Articolo 2138 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2143 bisArticolo 2139
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
20 febbraio 2020
Art. 2138. Documentazione caratteristica per il personale della Guardia di finanza 1. Le disposizioni del Capo III, del Titolo VI, del Libro IV del presente codice si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza i documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dallo specchio valutativo, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione. 3. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorita' competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonche' quant'altro occorra per la esecuzione del presente articolo, sono stabiliti in un apposito ((decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza)) .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente