Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1687/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1687 2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in San Vittore Olona, Via Giuseppe Verdi n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Zilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Vincenzo Monti n. 56, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Cologno Monzese, Viale Lombardia n. 83, rappresentata e difesa dall'avv. Mihaela Manuela Cucu ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torino, Via Bligny n. 15, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
A) quanto all'affidamento della minore:
1. la figlia minore resterà affidata in via esclusiva alla mamma convivente, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la casa materna sita in Cologno Monzese (MI), viale Lombardia n. 83, dove la minore vivrà anche con i nonni materni, ciò in considerazione della distanza tra le case e del lavoro svolto dal papà, che spesso lo porta a stare lontano da casa, condizioni entrambe che non rendono agevole la gestione burocratica della minore. In ogni caso, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'educazione, all'istruzione, salute, sport e tempo libero della minore e quelle relative alla sua residenza e ai viaggi all'estero, compresi i rientri della bambina in Ucraina anche per brevi periodi. Sulle gestioni di ordinaria amministrazione, cioè nelle scelte quotidiane, i genitori potranno esercitare i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale separatamente.
2. In considerazione della distanza tra le abitazioni dei genitori, degli orari di lavori del papà, il Sig. autorizza espressamente fin dalla sottoscrizione del presente accordo la Sig.ra a Pt_1 Pt_2 sottoscrivere lei sola ogni documento scolastico, comprese le iscrizioni annuali a istituti pubblici e/o
Base e/o specialista, ecc.). Resta inteso che il papà avrà sempre la delega al ritiro di da scuola Per_1
e qualora richiesta dalla scuola, questa verrà sottoscritta dalla mamma.
B) quanto ai diritti di visita paterni:
3. I genitori concordano che il Sig. potrà vedere e tenere con sé a weekend alternati Pt_1 Per_1 con la Sig.ra andandola a prendere e riportandola presso la casa materna, dal sabato Pt_2 pomeriggio dalle ore 15.00 alla domenica alle ore 19.00 quando farà rientro presso la casa Per_1 materna. I pernottamenti presso la casa paterna inizieranno dopo 6 mesi dal deposito del presente ricorso, al fine di abituare gradualmente alla nuova routine. Il papà potrà inoltre Per_1 videochiamare due giorni alla settimana, segnatamente il martedì e il giovedì, alle ore 19.30 / Per_1
20.00 circa utilizzando WhatsApp o altre applicazioni simili. A tale scopo, il Sig. ha già Pt_1 fornito alla mamma un apposito cellulare, dedicato alla bambina e alle videochiamate con il papà, oltreché una scheda sim con connessione internet, il cui costo mensile rimarrà a carico del Sig.
Il cellulare dovrà essere utilizzato esclusivamente per le comunicazioni tra e il papà. Pt_1 Per_1
4. Durante i mesi di giugno e luglio, finita l'asilo/scuola, i genitori dovranno attenersi alle medesime condizioni e diritti di visita riportati ai punti che precedono, compatibilmente con eventuali periodi di vacanza che la minore crescendo farà senza i genitori (campi scuola, scout, vacanze studio, ecc.).
5. Le parti precisano che gli attuali orari di lavoro del Sig. nonché la distanza delle due Pt_1 case non permettono al padre di vedere e tenere con sé durante i giorni settimanali, ma che Per_1 una diversa organizzazione dei diritti di visita paterni potrà essere valutata qualora tali circostanze dovessero cambiare. Sono in ogni caso fatti salvi i migliori e diversi accordi, quanto alle visite, che i genitori saranno liberi di adottare in base alle esigenze di ed alla loro organizzazione Per_1 lavorativa.
6. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche, con particolare riguardo a quelle natalizie, Per_1 trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale dalle ore 10.00 e con rientro/prelievo presso la casa dell'altro genitore la mattina di Natale alle ore 10.00 e con l'altro genitore la giornata di Natale dalle ore 10.00 ad anni alterni, iniziando quest'anno 2025 la mamma a trascorre il Natale con Per_1
Rimane inteso che per l'anno 2025 farà rientro presso la casa materna la sera della Vigilia di Per_1
Natale entro le ore 23.30. Con riguardo agli ulteriori giorni di vacanze, i genitori si accorderanno di anno in anno in base alle esigenze di e alle proprie esigenze lavorative, facendo comunque Per_1 in modo che trascorra parte delle vacanze anche con il papà e seguendo il criterio Per_1 dell'alternanza.
Le parti concordano che durante i periodi di vacanza potrà dormire presso la casa paterna Per_1 trascorso il periodo dei 6 mesi previsto al punto 3) ovvero presso la struttura alberghiera/turistica prenotata dal padre. L'alternanza dei week end riprenderà il fine settimana successivo alle vacanze, in cui starà con il genitore con il quale non ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza. Per_1
7.
Per le restanti vacanze scolastiche, trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un Per_1 genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, iniziando nel 2025 il papà con il giorno di Pasqua e la mamma con il lunedì dell'Angelo. Le altre vacanze scolastiche verranno suddivise dai genitori di anno in anno in base alle esigenze di e alle proprie esigenze lavorative, facendo Per_1 comunque in modo che trascorra parte delle vacanze anche con il papà e seguendo il criterio Per_1 dell'alternanza. Le parti concordano che durante i periodi di vacanza potrà dormire presso la Per_1 casa paterna trascorso il periodo dei 6 mesi previsto al punto 3) ovvero presso la struttura alberghiera/turistica prenotata dal padre. L'alternanza dei weekend riprenderà il fine settimana successivo alle vacanze, in cui starà con il genitore con il quale non ha trascorso i giorni di Per_1 vacanza.
8. Per le vacanze estive a partire da quelle del 2025, il Sig. trascorrerà 7 giorni anche non Pt_1 consecutivi oppure una settimana consecutiva con la figlia nei mesi di giugno, luglio o agosto, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con le esigenze e gli impegni estivi di Le
Per_1 parti concordano che durante i periodi di vacanza di con il padre, la bambina potrà dormire
Per_1 presso la casa paterna ovvero presso la struttura alberghiera/turistica prenotata dal padre. La Sig.ra trascorrerà con due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio o agosto, Pt_2 Per_1 compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con le esigenze e gli impegni estivi di Le
Per_1 parti concorderanno con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno il periodo prescelto. Resta inteso che, salvo i giorni in cui starà con la madre in vacanza, i diritti di visita paterni
Per_1 seguiranno il normale corso di cui ai precedenti punti.
9. I periodi di vacanza dei genitori con la figlia potranno includere vacanze all'estero, previo consenso dell'altro genitore. In qualunque località italiana o estera, il genitore comunicherà tempestivamente all'altro il nome della località di vacanza e della struttura alberghiera o casa presa in locazione per le vacanze con la figlia minorenne.
10. Il genitore che ha tenuto con sé la figlia nei periodi di vacanza non la terrà con sé nel fine settimana successivo, in occasione del quale starà quindi con il genitore che non l'ha tenuta Per_1 durante l'ultima vacanza.
11. Nella giornata del compleanno di i genitori si organizzeranno in modo tale che la figlia Per_1 trascorra parte della giornata con ciascun genitore e, ove possibile, anche tutti insieme, genitori e figlia. In ogni caso, il papà potrà festeggiare il compleanno di anche con la propria famiglia Per_1
d'origine organizzando i festeggiamenti nei giorni immediatamente successivi al compleanno di compreso il weekend successivo alla settimana in cui cadrà il giorno del compleanno della Per_1 bambina.
12. Le sopra elencate condizioni e diritti di visita sono già operanti e, in ogni caso, devono ritenersi operanti dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
C) quanto ai rapporti economici:
13. Il Sig. contribuirà al mantenimento di versando, entro il giorno 26 di ogni mese e Pt_1 Per_1 mediante bonifico bancario sul conto della madre, la somma di € 300,00 mensili per dodici mensilità
a titolo di mantenimento della figlia, importo che verrà adeguato annualmente ex lege in base agli indici ISTAT costo della vita a partire dal mese di febbraio 2026.
Le parti precisano, come da Linee Guida del Tribunale di Monza, richiamate anche al successivo punto 14), che saranno da considerarsi spese ordinarie tutte quelle spese che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa e pertanto saranno ricomprese nel mantenimento ordinario: a)
Vitto e mensa scolastica;
b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento compreso il cambio di stagione;
e) contributi alle spese di abitazione (canoni locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi, ecc.); f) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola. Con riferimento al c.d. dopo-scuola i genitori concordano, invece, che i costi mensili relativi a tale servizio, se usufruito da verranno considerati spese straordinarie a partire dal mese di Per_1 deposito del presente ricorso e suddivise al 50% tra i genitori dietro presentazione di pezze giustificative, come indicato anche al punto seguente.
14. Quanto alle spese straordinarie, il padre collaborerà nella misura del 50% come da Linee Guida in uso presso il Tribunale di Monza, quivi da intendersi ritrascritte e accettate dalle parti, previa esibizione da parte della mamma delle pezze giustificative, alle:
• Spese straordinarie erogabili senza il preventivo accordo
Spese mediche a) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); d) Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione a) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f)
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); g) Frequentazione c.d. dopo-scuola.
• Spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo Ogni altra spese non compresa tra quelle sopra indicate è soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche a) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese a) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) Iscrizione e oneri di presenza per istituti scolastici privati;
c) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d)
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e pernottamento presso la sede universitaria;
e) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive, f) Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
g) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti e manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Il rimborso dovrà avvenire con cadenza mensile.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo WhatsApp o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tale caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento del mantenimento ordinario del mese successivo.
15. I genitori concordano che l'Assegno Unico, verrà percepito e trattenuto in toto dalla mamma a partire dal mese in cui viene depositato il presente ricorso.
16. sarà fiscalmente a carico della mamma al 100%. Per_1
D) Altro:
17. I genitori si obbligano a sottoscrivere i documenti necessari per la reciproca autorizzazione nonché per la richiesta ed il rilascio del passaporto e della carta d'identità della minore, con la precisazione che in caso di indisponibilità e/o impossibilità del sig. a presenziare al Pt_1 rilascio/rinnovo del passaporto e/o della carta di identità presso gli Uffici competenti, quest'ultimo provvederà a sue spese a rilasciare alla sig.ra idonea e apposita delega/procura Pt_2 eventualmente anche notarile affinché possa provvedere all'incombente la mamma da sola.
18. Quanto al costo sostenuto dalla sig.ra per il servizio del c.d. dopo-scuola relativamente Pt_2 all'anno 2024 (mesi frequentati) e al mese di gennaio 2025, il sig. si impegna a restituire Pt_1 alla mamma, dietro presentazione delle pezze giustificative dei pagamenti sostenuti per tale voce, il
50% degli importi corrisposti dalla stessa per tale voce di spesa entro 30 giorni dall'emissione della
Sentenza emessa dal Tribunale di Monza e ricognitiva del presente accordo.
19. I genitori si danno vicendevolmente atto che con la sottoscrizione del presente atto ed il puntale adempimento di quanto sopra concordato ogni questione patrimoniale nascente dalla convivenza more uxorio e relativamente al mantenimento pregresso della figlia minore è stata risolta e Per_1 null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo.
20. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 11.03.2025, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi