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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 54 /2025, promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Cappellini Parte_1
[...]
[...]
con sede legale in BAGNO A RIPOLI LOCALITA' Controparte_1
VALLINA - VIA DEL ROSETO 44/46 Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18-2-2025 la società ha chiesto in tesi l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale ed in ipotesi della liquidazione controllata nei confronti della società in epigrafe deducendo di avere concesso in locazione alla società , con contratto del 31-12-2018 Controparte_1 regolarmente registrato ed al canone di € 72.000 annui, l'immobile di sua proprietà sito a Bagno a Ripoli alla via del Roseto 44-46 e di avere successivamente concesso in comodato attrezzature e arredi di sua proprietà con addendum al contratto del 14-5-2019 e di avere ottenuto la riconsegna dell'immobile in data 27-11-2023 a seguito del recesso anticipato della conduttrice.
La creditrice istante ha precisato che in relazione a tale contratto è rimasta creditrice della somma di complessivi
€ 111.390,67 di cui:
pagina 1 di 7 - € 80.190 a fronte dei danni accertati, presso l'immobile e dopo il rilascio, dal geometra e CP_2
contestati alla controparte con tre PEC a cui non era stata data risposta;
- € 17.300,67 comprensiva dell'importo di € 427 relativo all'imposta di registro, per canoni di locazione scaduti e non saldati relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2023 portati dal decreto ingiuntivo n°
508/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 14-2-2024 e notificato alla controparte in data 19-4-
2024;
- € 13.900 a fronte del controvalore di taluni beni di proprietà della società proprietaria dell'immobile ( scaffalature e relativi ripiani di €5.000, sedie ufficio di € 300, telaio finestre di €1.000, sedie mensa di
€300, scaffalature mensa di € 1.000, cucina completa di € 2.500, carrello acciaio cucina di € 300, centralina internet di € 3.500) ed illecitamente asportati dalla società resistente, il cui asporto è stato, altresì, contestato senza riscontro alla controparte ed è stato oggetto di denuncia-querela.
L'istante ha evidenziato la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione del fatto che la società resistente ha esposto nel proprio bilancio finale di liquidazione un passivo totale di € 3.102.117 e si è cancellata il 9-4-2025.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.54/2025 CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
Con atto depositato in cancelleria in data 19-3-2025 si è costituita l'impresa resistente ed ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente atteso che:
- per quanto riguarda i danni all'immobile, la ricorrente non avrebbe versato in atti alcuna prova della loro sussistenza e della loro concreta quantificazione, vi sarebbe prova del fatto che la Immobil Bas non aveva contestato alcun danno specifico in sede di restituzione dell'immobile e non avrebbe proposto azione giudiziale, la valutazione del danno effettuata su dei preventivi di spesa sarebbe generica ed infine i danneggiamenti non avrebbero arrecato alcun danno alla locatrice che aveva provveduto a locare nuovamente il bene;
- per quanto concerne l'omesso pagamento dei canoni di locazione, sarebbero dovute le spese del precetto, mai realmente notificato, cosicchè l'importo dovuto si ridurrebbe ad € 16.781,51 e sarebbe compensabile con il deposito cauzionale di € 18.000 ( ovvero di € 19.806,61 maggiorato degli interessi) che dovrebbe essere restituito, non essendo stata intentata l'azione giudiziaria volta a far accertare l'esistenza e l'entità dei danni;
- quanto ai beni asseritamente rimossi, la parte relativa all'arredamento sarebbe stata acquistata e pagata dalla € 4.808,02, le scaffalatura sarebbero della resistente e le sedie della zona mensa e la cucina CP_1 sarebbero state restituite alla Parte_1
- comunque la società avrebbe un deficit patrimoniale tale che non vi sarebbe alcuna prospettiva di soddisfazione per il ceto creditorio così da rendere l'istante del tutto carente di interesse.
