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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 7649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7649 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14729/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 26 giugno
2025 ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., in data 30 giugno 2026 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14729/2025 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. V. Peluso e Avv. Stab. F. Peluso Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro p. t. – Controparte_1
Funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, premesso di essere stata assunta quale insegnante di religione dal resistente per un periodo CP_1 superiore a 36 mesi in virtù di più contratti a tempo determinato in violazione della normativa comunitaria in materia, ha chiesto di accertare e dichiarare che il ha posto in essere nei propri confronti una abusiva reiterazione dei CP_1 contratti a tempo determinato e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno in una misura compresa tra 4 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori e con vittoria di spese.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
I contratti di lavoro a termine stipulati tra le parti non hanno specificato alcuna ragione sottesa all'assunzione della ricorrente. E' sufficiente al riguardo ricordare che in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con l'art. 1, comma 2, D. Lgs.
368/2001, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività, dovendosi ritenere tale scelta in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell'accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile
2009, in causa C-378/07 ed altre;
sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-
144/04), la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della reiterazione dei contratti a termine (ossia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi) ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8, n. 3 (cosiddetta clausola “di non regresso”) dell'accordo quadro prevede, allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori, che l'applicazione della direttiva “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo” (vedasi, ex plurimis, Cass. 27.1.2011, n. 1931).
Pertanto, la mancata specificazione delle ragioni sottese all'assunzione a termine della ricorrente rende illegittime le relative clausole appositive del termine.
Sulle conseguenze, va osservato che l'art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001 vieta nel pubblico impiego la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, ma la giurisprudenza comunitaria esige che l'ordinamento interno “contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico” (cfr. sentenze della Corte di giustizia UE “ , “ e ” e “ ”). Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Tale tutela alternativa deve essere proporzionata al bene (il posto di lavoro) che si intende tutelare;
deve essere “equivalente”, cioè deve essere una forma di tutela non meno favorevole rispetto ad altre forme di tutela che lo stesso legislatore nazionale ha adottato in situazioni analoghe;
deve essere effettiva, e cioè deve trattarsi di una forma di tutela non così difficile da essere, di fatto, irrealizzabile. La misura alternativa di tutela è già presente nel nostro ordinamento interno, ed è sancita dal sopra citato art. 36 comma 5 D. Lgs. 165/2001, che prevede sì, come detto, la mancata costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con le amministrazioni pubbliche, ma aggiunge che in questi casi “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Detta misura, per essere effettiva e dissuasiva, deve ritenersi operante automaticamente, quale sorta di sanzione che prescinde in quanto tale dall'allegazione e dalla prova di uno specifico danno.
Quale utile parametro di riferimento per la quantificazione del danno può ritenersi la previsione di cui all'art. 32, comma 5, legge 183/2010 (“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”).
E' vero che detta disposizione non è direttamente applicabile al lavoro pubblico, per il quale, come visto, la conversione è esclusa, ma poiché la stessa introduce una forfettizzazione del danno subito dal lavoratore in ipotesi di illegittima apposizione del termine, che prescinde dalla prova della effettiva sussistenza di un danno, essa può costituire un valido parametro per la liquidazione del danno in esame.
Inoltre, l'utilizzo di tale sistema consente al giudice di graduare la sanzione risarcitoria tenendo conto delle peculiari circostanze del caso concreto (complessiva durata dei rapporti a termine, numero di contratti a termine illegittimi;
durata del singolo contratto, dei periodi di sospensione lavorativa ecc.).
Peraltro, la normativa nazionale, nello specifico il D. L. 131/2024 (cd. salva infrazioni), poi convertito in legge il 06/11/2024, è recentemente intervenuta sull'argomento, prevedendo, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, rimettendo tale decisione alla valutazione del giudice.
Pertanto, tenuto conto proprio delle suddette circostanze ed in particolare della notevole durata dei contratti precari conclusi dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente, questo Tribunale ritiene equo liquidare il danno nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di parte resistente.
