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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/11/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6135/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CADAMURO ELISABETTA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CADAMURO ELISABETTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito, visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 27/08/2011 e trascritto al n. 13, Parte 1, Serie -, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1. dispone la cessazione dell'obbligo di convivenza fermo l'onere del reciproco rispetto.
2. Il signor continuerà ad abitare presso la casa famigliare di proprietà di Parte_2
costui facendosi carico di tutte le spese ad essa relative.
3. Si dà atto che la signora dichiara che reperirà altra abitazione dove si Parte_1
trasferirà il prima possibile (in seguito al deposito del ricorso) prelevando dalla casa famigliare solo i propri effetti personali oltre che alcuni beni mobili (regali di matrimonio) sui quali le parti si accorderanno.
4. Si dà atto che i coniugi sono cointestatari per la quota di ¾ (1/4 è di proprietà esclusiva del signor ) di un piccolo (880 mq catastali) terreno sito in Oderzo. Pt_2
Nell'ambito della definizione di tutti i propri rapporti patrimoniali già in sede di separazione e con il successivo divorzio i coniugi hanno convenuto che la signora trasferirà Parte_1
al signor la propria quota di proprietà pari ai 3/8 dell'immobile catastalmente Parte_2
censito al Catasto Terreni del Comune di Oderzo, Foglio 8, mappale 991, cl. 3, prato,
880 mq, rendita dominicale € 2,27, rendita agraria € 1,14, senza corrispettivo.
L'atto di trasferimento dovrà essere perfezionato avanti al notaio scelto dal signor Pt_2
entro due mesi dalla sentenza di separazione e fatto salvo il maggior termine necessario per l'istruttoria della pratica notarile.
Le spese dell'atto notarile e le relative imposte saranno a carico del signor . Pt_2
5. Si dà atto che la signora è proprietaria di quote di alcuni immobili pervenuti Parte_1
per successione come da visura che si allega sub. 4 e il signor è a propria Parte_2 volta titolare di immobili in piena proprietà o quote, come da visura che si allega sub.
3. Tali
immobili resteranno di esclusiva titolarità degli attuali intestatari tranne per quanto disposto al punto che precede.
6. Si dà atto che la signora dichiara allo stato di non percepire redditi e il signor Parte_1
dichiara di percepire la pensione. I coniugi dichiarano che provvederanno Parte_2
ciascuno al proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente, al riguardo, ad ogni pretesa di mantenimento.
7. Si dà atto che la signora è proprietaria di un'autovettura Fiat Punto targata Parte_1
CA983BF, che resterà di proprietà esclusiva di quest'ultima e la stessa si occuperà di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che del pagamento di bollo e assicurazione.
8. Si dà atto che il signor è titolare di un libretto postale n. 000054817798 e di un Pt_2
buono postale ad esso collegato con scadenza 30.11.2027 che resteranno nella sua esclusiva titolarità e disponibilità.
9. Si dà atto che la signora è titolare di un libretto postale n. 000053590446 Parte_1
che resterà nella sua esclusiva titolarità e disponibilità.
10. Si dà atto che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per quanto dedotto nel presente ricorso e con il successivo atto di trasferimento immobiliare citato, oltre che per qualsiasi titolo, ragione nulla escluso e di aver definitivamente regolato tutte le questioni economiche - patrimoniali relative anche ad ogni ulteriore loro rapporto oltreché inerente l'intercorsa unione matrimoniale e la comunione dei beni, e di essere definitivamente e reciprocamente tacitati e soddisfatti.
11. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani