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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL AL Presidente
Dr. EN CE Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 14 marzo 2024,
da
(c.f. ) - Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del in carica, rappresentato Parte_2 Pt_3
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, (pec:
, Email_1
appellante
contro
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 alla lite ai sensi dell'art. 18 comma 5, D.M. 44/2011 rilasciata in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c., dall'avv. LU Giannuzzi Cardone (pec:
; Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia
n. 89/2024 d.d. 08.02.2024, notificata il 13.02.2024.-
In punto: trasferimento dirigente scolastico;
assistenza coniuge disabile.-
1 CONCLUSIONI
MIM:
In accoglimento dell'appello, voglia riformare la sentenza n. 89/2024 resa dal Tribunale di Venezia – Sez Lavoro l'08.02.24 nel procedimento sub R.G. 1804/2023, rigettando le domande proposte dalla prof.ssa nel I grado di giudizio. Spese rifuse per il CP_1 primo ed il secondo grado di giudizio
: Controparte_1
1) Confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza impugnata;
2)
Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente , Dirigente Scolastica Controparte_1 assunta a seguito del concorso indetto con DDG MIUR 1259 del 23/11/2017, in servizio dall'a.s. 2022/2023 presso l'Istituto comprensivo statale Silvio RE di Venezia –
Mestre deduceva di aver presentato domanda di partecipazione alla mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024 chiedendo il trasferimento in , che l'esigenza Pt_2 posta alla base della richiesta era data dalla necessità di assistenza al marito portatore Contr di handicap grave e che la domanda veniva illegittimamente rigettata dall' della
, stante la presenza di posti disponibili. Pt_2
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso richiamando il contenuto del d.l. Parte_1
n. 44/2023 (convertito in l. n. 74/2023), la nota del prot. n. AOODGPER35901 Parte_1 del 16.6.2023, la nota del prot. n. AOODRPU25432 del 10.7.2023 e la circolare Parte_1 prot. n. AOODRPU22572 del 21.06.2023.
Evidenziava, in particolare, che la ricorrente non era rientrata negli 8 posti disponibili in quanto i Dirigenti Scolastici , , , e CP_3 Per_1 Per_2 Persona_3
, erano portatori di invalidità personale superiore a 2/3 mentre i Dirigenti Per_4 CP_4
e assistevano entrambi i genitori con disabilità in condizione di gravità CP_5
Eccepiva, inoltre, che la ricorrente era stata immessa in ruolo il 01.09.2022 e quindi non aveva completato il primo triennio e che quindi non era legittimata a proporre domanda di trasferimento.
Con l'impugnata sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia accertava il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso una sede di lavoro disponibile più vicina al Comune di Molfetta (BA) tra quelle indicate in ricorso, con condanna dell'amministrazione resistente a provvedere ai conseguenti adempimenti.
2 Condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in € Parte_1
2.500,00.
A fondamento della decisione, in parte motiva richiamava l'art. 5, comma 20-bis n.
44/2023 (convertito in l. n. 74/2023) nonché giurisprudenza della Suprema Corte evidenziando, in particolare, che la ricorrente ”ha allegato documentazione, pubblicata sul sito dell'USR Puglia, dalla quale risulta: che alla data della pubblicazione della nota del 21/6/2023 (vd infra) erano disponibili 49 sedi (escluse quelle ex L. 178/20) (doc. 6 ricorrente) e che all'esito delle operazioni di mobilità sono state affidate in reggenza con decorrenza 1/9/2023 n. 11 sedi (vd. nota USR
Puglia – Direzione Genarle 0031132.28-8-2023, doc. 8 ricorrente); a fronte di tali scoperture è pacifico che sono stati accolti in ingresso solo 8 Dirigenti Scolastici” e che il resistente “a fronte dei posti disponibili indicati dalla ricorrente nulla Parte_1 ha provato in ordine alla loro copertura, o non disponibilità il resistente, Parte_1 essendosi limitato a produrre proprie note, contenenti le decisioni assunte e i calcoli
( peraltro non comprensibili) effettuati;
a fronte dei posti indicati alle pp. 7, 8 e 9 del ricorso, l'Amministrazione ha affermato che tali posti non potevano essere considerati ai fini della mobilità interregionale né per le immissioni in ruolo trattandosi di sedi sottodimensionate o di sedi normodimensionate ma il cui titolare era in posizione di incarico nominale o di stato (esempio distaccato presso altra amministrazione, in aspettativa), senza, anche in tal caso, nulla provare (vd. pp. 7
e 8 memoria di costituzione); nulla è stato provato quanto alla pendenza di 12 giudizi che renderebbero consigliabile l'accantonamento di 12 posti al fine di evitare futuri esuberi;
nulla infine è stato provato in ordine al possesso, da parte dei DS le cui domande di mobilità interregionale sono state accolte, dei requisiti indicati dall'amministrazione”.
