CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Stefania Carlucci Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n.655/2023 RG promossa da
Parte_1
avv.ti Giampaolo Barone e Fabio Rusconi
appellante contro
CP_1
avv.ti Arturo Maresca e Tiziana La GH
appellata avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto-Sezione Lavoro n.157/2023 pubblicata in data 14.6.2023 all'udienza del 10.06.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Grosseto, con la decisione impugnata, ha respinto il ricorso proposto da nei confronti del datore di lavoro avente ad Parte_1 CP_1 oggetto il rivendicato diritto alla inclusione di alcune voci retributive variabili nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle ferie. Ha compensato le spese processuali per la presenza di contrasti giurisprudenziali in materia.
In particolare la pretesa del ricorrente, dipendente di quale , CP_1 Parte_2 riguardava le seguenti indennità variabili assenti nella retribuzione per ferie regolata dalla contrattazione collettiva: - Indennità scorta vetture eccedenti (voce 0547)
- Indennità di utilizzazione professionale (IUP) nelle diverse componenti dell'indennità di condotta diurna e notturna (voci 0969 e 0970), dell'indennità di riserva (voce 0790), della IUP scorta diurna equipaggio agente solo e della IUP scorta notturna equipaggio agente solo (voci 0AD0 e 0AD1)
- Indennità di assenza dalla residenza (IAR), nelle componenti “senza riposo” e “con riposo” (voci 0991 e 0992).
Il ricorrente aveva dedotto la illegittimità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali indennità ai fini del calcolo della retribuzione feriale ed aveva quindi chiesto la condanna di al CP_1 pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive, quantificate in base ai conteggi depositati, per gli anni dal 2006 al 2020, in euro 8.172,25 (di cui euro 563,60 incidenza sul t.f.r.), oltre accessori.
La domanda era fondata sul presupposto che l'esclusione di tali voci variabili dalla base di calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie determini una riduzione del compenso ricevuto tale da produrre un effetto dissuasivo, nel senso di indurre il lavoratore a non fruire delle ferie spettanti.
La quantificazione delle differenze retributive era stata effettuata, per come desumibile dai conteggi depositati (e poi spiegato con apposita nota su richiesta della Corte), dividendo il totale dei compensi annuali percepiti nell'anno precedente per tali voci per 12, così ottenendo una media mensile. Tale media era stata poi divisa per 26, così ottenendo la media giornaliera che era stata moltiplicata per il numero di giorni di ferie effettivamente goduti. Il risultato era stato poi maggiorato con la relativa incidenza sul t.f.r.
Il Tribunale di Grosseto, nel respingere il ricorso, ha richiamato la normativa europea (art.7 Direttiva UE 2003/88/CE), la giurisprudenza della GU (a partire dalla sentenza Williams e altri/British Airways del 15.9.2011 in causa C-155/10), la giurisprudenza nazionale (Cass.20216/2022) e ha citato ampiamente alcune decisioni di giudici di merito (Corte d'Appello di Torino sentenze nn. 78/2023 e 258/2022 e Tribunale di Siracusa in data 21.2.2023), per concludere che l'emolumento variabile invocato ai fini del computo nel periodo feriale deve essere ordinariamente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni svolte, mentre una voce non connessa alle ordinarie modalità della prestazione oppure attribuita in maniera saltuaria o eventuale non può essere riconosciuta e non può produrre alcun effetto dissuasivo dal godimento delle ferie, a prescindere dalla sua entità.
Il Tribunale ha quindi analizzato le disposizioni della contrattazione collettiva che regolano la retribuzione e le voci variabili, anche nell'evoluzione normativa, e ha concluso :
-quanto alla IUP (indennità di utilizzazione professionale), composta da una parte giornaliera fissa (pari ad euro 4,50 per i capo treno e ad euro 12,80 per i macchinisti) e da una variabile, che la prima viene corrisposta anche durante le ferie, così come il salario di produttività, mentre la pretesa di percepire anche la IUP variabile sarebbe destituita di fondamento e condurrebbe ad effetti distorsivi e illogici
-quanto alla IAR (indennità per assenza dalla residenza), che ha natura indennitaria, quindi tipicamente risarcitoria, essendo finalizzata a tenere esente il lavoratore dalle spese che potrebbe sopportare lavorando in luogo distanze dall'abitazione (ex art.77 punti 2.3 e 2.4 CCNL 2012 e 2016), e pertanto va esclusa dal calcolo della retribuzione feriale.
