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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 6035/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6035/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: categoria e qualifica - tfr” e vertente
TRA
( ) - avv. TARALLO Parte_1 C.F._1
FE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( ) - avv. MUROLO MARCELLO
[...] P.IVA_1
( e avv. CITRO MARIA ( ); C.F._3 C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 4 r.g. 6035/24
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente quale operaio edile stuccatore nel periodo intercorso dal 18.08.2020 al
23.04.2021. Ritenendo di aver maturato il diritto a differenze retributive costituite da lavoro straordinario, tfr e per l'espletamento di mansioni riconducibili al IV livello professionale del ccnl settore Edilizia Industria, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.348,59.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30.05.2025, eccependo la decadenza semestrale art 36 ccnl del settore Edili TI;
la correttezza dell'inquadramento professionale ricevuto;
l'assenza di straordinario e la non debenza dell'indennità di trasferta poiché il lavoratore era stato assunto per un unico cantiere.
La domanda non è fondata e va respinta.
Pur in assenza di contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle parti e offerto in comunicazione nel presente giudizio, va rilevato che l'applicazione del ccnl del settore Edilizia TI non pare essere revocabile in dubbio, come emerge in maniera inequivocabile dalle buste paga allegate in atti, ove compare la dicitura “Edilizia operai - xml (art)”.
L'applicazione anche della parte normativa della disciplina pattizia appare, inoltre, pacifica dalla visione delle voci retributive contemplate nei singoli prospetti, ove si evince il recepimento di titoli meramente contrattuali quali l'indennità di mensa, l'indennità di trasporto, ecc.
Ciò detto, l'art. 36 del ccnl applicato prevede espressamente che “In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi, dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso”. Né, ad abundantiam, appare fondata la
contro
- eccezione attorea secondo cui, al rapporto di lavoro in esame, sarebbe applicabile il ccnl del settore Edilizia Industria, atteso che, da quanto emerge dal testo della normativa pattizia allegato dallo stesso lavoratore, le
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parti sociali hanno inserito l'art. 35 (rubricato Reclami), che ha lo stesso tenore di quello del comparto TI (“In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso”).
Inoltre, non possono residuarsi dubbi in ordine alla legittima apposizione di tale termine, atteso che la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che la valutazione, a norma dell'art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza;
nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia (cfr. Cass. n.
11875/03, ove, nella fattispecie relativa alla richiesta di una differenza sull'indennità di galleria, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il termine di decadenza previsto dall'art. 36 del ccnl degli edili, in quanto non inferiore a quello previsto dall'art 2113 c.c.; cfr., altresì, Cass. n. 9202/03; Cass. n. 3186/98).
Tornando al caso che qui occupa, è pacifico il mancato impedimento della suddetta decadenza, atteso che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro edile occorso in data 23.04.2021, l'unico atto successivo è il deposito del ricorso giudiziario avvenuto solamente il giorno
11.12.2024 ovvero oltre il termine semestrale citato.
Ne deriva l'impossibilità, per il lavoratore, di accampare qualsiasi richiesta attinente a differenze retributive, incluse quelle che andrebbero a incidere sul tfr (straordinario, trasferte, ecc.), atteso che la disciplina pattizia esclude dalla decadenza unicamente il tfr così come maturato al termine
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del rapporto e che risulta pacificamente già erogato (“In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo”).
Le spese processuali sono interamente compensate per la pronuncia non di merito emessa nel presente giudizio.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6035/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: categoria e qualifica - tfr” e vertente
TRA
( ) - avv. TARALLO Parte_1 C.F._1
FE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( ) - avv. MUROLO MARCELLO
[...] P.IVA_1
( e avv. CITRO MARIA ( ); C.F._3 C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente quale operaio edile stuccatore nel periodo intercorso dal 18.08.2020 al
23.04.2021. Ritenendo di aver maturato il diritto a differenze retributive costituite da lavoro straordinario, tfr e per l'espletamento di mansioni riconducibili al IV livello professionale del ccnl settore Edilizia Industria, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.348,59.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30.05.2025, eccependo la decadenza semestrale art 36 ccnl del settore Edili TI;
la correttezza dell'inquadramento professionale ricevuto;
l'assenza di straordinario e la non debenza dell'indennità di trasferta poiché il lavoratore era stato assunto per un unico cantiere.
La domanda non è fondata e va respinta.
Pur in assenza di contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle parti e offerto in comunicazione nel presente giudizio, va rilevato che l'applicazione del ccnl del settore Edilizia TI non pare essere revocabile in dubbio, come emerge in maniera inequivocabile dalle buste paga allegate in atti, ove compare la dicitura “Edilizia operai - xml (art)”.
L'applicazione anche della parte normativa della disciplina pattizia appare, inoltre, pacifica dalla visione delle voci retributive contemplate nei singoli prospetti, ove si evince il recepimento di titoli meramente contrattuali quali l'indennità di mensa, l'indennità di trasporto, ecc.
Ciò detto, l'art. 36 del ccnl applicato prevede espressamente che “In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi, dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso”. Né, ad abundantiam, appare fondata la
contro
- eccezione attorea secondo cui, al rapporto di lavoro in esame, sarebbe applicabile il ccnl del settore Edilizia Industria, atteso che, da quanto emerge dal testo della normativa pattizia allegato dallo stesso lavoratore, le
Pagina 2 di 4 r.g. 6035/24
parti sociali hanno inserito l'art. 35 (rubricato Reclami), che ha lo stesso tenore di quello del comparto TI (“In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso”).
Inoltre, non possono residuarsi dubbi in ordine alla legittima apposizione di tale termine, atteso che la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che la valutazione, a norma dell'art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza;
nel rapporto di lavoro, e con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia (cfr. Cass. n.
11875/03, ove, nella fattispecie relativa alla richiesta di una differenza sull'indennità di galleria, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il termine di decadenza previsto dall'art. 36 del ccnl degli edili, in quanto non inferiore a quello previsto dall'art 2113 c.c.; cfr., altresì, Cass. n. 9202/03; Cass. n. 3186/98).
Tornando al caso che qui occupa, è pacifico il mancato impedimento della suddetta decadenza, atteso che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro edile occorso in data 23.04.2021, l'unico atto successivo è il deposito del ricorso giudiziario avvenuto solamente il giorno
11.12.2024 ovvero oltre il termine semestrale citato.
Ne deriva l'impossibilità, per il lavoratore, di accampare qualsiasi richiesta attinente a differenze retributive, incluse quelle che andrebbero a incidere sul tfr (straordinario, trasferte, ecc.), atteso che la disciplina pattizia esclude dalla decadenza unicamente il tfr così come maturato al termine
Pagina 3 di 4 r.g. 6035/24
del rapporto e che risulta pacificamente già erogato (“In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo”).
Le spese processuali sono interamente compensate per la pronuncia non di merito emessa nel presente giudizio.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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