DISPOSITIVO condanna il al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della ricorrente pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto da lei percepita, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
condanna il a rimborsare in favore della Controparte_1 ricorrente in solido le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 26 giugno
2025 ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., in data 30 giugno 2026 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14729/2025 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. V. Peluso e Avv. Stab. F. Peluso Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro p. t. – Controparte_1
Funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, premesso di essere stata assunta quale insegnante di religione dal resistente per un periodo CP_1 superiore a 36 mesi in virtù di più contratti a tempo determinato in violazione della normativa comunitaria in materia, ha chiesto di accertare e dichiarare che il ha posto in essere nei propri confronti una abusiva reiterazione dei CP_1 contratti a tempo determinato e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno in una misura compresa tra 4 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori e con vittoria di spese.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
I contratti di lavoro a termine stipulati tra le parti non hanno specificato alcuna ragione sottesa all'assunzione della ricorrente. E' sufficiente al riguardo ricordare che in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con l'art. 1, comma 2, D. Lgs.
368/2001, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività, dovendosi ritenere tale scelta in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell'accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile
2009, in causa C-378/07 ed altre;
sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-
144/04), la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della reiterazione dei contratti a termine (ossia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi) ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8, n. 3 (cosiddetta clausola “di non regresso”) dell'accordo quadro prevede, allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori, che l'applicazione della direttiva “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo” (vedasi, ex plurimis, Cass. 27.1.2011, n. 1931).
Pertanto, la mancata specificazione delle ragioni sottese all'assunzione a termine della ricorrente rende illegittime le relative clausole appositive del termine.
Sulle conseguenze, va osservato che l'art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001 vieta nel pubblico impiego la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, ma la giurisprudenza comunitaria esige che l'ordinamento interno “contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico” (cfr. sentenze della Corte di giustizia UE “ , “ e ” e “ ”). Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Tale tutela alternativa deve essere proporzionata al bene (il posto di lavoro) che si intende tutelare;
deve essere “equivalente”, cioè deve essere una forma di tutela non meno favorevole rispetto ad altre forme di tutela che lo stesso legislatore nazionale ha adottato in situazioni analoghe;
deve essere effettiva, e cioè deve trattarsi di una forma di tutela non così difficile da essere, di fatto, irrealizzabile. La misura alternativa di tutela è già presente nel nostro ordinamento interno, ed è sancita dal sopra citato art. 36 comma 5 D. Lgs. 165/2001, che prevede sì, come detto, la mancata costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con le amministrazioni pubbliche, ma aggiunge che in questi casi “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Detta misura, per essere effettiva e dissuasiva, deve ritenersi operante automaticamente, quale sorta di sanzione che prescinde in quanto tale dall'allegazione e dalla prova di uno specifico danno.
Quale utile parametro di riferimento per la quantificazione del danno può ritenersi la previsione di cui all'art. 32, comma 5, legge 183/2010 (“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”).
E' vero che detta disposizione non è direttamente applicabile al lavoro pubblico, per il quale, come visto, la conversione è esclusa, ma poiché la stessa introduce una forfettizzazione del danno subito dal lavoratore in ipotesi di illegittima apposizione del termine, che prescinde dalla prova della effettiva sussistenza di un danno, essa può costituire un valido parametro per la liquidazione del danno in esame.
Inoltre, l'utilizzo di tale sistema consente al giudice di graduare la sanzione risarcitoria tenendo conto delle peculiari circostanze del caso concreto (complessiva durata dei rapporti a termine, numero di contratti a termine illegittimi;
durata del singolo contratto, dei periodi di sospensione lavorativa ecc.).
Peraltro, la normativa nazionale, nello specifico il D. L. 131/2024 (cd. salva infrazioni), poi convertito in legge il 06/11/2024, è recentemente intervenuta sull'argomento, prevedendo, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, rimettendo tale decisione alla valutazione del giudice.
Pertanto, tenuto conto proprio delle suddette circostanze ed in particolare della notevole durata dei contratti precari conclusi dalla ricorrente con l'Amministrazione resistente, questo Tribunale ritiene equo liquidare il danno nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di parte resistente.
DISPOSITIVO condanna il al risarcimento del danno in Controparte_1 favore della ricorrente pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto da lei percepita, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
condanna il a rimborsare in favore della Controparte_1 ricorrente in solido le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 30 giugno 2025
IL GIUDICE