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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5488/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5488 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
SI CA.
PARTI ATTRICI
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Marcello Giustiniani Controparte_1
e AR GI CO.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici hanno evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“In via principale
- accertati i fatti di cui al ricorso e previa declaratoria di nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea dell'art. 34 punto 8.4 del contratto aziendale del 2003 e dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_2 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso rispettivamente di €
3,50 e 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 72 punto 2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dell'art. 77 punto
2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- accertare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “scorte vetture eccedenti” prevista dall' art. 35 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 32 dei contratti aziendali del 2012 e 2016, del “premio scoperta irregolarità” previsto dell'art. 41 del contratto aziendale del
2003 e dall'art. 36 dai contratti aziendali del 2012 e 2016, dell'indennità “assenza dalla residenza” prevista dall'art
1 72, punto 2.1. del CCNL delle Attività Ferroviarie del 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, dell'indennità di utilizzazione/scorta prevista dall'art. 34 (allegato b) del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 31 tabella A e B dei rispettivi contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero rispettivamente di € 3,50 e di € 4,50 già riconosciuto e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. per il periodo 01.01.2008 – 31.08.2012, di € 4.964,13 e per il periodo 01.01.2021 – Parte_1
31.12.2024, € 2.957,56, per un totale di € 7.921,69 a titolo di differenze retributive, il sig. , per il periodo Pt_2
01.01.2008 – 31.08.2012, di € 3.797,81 e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2024, € 1.639,97, per un totale di €
5.437,78 e il sig. per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2011, di € 708,56 e per il periodo 01.01.2023 – Pt_3
31.12.2024, € 1.759,61, per un totale di € 2.468,17 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c e 150 disp. att. cod. proc. civ;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
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1. Il ricorso delle parti attrici, alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di capotreno, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
*
2. La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
2.1. Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
2.2. Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni
2 e/o prassi nazionali”) nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha chiarito che Parte_4
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, OF e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè OF e altri, punto 60). Parte_4
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155 C155-10: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European
Transport Workers' Federal (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri” precisando che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”; pertanto, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. sentenza Williams e altri cit., punto 24). Questa pronuncia ha altresì chiarito che non vanno inclusi nella determinazione della retribuzione delle ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”.
3 I summenzionati principi di diritto sono stati ribaditi da tutte le successive sentenze della Corte di
Giustizia.
La Suprema Corte, prendendo atto di questa evoluzione giurisprudenziale, ha dunque affermato che
“sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003 come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425).
Sul valore delle sentenze rese della Corte di Giustizia, si rammenta inoltre che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.13425, richiamando Cass. n. 22577/2012).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_1 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
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3. Nel caso in esame si tratta, dunque, di valutare se le parti variabili della retribuzione indicate in ricorso rientrino o meno nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
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4. Quanto all'indennità di utilizzazione professionale (scorta per il capotreno), la questione è stata approfonditamente affrontata da numerose pronunce del Tribunale di Milano e, in particolare, con riferimento alla figura dei capitreno, dalla sentenza n. 1140/2019, che si ritiene di condividere e le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Tale sentenza ha espressamente chiarito che le indennità per l'attività di scorta e per le giornate di riserva “risultano, anzitutto, intrinsecamente connesse alle mansioni di capotreno, poiché le stesse sono corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di capo treno, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio a bordo
4 treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario (cfr. la definizione di attività di scorta e di condotta contenuta nell'art. 28.2 lett. C) del CCNL di settore). Ciò trova riscontro nella circostanza che le indennità in questione figurino nella maggioranza delle buste paga dei ricorrenti. Dette indennità, inoltre, dipendono dallo specifico status professionale del capo treno, essendo previste dall'art. 54.2 del CCA (e dall'accordo modificativo dell11/3/2015 sub doc.
2 fasc. ric.) appositamente per il personale dotato della qualifica di capo treno. Esse sono, pertanto assimilabili a quelle
“integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie”.
La decisione menzionata è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 36/2020.
Non può, in effetti, dubitarsi della sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra l'indennità richiamata e lo svolgimento della mansione di capotreno, trattandosi di voce retributiva diretta a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro, non avente carattere né occasionale né di rimborso spesa.
4.1. L'incentivo per attività di scorta treno, infatti, matura nel caso in cui il luogo di svolgimento delle attività lavorativa sia sul treno, potendo le mansioni di capotreno essere svolte anche a terra.
4.2. L'indennità di riserva riconosce un particolare emolumento in caso di “scorta pari a zero” (appunto, di “riserva”), ovvero per le ipotesi in cui il personale è presente in un impianto e a disposizione per l'eventuale esecuzione di un servizio.
4.3. Si tratta, come evidente in entrambe le voci, di modalità ordinarie dell'attività lavorativa svolta dal capo treno. E le relative indennità si prestano ad essere valutabili anche come elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione (cfr. App. Milano nn. 32/2020, 684/2019).
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5. Con riferimento all'indennità per scorta vetture eccedenti, come si evince agevolmente dalle buste paga, la relativa voce ha un andamento costante.
Essa ha riferimento al caso, evidentemente non raro (in deroga alla “composizione bloccata” dei convogli cui fa riferimento , previsto dall'art. 32 del Contratto Integrativo Gruppo FS, Controparte_1 che prevede un quid pluris retributivo che matura quando il treno è composto da un numero di carrozze maggiore di quello ordinario, secondo le previsioni e la tabella di cui all'art. 35 del CCA del 16 aprile
2003.
L'indennità, dunque, vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta.
Allo stesso modo, il “premio scoperta irregolarità” è strettamente correlato con la mansione svolta dal capotreno ed è finalizzato a compensare il maggior disagio connesso.
5 Su entrambe queste indennità la Corte di Appello di Milano si è pronunciata con la sentenza n.
966/2022, le cui motivazioni sono state confermate dalla sentenza della medesima Corte n. 210/2023, condivise da questo giudice e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..: “Per le ulteriori indennità di “scorte vetture eccedenti” e “premio scoperta irregolarità” per quanto vero sia che tali indennità siano condizionate nel primo caso dal numero di vetture componenti il convoglio e nel secondo caso dal fatto che eventualmente venga trovato un passeggero senza biglietto, nondimeno trattasi di indennità strettamente correlate con la mansione svolta dal capotreno e finalizzate a compensare il maggior disagio ad esse connesso.
In primo luogo, l'asserita incidenza irrisoria di dette indennità sulla retribuzione annua degli appellati, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei cedolini paga in atti, da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Sotto ulteriore profilo, come evidenziato nel precedente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, non pare corretto limitare il raffronto alla sola prospettiva annuale, risultando maggiormente aderente alla ratio dell'istituto valorizzare anche la prospettiva mensile.
In tale prospettiva l'entità del divario risulta apprezzabile e va altresì considerato che valutazioni condotte sul più breve arco temporale del mese possono rivestire in concreto portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie”.
Conseguentemente, secondo i principi enunciati, anche queste parti variabili devono rientrare nella retribuzione feriale.
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6. È fondata anche la domanda avente ad oggetto il compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL.
La disposizione in questione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità (di trasferta e di assenza dalla residenza) il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Per il compenso per assenza dalla residenza, l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
6 Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: un'indennità, quindi, intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore.
Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il capotreno, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto).
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7. La tesi di parte convenuta circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento.
A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai lavoratori di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Il fatto che la parte attrice abbia sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
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8. Per queste ragioni, va dichiarata la nullità delle disposizioni del Contratto Aziendale FS e dei CCNL
Mobilità nella parte in cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le voci relative alle indennità fin qui esaminate.
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9. Conseguentemente, va affermato il diritto attoreo a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
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7 10. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, si osserva quanto segue.
10.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
8 Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
9 Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, essendo il rapporto ancora in corso e vertendosi su crediti retributivi che, al più, risalgono ad agosto 2007, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
10.2. Quanto alla contestazione della convenuta circa il computo dei giorni di ferie, per i giorni di ferie superiori alle “quattro settimane” (quale periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003), dovendosi interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il concetto di
“settimana” deve essere tratto dallo stesso diritto europeo e giova qui osservare che la direttiva
2002/15/CE (concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto) all'art. 3 definisce “settimana” come “il periodo compreso fra le ore
00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica”, ossia in 7 giorni di calendario.
Cosicché, in armonia con il cap. 30 della sentenza n. 20216/2022 della Corte di Cassazione, il periodo di quattro settimane di ferie retribuite menzionato da tale norma deve essere computato in 28 giorni complessivi.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che le parti attrici abbiano maturato (e fruito di) un numero di ferie annue superiore ai 28 giorni.