Rilevava, altresì, che all'udienza del 10.01.2024 “ la difesa di parte ricorrente ha riferito essere “ufficiale il bando di concorso ordinario: in sono stati banditi 32 Pt_2 posti e quindi sono provati i posti liberi” e sul punto l'Amministrazione ha evidenziato
“che il concorso coprirà i posti per gli anni a venire dopo la conclusione del concorso e quindi i futuri pensionamenti”. Con ciò dimenticando che la regola della copertura del
100% dei posti vacanti attraverso la mobilità interregionale è proprio volto – evidentemente – a consentire il rientro dei Dirigenti prima di procedere a nuove assunzioni oltre che nella prospettiva della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale. Come già rilevato,
3 seppur secondo l'orientamento consolidato della S.C. il diritto ad ottenere una sede di lavoro vicina alla residenza dell'assistito si scontra con la decisione spettante all'Amministrazione di decidere se coprire i posti vacanti con la mobilità oppure se adottare altre soluzioni, in virtù dei principi di cui all'art. 97 Costituzione, tuttavia
l'Amministrazione deve provare che sussistono ragioni organizzative tali, per la gravità, da non accogliere la domanda di trasferimento. Tali ragioni, si ripete, non sono state provate ma solo enunciate dall'Amministrazione resistente”.
In merito alle note depositate in data 29.01.2024 evidenziava che “degli 8 beneficiari del trasferimento 4 sono Dirigenti con disabilità personale ex art. 21 l. 104/1992, 1
( ) Dirigente con disabilità personale + assistenza madre con handicap grave Per_2 ex art. 3, co. 3, 1 ( con disabilità personale ex art. 21 + assistenza fratello Per_4 con handicap ex art. 3, co. 3, 2 ( e assistono entrambi i genitori con CP_4 CP_5 handicap ex art. 3 co. 3; non è dato comprendere perché a in ruolo dal Per_5
1/9/2022 con disabilità personale ex art. 21 l. 104/92 sia stata preferita CP_5 ugualmente in servizio dal 1/9/2022, che assiste parrebbe entrambi i genitori con disabilità ex art. 3 co. 2 ove la Circolare 21/6/2023 (doc. 6 ricorrente) ha previsto che “ In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza a chi ha indicato la Pt_2 come prima o unica regione di destinazione e verranno, inoltre, adottati i seguenti criteri, applicati in ordine di priorità: 1) disabilità personale connotata da gravità (artt.
21 e 3, comma 3 Legge 104/1992): 2) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (artt. 74 e ss. Codice Civile), del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale richiesti con la residenza 9 del/dei familiare/i disabile/i; 3) anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, anzianità anagrafica. In ogni caso, l'eventuale accoglimento della domanda di mobilità in ingresso è subordinato alla disponibilità delle sedi o degli ambiti territoriali specificamente richiesti nella domanda”.
Con particolare riferimento al vincolo di permanenza di tre anni riferiva che lo stesso era stato disatteso per le dirigenti , , in servizio, come la Pt_4 CP_5 CP_6 ricorrente con decorrenza dal 01.09.2022. Sul punto richiamava precedente del tribunale di Venezia n. 84/2021.
Concludeva esponendo che “la violazione da parte dell'Amministrazione degli stessi criteri datisi con la Circolare 21/6/2023, oltre alla mancanza di prova di tutte le
4 allegazioni, rende inattendibile l'operato dell'Amministrazione medesima e i dati dalla stessa offerti in ordine alla non disponibilità dei posti indicati dalla ricorrente, tenuto conto anche della mobilità in uscita che vi sarà quest'anno e anche il prossimo, ed a fronte del principio per cui “per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione” con il solo limite – non dimostrato - che non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024,
2024/ 2025 e 2025/2026”.
2. Impugna la sentenza il Controparte_7
formulando un unico articolato motivo di appello.
[...]
2.1. Nello specifico, censura la sentenza per errata e illogica motivazione, per difetto di motivazione nonché per errata valutazione delle risultanze probatorie.
Evidenzia, in particolare, che con Nota prot. n. AOODRPU25432 del 10.07.2023 l'
[...]
ha fornito precise indicazioni in merito al calcolo del contingente di posti Parte_2 disponibili per la mobilità interregionale nella regione nonché i criteri per le Pt_2 immissioni in ruolo per l'a.s. 2023-2024, che tengono ovviamente conto delle dotazioni organiche e dei pensionamenti per i futuri anni scolastici e che per l'anno scolastico
2023/2024, era stato stabilito un contingente di 569 dirigenti scolastici in , ridotto Pt_2
a 549 per effetto dei 20 pensionamenti previsti e che secondo il d.l. 44/2023, il contingente di posti per trasferimenti interregionali è pari a 20 e che, considerando 12 accantonamenti per contenziosi pendenti, i posti effettivamente disponibili sono divenuti
8, allo scopo di evitare esuberi futuri nonché che le 49 sedi indicate da parte ricorrente non sono tutte disponibili ai fini dei trasferimenti interregionali, come si evince agevolmente dalla disamina della Circolare prot. n. AOODRPU22572 del 21.06.2023.
In merito alle 11 sedi conferite in reggenza rileva che le stesse non sono qualificabili come “sedi vacanti e disponibili”.
Richiama a sostegno della propria tesi giurisprudenza di merito (Tribunale di Asti e
Tribunale di Treviso) nonché la nota del prot. n. Parte_1
48907 del 18.08.2023, allegato sub 6 recante “Autorizzazione assunzioni dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Comunicazione assegnazione neo-DS alle regioni”, che ha previsto 0 immissioni in ruolo per la . CP_8
5 Con riferimento al possesso dei requisiti rileva che gli 8 posti disponibili sono stati correttamente assegnati a dirigenti scolastici aventi titoli di precedenza poziori a quelli dell'odierna appellata evidenziando il mancato approfondimento istruttorio del giudice di prime cure, anche con riferimento alla corretta valutazione del materiale probatorio offerto nonché alla pendenza di n. 12 contenziosi “che è stata dichiarata dal Parte_1 nelle difese esposte, laddove se il Tribunale avesse ritenuto tale dato falso, avrebbe ben potuto evidenziarlo, consentendo all'Amministrazione di dimostrare la veridicità di quanto affermato, ciò avuto riguardo anche delle note prerogative del Giudice del lavoro, al quale sono riconosciuti ampi poteri istruttori, come confermato anche dall'art. 421 c.p.c.”.
In merito alle esigenze organizzative evidenzia che l'Amministrazione ha correttamente individuato le ragioni organizzative nel rischio concreto di esubero del personale dirigenziale, ampiamente dimostrato dall'assenza di immissioni in ruolo per la Pt_2 per l'anno scolastico 2023-2024 e, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i candidati rileva che il vincolo triennale non è vincolante e che il rigetto dell'istanza di trasferimento è stato determinato unicamente dalla sussistenza di candidati collocati in posizione poziore.
3. SI il contradditorio resiste al gravame concludendo per il Controparte_1 suo rigetto.
Ripropone, in subordine, le domande ed eccezioni svolte in primo grado.