All'udienza del 25-3-2025 sono comparsi il creditore istante e l'impresa debitrice che si sono riportati agli atti.
pagina 2 di 7 Verificata la regolarità della notifica, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
Controparte_1
Appare preliminare alla disamina della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, la verifica della legittimazione attiva del creditore posta in discussione dall'impresa debitrice.
La società Immobil Bas srl ha fatto valere, tra gli altri, quale credito certo, liquido ed esigibile, il credito di €
14.640 oltre interessi e spese per € 567 ed accessori, per i canoni di locazione non pagati relativi ai mesi di ottobre e novembre 2023 consacrato nel decreto ingiuntivo n° 508/2024 emesso il 15-2-2024 dal Tribunale di
Firenze e non opposto.
Il credito in questione non è stato contestato dalla società debitrice che vi ha, però, opposto in compensazione il proprio controcredito da restituzione del deposito cauzionale di € 18.000 versato in occasione della stipulazione del contratto di locazione.
Va, a questo punto, stabilito se il debito da canoni di locazione possa essere ritenuto estinto a fronte della coesistenza di due crediti certi, liquidi ed esigibili ex art 1241 ss c.c.
Il deposito cauzionale, per tutta la durata del rapporto di locazione, svolge una funzione di garanzia a tutela del locatore per l'adempimento, da parte dell'inquilino, degli obblighi di cui è data indicazione all'interno del contratto.
In caso di inadempimento, il locatore può trattenere il deposito cauzionale per danni e al fine di sanare la perdita economica subita: il deposito cauzionale, infatti, non costituisce corrispettivo del contratto ma costituisce principalmente una garanzia risarcitoria in correlazione alla verifica dello stato dell'immobile all'atto del suo rilascio, ma anche per l'integrale pagamento del canone cui è legalmente commisurato.
In considerazione della predetta funzione, il deposito può essere assimilato ad un pegno irregolare: la somma di denaro passa in proprietà del locatore e in capo al conduttore sorge il diritto di credito alla restituzione solo al momento in cui viene meno la funzione di garanzia, ovvero quando appare acclarato per accordo tra le parti ovvero a fronte di una pronuncia giurisdizionale che tutte le obbligazioni afferenti il contratto sono state regolarmente adempiute.
Nel caso di specie, è provato che in data 27-11-2023 la società ha restituito alla società CP_1 Parte_1
[... l'immobile sito in Bagno a Ripoli alla via del Roseto 44-46: nel verbale è precisato testualmente che la società conduttrice “ prende atto della volontà della proprietaria di riservarsi ogni eccezione in merito alle condizioni dell'immobile ed ogni azione per il risarcimento del danno e per il recupero delle somme ancora dovute per la definizione dei rapporti economici ancora pendenti tra le parti”.
Con pec dell'avv.to Cappellini inviata alla il 28-11-2023 la società Immobil Bas srl l'ha resa edotta del CP_1 compimento di accertamenti sull'immobile per la commisurazione dei danni prodotti sullo stesso, circostanza ribadita nella pec del 14-12-2023 ed infine con la PEC del 3-1-2024 ha inoltrato alla controparte la relazione del pagina 3 di 7 geometra inerente i danni riscontrati e ha dichiarato di volere trattenere il deposito cauzionale in conto CP_2 sul maggior avere.
Con ulteriore PEC del 23-1-2024 sono stati evidenziati ulteriori danni ed è stata ribadita l'intenzione della
Immobil Bas srl di trattenere il deposito cauzionale.
A tutte queste comunicazioni intervenute a mezzo PEC la società non ha mai risposto, non essendoci CP_1 prova in tal senso.
È indubbio che il locatore non può trattenere la somma relativa al deposito cauzionale a tempo indeterminato dopo la riconsegna dell'immobile, allo scopo di un'eventuale futura rivalsa per pretesi danni, dovendo, invece, proporre domanda giudiziale, tuttavia, appare anche evidente che, nel caso di specie, la società Immobil Bas srl non ha provveduto ad intraprendere alcuna azione atteso che la società conduttrice ha assunto un contegno inerte e, quindi, verosimilmente acquiescente.
Non solo, infatti, non ha contestato l'esistenza dei danni, ma non ha neppure esercitato il diritto riconosciuto al conduttore di agire per la restituzione del deposito cauzionale anche con il ricorso alla procedura monitoria, limitandosi a proporre le contestazioni solo in sede di procedura per la liquidazione giudiziale.
Alla luce di tali circostanze, preso atto che la locatrice ha dedotto sin dal momento della restituzione del bene l'esistenza di danni, producendo anche un elaborato peritale che li indica e ha dichiarato di volere trattenere la cauzione a fronte degli stessi, indipendentemente dalla effettività degli stessi, non è possibile ritenere che il diritto di credito relativo alla restituzione della cauzione sia certo, liquido ed esigibile, tanto più in considerazione del fatto che il creditore non ha perso il diritto a far valere giudizialmente le proprie ragioni.
Il diritto di credito al pagamento dei canoni di locazione , quindi, non è estinto per compensazione e legittima il creditore istante nel procedimento in oggetto.
Fatte tali premesse, in forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), CCI (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ stampaggio e lavorazione di materie plastiche, minuterie metalliche, la produzione di giocattoli, borse, abbigliamento….”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il credito certo dell'istante ammonta a un importo non superiore a € 30.000,00, tuttavia, a tali posta creditoria va aggiunto il credito verso l'
[...]
per € 3.121,242,35, e verso l' per € 920.430,13 , come risultante dalle informative Controparte_3 CP_4 acquisite dal Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice pur essendosi costituita, non ha evidenziato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti sono evidentemente superati, come dimostra il bilancio depositato al 31-12-2022 e la debitoria erariale.
pagina 4 di 7 Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
L'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale, ma soprattutto la circostanza che la società
è estinta per cancellazione dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1 con sede legale in BAGNO A RIPOLI IN LOCALITA' VALLINA - VIA DEL ROSETO 44/46 Partita
IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei CP_5 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
pagina 5 di 7 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18-9-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 54 /2025, promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Cappellini Parte_1
[...]
[...]
con sede legale in BAGNO A RIPOLI LOCALITA' Controparte_1
VALLINA - VIA DEL ROSETO 44/46 Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18-2-2025 la società ha chiesto in tesi l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale ed in ipotesi della liquidazione controllata nei confronti della società in epigrafe deducendo di avere concesso in locazione alla società , con contratto del 31-12-2018 Controparte_1 regolarmente registrato ed al canone di € 72.000 annui, l'immobile di sua proprietà sito a Bagno a Ripoli alla via del Roseto 44-46 e di avere successivamente concesso in comodato attrezzature e arredi di sua proprietà con addendum al contratto del 14-5-2019 e di avere ottenuto la riconsegna dell'immobile in data 27-11-2023 a seguito del recesso anticipato della conduttrice.
La creditrice istante ha precisato che in relazione a tale contratto è rimasta creditrice della somma di complessivi
€ 111.390,67 di cui:
pagina 1 di 7 - € 80.190 a fronte dei danni accertati, presso l'immobile e dopo il rilascio, dal geometra e CP_2
contestati alla controparte con tre PEC a cui non era stata data risposta;
- € 17.300,67 comprensiva dell'importo di € 427 relativo all'imposta di registro, per canoni di locazione scaduti e non saldati relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2023 portati dal decreto ingiuntivo n°
508/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data 14-2-2024 e notificato alla controparte in data 19-4-
2024;
- € 13.900 a fronte del controvalore di taluni beni di proprietà della società proprietaria dell'immobile ( scaffalature e relativi ripiani di €5.000, sedie ufficio di € 300, telaio finestre di €1.000, sedie mensa di
€300, scaffalature mensa di € 1.000, cucina completa di € 2.500, carrello acciaio cucina di € 300, centralina internet di € 3.500) ed illecitamente asportati dalla società resistente, il cui asporto è stato, altresì, contestato senza riscontro alla controparte ed è stato oggetto di denuncia-querela.
L'istante ha evidenziato la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione del fatto che la società resistente ha esposto nel proprio bilancio finale di liquidazione un passivo totale di € 3.102.117 e si è cancellata il 9-4-2025.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.54/2025 CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
Con atto depositato in cancelleria in data 19-3-2025 si è costituita l'impresa resistente ed ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente atteso che:
- per quanto riguarda i danni all'immobile, la ricorrente non avrebbe versato in atti alcuna prova della loro sussistenza e della loro concreta quantificazione, vi sarebbe prova del fatto che la Immobil Bas non aveva contestato alcun danno specifico in sede di restituzione dell'immobile e non avrebbe proposto azione giudiziale, la valutazione del danno effettuata su dei preventivi di spesa sarebbe generica ed infine i danneggiamenti non avrebbero arrecato alcun danno alla locatrice che aveva provveduto a locare nuovamente il bene;
- per quanto concerne l'omesso pagamento dei canoni di locazione, sarebbero dovute le spese del precetto, mai realmente notificato, cosicchè l'importo dovuto si ridurrebbe ad € 16.781,51 e sarebbe compensabile con il deposito cauzionale di € 18.000 ( ovvero di € 19.806,61 maggiorato degli interessi) che dovrebbe essere restituito, non essendo stata intentata l'azione giudiziaria volta a far accertare l'esistenza e l'entità dei danni;
- quanto ai beni asseritamente rimossi, la parte relativa all'arredamento sarebbe stata acquistata e pagata dalla € 4.808,02, le scaffalatura sarebbero della resistente e le sedie della zona mensa e la cucina CP_1 sarebbero state restituite alla Parte_1
- comunque la società avrebbe un deficit patrimoniale tale che non vi sarebbe alcuna prospettiva di soddisfazione per il ceto creditorio così da rendere l'istante del tutto carente di interesse.
All'udienza del 25-3-2025 sono comparsi il creditore istante e l'impresa debitrice che si sono riportati agli atti.
pagina 2 di 7 Verificata la regolarità della notifica, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
Controparte_1
Appare preliminare alla disamina della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, la verifica della legittimazione attiva del creditore posta in discussione dall'impresa debitrice.
La società Immobil Bas srl ha fatto valere, tra gli altri, quale credito certo, liquido ed esigibile, il credito di €
14.640 oltre interessi e spese per € 567 ed accessori, per i canoni di locazione non pagati relativi ai mesi di ottobre e novembre 2023 consacrato nel decreto ingiuntivo n° 508/2024 emesso il 15-2-2024 dal Tribunale di
Firenze e non opposto.
Il credito in questione non è stato contestato dalla società debitrice che vi ha, però, opposto in compensazione il proprio controcredito da restituzione del deposito cauzionale di € 18.000 versato in occasione della stipulazione del contratto di locazione.
Va, a questo punto, stabilito se il debito da canoni di locazione possa essere ritenuto estinto a fronte della coesistenza di due crediti certi, liquidi ed esigibili ex art 1241 ss c.c.
Il deposito cauzionale, per tutta la durata del rapporto di locazione, svolge una funzione di garanzia a tutela del locatore per l'adempimento, da parte dell'inquilino, degli obblighi di cui è data indicazione all'interno del contratto.
In caso di inadempimento, il locatore può trattenere il deposito cauzionale per danni e al fine di sanare la perdita economica subita: il deposito cauzionale, infatti, non costituisce corrispettivo del contratto ma costituisce principalmente una garanzia risarcitoria in correlazione alla verifica dello stato dell'immobile all'atto del suo rilascio, ma anche per l'integrale pagamento del canone cui è legalmente commisurato.
In considerazione della predetta funzione, il deposito può essere assimilato ad un pegno irregolare: la somma di denaro passa in proprietà del locatore e in capo al conduttore sorge il diritto di credito alla restituzione solo al momento in cui viene meno la funzione di garanzia, ovvero quando appare acclarato per accordo tra le parti ovvero a fronte di una pronuncia giurisdizionale che tutte le obbligazioni afferenti il contratto sono state regolarmente adempiute.
Nel caso di specie, è provato che in data 27-11-2023 la società ha restituito alla società CP_1 Parte_1
[... l'immobile sito in Bagno a Ripoli alla via del Roseto 44-46: nel verbale è precisato testualmente che la società conduttrice “ prende atto della volontà della proprietaria di riservarsi ogni eccezione in merito alle condizioni dell'immobile ed ogni azione per il risarcimento del danno e per il recupero delle somme ancora dovute per la definizione dei rapporti economici ancora pendenti tra le parti”.
Con pec dell'avv.to Cappellini inviata alla il 28-11-2023 la società Immobil Bas srl l'ha resa edotta del CP_1 compimento di accertamenti sull'immobile per la commisurazione dei danni prodotti sullo stesso, circostanza ribadita nella pec del 14-12-2023 ed infine con la PEC del 3-1-2024 ha inoltrato alla controparte la relazione del pagina 3 di 7 geometra inerente i danni riscontrati e ha dichiarato di volere trattenere il deposito cauzionale in conto CP_2 sul maggior avere.
Con ulteriore PEC del 23-1-2024 sono stati evidenziati ulteriori danni ed è stata ribadita l'intenzione della
Immobil Bas srl di trattenere il deposito cauzionale.
A tutte queste comunicazioni intervenute a mezzo PEC la società non ha mai risposto, non essendoci CP_1 prova in tal senso.
È indubbio che il locatore non può trattenere la somma relativa al deposito cauzionale a tempo indeterminato dopo la riconsegna dell'immobile, allo scopo di un'eventuale futura rivalsa per pretesi danni, dovendo, invece, proporre domanda giudiziale, tuttavia, appare anche evidente che, nel caso di specie, la società Immobil Bas srl non ha provveduto ad intraprendere alcuna azione atteso che la società conduttrice ha assunto un contegno inerte e, quindi, verosimilmente acquiescente.
Non solo, infatti, non ha contestato l'esistenza dei danni, ma non ha neppure esercitato il diritto riconosciuto al conduttore di agire per la restituzione del deposito cauzionale anche con il ricorso alla procedura monitoria, limitandosi a proporre le contestazioni solo in sede di procedura per la liquidazione giudiziale.
Alla luce di tali circostanze, preso atto che la locatrice ha dedotto sin dal momento della restituzione del bene l'esistenza di danni, producendo anche un elaborato peritale che li indica e ha dichiarato di volere trattenere la cauzione a fronte degli stessi, indipendentemente dalla effettività degli stessi, non è possibile ritenere che il diritto di credito relativo alla restituzione della cauzione sia certo, liquido ed esigibile, tanto più in considerazione del fatto che il creditore non ha perso il diritto a far valere giudizialmente le proprie ragioni.
Il diritto di credito al pagamento dei canoni di locazione , quindi, non è estinto per compensazione e legittima il creditore istante nel procedimento in oggetto.
Fatte tali premesse, in forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), CCI (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ stampaggio e lavorazione di materie plastiche, minuterie metalliche, la produzione di giocattoli, borse, abbigliamento….”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il credito certo dell'istante ammonta a un importo non superiore a € 30.000,00, tuttavia, a tali posta creditoria va aggiunto il credito verso l'
[...]
per € 3.121,242,35, e verso l' per € 920.430,13 , come risultante dalle informative Controparte_3 CP_4 acquisite dal Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice pur essendosi costituita, non ha evidenziato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti sono evidentemente superati, come dimostra il bilancio depositato al 31-12-2022 e la debitoria erariale.
pagina 4 di 7 Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
L'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale, ma soprattutto la circostanza che la società
è estinta per cancellazione dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1 con sede legale in BAGNO A RIPOLI IN LOCALITA' VALLINA - VIA DEL ROSETO 44/46 Partita
IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei CP_5 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
pagina 5 di 7 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18-9-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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