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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11954 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del
21.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 39708 R.G 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Novella Parte_1
Cannas per procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del Parte_1 CP_1
lavoro di Roma di accertare che era in possesso del requisito sanitario di cui all'art.1
legge 18/80 sin dalla domanda amministrativa del 26.5.2023 con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta e con vittoria di spese CP_1
competenze ed onorari.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari. E' stata disposta ed espletata ctu medico-legale.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario di cui all'art 1 della legge 18/80.
La stessa parte ricorrente ha proposto opposizione deducendo l'erroneità della stessa consulenza in quanto sarebbe in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'indennità
di accompagnamento.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile". Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E' vero poi che il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la "specificazione"
dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità.
La parte ricorrente ha specificato tali ragioni che però risultano infondate.
In effetti, anche il consulente nominato da questo giudice, dott. ha Per_1
accertato, con adeguata ed esauriente motivazione priva di vizi logici, che la parte ricorrente non si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18/80 al momento della domanda amministrativa.
E che ancor oggi non si trova in tali condizioni.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015). Alla luce delle esposte considerazioni e di quanto risulta dall'elaborato peritale il ricorso va respinto.
Quanto alle spese queste possono essere compensate considerando lo stato patologico accertato dal ctu pur se insufficiente ai fini della prestazione richiesta.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere invece essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
respinge il ricorso.
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone a carico di le spese di ctu liquidate con separato Parte_1
decreto.
Roma lì 21.11.2025 Il Giudice
ER ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del
21.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 39708 R.G 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Novella Parte_1
Cannas per procura in atti (parte ricorrente).
E
elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente).
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del Parte_1 CP_1
lavoro di Roma di accertare che era in possesso del requisito sanitario di cui all'art.1
legge 18/80 sin dalla domanda amministrativa del 26.5.2023 con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta e con vittoria di spese CP_1
competenze ed onorari.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile/inammissibile e CP_1
comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari. E' stata disposta ed espletata ctu medico-legale.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario di cui all'art 1 della legge 18/80.
La stessa parte ricorrente ha proposto opposizione deducendo l'erroneità della stessa consulenza in quanto sarebbe in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'indennità
di accompagnamento.
Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
In effetti, l'artt. 445 bis c.p.c. prevede espressamente (commi 4 e 6): "Il giudice,
terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio..... Nei casi di mancato accordo la
parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il
ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione".La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma
precedente è inappellabile". Nel caso di specie, nonostante la contestazione sollevata dall' dalla CP_1
documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal
4° comma, sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6°
comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
E' vero poi che il 6° dell'art. 445 bis c.p.c. comma richiede anche la "specificazione"
dei motivi della contestazione a pena di inammissibilità.
La parte ricorrente ha specificato tali ragioni che però risultano infondate.
In effetti, anche il consulente nominato da questo giudice, dott. ha Per_1
accertato, con adeguata ed esauriente motivazione priva di vizi logici, che la parte ricorrente non si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18/80 al momento della domanda amministrativa.
E che ancor oggi non si trova in tali condizioni.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte, Cass. n. 22713 del 6.11.2015). Alla luce delle esposte considerazioni e di quanto risulta dall'elaborato peritale il ricorso va respinto.
Quanto alle spese queste possono essere compensate considerando lo stato patologico accertato dal ctu pur se insufficiente ai fini della prestazione richiesta.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere invece essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
respinge il ricorso.
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone a carico di le spese di ctu liquidate con separato Parte_1
decreto.
Roma lì 21.11.2025 Il Giudice
ER ON