Ha infine aggiunto, in tema di valutazione concreta della potenziale dissuasività, che in base agli stessi calcoli del ricorrente, che interessavano un periodo di circa 15 anni e comprendevano anche la IUP fissa invece corrisposta anche durante le ferie, risultava una contenuta incidenza percentuale delle indennità rivendicate sul periodo feriale rispetto alla retribuzione percepita annualmente dal ricorrente.
ha appellato la sentenza chiedendone la riforma, ribadendo la Parte_1 fondatezza della propria domanda alla luce delle norme euro-unitarie e della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte di Cassazione, e formulando cinque motivi di appello che contestano la decisione del primo giudice laddove:
-1) ha ritenuto rimesso alla sola contrattazione collettiva il compito di individuare quali voci devono essere incluse o escluse nella determinazione del compenso per ferie
-2) ha ritenuto dimostrato il pagamento della voce “indennità di utilizzazione professionale” nelle giornate di ferie, con riferimento alla parte variabile di detta indennità
-3) ha ritenuto la voce “compenso per assenza dalla residenza” di natura indennitaria, con la conseguenza di escluderla dal novero delle voci da considerare nella retribuzione in giorni di ferie
-4) ha omesso di pronunciarsi sulle altre voci variabili rivendicare dal ricorrente
-5) ha ritenuto che l'esclusione degli elementi variabili dal computo della retribuzione feriale richiesti dal ricorrente abbia una incidenza che non determina una retribuzione di molto inferiore rispetto a quella percepita durante gli ordinari giorni di servizio al punto di avere un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza appellata, replicando ai singoli motivi di impugnazione proposti dal lavoratore. In subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e di accoglimento della domanda di controparte, ha chiesto alla Corte di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime Cont garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi, e decurtando la ad importo fisso che ha pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie (euro 12,80 Controparte_1 per i macchinisti, euro 4,50 per i capi treno) da quanto eventualmente ritenuto dovuto a parte appellante, nonché decurtando l'indennità di assenza dalla residenza e comunque limitando le differenze retributive dovute per le ragioni esposte nell'atto.
Ha riproposto le difese ed argomentazioni già svolte, compresa l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive e la contestazione dei conteggi di controparte, ovvero che le differenze sarebbero dovute solo per il periodo di ferie minime garantite dalla normativa comunitaria (4 settimane corrispondenti a 20 giorni lavorativi) e che non era stato decurtato dai conteggi l'importo della IUP fissa giornaliera, già percepita durante i giorni di ferie.
***
L'appello va accolto, in linea con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che, in cause analoghe, ha affermato il diritto di macchinisti o capitreno delle ferrovie alla inclusione nella retribuzione feriale della parte variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale (UIP) e dell'indennità di assenza dalla residenza (IAR), motivando in sintesi che:
(i) anche alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta al dipendente la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuaderlo dall'esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale;
(ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l'importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
(iii) nel caso dei macchinisti e capitreno, è evidente il collegamento dell'indennità per assenza dalla residenza con le mansioni ordinarie svolte, in assenza di una sede fissa, così come per la parte variabile della indennità UIP, trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale (cfr. Cass.6282/2025, Cass.13932/2024, Cass.14089/2024, Cass.19991/2024, Cass.19663/2023).
Anche questa Corte territoriale si è espressa in senso conforme in cause analoghe in tema di retribuzione feriale (a partire dalla sentenza n. 517/2024 del 24.9/8.11.2024
, la cui motivazione è pienamente valevole anche nella Controparte_3 CP_4 presente causa.
La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7).
Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (GU 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non costituiscono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della GU ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n. 13932/2024).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appellata relativi CP_1 all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. E' vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma qui si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie.
Secondo Cass. n. 20216/2022 l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla GU, non individua una nozione di retribuzione per ferie europea "quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la sentenza della GU del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione (sentenza 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).
Insomma, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla GU. In tale quadro non appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in numerose pronunce, già richiamate, in punto di dissuasività, affermando che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass.13932/2024, Cass.14089/2024, Cass.19991/2024, Cass.19663/2023).
Per quanto attiene il fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, è da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (GU 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il lavoratore abbia fruito ogni anno delle ferie.
E ugualmente, con diverse pronunce, la Corte di Cassazione si è espressa circa il rapporto tra diritto dell'Unione e contrattazione collettiva, affermando che l'autonomia negoziale non può tradursi in una violazione dei principi generali europei (Cass.13932/2024, Cass.19663/2023).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è peraltro ormai univoca e consolidata nell'affermare espressamente l'inclusione delle due voci qui in discussione nella retribuzione feriale, l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità di assenza dalla residenza (IAR).
Si richiama Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce pretesa si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, su dette indennità così motiva:
“L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”
Nello stesso senso si sono espresse anche Cass.6282/2025, Cass.13972/2024, Cass.14089/2024, che motiva diffusamente anche sull'irrilevanza del regime fiscale proprio della IAR, oltre che diverse ordinanze pronunciate per la decisione accelerata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc. su ricorso di . CP_1
Sulla base di questi principi e argomenti di ritiene che la domanda del lavoratore appellante sia fondata per quanto riguarda l'an e la sentenza di primo grado debba quindi essere riformata.
Per quanto riguarda i criteri di calcolo delle differenze retributive adottato dall'appellante, secondo al lavoratore spetta, per ogni anno di servizio, un CP_1 periodo di ferie retribuito pari a 20 giorni lavorativi poiché l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 giorni. È dunque evidente, per la appellata, come le 4 settimane di calendario coincidano con 20 giorni lavorativi e come, pertanto, le giornate di ferie fruite dal ricorrente ed eccedenti tale misura non possano divenire oggetto di nessun ricalcolo. In aggiunta, secondo parte appellata, sarebbe errato ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera, l'utilizzo del divisore 22, anziché del divisore 26, come previsto dall'art. 68, CCNL.
Orbene, circa la non applicabilità del divisore 26 questa Corte territoriale ritiene che il divisore 26 previsto dall'art.68 punto 6 del CCNL sia un divisore convenzionale previsto solo per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, non pertinente, quindi, nel caso di specie in cui si discute di indennità variabili che maturano in ragione del servizio effettivo prestato.
Circa il raffronto su base annuale o mensile, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa nel senso che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass.13932/2024, Cass.19991/2024). Più in generale, questa Corte ha già preso posizione sulla correttezza del sistema di calcolo proposto dal lavoratore, pur con la precisazione che alla stregua della normativa eurounitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore, nel limite dei 24 giorni annui (non 20 come ritenuto dalla società datrice).
Si richiama la diffusa motivazione della sentenza di questa Corte n.629/2024 (rel. Santoni Rugiu):
“Le fonti eurounitarie rimettono al giudice nazionale l'accertamento delle differenze di retribuzione dovute di riflesso alla tutela anti dissuasiva delle ferie annuali.
In proposito, la giurisprudenza di merito ha suggerito vari criteri alternativi, fra i quali Cass. n. 13932/24 ha avvalorato lo stesso che nel caso in esame era stato proposto nel ricorso dei lavoratori appellanti...
In particolare, per verificare ex ante la potenzialità dissuasiva della eliminazione di voci economiche dalla retribuzione per ferie, Cass. n. 13932/24 (punto 29 motivazione), aveva ritenuto corretto calcolare la sommatoria dei compensi percepiti per le voci rivendicate nei 12 mesi che avevano preceduto il godimento delle ferie, sommatoria sulla base della quale ottenere un valore medio corrispondente ad ogni giornata di servizio, da moltiplicare a sua volta per i giorni di ferie oggetto di tutela euro unitaria. In altri termini, l'efficacia dissuasiva era correttamente calcolata raffrontando dati omogenei, ovvero la retribuzione per ferie effettivamente percepita con quella, maggiore, che i lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire se le voci rivendicate fossero state incluse nella relativa base di calcolo.
Non era invece corretto verificare la medesima efficacia dissuasiva, come sostiene
, raffrontando l'incidenza percentuale delle medesime voci rivendicate sulla CP_1 retribuzione annua lorda. Si trattava, tuttavia, di dati eterogenei che finivano per sminuire l'incidenza delle voci rivendicate, “annacquandole” in una percentuale del complessivo trattamento annuo, perdendo di vista la valutazione della potenzialità dissuasiva, che secondo i principi eurounitari doveva, invece, svolta in funzione di effettività del godimento del diritto alle ferie.
Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto).
Secondo il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli CP_1 giorni lavorativi che rientravano nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione Europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane).
E' vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario.
Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio si partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva eurounitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie.
Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24..
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7 x 4 = 28.
Nell'ambito della Direttiva euro unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”
- l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3
- l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie)”.
Per quanto riguarda, infine, la voce indennità di utilizzazione professionale, che per contratto collettivo nei giorni di ferie viene corrisposta secondo un importo fisso giornaliero (euro 12,80 per macchinisti ed euro 4,50 per capitreno), il credito del lavoratore deve essere limitato alla parte variabile – la sola esclusa dalla retribuzione feriale – mentre la parte fissa, se inclusa nella domanda, deve essere decurtata.
La Corte, con ordinanza del 12.11.2024, ha chiesto alla parte appellante spiegazioni sui conteggi e comunque una loro riformulazione con computo della sola IUP variabile (esclusa IUP fissa), calcolo delle differenze con riferimento ai giorni di ferie effettivamente goduti nell'anno entro il limite massimo di 24 giorni, calcolo delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale (a partire dal 18.7.2007).
In base ai nuovi conteggi il credito per differenze retributive è stato ricalcolato in euro 8.185,47, oltre euro 606,33 per incidenza t.f.r. (complessivi euro 8.185,47), importo pertanto superiore rispetto a quello dei conteggi allegati al ricorso in primo grado Cont (doc.27), nonostante l'esclusione dell'anno 2006, della fissa e del limite dei giorni di ferie annui a 24.
Richieste spiegazioni in ordine a tale incongruenza, l'appellante con nota del consulente dr. ha confermato i nuovi conteggi, spiegando che la IUP detratta era Per_1 stata contabilizzata erroneamente per euro 12,80 x i gg ferie 24 (come disposto dal collegio), che in sostanza quindi era stata detratta la IUP fissa prevista per il macchinista, mentre l'appellante è e la IUP da detrarre correttamente era di Parte_2 euro 4,50.
La spiegazione appare del tutto plausibile e non è stata contestata in modo specifico dalla controparte, che nelle note di replica ha chiesto in ipotesi che la condanna sia limitata al petitum di cui al ricorso (euro 8.172,25 di cui euro 563,60 per incidenza t.f.r.). La richiesta non può essere accolta, considerato che nelle conclusioni del ricorso il lavoratore ha chiesto la condanna della convenuta a pagargli “la somma di almeno euro 8.173,25 coma da conteggio prodotto, salve le diverse somme, maggiori o minori, di giustizia..”
Si recepiscono pertanto i nuovi conteggi depositati dall'appellante per la determinazione del quantum della condanna.
Quanto infine alla questione della prescrizione, nuovamente riproposta da CP_1
si rimanda agli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
[...]
In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 26246/2022, confermata in numerosi provvedimenti successivi, cfr. Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Sulla base di questi principi, la prescrizione dei crediti del lavoratore opera solo a partire dal 18/07/2007.
In conclusione, l'appello va accolto e va condannata al pagamento al CP_1 lavoratore dell'importo di euro 8.185,47 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Va inoltre dichiarato il diritto dell'appellante all'accantonamento dell'importo di euro 606,33 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ai sensi della legge 297/1982.
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Secondo la regola della soccombenza, le spese vanno poste a carico di e si CP_1 liquidano secondo le tariffe dello scaglione di valore della causa, secondo parametri minimi in ragione della ormai consolidata giurisprudenza sulle più rilevanti questioni oggetto dell'appello.
Al lavoratore spetta anche il rimborso delle spese delle consulenze contabili che la Corte liquida in € 250.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, così provvede: - condanna a pagare a , per i titoli dedotti in CP_1 Parte_1 motivazione e considerato il limite massimo di 24 giorni di ferie, l'importo di euro 8.185,47, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- dichiara il diritto dell'appellante all'accantonamento dell'importo di euro 606,33 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ai sensi della legge 297/1982;
- condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado CP_1 di giudizio, che liquida in euro 2.109 per il primo grado e in euro 1.984 per il secondo grado, oltre spese al 15%, IVA e CPA;
- condanna a rifondere all'appellante le spese sostenute per la CP_1 redazione dei conteggi che liquida in complessivi € 250.
Firenze, 10.06.2025 La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait