Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2023, proposto da
SICAM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa e Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Santina Cucco e Marianna Fraulini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di AR, n. 1;
nei confronti
ARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, EF Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede del proprio ufficio legale in Milano, Via Torquato Taramelli, n. 26;
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
MECC-LAN s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di cui al Decreto n. 2534 del 22 febbraio 2023 della Regione AR con cui: i) è stata annullata in autotutela la procedura di presentazione delle domande effettuata sullo sportello del Bando “Ricerca&Innova” aperto in data 25 gennaio 2023 di cui al decreto n. 18327/2022; ii) è stato revocato in autotutela il decreto n. 833/2023 di sospensione dello sportello; iii) è stata stabilita la nuova data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando “Ricerca&Innova” sulla piattaforma Bandi On Line prevedendo, in luogo del 25 gennaio 2023, la data dell'8 marzo 2023 ore 10.30, confermando il termine di chiusura dello sportello in data 31 dicembre 2024, alle ore 14.00, salvo esaurimento delle risorse disponibili;
della procedura di presentazione delle domande effettuata sullo sportello del Bando “Ricerca&Innova” aperto in data 8 marzo 2023 di cui al decreto n. 2534 del 22 febbraio 2023 e dell'approvazione dei relativi esiti, ivi incluso il decreto n. 3256 dell'8 marzo 2023 di sospensione dello sportello;
degli atti e delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARIA s.p.a. su richiesta della Regione AR a seguito delle segnalazioni di malfunzionamenti e disservizi relativi alla procedura a sportello del 25 gennaio 2023, ivi inclusa la risposta integrale di ARIA s.p.a. pervenuta via PEC agli atti regionali prot. n. R1.2023.0003741 del 22 febbraio 2023 con la quale la società avrebbe confermato la verificazione di disservizi e malfunzionamenti informatici;
della nota della Regione AR del 22 marzo 2023 (prot. 729/2023);
della nota della Regione AR del 5 aprile 2023 (prot. 880/2023);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi quelli allo stato ignoti e/o di estremi non conosciuti;
nonché, in via espressamente subordinata
del Bando “Ricerca&Innova” approvato con decreto n. 18327 del 15 dicembre 2022 della Regione AR, e del decreto di approvazione medesimo;
e per il risarcimento dei danni
in forma specifica, tramite la declaratoria di ammissione all'istruttoria formale e sostanziale della domanda di finanziamento protocollata in data 25 gennaio 2023, in favore di SICAM s.r.l. e, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione AR e di ARIA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. EF EL ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 18327 del 15 dicembre 2022, Regione AR ha avviato la procedura competitiva “Ricerca&Innova” finalizzata all’erogazione di contributi da elargire a sostegno di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, come riportato nel Bando approvato con il suindicato decreto, la finalità del finanziamento consiste nella “Promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati all’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, realizzati da PMI lombarde al fine di consolidare e rafforzare le ricadute positive sul sistema competitivo di Regione AR”.
Ai sensi del punto C.1 del Bando, la domanda di ammissione alla procedura avrebbe dovuto essere presentata dagli interessati esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma Bandi Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 14:00 del 25 gennaio 2023 sino alle ore 14:00 del 31 dicembre 2024.
Lo stesso Bando ha poi precisato che le domande sarebbero state valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione (metodo “Click Day”).
La società SICAM s.r.l., odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura e, riuscendo a portare a termine il caricamento della propria domanda alle ore 15:03:03 del 23 gennaio 2025, si è utilmente collocata nella graduatoria finale.
Successivamente tuttavia, Regione AR, con decreto n. 2534 del 22 febbraio 2023, ha disposto l’annullamento dell’esito finale della procedura e ha fissato una nuova data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande, prevedendo, in luogo del 25 gennaio 2023, la data dell’8 marzo 2023 ore 10.30, e confermando il termine di chiusura dello sportello in data 31 dicembre 2024. Questa decisione è stata assunta in quanto, a seguito della segnalazione di innumerevoli partecipanti alla procedura, il soggetto deputato alla gestione informatica della procedura stessa (ARIA s.p.a.) ha accertato alcuni malfunzionamenti e disservizi del sistema telematico che hanno favorito in maniera casuale alcuni proponenti.
Nella seconda procedura, a differenza di quanto accaduto nella prima, SICAM s.r.l. non è riuscita a portare a termine il caricamento della domanda.
Con il ricorso in esame viene pertanto principalmente impugnato il decreto del 22 febbraio 2023. Oltre alla domanda di annullamento, viene proposta, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno per equivalente. In via ulteriormente subordinata, viene proposta domanda di condanna alla corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21-qiunquies della legge n. 241 del 1990.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, Regione AR e ARIA s.p.a.
La Sezione, con ordinanza n. 491 dell’1 giugno 2023, ha respinto l’istanza cautelare.
Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 26 febbraio 2026.
Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che i malfunzionamenti e i disservizi del sistema telematico riscontrati da ARPA s.p.a. sarebbero in realtà problematiche informatiche che si verificano in modo frequente e pressoché fisiologico nel corso delle procedure Click Day e che, per questa ragione, dovrebbero ascriversi alla categoria del caso fortuito. Secondo la stessa ricorrente, la decisione di annullare l’esito finale della prima procedura sarebbe pertanto in contrasto con il Paragrafo 12 del Punto C.1) del Bando il quale ha stabilito che Regione AR non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. A suffragio di questa conclusione parte ricorrente evidenzia che la prima procedura è comunque andata a buon fine posto che le domande pervenute e inserite nella graduatoria hanno esaurito le risorse messe a disposizione. Questa circostanza, a parere dell’interessa, dimostrerebbe ulteriormente che la decisione in questa sede avversata sarebbe del tutto ingiustificata.
Con il secondo motivo, la ricorrente contesta le conclusioni cui sono giunte Regione AR e ARIA s.p.a., secondo cui si sarebbero verificati nella fattispecie malfunzionamenti che avrebbero favorito in maniera casuale alcuni proponenti. La parte sostiene in proposito che, in realtà, si sarebbero verificati semplici rallentamenti in fase di caricamento dei file che avrebbero coinvolto indistintamente tutti i partecipanti alla procedura. Afferma pertanto la stessa ricorrente che la decisione di annullare l’esito finale della prima procedura sarebbe ingiustificata e perciò inutilmente lesiva dell’affidamento dei soggetti che si sono collocati in posizione utile nella prima graduatoria.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, parte ricorrente chiede l’annullamento dell’intero Bando “Ricerca&Innova”. A tal fine la parte rileva che, in base alle disposizioni contenute in tale Bando, l’istruttoria sarebbe stata limitata alle prime domande ricevute, sino al “virtuale” e “teorico” esaurimento dei fondi da erogare, precludendo quindi ex ante l’esame delle domande delle imprese non ammesse, e ciò anche nel caso di mancata concessione del contributo “prenotato” dalle imprese registrate cronologicamente in posizione poziore. Viene pertanto dedotta la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 123 del 1998 il quale, secondo la ricorrente, darebbe rilievo all’ordine cronologico solo ai fini della concessione del beneficio e non ai fini della ricevibilità delle domande.
In proposito il Collegio osserva quanto segue.
Come anticipato, per la procedura di cui si discute, è stato previsto che le domande dei soggetti interessati avrebbero potuto proporsi solo attraverso caricamento su un apposito portale telematico e sarebbero poi state valutate in base all’ordine cronologico di presentazione (metodo “Click Day”).
Come rilevato da parte ricorrente, il Paragrafo 12 del Punto C.1) del Bando ha stabilito che Regione AR non si sarebbe assunta alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici occorsi durante il caricamento delle domande, precisando comunque che tale esenzione di responsabilità avrebbe riguardato i malfunzionamenti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ritiene il Collegio che, con tale disposizione (che come visto fa riferimento ai concetti di caso fortuito e forza maggiore), l’Amministrazione abbia inteso porsi al riparo dalle responsabilità derivanti, oltre che da inconvenienti imputabili a terzi, da disguidi causalmente ricollegabili ad eventi eccezionali non rientranti nella sua sfera di controllo e perciò appunto ascrivibili alle categorie del caso fortuito e della forza maggiore. Al contrario, nel caso in cui l’evento che ha causato il disguido sia imputabile a Regione AR in quanto rientrante nella sua sfera di controllo, l’Amministrazione deve ritenersi responsabile ed è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie ad elidere le conseguenze negative derivanti dal malfunzionamento.
Questa interpretazione, oltre che aderente al dato letterale del Bando, è coerente con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., che si declinano nei principi di non discriminazione e parità di trattamento di coloro che partecipano alle procedure competitive indette dai soggetti pubblici. Si deve infatti ritenere che, anche nelle procedure competitive condotte seguendo il metodo Click Day, sarebbe eccessivo addossare ai partecipanti i rischi connessi ad eventi rientranti nella sfera di controllo dell’amministrazione che ha indetto la gara, e ciò nonostante in queste procedure valga il principio di autoresponsabilità dei partecipanti stessi, che impone a questi ultimi di munirsi di tutti gli strumenti necessari per poter celermente portare a termine le procedure telematiche di caricamento delle domande.
In proposito va peraltro osservato che la giurisprudenza ha sviluppato il principio dell'equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del rischio “tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione dei dati su piattaforma informatica, secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, sul quale grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure sì da capitalizzare il tempo residuo, salvi i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore della piattaforma per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest'ultimo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9325; T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, sez. I, 23 luglio 2025, n. 119).
Ciò chiarito, va ora osservato che, nella nota ARIA del 22 febbraio 2023, si è attestato che il malfunzionamento che ha indotto Regione AR ad assumere la decisione in questa sede avversata non è dipeso da caso fortuito, ma da un evento imputabile alla stessa Regione in quanto riferibile alla sua sfera di controllo. Si legge infatti in tale nota che “Nel corso di un intervento sulla configurazione dell’infrastruttura di rete, una accidentale rimozione manuale di una pbr (policy base route) sul reverse proxy 10.213.23.71:443/ 80, ha compromesso il corretto bilanciamento del traffico innescando il disservizio su Bandi Online. Disservizio rientrato alle ore 16:05 a seguito del reinserimento della regola involontariamente rimossa”.
Da questa stessa nota si ricava peraltro che, nel caso concreto, si è verificato un disguido tecnico che, lungi dal consistere in un mero rallentamento del sistema, ha determinato seri problemi solo per alcuni dei partecipanti alla procedura. Risulta pertanto smentita la tesi di parte ricorrente, non dimostrata da alcun supporto tecnico, secondo cui si sarebbe invece verificato un mero rallentamento in fase di caricamento dei file che avrebbe coinvolto indistintamente tutti i concorrenti.
Nella fattispecie non poteva quindi trovare applicazione il Paragrafo 12 del Punto C.1) del Bando invocato dalla ricorrente; di conseguenza, risulta corretta la decisione assunta dall’Amministrazione la quale, dopo aver accertato che il malfunzionamento ad essa imputabile ha favorito casualmente alcuni operatori, ha stabilito di dar corso ad una nuova procedura di caricamento delle domande in modo da assicurare l’applicazione del principio di parità di trattamento.
Risulta poi evidente, in tale quadro, come sia del tutto irrilevante il fatto che, nel corso della prima procedura, sia stato presentato un numero di domande sufficiente per esaurire le risorse messe a disposizione da Regione AR, posto che ciò che risulta decisivo, ai fini della valutazione di legittimità della decisione avversata, è la circostanza che questa sia stata assunta per evitare discriminazioni fra i partecipanti. Per la stessa ragione, deve ritenersi del tutto irrilevante il fatto che il provvedimento di annullamento sia intervenuto quando la procedura di caricamento delle domande era già concluso. Sul punto va peraltro precisato che, poiché tale atto è comunque intervenuto prima dell’adozione del provvedimento finale di erogazione dei contributi, esso deve correttamente qualificarsi come atto di mero ritiro per il quale non assumono rilievo le posizioni di affidamento degli interessati (cfr. fra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 febbraio 2025, n. 2865).
Quanto infine al terzo motivo di ricorso, va osservato che, contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il Bando non ha previsto che l’esaurimento delle risorse disponibili costituisce sbarramento per la presentazione delle domande. Si è invero ivi stabilito che, una volta esaurito il budget, “sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 30% dell’importo della dotazione originaria, senza alcun impegno finanziario da parte di Regione AR. Tali domande saranno collocate in lista di attesa ed istruite solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse”. Come si vede questa disposizione mira proprio ad assicurare che, in caso di mancata concessione del contributo “prenotato” dalle imprese registrate cronologicamente in posizione poziore, le risorse rese disponibili siano erogate in favore dei soggetti collocatisi nelle successive posizioni della graduatoria e posti in lista di attesa.
Si precisa al riguardo che, in mancanza di elementi contrari dedotti dalla ricorrente, la decisione di fissare il limite pari alla percentuale massima del 30 per cento dell’importo della dotazione originaria non appare irragionevole, avendo evidentemente Regione AR ritenuto che la lista di attesa in tal modo formata avrebbe sicuramente consentito la distribuzione di tutte le risorse stanziate.
Per tutte queste ragioni, la domanda di annullamento va respinta. Deve essere conseguentemente respinta anche la domanda risarcitoria. Neppure può essere accolta la domanda di corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21-qiunquies, primo comma, della legge n. 241 del 1990, norma non applicabile nella fattispecie in esame posto che l’atto impugnato va, come detto, qualificato come atto di mero ritiro e non come atto di revoca.
Il ricorso va pertanto respinto.
La particolarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB NZ, Presidente
EF EL ZI, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF EL ZI | AB NZ |
IL SEGRETARIO