3.1. In via preliminare, rileva l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza ex art. 329 c.p.c. evidenziando che la comunicazione prot. n. 7025 del 14.02.2024 non contiene alcuna riserva e che l'Amministrazione ha adottato una serie di atti che rendono impossibile il ripristino della situazione ex ante.
Sempre in via preliminare, evidenzia che la mobilità interprovinciale non si applica ai dirigenti scolastici e che successivamente all'impugnata sentenza parte appellata ha presentato un'istanza di accomodamento ragionevole ai sensi del novellato art. 5 bis della l. n. 104/1992, che non ha sortito effetto alcuno.
3.2. Nel merito rileva l'omessa motivazione del rigetto dell'istanza di trasferimento motivato della l. n. 104/1992 con conseguente illegittimità del diniego datoriale, laddove controparte non ha fornito prova alcuna con riferimento alla sussistenza di legittime ragioni ostative al trasferimento della ricorrente.
6 3.3. In particolare, evidenzia che parte datoriale non ha fornito prova alcuna con riferimento ai presunti posti sottratti per pensionamenti, all'accantonamento di 12 posti per contenziosi pendenti nonché ai posti dati in reggenza.
Sottolinea, altresì, che in corso di causa il ha bandito il nuovo concorso per Parte_1 assumere n. 32 dirigenti scolastici, dimostrando la carenza di organico e che gli stessi dovevano essere inclusi nel novero dei posti disponibili utili ai fini della mobilità così come la disponibilità sopravvenuta del V C.D. "DON G. PUGLISI" di Cerignola, verificatasi a seguito di una mobilità interregionale in uscita dalla al Friuli-Venezia Pt_2
Giulia.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. Osserva la Corte, preliminarmente, che la questione del supposto vincolo triennale dall'immissione in possesso per partecipare alle procedure di trasferimento non è più riproposta in questa sede di gravame.
7. La sentenza fonda le proprie ragioni, nel ritenere non adempiuto l'onere probatorio da Cont parte del in ordine all'insussistenza di sedi disponibili in , anche sul difetto di Pt_2 prova della “pendenza di 12 giudizi che renderebbero consigliabile l'accantonamento di 12 posti al fine di evitare futuri esuberi”.
8. Orbene, tenuto conto come l'onere probatorio sulle esigenze datoriali che avrebbero Cont impedito il trasferimento sono a carico del (cfr. Cass. n. 11382/2022, Cass. n.
1055/2024), il predetto capo della sentenza non è adeguatamente ed efficacemente censurato.
9. Parte datoriale ha solo genericamente dedotto la sussistenza del fatto impeditivo rappresentato dalla presenza di un ampio contenzioso giudiziario, omettendo già in limine litis ma anche in questa sede di gravame di indicare non solo la documentazione idonea a sostenere le proprie, ma financo di individuare l'A.G. presso la quale penderebbero i giudizi con i relativi numeri di ruolo.
10. Nel caso di specie non sussisteva in prime cure e non esiste ora in questa sede di gravame, dunque, alcuna pista probatorio idonea a dirimere l'incertezza dei fatti impeditivi adotti da parte datoriale - laddove la circostanza della pendenza di procedimenti giudiziari ostativi era ed è rimasta del tutto generica - il che preclude l'esercizio dei poteri officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c..
7 Parte datoriale doveva produrre la relativa documentazione in primo grado o quanto meno avrebbe dovuto chiedere di essere ammessa alla produzione in appello e non si vede come la Corte potrebbe ovviare al predetto deficit allegatorio e probatorio se non attraverso un generico, esplorativo e pertanto inammissibile ordine di esibizione rivolto alla stessa Amministrazione convenuta.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 e successive modificazioni tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività degli atti defensionali (valore di causa indeterminabile) - seguono la soccombenza, senza le spese per la fase di istruttoria, con distrazione a favore dell'avv.
ZI RD LU dichiaratosi antistatario.
12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi oltre spese generali ex lege, iva e c.p.a, con distrazione a favore dell'avv. ZI RD
LU dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CE EN AL NL
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL AL Presidente
Dr. EN CE Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 14 marzo 2024,
da
(c.f. ) - Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del in carica, rappresentato Parte_2 Pt_3
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, (pec:
, Email_1
appellante
contro
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 alla lite ai sensi dell'art. 18 comma 5, D.M. 44/2011 rilasciata in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c., dall'avv. LU Giannuzzi Cardone (pec:
; Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia
n. 89/2024 d.d. 08.02.2024, notificata il 13.02.2024.-
In punto: trasferimento dirigente scolastico;
assistenza coniuge disabile.-
1 CONCLUSIONI
MIM:
In accoglimento dell'appello, voglia riformare la sentenza n. 89/2024 resa dal Tribunale di Venezia – Sez Lavoro l'08.02.24 nel procedimento sub R.G. 1804/2023, rigettando le domande proposte dalla prof.ssa nel I grado di giudizio. Spese rifuse per il CP_1 primo ed il secondo grado di giudizio
: Controparte_1
1) Confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza impugnata;
2)
Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente , Dirigente Scolastica Controparte_1 assunta a seguito del concorso indetto con DDG MIUR 1259 del 23/11/2017, in servizio dall'a.s. 2022/2023 presso l'Istituto comprensivo statale Silvio RE di Venezia –
Mestre deduceva di aver presentato domanda di partecipazione alla mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024 chiedendo il trasferimento in , che l'esigenza Pt_2 posta alla base della richiesta era data dalla necessità di assistenza al marito portatore Contr di handicap grave e che la domanda veniva illegittimamente rigettata dall' della
, stante la presenza di posti disponibili. Pt_2
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso richiamando il contenuto del d.l. Parte_1
n. 44/2023 (convertito in l. n. 74/2023), la nota del prot. n. AOODGPER35901 Parte_1 del 16.6.2023, la nota del prot. n. AOODRPU25432 del 10.7.2023 e la circolare Parte_1 prot. n. AOODRPU22572 del 21.06.2023.
Evidenziava, in particolare, che la ricorrente non era rientrata negli 8 posti disponibili in quanto i Dirigenti Scolastici , , , e CP_3 Per_1 Per_2 Persona_3
, erano portatori di invalidità personale superiore a 2/3 mentre i Dirigenti Per_4 CP_4
e assistevano entrambi i genitori con disabilità in condizione di gravità CP_5
Eccepiva, inoltre, che la ricorrente era stata immessa in ruolo il 01.09.2022 e quindi non aveva completato il primo triennio e che quindi non era legittimata a proporre domanda di trasferimento.
Con l'impugnata sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia accertava il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso una sede di lavoro disponibile più vicina al Comune di Molfetta (BA) tra quelle indicate in ricorso, con condanna dell'amministrazione resistente a provvedere ai conseguenti adempimenti.
2 Condannava il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in € Parte_1
2.500,00.
A fondamento della decisione, in parte motiva richiamava l'art. 5, comma 20-bis n.
44/2023 (convertito in l. n. 74/2023) nonché giurisprudenza della Suprema Corte evidenziando, in particolare, che la ricorrente ”ha allegato documentazione, pubblicata sul sito dell'USR Puglia, dalla quale risulta: che alla data della pubblicazione della nota del 21/6/2023 (vd infra) erano disponibili 49 sedi (escluse quelle ex L. 178/20) (doc. 6 ricorrente) e che all'esito delle operazioni di mobilità sono state affidate in reggenza con decorrenza 1/9/2023 n. 11 sedi (vd. nota USR
Puglia – Direzione Genarle 0031132.28-8-2023, doc. 8 ricorrente); a fronte di tali scoperture è pacifico che sono stati accolti in ingresso solo 8 Dirigenti Scolastici” e che il resistente “a fronte dei posti disponibili indicati dalla ricorrente nulla Parte_1 ha provato in ordine alla loro copertura, o non disponibilità il resistente, Parte_1 essendosi limitato a produrre proprie note, contenenti le decisioni assunte e i calcoli
( peraltro non comprensibili) effettuati;
a fronte dei posti indicati alle pp. 7, 8 e 9 del ricorso, l'Amministrazione ha affermato che tali posti non potevano essere considerati ai fini della mobilità interregionale né per le immissioni in ruolo trattandosi di sedi sottodimensionate o di sedi normodimensionate ma il cui titolare era in posizione di incarico nominale o di stato (esempio distaccato presso altra amministrazione, in aspettativa), senza, anche in tal caso, nulla provare (vd. pp. 7
e 8 memoria di costituzione); nulla è stato provato quanto alla pendenza di 12 giudizi che renderebbero consigliabile l'accantonamento di 12 posti al fine di evitare futuri esuberi;
nulla infine è stato provato in ordine al possesso, da parte dei DS le cui domande di mobilità interregionale sono state accolte, dei requisiti indicati dall'amministrazione”.
Rilevava, altresì, che all'udienza del 10.01.2024 “ la difesa di parte ricorrente ha riferito essere “ufficiale il bando di concorso ordinario: in sono stati banditi 32 Pt_2 posti e quindi sono provati i posti liberi” e sul punto l'Amministrazione ha evidenziato
“che il concorso coprirà i posti per gli anni a venire dopo la conclusione del concorso e quindi i futuri pensionamenti”. Con ciò dimenticando che la regola della copertura del
100% dei posti vacanti attraverso la mobilità interregionale è proprio volto – evidentemente – a consentire il rientro dei Dirigenti prima di procedere a nuove assunzioni oltre che nella prospettiva della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale. Come già rilevato,
3 seppur secondo l'orientamento consolidato della S.C. il diritto ad ottenere una sede di lavoro vicina alla residenza dell'assistito si scontra con la decisione spettante all'Amministrazione di decidere se coprire i posti vacanti con la mobilità oppure se adottare altre soluzioni, in virtù dei principi di cui all'art. 97 Costituzione, tuttavia
l'Amministrazione deve provare che sussistono ragioni organizzative tali, per la gravità, da non accogliere la domanda di trasferimento. Tali ragioni, si ripete, non sono state provate ma solo enunciate dall'Amministrazione resistente”.
In merito alle note depositate in data 29.01.2024 evidenziava che “degli 8 beneficiari del trasferimento 4 sono Dirigenti con disabilità personale ex art. 21 l. 104/1992, 1
( ) Dirigente con disabilità personale + assistenza madre con handicap grave Per_2 ex art. 3, co. 3, 1 ( con disabilità personale ex art. 21 + assistenza fratello Per_4 con handicap ex art. 3, co. 3, 2 ( e assistono entrambi i genitori con CP_4 CP_5 handicap ex art. 3 co. 3; non è dato comprendere perché a in ruolo dal Per_5
1/9/2022 con disabilità personale ex art. 21 l. 104/92 sia stata preferita CP_5 ugualmente in servizio dal 1/9/2022, che assiste parrebbe entrambi i genitori con disabilità ex art. 3 co. 2 ove la Circolare 21/6/2023 (doc. 6 ricorrente) ha previsto che “ In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, verrà data precedenza a chi ha indicato la Pt_2 come prima o unica regione di destinazione e verranno, inoltre, adottati i seguenti criteri, applicati in ordine di priorità: 1) disabilità personale connotata da gravità (artt.
21 e 3, comma 3 Legge 104/1992): 2) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito (artt. 74 e ss. Codice Civile), del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale richiesti con la residenza 9 del/dei familiare/i disabile/i; 3) anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, anzianità anagrafica. In ogni caso, l'eventuale accoglimento della domanda di mobilità in ingresso è subordinato alla disponibilità delle sedi o degli ambiti territoriali specificamente richiesti nella domanda”.
Con particolare riferimento al vincolo di permanenza di tre anni riferiva che lo stesso era stato disatteso per le dirigenti , , in servizio, come la Pt_4 CP_5 CP_6 ricorrente con decorrenza dal 01.09.2022. Sul punto richiamava precedente del tribunale di Venezia n. 84/2021.
Concludeva esponendo che “la violazione da parte dell'Amministrazione degli stessi criteri datisi con la Circolare 21/6/2023, oltre alla mancanza di prova di tutte le
4 allegazioni, rende inattendibile l'operato dell'Amministrazione medesima e i dati dalla stessa offerti in ordine alla non disponibilità dei posti indicati dalla ricorrente, tenuto conto anche della mobilità in uscita che vi sarà quest'anno e anche il prossimo, ed a fronte del principio per cui “per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione” con il solo limite – non dimostrato - che non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024,
2024/ 2025 e 2025/2026”.
2. Impugna la sentenza il Controparte_7
formulando un unico articolato motivo di appello.
[...]
2.1. Nello specifico, censura la sentenza per errata e illogica motivazione, per difetto di motivazione nonché per errata valutazione delle risultanze probatorie.
Evidenzia, in particolare, che con Nota prot. n. AOODRPU25432 del 10.07.2023 l'
[...]
ha fornito precise indicazioni in merito al calcolo del contingente di posti Parte_2 disponibili per la mobilità interregionale nella regione nonché i criteri per le Pt_2 immissioni in ruolo per l'a.s. 2023-2024, che tengono ovviamente conto delle dotazioni organiche e dei pensionamenti per i futuri anni scolastici e che per l'anno scolastico
2023/2024, era stato stabilito un contingente di 569 dirigenti scolastici in , ridotto Pt_2
a 549 per effetto dei 20 pensionamenti previsti e che secondo il d.l. 44/2023, il contingente di posti per trasferimenti interregionali è pari a 20 e che, considerando 12 accantonamenti per contenziosi pendenti, i posti effettivamente disponibili sono divenuti
8, allo scopo di evitare esuberi futuri nonché che le 49 sedi indicate da parte ricorrente non sono tutte disponibili ai fini dei trasferimenti interregionali, come si evince agevolmente dalla disamina della Circolare prot. n. AOODRPU22572 del 21.06.2023.
In merito alle 11 sedi conferite in reggenza rileva che le stesse non sono qualificabili come “sedi vacanti e disponibili”.
Richiama a sostegno della propria tesi giurisprudenza di merito (Tribunale di Asti e
Tribunale di Treviso) nonché la nota del prot. n. Parte_1
48907 del 18.08.2023, allegato sub 6 recante “Autorizzazione assunzioni dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Comunicazione assegnazione neo-DS alle regioni”, che ha previsto 0 immissioni in ruolo per la . CP_8
5 Con riferimento al possesso dei requisiti rileva che gli 8 posti disponibili sono stati correttamente assegnati a dirigenti scolastici aventi titoli di precedenza poziori a quelli dell'odierna appellata evidenziando il mancato approfondimento istruttorio del giudice di prime cure, anche con riferimento alla corretta valutazione del materiale probatorio offerto nonché alla pendenza di n. 12 contenziosi “che è stata dichiarata dal Parte_1 nelle difese esposte, laddove se il Tribunale avesse ritenuto tale dato falso, avrebbe ben potuto evidenziarlo, consentendo all'Amministrazione di dimostrare la veridicità di quanto affermato, ciò avuto riguardo anche delle note prerogative del Giudice del lavoro, al quale sono riconosciuti ampi poteri istruttori, come confermato anche dall'art. 421 c.p.c.”.
In merito alle esigenze organizzative evidenzia che l'Amministrazione ha correttamente individuato le ragioni organizzative nel rischio concreto di esubero del personale dirigenziale, ampiamente dimostrato dall'assenza di immissioni in ruolo per la Pt_2 per l'anno scolastico 2023-2024 e, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i candidati rileva che il vincolo triennale non è vincolante e che il rigetto dell'istanza di trasferimento è stato determinato unicamente dalla sussistenza di candidati collocati in posizione poziore.
3. SI il contradditorio resiste al gravame concludendo per il Controparte_1 suo rigetto.
Ripropone, in subordine, le domande ed eccezioni svolte in primo grado.
3.1. In via preliminare, rileva l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza ex art. 329 c.p.c. evidenziando che la comunicazione prot. n. 7025 del 14.02.2024 non contiene alcuna riserva e che l'Amministrazione ha adottato una serie di atti che rendono impossibile il ripristino della situazione ex ante.
Sempre in via preliminare, evidenzia che la mobilità interprovinciale non si applica ai dirigenti scolastici e che successivamente all'impugnata sentenza parte appellata ha presentato un'istanza di accomodamento ragionevole ai sensi del novellato art. 5 bis della l. n. 104/1992, che non ha sortito effetto alcuno.
3.2. Nel merito rileva l'omessa motivazione del rigetto dell'istanza di trasferimento motivato della l. n. 104/1992 con conseguente illegittimità del diniego datoriale, laddove controparte non ha fornito prova alcuna con riferimento alla sussistenza di legittime ragioni ostative al trasferimento della ricorrente.
6 3.3. In particolare, evidenzia che parte datoriale non ha fornito prova alcuna con riferimento ai presunti posti sottratti per pensionamenti, all'accantonamento di 12 posti per contenziosi pendenti nonché ai posti dati in reggenza.
Sottolinea, altresì, che in corso di causa il ha bandito il nuovo concorso per Parte_1 assumere n. 32 dirigenti scolastici, dimostrando la carenza di organico e che gli stessi dovevano essere inclusi nel novero dei posti disponibili utili ai fini della mobilità così come la disponibilità sopravvenuta del V C.D. "DON G. PUGLISI" di Cerignola, verificatasi a seguito di una mobilità interregionale in uscita dalla al Friuli-Venezia Pt_2
Giulia.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. Osserva la Corte, preliminarmente, che la questione del supposto vincolo triennale dall'immissione in possesso per partecipare alle procedure di trasferimento non è più riproposta in questa sede di gravame.
7. La sentenza fonda le proprie ragioni, nel ritenere non adempiuto l'onere probatorio da Cont parte del in ordine all'insussistenza di sedi disponibili in , anche sul difetto di Pt_2 prova della “pendenza di 12 giudizi che renderebbero consigliabile l'accantonamento di 12 posti al fine di evitare futuri esuberi”.
8. Orbene, tenuto conto come l'onere probatorio sulle esigenze datoriali che avrebbero Cont impedito il trasferimento sono a carico del (cfr. Cass. n. 11382/2022, Cass. n.
1055/2024), il predetto capo della sentenza non è adeguatamente ed efficacemente censurato.
9. Parte datoriale ha solo genericamente dedotto la sussistenza del fatto impeditivo rappresentato dalla presenza di un ampio contenzioso giudiziario, omettendo già in limine litis ma anche in questa sede di gravame di indicare non solo la documentazione idonea a sostenere le proprie, ma financo di individuare l'A.G. presso la quale penderebbero i giudizi con i relativi numeri di ruolo.
10. Nel caso di specie non sussisteva in prime cure e non esiste ora in questa sede di gravame, dunque, alcuna pista probatorio idonea a dirimere l'incertezza dei fatti impeditivi adotti da parte datoriale - laddove la circostanza della pendenza di procedimenti giudiziari ostativi era ed è rimasta del tutto generica - il che preclude l'esercizio dei poteri officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c..
7 Parte datoriale doveva produrre la relativa documentazione in primo grado o quanto meno avrebbe dovuto chiedere di essere ammessa alla produzione in appello e non si vede come la Corte potrebbe ovviare al predetto deficit allegatorio e probatorio se non attraverso un generico, esplorativo e pertanto inammissibile ordine di esibizione rivolto alla stessa Amministrazione convenuta.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio – liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri prossimi ai valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 e successive modificazioni tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività degli atti defensionali (valore di causa indeterminabile) - seguono la soccombenza, senza le spese per la fase di istruttoria, con distrazione a favore dell'avv.
ZI RD LU dichiaratosi antistatario.
12. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi oltre spese generali ex lege, iva e c.p.a, con distrazione a favore dell'avv. ZI RD
LU dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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