peraltro, i compensi di quest'ultima attività sono rimasti del tutto ignoti (nell'autocertificazione il resistente ha indicato importi lordi per euro 5.000,00 quanto al mese di novembre 2023 e di euro 3.600,00 lordi quanto al mese di dicembre 2023 – non documentati). Non risulta che percepisca sussidi statali: in proposito, ha allegato la domanda di AS presentata nell'aprile 2023, procedura definita nello stesso mese, e nella comparsa conclusionale ha rappresentato che, avendo egli svolto attività lavorativa all'estero, senza versamento di contributi previdenziali in Italia, non ha diritto alla AS, né ad altra prestazione sostitutiva, benché disoccupato. Non di poco momento la circostanza che, nel modulare le richieste quanto al calendario di visita, il abbia espressamente fatto riferimento alla CP_1 necessità che la frequentazione con i figli tenga conto della possibilità dei suoi impegni lavorativi all'estero, concreto indice di consapevolezza circa la ripresa dell'impiego.
Tanto premesso, considerata la posizione economico-reddituale e patrimoniale delle parti, le esigenze dei minori in base all'età, i tempi di frequentazione padre-figli (invero piuttosto esigui) e l'importo dell'assegno attualmente rivalutato (euro 1.017,90 mensili) il Collegio reputa di confermare il contributo mensile dovuto dal padre nella misura determinata dall'ordinanza presidenziale, con la decorrenza ivi indicata, e successiva rivalutazione ISTAT.
In considerazione del miglioramento della posizione della ricorrente, le spese straordinarie di cui al
Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel
2014, integralmente richiamato, vanno poste a carico della ricorrente al 40% e del resistente al 60%, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi.
Esula dalla cognizione del Tribunale la regolamentazione dell'assegno unico, disciplinato secondo le vigenti disposizioni di legge.
Contributo al mantenimento della moglie
Secondo pacifico orientamento, l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (v. tra le altre Cass. civ., Sez. I, ord. 14.11.2023 n. 31717). E' noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. 12196/2017, 16809/2019). L'art. 156, comma 2 c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ. 605/2017).
Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale ha determinato in euro 700,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento della moglie, a decorrere dal mese di CP_1 dicembre 2021.
10 Si è detto che all'epoca la signora non lavorava, mentre in corso di causa ha iniziato a svolgere l'attività di docente di sostegno, ottenendo una prima supplenza nel corso del 2023 (reddito mensile netto pari a circa euro 2.000,00; incarico temporaneo, terminato nel giugno 2024). Viveva (come a tutt'oggi) con i minori nell'ex casa coniugale romana, di proprietà esclusiva del marito e gravata da mutuo pagato interamente dal predetto. Il signore, invece, lavorava in Svizzera, era stato da poco licenziato e poteva contare sui sussidi previsti dalla legislazione svizzera per circa euro 7.000,00
(importi con i quali provvedeva al pagamento del canone di locazione dell'immobile in Svizzera, al canone locazione dell'immobile a Roma utilizzato nei periodi di frequentazione con i figli ed al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale di sua proprietà); in pendenza di giudizio ha iniziato a lavorare per la società Mokhouse SRL, di cui detiene le quote al 90%, e successivamente ha avuto una collaborazione con una società in Arabia Saudita, ha intrapreso l'attività di docenza presso la IS e, attualmente, ha dichiarato di non avere alcun incarico all'attivo.
Tanto premesso, richiamato quanto osservato circa la posizione economico-reddituale e patrimoniale delle parti all'attualità; considerata la diversa professionalità dei coniugi, nonché la rispettiva capacità di produzione di reddito alla luce delle professioni svolte e dei percorsi di vita e di carriera;
essendo incontestato che la signora (laureata in giurisprudenza nel 2004) nel corso del matrimonio non ha mai lavorato e ha seguito il marito, anche all'estero (in Sud America, Russia e Svizzera), accompagnandolo nella sua crescita professionale e dedicandosi alla cura dei bambini e della famiglia;
considerato altresì che è rimasta del tutto indimostrata la circostanza che la signora, durante la convivenza matrimoniale, abbia rifiutato di svolgere attività lavorativa ed essendo, invece, pacifico che il tenore di vita piuttosto elevato condotto dalla famiglia in costanza di matrimonio sia stato assicurato unicamente dal marito;
pur valutato il miglioramento della posizione della moglie, la quale in corso di causa ha proficuamente messo in campo le proprie competenze, intraprendendo l'attività di docenza, con incarichi tuttavia precari ed inserimento in graduatoria particolarmente recente;
valutati altresì gli esborsi sopportati dal resistente per il mantenimento dei figli e gli oneri di mutuo sulla ex casa coniugale assegnata alla ricorrente;
tutto ciò premesso, e ritenuta la permanenza dello squilibrio fra i coniugi, non del tutto eliso dal beneficio dell'assegnazione della casa coniugale, né superabile dalla circostanza meramente contingente dell'assenza di occupazione da parte del marito vista la condotta processuale di cui si è detto, valutabile ex art. 116 c.p.c., e considerato che il resistente ha sempre offerto una ricostruzione delle proprie sostanze deteriore rispetto a quella che, invece, si ricava dal complesso delle risultanze probatorie, il Collegio reputa di rideterminare in euro
500,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di lite
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ad eccezione di quelle del sub procedimento, liquidate in parte dispositiva in ragione della soccombenza del (art. 91 c.p.c.), alla stregua del D.M. 55/2014 e successive modifiche intervenute, tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
11 -dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2 data 08.04.2016;
-ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00212, parte 2, serie C05, anno 2017);
-rigetta le reciproche domande di addebito;
-affida i figli minori (26.05.2016) e (14.11.2019) congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva;
-assegna la casa coniugale sita in Roma, Via Capo d'Africa n. 44 alla madre;
-determina in euro 900,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei due figli (euro 450,00 ciascuno), a decorrere dal mese di dicembre 2021;
-pone le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 a carico della madre per il 40% e del padre per il 60%, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
-ridetermina in euro 500,00 mensili (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle del sub procedimento liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti, a carico di CP_1 ed in favore di . Parte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
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