Deve del resto escludersi che in ipotesi di trascinamento delle ferie da un anno ad un altro (circostanza che può anche dipendere da scelte aziendali) la retribuzione delle ferie maturate (nel limite delle quattro settimane per anno) possa subire variazioni.
10.3. Non può poi darsi seguito all'obiezione della convenuta, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore 26, giusto disposto di cui all'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore
Deve infatti ritenersi corretto il divisore del valore mensile (22) individuato in ricorso, dacché l'art. 68, co. 6, CCNL, invocato dalla parte convenuta e prescrittivo del differente divisore convenzionale di 26, attiene alla sola retribuzione fissa: ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro (come già argomentato da Trib. Milano nn. 2678/21,
2874/2021).
10 10.4. In ragione di ciò, i conteggi offerti dalla difesa attorea possono trovare giudizio positivo e la società convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere quanto indicato in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
*
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ACCERTA e DICHIARA la nullità delle clausole contenute nell'art. 34 punto 8.4 del contratto aziendale del 2003 e nell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Controparte_2
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere
[...] nelle giornate di ferie, al solo importo fisso rispettivamente di € 3,50 e 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 72 punto 2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dell'art. 77 punto 2.4 del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- ACCERTA e DICHIARA il diritto delle parti attrici a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “scorte vetture eccedenti” prevista dall' art. 35 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 32 dei contratti aziendali del 2012 e 2016, del “premio scoperta irregolarità” previsto dell'art. 41 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 36 dai contratti aziendali del
2012 e 2016, dell'indennità “assenza dalla residenza” prevista dall'art 72, punto 2.1. del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, dell'indennità di utilizzazione/scorta prevista dall'art. 34 (allegato b) del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 31 tabella
A e B dei rispettivi contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero rispettivamente di € 3,50
e di € 4,50 già riconosciuto;
- ON la convenuta al pagamento, in favore della parte attrici, della seguenti somme, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
• in favore del sig. la somma di euro 7.921,69; Parte_1
• in favore del sig. la somma di euro 5.437,78; Pt_2
• in favore del sig. la somma di euro 2.468,17; Pt_3
11 - ON la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 22.10.2025
Il giudice
RA AR
12
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5488 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
SI CA.
PARTI ATTRICI
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Marcello Giustiniani Controparte_1
e AR GI CO.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, le parti attrici hanno evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“In via principale
- accertati i fatti di cui al ricorso e previa declaratoria di nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea dell'art. 34 punto 8.4 del contratto aziendale del 2003 e dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_2 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso rispettivamente di €
3,50 e 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 72 punto 2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dell'art. 77 punto
2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- accertare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “scorte vetture eccedenti” prevista dall' art. 35 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 32 dei contratti aziendali del 2012 e 2016, del “premio scoperta irregolarità” previsto dell'art. 41 del contratto aziendale del
2003 e dall'art. 36 dai contratti aziendali del 2012 e 2016, dell'indennità “assenza dalla residenza” prevista dall'art
1 72, punto 2.1. del CCNL delle Attività Ferroviarie del 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, dell'indennità di utilizzazione/scorta prevista dall'art. 34 (allegato b) del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 31 tabella A e B dei rispettivi contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero rispettivamente di € 3,50 e di € 4,50 già riconosciuto e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. per il periodo 01.01.2008 – 31.08.2012, di € 4.964,13 e per il periodo 01.01.2021 – Parte_1
31.12.2024, € 2.957,56, per un totale di € 7.921,69 a titolo di differenze retributive, il sig. , per il periodo Pt_2
01.01.2008 – 31.08.2012, di € 3.797,81 e per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2024, € 1.639,97, per un totale di €
5.437,78 e il sig. per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2011, di € 708,56 e per il periodo 01.01.2023 – Pt_3
31.12.2024, € 1.759,61, per un totale di € 2.468,17 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c e 150 disp. att. cod. proc. civ;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Il ricorso delle parti attrici, alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di capotreno, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
*
2. La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
2.1. Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
2.2. Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni
2 e/o prassi nazionali”) nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha chiarito che Parte_4
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, OF e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè OF e altri, punto 60). Parte_4
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155 C155-10: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European
Transport Workers' Federal (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri” precisando che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”; pertanto, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. sentenza Williams e altri cit., punto 24). Questa pronuncia ha altresì chiarito che non vanno inclusi nella determinazione della retribuzione delle ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”.
3 I summenzionati principi di diritto sono stati ribaditi da tutte le successive sentenze della Corte di
Giustizia.
La Suprema Corte, prendendo atto di questa evoluzione giurisprudenziale, ha dunque affermato che
“sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003 come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425).
Sul valore delle sentenze rese della Corte di Giustizia, si rammenta inoltre che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.13425, richiamando Cass. n. 22577/2012).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_1 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
*
3. Nel caso in esame si tratta, dunque, di valutare se le parti variabili della retribuzione indicate in ricorso rientrino o meno nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
*
4. Quanto all'indennità di utilizzazione professionale (scorta per il capotreno), la questione è stata approfonditamente affrontata da numerose pronunce del Tribunale di Milano e, in particolare, con riferimento alla figura dei capitreno, dalla sentenza n. 1140/2019, che si ritiene di condividere e le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Tale sentenza ha espressamente chiarito che le indennità per l'attività di scorta e per le giornate di riserva “risultano, anzitutto, intrinsecamente connesse alle mansioni di capotreno, poiché le stesse sono corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività di capo treno, che comporta l'alternanza tra periodi di servizio a bordo
4 treno e periodi di messa a disposizione presso l'impianto ferroviario (cfr. la definizione di attività di scorta e di condotta contenuta nell'art. 28.2 lett. C) del CCNL di settore). Ciò trova riscontro nella circostanza che le indennità in questione figurino nella maggioranza delle buste paga dei ricorrenti. Dette indennità, inoltre, dipendono dallo specifico status professionale del capo treno, essendo previste dall'art. 54.2 del CCA (e dall'accordo modificativo dell11/3/2015 sub doc.
2 fasc. ric.) appositamente per il personale dotato della qualifica di capo treno. Esse sono, pertanto assimilabili a quelle
“integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie”.
La decisione menzionata è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 36/2020.
Non può, in effetti, dubitarsi della sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra l'indennità richiamata e lo svolgimento della mansione di capotreno, trattandosi di voce retributiva diretta a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro, non avente carattere né occasionale né di rimborso spesa.
4.1. L'incentivo per attività di scorta treno, infatti, matura nel caso in cui il luogo di svolgimento delle attività lavorativa sia sul treno, potendo le mansioni di capotreno essere svolte anche a terra.
4.2. L'indennità di riserva riconosce un particolare emolumento in caso di “scorta pari a zero” (appunto, di “riserva”), ovvero per le ipotesi in cui il personale è presente in un impianto e a disposizione per l'eventuale esecuzione di un servizio.
4.3. Si tratta, come evidente in entrambe le voci, di modalità ordinarie dell'attività lavorativa svolta dal capo treno. E le relative indennità si prestano ad essere valutabili anche come elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione (cfr. App. Milano nn. 32/2020, 684/2019).
*
5. Con riferimento all'indennità per scorta vetture eccedenti, come si evince agevolmente dalle buste paga, la relativa voce ha un andamento costante.
Essa ha riferimento al caso, evidentemente non raro (in deroga alla “composizione bloccata” dei convogli cui fa riferimento , previsto dall'art. 32 del Contratto Integrativo Gruppo FS, Controparte_1 che prevede un quid pluris retributivo che matura quando il treno è composto da un numero di carrozze maggiore di quello ordinario, secondo le previsioni e la tabella di cui all'art. 35 del CCA del 16 aprile
2003.
L'indennità, dunque, vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta.
Allo stesso modo, il “premio scoperta irregolarità” è strettamente correlato con la mansione svolta dal capotreno ed è finalizzato a compensare il maggior disagio connesso.
5 Su entrambe queste indennità la Corte di Appello di Milano si è pronunciata con la sentenza n.
966/2022, le cui motivazioni sono state confermate dalla sentenza della medesima Corte n. 210/2023, condivise da questo giudice e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..: “Per le ulteriori indennità di “scorte vetture eccedenti” e “premio scoperta irregolarità” per quanto vero sia che tali indennità siano condizionate nel primo caso dal numero di vetture componenti il convoglio e nel secondo caso dal fatto che eventualmente venga trovato un passeggero senza biglietto, nondimeno trattasi di indennità strettamente correlate con la mansione svolta dal capotreno e finalizzate a compensare il maggior disagio ad esse connesso.
In primo luogo, l'asserita incidenza irrisoria di dette indennità sulla retribuzione annua degli appellati, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei cedolini paga in atti, da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Sotto ulteriore profilo, come evidenziato nel precedente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, non pare corretto limitare il raffronto alla sola prospettiva annuale, risultando maggiormente aderente alla ratio dell'istituto valorizzare anche la prospettiva mensile.
