Articolo 112 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
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1 gennaio 2001
Art. 112. (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico) 1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 103 e' destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle seguenti finalita':
a) sostegno ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche' adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualita' previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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