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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott. Giulio Corsini Giudice dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est.
nel procedimento iscritto al n. 25-1/2025 P.U., promosso
DA
“ , (C.F: Parte_1 Parte_2
), con sede in Palermo, via Borremans n° 17, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cacciatore ( ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, via Giuseppe Sciuti, n°112
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
“ (C.F. e P.I.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Palermo, via Baglio Lucchicelli n° 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 8.3.2021 con il numero REA PA –
426238, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Galante ( Email_2
presso il cui studio in Palermo, Via Tiepolo n. 20, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ (C.F. e P.I.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Palermo, via Baglio Lucchicelli n° 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 8.3.2021 con il numero REA
PA – 426238, avente ad oggetto le seguenti attività: industria delle costruzioni e 1 ristrutturazioni edilizie, stradali, ferroviarie e lo svolgimento di ogni attività connessa, affine e complementare;
costruzione e manutenzione di strade, ponti, gallerie e ferrovie;
lavori di sbancamento e movimento di terra;
trasporto sia per conto proprio che per conto di terzi di materiali di ogni genere, compresi i materiali di risulta e altro.
❖❖❖
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
depositato in data 28 gennaio 2025 da “ ”., Controparte_1 Parte_1 [...]
, che ha esposto un credito di € Parte_2
32.077,91, oltre interessi di mora sino al soddisfo, in virtù di decreto ingiuntivo n.
557/2023 reso dal Tribunale di Palermo in data 26.05.2023, a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. R.G. 2323/2023 [cfr. all. 2 al ricorso introduttivo], notificato in data
9.6.2023 alla società debitrice a mezzo PEC;
rilevato che, a seguito della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, non provvedendo la società resistente al pagamento di quanto dovuto, l'odierna ricorrente provvedeva alla notifica di un precedente ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, a seguito del quale la società debitrice chiedeva e otteneva la rateizzazione del proprio debito che, però, non veniva onorata [vd. scrittura privata sottoscritta inter partes in data 10 ottobre 2023, doc. 3, produzione ricorrente]; considerato che la società debitrice, costituitasi con memoria difensiva depositata il 14 aprile 2025, premettendo che non è stato possibile acquisire la documentazione necessaria per predisporre un'adeguata difesa, in ragione della malattia del legale rappresentante della società resistente, ha chiesto un breve rinvio “…per contestare la legittimità della avversa richiesta…rilevando comunque… che non sono sussistenti gravi ragioni per l'apertura della liquidazione giudiziale…riservandosi eventualmente di chiedere la conversione e rateizzazione del debito accertando in contraddittorio, non sussistendo allo stato i presupposti soggettivi e oggettivi per la messa in liquidazione”; letta la memoria integrativa del 29 aprile 2025 con la quale la società resistente ha contestato la sussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale sia con riferimento ai requisiti dimensionali, che con riguardo allo stato di insolvenza Co
“…stante il credito della di ben 180.848,46 soprattutto a causa della chiusura della risarcibilità
2 del bonus Facciate ex art. 121 del D.L. n. 34 -2020“e ha chiesto, comunque, un altro rinvio al fine di reperire ulteriore documentazione fiscale;
letta la memoria integrativa della ricorrente del 5 maggio 2025;
considerato che
, all'udienza del 7 maggio 2025, la difesa della società resistente ha chiesto un ultimo rinvio “…al fine di potere reperire ulteriore documentazione a supporto della ritenuta insussistenza dello stato di insolvenza”; letta, infine, la memoria del 23 giugno 2025, con la quale la società resistente: ha evidenziato che “…sono in corso le determinazioni per la richiesta di rimborso in danno dei condomini che hanno usufruito del Bonus”; ha depositato l'estratto dal cassetto fiscale con il monitoraggio dei crediti rintracciabili con acclusa breve relazione giustificativa, nonché altre due posizioni creditorie nei confronti di (€ 21.492,00) e del Parte_3
Condominio di via Pavia del febbraio 2024 (€ 12.618,60), con riferimento alle quali ha chiesto un termine al fine di potere attivare le procedure di recupero giudiziario ovvero, in alternativa, ha offerto i citati crediti alla in compensazione;
Pt_1
ritenuto che sussista la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – è ubicato a Palermo da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
rilevato che non risulta la pendenza di alcuna domanda della società debitrice volta all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37, comma 2,
CCII; rilevato che la è soggetta alle disposizioni sulla Controparte_1
liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della società, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese;
considerato, inoltre, che risulta pacificamente superata la soglia di cui all'art. 49, comma
5, CCII, tenuto conto del credito indicato in ricorso e della esposizione debitoria riferita dal
3 Concessionario della riscossione, pari ad € 145.454,92 [cfr. nota di Agenzia delle Entrate -
Riscossione datata 25 febbraio 2025, acquisita d'ufficio]; considerato che la società resistente non ha assolto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine all'eventuale possesso dei requisiti dimensionali di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, avendo esclusivamente dedotto genericamente di possedere i suddetti requisiti senza, però, allegare alcuna documentazione utile alla dimostrazione dello status di impresa minore;
considerato, per di più, che la società resistente non ha provveduto al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (l'ultimo bilancio depositato risale al 2021, come risulta dalla visura camerale acquisita d'ufficio), circostanza, quest'ultima, che ha una diretta refluenza anche nella disamina della sussistenza del requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 121 CCII;
osservato, al riguardo, che lo stato di insolvenza della Controparte_1
è chiaramente desumibile, oltre che dall'ammontare dei debiti indicati in
[...]
precedenza, dal mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, limitandosi la
Società versare in atti l'estratto dal cassetto fiscale con il monitoraggio dei crediti Co rintracciabili dal quale risulterebbe un credito della di ben 180.848,46 derivante dal bonus facciate ex art. 121 D.L. n. 34 -202, nonché ulteriori due posizione creditorie pari a circa € 33.000,00 e chiedendo un termine al fine di potere procedere al recupero dei suddetti crediti;
ritenuto che
rientri nell'onere di allegazione e di prova a carico del debitore la compiuta indicazione dell'attivo (sub specie di attivo circolante: id est crediti e disponibilità liquide) e l'esposizione in modo realistico dei possibili valori di realizzo e dei relativi tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo [Cass. n. 25167/2016 cit., in motivazione]; preso atto che la società resistente non ha fornito alcun dato idoneo a dimostrare l'esistenza di eventuali elementi attivi del patrimonio sociale tali da assicurare l'integrale soddisfacimento, per quel che in questa sede rileva, del credito (non elevato) vantato dalla società ricorrente né, tanto meno, del credito vantato dall'Agente della Riscossione, presupposto necessario per escludere lo stato di insolvenza della società;
4 ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto dei criteri per la nomina del curatore indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ (C.F. e P.I.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Palermo, via Baglio Lucchicelli n° 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 8.3.2021 con il numero REA
PA – 426238, avente ad oggetto le seguenti attività: industria delle costruzioni e ristrutturazioni edilizie, stradali, ferroviarie e lo svolgimento di ogni attività connessa, affine e complementare;
costruzione e manutenzione di strade, ponti, gallerie e ferrovie;
lavori di sbancamento e movimento di terra;
trasporto sia per conto proprio che per conto di terzi di materiali di ogni genere, compresi i materiali di risulta e altro.
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
NOMINA curatore l'avv. Giuseppe GIALLOMBARDO, con studio a Palermo (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandola:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli;
5 3) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195
CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare l'amministratore della società, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
4) ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non siano attive le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato dal Controparte_2
e a comunicarlo al Registro delle Imprese;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6 6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
9) ad attenersi al Protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Ufficio e dalla locale Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e – in particolare – ad attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale Sezione di Polizia Giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pag. 11 del Protocollo medesimo;
ORDINA al legale rappresentante della società di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato CP_3
dall'indicazione del loro domicilio digitale;
AVVISA
7 il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
STABILISCE il giorno 10 dicembre 2025 ore 10:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
DISPONE
8 la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, al curatore nominato e alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott. Giulio Corsini Giudice dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est.
nel procedimento iscritto al n. 25-1/2025 P.U., promosso
DA
“ , (C.F: Parte_1 Parte_2
), con sede in Palermo, via Borremans n° 17, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cacciatore ( ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, via Giuseppe Sciuti, n°112
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
“ (C.F. e P.I.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Palermo, via Baglio Lucchicelli n° 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 8.3.2021 con il numero REA PA –
426238, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Galante ( Email_2
presso il cui studio in Palermo, Via Tiepolo n. 20, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ (C.F. e P.I.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Palermo, via Baglio Lucchicelli n° 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 8.3.2021 con il numero REA
PA – 426238, avente ad oggetto le seguenti attività: industria delle costruzioni e 1 ristrutturazioni edilizie, stradali, ferroviarie e lo svolgimento di ogni attività connessa, affine e complementare;
costruzione e manutenzione di strade, ponti, gallerie e ferrovie;
lavori di sbancamento e movimento di terra;
trasporto sia per conto proprio che per conto di terzi di materiali di ogni genere, compresi i materiali di risulta e altro.
❖❖❖
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
depositato in data 28 gennaio 2025 da “ ”., Controparte_1 Parte_1 [...]
, che ha esposto un credito di € Parte_2
32.077,91, oltre interessi di mora sino al soddisfo, in virtù di decreto ingiuntivo n.
557/2023 reso dal Tribunale di Palermo in data 26.05.2023, a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. R.G. 2323/2023 [cfr. all. 2 al ricorso introduttivo], notificato in data
9.6.2023 alla società debitrice a mezzo PEC;
rilevato che, a seguito della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, non provvedendo la società resistente al pagamento di quanto dovuto, l'odierna ricorrente provvedeva alla notifica di un precedente ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, a seguito del quale la società debitrice chiedeva e otteneva la rateizzazione del proprio debito che, però, non veniva onorata [vd. scrittura privata sottoscritta inter partes in data 10 ottobre 2023, doc. 3, produzione ricorrente]; considerato che la società debitrice, costituitasi con memoria difensiva depositata il 14 aprile 2025, premettendo che non è stato possibile acquisire la documentazione necessaria per predisporre un'adeguata difesa, in ragione della malattia del legale rappresentante della società resistente, ha chiesto un breve rinvio “…per contestare la legittimità della avversa richiesta…rilevando comunque… che non sono sussistenti gravi ragioni per l'apertura della liquidazione giudiziale…riservandosi eventualmente di chiedere la conversione e rateizzazione del debito accertando in contraddittorio, non sussistendo allo stato i presupposti soggettivi e oggettivi per la messa in liquidazione”; letta la memoria integrativa del 29 aprile 2025 con la quale la società resistente ha contestato la sussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale sia con riferimento ai requisiti dimensionali, che con riguardo allo stato di insolvenza Co
“…stante il credito della di ben 180.848,46 soprattutto a causa della chiusura della risarcibilità
2 del bonus Facciate ex art. 121 del D.L. n. 34 -2020“e ha chiesto, comunque, un altro rinvio al fine di reperire ulteriore documentazione fiscale;
letta la memoria integrativa della ricorrente del 5 maggio 2025;
considerato che
, all'udienza del 7 maggio 2025, la difesa della società resistente ha chiesto un ultimo rinvio “…al fine di potere reperire ulteriore documentazione a supporto della ritenuta insussistenza dello stato di insolvenza”; letta, infine, la memoria del 23 giugno 2025, con la quale la società resistente: ha evidenziato che “…sono in corso le determinazioni per la richiesta di rimborso in danno dei condomini che hanno usufruito del Bonus”; ha depositato l'estratto dal cassetto fiscale con il monitoraggio dei crediti rintracciabili con acclusa breve relazione giustificativa, nonché altre due posizioni creditorie nei confronti di (€ 21.492,00) e del Parte_3
Condominio di via Pavia del febbraio 2024 (€ 12.618,60), con riferimento alle quali ha chiesto un termine al fine di potere attivare le procedure di recupero giudiziario ovvero, in alternativa, ha offerto i citati crediti alla in compensazione;
Pt_1
ritenuto che sussista la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – è ubicato a Palermo da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
rilevato che non risulta la pendenza di alcuna domanda della società debitrice volta all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37, comma 2,
CCII; rilevato che la è soggetta alle disposizioni sulla Controparte_1
liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della società, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese;
considerato, inoltre, che risulta pacificamente superata la soglia di cui all'art. 49, comma
5, CCII, tenuto conto del credito indicato in ricorso e della esposizione debitoria riferita dal
3 Concessionario della riscossione, pari ad € 145.454,92 [cfr. nota di Agenzia delle Entrate -
Riscossione datata 25 febbraio 2025, acquisita d'ufficio]; considerato che la società resistente non ha assolto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine all'eventuale possesso dei requisiti dimensionali di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, avendo esclusivamente dedotto genericamente di possedere i suddetti requisiti senza, però, allegare alcuna documentazione utile alla dimostrazione dello status di impresa minore;
considerato, per di più, che la società resistente non ha provveduto al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (l'ultimo bilancio depositato risale al 2021, come risulta dalla visura camerale acquisita d'ufficio), circostanza, quest'ultima, che ha una diretta refluenza anche nella disamina della sussistenza del requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 121 CCII;
osservato, al riguardo, che lo stato di insolvenza della Controparte_1
è chiaramente desumibile, oltre che dall'ammontare dei debiti indicati in
[...]
precedenza, dal mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, limitandosi la
Società versare in atti l'estratto dal cassetto fiscale con il monitoraggio dei crediti Co rintracciabili dal quale risulterebbe un credito della di ben 180.848,46 derivante dal bonus facciate ex art. 121 D.L. n. 34 -202, nonché ulteriori due posizione creditorie pari a circa € 33.000,00 e chiedendo un termine al fine di potere procedere al recupero dei suddetti crediti;
ritenuto che
rientri nell'onere di allegazione e di prova a carico del debitore la compiuta indicazione dell'attivo (sub specie di attivo circolante: id est crediti e disponibilità liquide) e l'esposizione in modo realistico dei possibili valori di realizzo e dei relativi tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo [Cass. n. 25167/2016 cit., in motivazione]; preso atto che la società resistente non ha fornito alcun dato idoneo a dimostrare l'esistenza di eventuali elementi attivi del patrimonio sociale tali da assicurare l'integrale soddisfacimento, per quel che in questa sede rileva, del credito (non elevato) vantato dalla società ricorrente né, tanto meno, del credito vantato dall'Agente della Riscossione, presupposto necessario per escludere lo stato di insolvenza della società;
4 ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto dei criteri per la nomina del curatore indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ (C.F. e P.I.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Palermo, via Baglio Lucchicelli n° 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 8.3.2021 con il numero REA
PA – 426238, avente ad oggetto le seguenti attività: industria delle costruzioni e ristrutturazioni edilizie, stradali, ferroviarie e lo svolgimento di ogni attività connessa, affine e complementare;
costruzione e manutenzione di strade, ponti, gallerie e ferrovie;
lavori di sbancamento e movimento di terra;
trasporto sia per conto proprio che per conto di terzi di materiali di ogni genere, compresi i materiali di risulta e altro.
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
NOMINA curatore l'avv. Giuseppe GIALLOMBARDO, con studio a Palermo (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandola:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli;
5 3) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195
CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare l'amministratore della società, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
4) ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non siano attive le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato dal Controparte_2
e a comunicarlo al Registro delle Imprese;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6 6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
9) ad attenersi al Protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Ufficio e dalla locale Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e – in particolare – ad attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale Sezione di Polizia Giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pag. 11 del Protocollo medesimo;
ORDINA al legale rappresentante della società di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato CP_3
dall'indicazione del loro domicilio digitale;
AVVISA
7 il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
STABILISCE il giorno 10 dicembre 2025 ore 10:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
DISPONE
8 la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, al curatore nominato e alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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