In tale prospettiva l'entità del divario risulta apprezzabile e va altresì considerato che valutazioni condotte sul più breve arco temporale del mese possono rivestire in concreto portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie”.
Conseguentemente, secondo i principi enunciati, anche queste parti variabili devono rientrare nella retribuzione feriale.
*
6. È fondata anche la domanda avente ad oggetto il compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL.
La disposizione in questione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità (di trasferta e di assenza dalla residenza) il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Per il compenso per assenza dalla residenza, l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
6 Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: un'indennità, quindi, intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore.
Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il capotreno, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto).
*
7. La tesi di parte convenuta circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento.
A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai lavoratori di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Il fatto che la parte attrice abbia sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
*
8. Per queste ragioni, va dichiarata la nullità delle disposizioni del Contratto Aziendale FS e dei CCNL
Mobilità nella parte in cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le voci relative alle indennità fin qui esaminate.
*
9. Conseguentemente, va affermato il diritto attoreo a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
*
7 10. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, si osserva quanto segue.
10.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
8 Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
9 Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, essendo il rapporto ancora in corso e vertendosi su crediti retributivi che, al più, risalgono ad agosto 2007, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
10.2. Quanto alla contestazione della convenuta circa il computo dei giorni di ferie, per i giorni di ferie superiori alle “quattro settimane” (quale periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003), dovendosi interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il concetto di
“settimana” deve essere tratto dallo stesso diritto europeo e giova qui osservare che la direttiva
2002/15/CE (concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto) all'art. 3 definisce “settimana” come “il periodo compreso fra le ore
00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica”, ossia in 7 giorni di calendario.
Cosicché, in armonia con il cap. 30 della sentenza n. 20216/2022 della Corte di Cassazione, il periodo di quattro settimane di ferie retribuite menzionato da tale norma deve essere computato in 28 giorni complessivi.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che le parti attrici abbiano maturato (e fruito di) un numero di ferie annue superiore ai 28 giorni.
Deve del resto escludersi che in ipotesi di trascinamento delle ferie da un anno ad un altro (circostanza che può anche dipendere da scelte aziendali) la retribuzione delle ferie maturate (nel limite delle quattro settimane per anno) possa subire variazioni.
10.3. Non può poi darsi seguito all'obiezione della convenuta, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore 26, giusto disposto di cui all'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore
Deve infatti ritenersi corretto il divisore del valore mensile (22) individuato in ricorso, dacché l'art. 68, co. 6, CCNL, invocato dalla parte convenuta e prescrittivo del differente divisore convenzionale di 26, attiene alla sola retribuzione fissa: ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro (come già argomentato da Trib. Milano nn. 2678/21,
2874/2021).
10 10.4. In ragione di ciò, i conteggi offerti dalla difesa attorea possono trovare giudizio positivo e la società convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere quanto indicato in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
*
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ACCERTA e DICHIARA la nullità delle clausole contenute nell'art. 34 punto 8.4 del contratto aziendale del 2003 e nell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Controparte_2
, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere
[...] nelle giornate di ferie, al solo importo fisso rispettivamente di € 3,50 e 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 72 punto 2.4 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dell'art. 77 punto 2.4 del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- ACCERTA e DICHIARA il diritto delle parti attrici a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “scorte vetture eccedenti” prevista dall' art. 35 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 32 dei contratti aziendali del 2012 e 2016, del “premio scoperta irregolarità” previsto dell'art. 41 del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 36 dai contratti aziendali del
2012 e 2016, dell'indennità “assenza dalla residenza” prevista dall'art 72, punto 2.1. del CCNL delle
Attività Ferroviarie del 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.07.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, dell'indennità di utilizzazione/scorta prevista dall'art. 34 (allegato b) del contratto aziendale del 2003 e dall'art. 31 tabella
A e B dei rispettivi contratti aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero rispettivamente di € 3,50
e di € 4,50 già riconosciuto;
- ON la convenuta al pagamento, in favore della parte attrici, della seguenti somme, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
• in favore del sig. la somma di euro 7.921,69; Parte_1
• in favore del sig. la somma di euro 5.437,78; Pt_2
• in favore del sig. la somma di euro 2.468,17; Pt_3
11 - ON la convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 22.10.2025
Il giudice
RA AR
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