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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 579 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Di Corrado, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 19.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1
Con ricorso depositato in data 8.2.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 51/23/A del 19.1.2023, con la quale l' Controparte_1
gli aveva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 50.000,00
[...]
poiché, nella sua qualità di legale rappresentante di Controparte_2
esercente attività di servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, aveva posto in essere un contratto d'appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003
(e succ. modif.), utilizzando illecitamente i lavoratori elencati nella tabella 19 del verbale unico di accertamento e contestazione n. 2018019170/T02 del 13.12.2019.
A sostegno dell'opposizione, - ha dedotto che, dopo aver rivestito la Parte_1
funzione di legale rappresentante della cooperativa dal febbraio 2017 al 18.9.2017, era stato assunto come lavoratore dipendente, con la qualifica di quadro, dal 18.1.2018 al
31.1.2019, sicchè avrebbe dovuto escludersi ogni sua responsabilità per l'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta;
- ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ne fosse dichiarata la illegittimità o che, in subordine, fosse rideterminata la sanzione nel minimo edittale;
con vittoria di spese.
Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione; con vittoria di spese.
§ 1.1
Con ordinanza del 17.11.2023, il tribunale ha ritenuto irrilevante la prova richiesta dal
- per dimostrare di essere stato alle dipendenze della società cooperativa Pt_1 [...]
dal 18.1.2018 al 31.1.2019 - in quanto gli illeciti a lui contestati inerivano alle CP_2
assunzioni di 24 lavoratori (dettagliatamente elencati nel provvedimento), tutte compiute nel periodo in cui lo stesso aveva formalmente rivestito la funzione di legale rappresentante della società.
§ 1.2
Con sentenza n. 2006/2024 del 31.5.2024, il tribunale ha rigettato l'opposizione ed ha condannato al pagamento delle spese processuali. Parte_1
§ 1.3
pag. 2/4 A fondamento della decisione, il primo giudice ha, innanzitutto, ribadito l'irrilevanza dell'argomentazione difensiva secondo cui il sarebbe stato un dipendente di Pt_1 [...]
dal gennaio 2018 al gennaio 2019, posto che le contestazioni mosse nei suoi CP_2
confronti erano state espressamente contenute e riferite al periodo in cui aveva rivestito la carica di legale rappresentante;
- ad abundantiam, il tribunale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali doveva ritenersi accertato che, anche in epoca successiva alla formale cessazione della carica, il aveva continuato a rivestire, di fatto, le Pt_1
funzioni di amministratore della compagine;
ha valutato congrua la sanzione irrogata dall'ITL, parametrandola alle dimensioni del fenomeno emerso dall'ispezione ed alla oggettiva gravità degli illeciti amministrativi complessivamente accertati.
§ 2
Ha proposto appello ed ha chiesto che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, fosse accolta l'opposizione già proposta nel giudizio di primo grado.
Si è costituito l'ispettorato del lavoro di ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 9.1.2025 – a seguito di trattazione scritta – la causa è stata decisa, con lettura e deposito del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Con unico motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, accordando piena ed incondizionata fiducia alla documentazione ed alle dichiarazioni stragiudiziali raccolte dagli ispettori;
in particolare, il primo giudice non si sarebbe accorto del fatto che i lavoratori elencati nella tabella n. 19 del verbale unico di accertamento e contestazione erano stati somministrati da per periodi più lunghi rispetto a quello in cui il CP_2 Pt_1
aveva rivestito la carica formale di amministratore.
Il motivo è infondato.
L'attività di indagine, particolarmente accurata in proporzione alle dimensioni dell'illecito accertato, ha consentito una puntuale raccolta di dati, certamente sovrabbondanti rispetto alle contestazioni mosse nei confronti di gli Parte_1
addebiti sono stati espressamente ritagliati e contenuti in riferimento al periodo in cui pag. 3/4 l'appellante ha ricoperto la carica di legale rappresentante;
ed invero, a pagina 71 del verbale unico si legge che “I lavoratori elencati nella tabella 19 sono stati somministrati dalla da febbraio 2017 al 18/09/2017 per Controparte_2 un totale di 1.556 giornate”.
E' agevole osservare che - in disparte dalla più ampia portata della tabella - si tratta di una quota ben definita di giornate, non già del totale di quelle irregolarmente somministrate nel periodo oggetto di ispezione.
La sanzione irrogata è congrua e proporzionata alla gravità dei fatti contestati.
Tanto basta a confermare la sentenza impugnata.
§ 4
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore dell' di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di CP_1
legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce il 9.1.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 579 del ruolo generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Di Corrado, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege, P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 19.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1
Con ricorso depositato in data 8.2.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 51/23/A del 19.1.2023, con la quale l' Controparte_1
gli aveva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 50.000,00
[...]
poiché, nella sua qualità di legale rappresentante di Controparte_2
esercente attività di servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, aveva posto in essere un contratto d'appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003
(e succ. modif.), utilizzando illecitamente i lavoratori elencati nella tabella 19 del verbale unico di accertamento e contestazione n. 2018019170/T02 del 13.12.2019.
A sostegno dell'opposizione, - ha dedotto che, dopo aver rivestito la Parte_1
funzione di legale rappresentante della cooperativa dal febbraio 2017 al 18.9.2017, era stato assunto come lavoratore dipendente, con la qualifica di quadro, dal 18.1.2018 al
31.1.2019, sicchè avrebbe dovuto escludersi ogni sua responsabilità per l'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione opposta;
- ha chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ne fosse dichiarata la illegittimità o che, in subordine, fosse rideterminata la sanzione nel minimo edittale;
con vittoria di spese.
Si è costituito l' ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione; con vittoria di spese.
§ 1.1
Con ordinanza del 17.11.2023, il tribunale ha ritenuto irrilevante la prova richiesta dal
- per dimostrare di essere stato alle dipendenze della società cooperativa Pt_1 [...]
dal 18.1.2018 al 31.1.2019 - in quanto gli illeciti a lui contestati inerivano alle CP_2
assunzioni di 24 lavoratori (dettagliatamente elencati nel provvedimento), tutte compiute nel periodo in cui lo stesso aveva formalmente rivestito la funzione di legale rappresentante della società.
§ 1.2
Con sentenza n. 2006/2024 del 31.5.2024, il tribunale ha rigettato l'opposizione ed ha condannato al pagamento delle spese processuali. Parte_1
§ 1.3
pag. 2/4 A fondamento della decisione, il primo giudice ha, innanzitutto, ribadito l'irrilevanza dell'argomentazione difensiva secondo cui il sarebbe stato un dipendente di Pt_1 [...]
dal gennaio 2018 al gennaio 2019, posto che le contestazioni mosse nei suoi CP_2
confronti erano state espressamente contenute e riferite al periodo in cui aveva rivestito la carica di legale rappresentante;
- ad abundantiam, il tribunale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali doveva ritenersi accertato che, anche in epoca successiva alla formale cessazione della carica, il aveva continuato a rivestire, di fatto, le Pt_1
funzioni di amministratore della compagine;
ha valutato congrua la sanzione irrogata dall'ITL, parametrandola alle dimensioni del fenomeno emerso dall'ispezione ed alla oggettiva gravità degli illeciti amministrativi complessivamente accertati.
§ 2
Ha proposto appello ed ha chiesto che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, fosse accolta l'opposizione già proposta nel giudizio di primo grado.
Si è costituito l'ispettorato del lavoro di ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 9.1.2025 – a seguito di trattazione scritta – la causa è stata decisa, con lettura e deposito del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Con unico motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, accordando piena ed incondizionata fiducia alla documentazione ed alle dichiarazioni stragiudiziali raccolte dagli ispettori;
in particolare, il primo giudice non si sarebbe accorto del fatto che i lavoratori elencati nella tabella n. 19 del verbale unico di accertamento e contestazione erano stati somministrati da per periodi più lunghi rispetto a quello in cui il CP_2 Pt_1
aveva rivestito la carica formale di amministratore.
Il motivo è infondato.
L'attività di indagine, particolarmente accurata in proporzione alle dimensioni dell'illecito accertato, ha consentito una puntuale raccolta di dati, certamente sovrabbondanti rispetto alle contestazioni mosse nei confronti di gli Parte_1
addebiti sono stati espressamente ritagliati e contenuti in riferimento al periodo in cui pag. 3/4 l'appellante ha ricoperto la carica di legale rappresentante;
ed invero, a pagina 71 del verbale unico si legge che “I lavoratori elencati nella tabella 19 sono stati somministrati dalla da febbraio 2017 al 18/09/2017 per Controparte_2 un totale di 1.556 giornate”.
E' agevole osservare che - in disparte dalla più ampia portata della tabella - si tratta di una quota ben definita di giornate, non già del totale di quelle irregolarmente somministrate nel periodo oggetto di ispezione.
La sanzione irrogata è congrua e proporzionata alla gravità dei fatti contestati.
Tanto basta a confermare la sentenza impugnata.
§ 4
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore dell' di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di CP_1
legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce il 9.1.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
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