Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28/04/2025, RGC n. 2460/2020 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. TARANTINO GIUSEPPE per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. LAGHI LORENZO per delega dell'avv. LAGHI ROBERTO per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.04.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2460 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
LA (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tarantino e nel cui studio in Cassano allo Jonio alla Via Terme, n. 19, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
(C.F.: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Laghi e nel cui studio in Castrovillari alla Piazza
Indipendenza n°6, elettivamente domicilia;
-ente convenuto –
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 28.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice evocava in giudizio l'ente convenuto identificato in epigrafe al fine di “….accertare e dichiarare il , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, unico ed esclusivo responsabile per i fatti dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannarlo
al pagamento in favore di della somma complessiva di € 33.778,22 o di quella maggiore o minore di Parte_2
risulta, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al
soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per
legge....”.
Assumeva che “……Il giorno 29.12.2013 alle ore 20.30 circa ella camminando nel territorio comunale lungo la strada
denominata Via Popolo con direzione sud, verso la Basilica Cattedrale, all'altezza dell'attività commerciale “Praino
Liborio”, nel girare a sinistra verso l'Arena Centrale sarebbe caduta per terra, a suo dire, a causa di un avvallamento e
di una buca presenti sul manto stradale. 2) I suddetti difetti non sarebbero stati segnalati né facilmente visibili, “anche
a causa dell'assoluta mancanza di illuminazione pubblica”, tanto ciò vero che subito dopo il sinistro l'Ente convenuto
avrebbe provveduto ad installare “un adeguato sistema di illuminazione.….”.
Ritenendo che la causazione del sinistro fosse da ascrivere a responsabilità dell'ente convenuto adiva a Codesto Tribunale per il risarcimento di ogni danno subito. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.02.2021 si costituiva il il quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto Controparte_1
ed eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e CTU medico legale e all'udienza del 28.04.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
1. La fattispecie oggetto di causa va inquadrata in termini di responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la strada teatro del sinistro rientrante nell'ambito dei beni sui quali il
[...]
è titolare di una signoria di fatto qualificata ed è tenuta ad esercitare una custodia Controparte_1
e una manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi. Com'è noto, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., evocata dall'attore quale primario titolo di responsabilità della parte convenuta, il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è
tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n.
18317/2015).
2. Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio, nel senso della reiezione della azionata domanda risarcitoria - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierna attrice nell'atto di citazione non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Il teste escusso (cfr udienza del 27.11.2024 ha testualmente dichiarato “… La Testimone_1 Pt_1
camminava nella circostanza indicata su Via Popolo e tanto posso riferire perché io ero al balcone della mia abitazione
e l'ho vista………. posso dire di aver visto cadere a terra. Era buio non ho visto la buca……Io non sono Parte_2
scesa e pensavo cercasse qualcosa……la La IN è rimasta a terra;
non è stata aiutata da nessuno ed ho visto che
piano piano si è alzata ed è andata via a piedi……Preciso che vicino alla La vi era una macchina quindi io non Pt_1
ho avuto la possibilità di vedere la buca….”.
In definitiva la prova testimoniale ha consentito di accertare esclusivamente che la Parte_2
è stata vista per terra, ma non ha in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia stradale derivante da asserita cattiva manutenzione della strada con conseguente responsabilità del ex art. 2051 c.c.. (addirittura il teste aveva Controparte_1
pensato che “…stesse cercando qualcosa..”).
In conclusione, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria, si può concludere che la prospettazione attorea in ordine al sinistro per cui è causa non sia stata affatto provata atteso che il teste escusso in corso di causa ha espressamente riferito di aver visto l'attrice per terra sul luogo teatro del sinistro.
Ne consegue che la domanda attorea è sguarnita di prova sufficiente in quanto non può ritenersi raggiunta prova adeguata sul fatto storico, sulla sua dinamica e soprattutto sul nesso eziologico e del danno e va pertanto rigettata sotto tutti i titoli di responsabilità dedotti da parte attrice, ex art. 2051
c.c. ed ex art. 2043 c.c
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_2 Controparte_1
che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se
[...]
dovuti;
- spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Parte_2
Così deciso in Castrovillari, il 28 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio