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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2328/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2328/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. VITOLO Parte_1 C.F._1
RI ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
) - avv. BIRIO Controparte_1 P.IVA_1
VO ( ; C.F._3
- avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ; CP_2 C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
Pagina 1 di 6 r.g. 2328/25
10020259005706765000, notificata in data 18.04.2025 e relativa al CP_ mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020180000413674000, 40020180007712356000,
40020180009086332000, 40020190002384247000,
40020190006839654000 e 40020210001469068000 per un importo complessivo di € 14.952,30. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e, comunque, la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
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pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
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obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, occorre rilevare che l , tempestivamente costituito con memoria del 27.06.2025, ha depositato documentazione da cui si evince che:
- l'AVA n. 40020180000413674000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della;
- l'AVA n. 40020180007712356000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della;
- l'AVA n. 40020180009086332000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della;
- l'AVA n. 40020190002384247000 risulta essere stata notificata a mezzo Pec in data 10.05.2024;
- l'AVA n. 40020190006839654000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della;
- l'AVA n. 40020210001469068000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della .
Sotto tali aspetti, va osservato che sono intervenute le S.U. le quali hanno statuito che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti
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giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento.
Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di Parte ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge
890/82, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi (cfr. Cass.
S.U. n. 10012/21).
Né può ritenersi che la statuizione della Suprema Corte non possa ritenersi applicabile anche nei casi di notificazione “diretta” del plico senza ricorso all'Ufficiale Giudiziario o al messo notificatore, sia in quanto la sentenza prende le mosse proprio da questa ipotesi e sia in quanto, trattandosi di atti impositivi, il giudice di legittimità ha condivisibilmente equiparato le tutele del soggetto destinatario. Part Pertanto, per gli avvisi di pagamento in cui manca l'esito della non può essere raggiunta la prova dell'avvenuta notifica, con immediato accoglimento dei motivi di ricorso.
Quanto, invece, all'AVA n. 40020190002384247000, la cui notifica si
è perfezionata in data 10.05.2024, la mancata tempestiva impugnazione dell'atto entro il termine decadenziale di 40 gg. ex art. 24 d.lgs. 46/99 ha
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reso inoppugnabile il credito sino a quel momento, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata in precedenza non potrà più essere sindacata dal contribuente ovvero rilevata dal giudice. Potrà, al più, solo essere riscontrata la prescrizione maturata successivamente, ma, nel caso di specie, non è ancora trascorso il quinquennio da tale data sino all'intimazione di pagamento notificata il 18.04.2025.
Ne discende l'annullamento in parte qua della intimazione di pagamento impugnata con riferimento agli avvisi di addebito ivi veicolati, ad eccezione di quello portante il n. 40020190002384247000, la cui pretesa contributiva deve ritenersi, allo stato, valida ed esigibile.
Sono assorbiti gli altri profili del ricorso.
Le spese processuali sono interamente compensate sia per la reciproca soccombenza e sia per ragioni eccezionali rinvenute nel fatto che la pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite è intervenuta dopo la notifica di quasi tutti gli avvisi di addebito in esame.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020259005706765000 relativamente a tutti gli avvisi di addebito ivi portati ad eccezione di quello contrassegnato dal n.
40020190002384247000;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2328/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. VITOLO Parte_1 C.F._1
RI ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
) - avv. BIRIO Controparte_1 P.IVA_1
VO ( ; C.F._3
- avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ; CP_2 C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.05.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
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10020259005706765000, notificata in data 18.04.2025 e relativa al CP_ mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020180000413674000, 40020180007712356000,
40020180009086332000, 40020190002384247000,
40020190006839654000 e 40020210001469068000 per un importo complessivo di € 14.952,30. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e, comunque, la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
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pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
Pagina 3 di 6 r.g. 2328/25
obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, occorre rilevare che l , tempestivamente costituito con memoria del 27.06.2025, ha depositato documentazione da cui si evince che:
- l'AVA n. 40020180000413674000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della;
- l'AVA n. 40020180007712356000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della;
- l'AVA n. 40020180009086332000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della;
- l'AVA n. 40020190002384247000 risulta essere stata notificata a mezzo Pec in data 10.05.2024;
- l'AVA n. 40020190006839654000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della;
- l'AVA n. 40020210001469068000 risulta essere stato restituito al Parte mittente per compiuta giacenza senza prova di ricezione della .
Sotto tali aspetti, va osservato che sono intervenute le S.U. le quali hanno statuito che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti
Pagina 4 di 6 r.g. 2328/25
giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento.
Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di Parte ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge
890/82, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi (cfr. Cass.
S.U. n. 10012/21).
Né può ritenersi che la statuizione della Suprema Corte non possa ritenersi applicabile anche nei casi di notificazione “diretta” del plico senza ricorso all'Ufficiale Giudiziario o al messo notificatore, sia in quanto la sentenza prende le mosse proprio da questa ipotesi e sia in quanto, trattandosi di atti impositivi, il giudice di legittimità ha condivisibilmente equiparato le tutele del soggetto destinatario. Part Pertanto, per gli avvisi di pagamento in cui manca l'esito della non può essere raggiunta la prova dell'avvenuta notifica, con immediato accoglimento dei motivi di ricorso.
Quanto, invece, all'AVA n. 40020190002384247000, la cui notifica si
è perfezionata in data 10.05.2024, la mancata tempestiva impugnazione dell'atto entro il termine decadenziale di 40 gg. ex art. 24 d.lgs. 46/99 ha
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reso inoppugnabile il credito sino a quel momento, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata in precedenza non potrà più essere sindacata dal contribuente ovvero rilevata dal giudice. Potrà, al più, solo essere riscontrata la prescrizione maturata successivamente, ma, nel caso di specie, non è ancora trascorso il quinquennio da tale data sino all'intimazione di pagamento notificata il 18.04.2025.
Ne discende l'annullamento in parte qua della intimazione di pagamento impugnata con riferimento agli avvisi di addebito ivi veicolati, ad eccezione di quello portante il n. 40020190002384247000, la cui pretesa contributiva deve ritenersi, allo stato, valida ed esigibile.
Sono assorbiti gli altri profili del ricorso.
Le spese processuali sono interamente compensate sia per la reciproca soccombenza e sia per ragioni eccezionali rinvenute nel fatto che la pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite è intervenuta dopo la notifica di quasi tutti gli avvisi di addebito in esame.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020259005706765000 relativamente a tutti gli avvisi di addebito ivi portati ad eccezione di quello contrassegnato dal n.
40020190002384247000;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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