TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1853 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1853/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 28.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA
CIALDINI N. 5, presso lo studio dell'avv. ARDILIO PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA IALDINI N.
5, presso lo studio dell'avv. ARDILIO PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 08/05/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 16.9.1978.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio in data 16.9.1978 nel Comune di Pachino;
- che dall'unione sono nati i figli il 20.2.1980, il 21.6.1984 e il Per_1 Per_2 Per_3
15.11.1986, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 223/2000, emesso da questo
Tribunale in data 16.6.2000, depositato in pari data (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati obbligandosi a non recarsi reciproco fastidio e molestia;
- Nulla sulla casa coniugale in quanto essa non esiste ad oggi in abitazioni separate.
- I coniugi rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento ed assistenza reciproca, nonché alla corresponsione di assegno di mantenimento perche' entrambi hanno propria ed autonoma attività lavorativa.
- Dichiarano di avere regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla vicendevolmente a pretendere.
All'esito dell'udienza del 27.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 16.9.1978,
pagina 2 di 3 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 1978
(Anno 1978 – n. 91 – Parte II – Serie A); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 6.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1853/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 28.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA
CIALDINI N. 5, presso lo studio dell'avv. ARDILIO PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA IALDINI N.
5, presso lo studio dell'avv. ARDILIO PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 08/05/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 16.9.1978.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio in data 16.9.1978 nel Comune di Pachino;
- che dall'unione sono nati i figli il 20.2.1980, il 21.6.1984 e il Per_1 Per_2 Per_3
15.11.1986, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n. 223/2000, emesso da questo
Tribunale in data 16.6.2000, depositato in pari data (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati obbligandosi a non recarsi reciproco fastidio e molestia;
- Nulla sulla casa coniugale in quanto essa non esiste ad oggi in abitazioni separate.
- I coniugi rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento ed assistenza reciproca, nonché alla corresponsione di assegno di mantenimento perche' entrambi hanno propria ed autonoma attività lavorativa.
- Dichiarano di avere regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla vicendevolmente a pretendere.
All'esito dell'udienza del 27.2.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 16.9.1978,
pagina 2 di 3 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 1978
(Anno 1978 – n. 91 – Parte II – Serie A); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 6.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3