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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/09/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 688 / 2024
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 24/09/2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate dall'avv. VIRGA SEBA nell'interesse di Controparte_1 considerato che il difensore di parte opponente ha discusso la causa come da note da intendersi integralmente richiamate;
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 688 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore P. IV , Controparte_1 P.IV_1 elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), via Vittorio Veneto n. 221, presso lo studio professionale dell'avv. Seba Virga ( , che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti.
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. e CP_2 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._2 quest'ultima nella qualità di erede legittima di nato a [...] il [...], Persona_1 deceduto in data 11.10.2020, elettivamente domiciliate a Grammichele (CT), Piazza G. Attaguile n.
18, presso lo studio professionale dell'avv. Domenico Malaspina
( , dal quale sono rappresentate e difese, Email_2 giusta procura in atti.
- OPPOSTE–
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.08.2024, la società ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto notificatole il 22.07.2024 con cui era stato alla stessa intimato il rilascio dell'immobile sito a Grammichele in Via Isabella D'Avolas n. 9, individuato catastalmente al Foglio
146, particella 284, sub 10 (ex sub 9) e relativa corte sub 10 (ex sub 9), in forza della sentenza n. 514/2024, resa dal Tribunale di Caltagirone in data 09.07.2024, mediante la quale era stato dichiarato risolto il contratto di locazione commerciale intercorso tra le parti, registrato al n. 65, serie 3T, il
19.01.2018, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Caltagirone, e la predetta società era stata condannata al rilascio dell'immobile e al pagamento, in favore Parte_1
, della somma di € 79.021,56, oltre ai canoni di locazione a scadere sino all'effettivo
[...] rilascio, nonché delle spese di lite quantificate in € 7.582,00, oltre oneri di legge.
A sostegno dell'opposizione proposta, parte attrice ha eccepito l'inesistenza del diritto di controparte a procedere a esecuzione forzata stante l'erroneità del titolo esecutivo di natura giudiziale posto a fondamento dell'intimata azione, per erronea valutazione del decidente in ordine: i) all'assenza di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione;
ii) all'assenza di presupposti per l'eccezione di inadempimento (distacco impianto antincendio, taglio degli alberi d'ulivo e mancata concessione del terreno oggetto del contratto di locazione da parte dei locatori); iii) alla risoluzione del contratto di locazione;
iv) al rigetto delle domande riconvenzionali, nonché, al calcolo nella determinazione dei canoni e delle somme dovute ai proprietari;
v) all'impossibilità sopravvenuta della prestazione stante l'emergenza epidemiologica Covid-19.
Con comparsa depositata il 14.11.2024, si sono costituite in giudizio e CP_2 [...]
, le quali hanno contestato la domanda attorea e hanno chiesto il rigetto della proposta CP_3 opposizione stante la sua inammissibilità. Le convenute hanno altresì dedotto che l'immobile in oggetto è stato rilasciato in data 11.10.2024.
Effettuate le verifiche preliminari e rigettata l'istanza sospensiva con provvedimento del
06.02.2025, la causa, all'esito del decorso dei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita tramite produzione documentale ed è stata rinviata, per la decisione, all'udienza del 24.09.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
*********
In primo luogo, occorre rilevare che l'immobile sito a Grammichele in Via Isabella D'Avolas
n. 9, oggetto del precetto opposto, è stato rilasciato in data 11.10.2024 (cfr. verbale di rilascio, in atti).
Deve, pertanto, come pure chiesto da parte opponente, essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto all'oggetto della presente opposizione, in ragione dell'avvenuta consegna dell'immobile ed in considerazione del fatto che tale adempimento è
l'esclusivo oggetto dell'opposto precetto.
Giova ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere"
è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. È, quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
In ossequio ai principi generali, l'interesse ad agire anche nell'opposizione all'esecuzione deve essere concreto ed attuale e può ritenersi sussistente in tutti i casi in cui si ravvisi l'esigenza, per l'opponente, di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Trib. di Catania n. 1581 del 2024).
Orbene, l'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di lite, costituisce indubbiamente situazione sostanziale nuova idonea a soddisfare le opposte, rendendo inutile l'azione, e comporta dunque l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime, tuttavia, il giudicante dal valutare la soccombenza virtuale, delibando la fondatezza o meno della domanda, al fine di stabilire su quale parte del giudizio debbano gravare le spese di lite.
A tal fine, si ritiene che l'opposizione proposta sia inammissibile per le ragioni di seguito esplicate.
L'opponente nell'atto di opposizione a precetto ha sostanzialmente proposto motivi concernenti il merito della pretesa riconosciuta dalla sentenza n. 514/2024, resa dal Tribunale di
Caltagirone in data 09.07.2024 posta alla base del precetto opposto.
Come è noto, nel caso in cui il titolo, sulla cui base è stato notificato il precetto, abbia natura giudiziale, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione possono farsi valere esclusivamente l'inesistenza del titolo stesso, ovvero i fatti estintivi del debito portato dal titolo, intervenuti dopo che il titolo stesso abbia acquisito carattere definitivo, mentre i motivi attinenti alla correttezza della pronunzia giudiziale, possono essere fatti valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di formazione del titolo, o, se del caso, chiedendone la revoca o la riforma attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 26732 del 2024).
Sul punto, difatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (cfr. Cass. n. 12911 del
2012).
Ed ancora “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (ex multis Cass. n. 3667 del 2013).
Il limite in parola comporta, infatti, che il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato, essendo possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, quindi, può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Ne discende, altresì, che anche le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente – salva la residuale ipotesi della inesistenza che non occupa il caso di specie – con i relativi mezzi d'impugnazione.
La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità,
e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (cfr. Cass., n. 22402 del 2008).
Orbene, applicando tali principi di diritto al caso di specie, discende l'inammissibilità della proposta opposizione in ragione del fatto che le doglianze di parte opponente attengono esclusivamente all'ingiustizia ed all'erroneità della sentenza di prime cure, ragioni che non possono essere esaminate in sede di opposizione a precetto, perché fondate su fatti e circostanze che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto, esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovvero tramite i mezzi di impugnazione avverso il titolo esecutivo, come, oltretutto avvenuto nel caso di specie, avendo l'opponente incardinato il giudizio di appello tuttora pendente, iscritto al n. 1107/2024 R.G. presso la Corte d'appello di Catania.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile.
*********
Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che la società va condannata a rifondere, in favore di e , la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 somma liquidata in dispositivo, determinata ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere in favore di e , le spese del presente giudizio che si CP_2 Controparte_3 liquidano nella complessiva somma di € 2.906,00 per compensi, oltre IV, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 25.09.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 24/09/2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate dall'avv. VIRGA SEBA nell'interesse di Controparte_1 considerato che il difensore di parte opponente ha discusso la causa come da note da intendersi integralmente richiamate;
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 688 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore P. IV , Controparte_1 P.IV_1 elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), via Vittorio Veneto n. 221, presso lo studio professionale dell'avv. Seba Virga ( , che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti.
- OPPONENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. e CP_2 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 C.F._2 quest'ultima nella qualità di erede legittima di nato a [...] il [...], Persona_1 deceduto in data 11.10.2020, elettivamente domiciliate a Grammichele (CT), Piazza G. Attaguile n.
18, presso lo studio professionale dell'avv. Domenico Malaspina
( , dal quale sono rappresentate e difese, Email_2 giusta procura in atti.
- OPPOSTE–
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.08.2024, la società ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto notificatole il 22.07.2024 con cui era stato alla stessa intimato il rilascio dell'immobile sito a Grammichele in Via Isabella D'Avolas n. 9, individuato catastalmente al Foglio
146, particella 284, sub 10 (ex sub 9) e relativa corte sub 10 (ex sub 9), in forza della sentenza n. 514/2024, resa dal Tribunale di Caltagirone in data 09.07.2024, mediante la quale era stato dichiarato risolto il contratto di locazione commerciale intercorso tra le parti, registrato al n. 65, serie 3T, il
19.01.2018, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Caltagirone, e la predetta società era stata condannata al rilascio dell'immobile e al pagamento, in favore Parte_1
, della somma di € 79.021,56, oltre ai canoni di locazione a scadere sino all'effettivo
[...] rilascio, nonché delle spese di lite quantificate in € 7.582,00, oltre oneri di legge.
A sostegno dell'opposizione proposta, parte attrice ha eccepito l'inesistenza del diritto di controparte a procedere a esecuzione forzata stante l'erroneità del titolo esecutivo di natura giudiziale posto a fondamento dell'intimata azione, per erronea valutazione del decidente in ordine: i) all'assenza di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione;
ii) all'assenza di presupposti per l'eccezione di inadempimento (distacco impianto antincendio, taglio degli alberi d'ulivo e mancata concessione del terreno oggetto del contratto di locazione da parte dei locatori); iii) alla risoluzione del contratto di locazione;
iv) al rigetto delle domande riconvenzionali, nonché, al calcolo nella determinazione dei canoni e delle somme dovute ai proprietari;
v) all'impossibilità sopravvenuta della prestazione stante l'emergenza epidemiologica Covid-19.
Con comparsa depositata il 14.11.2024, si sono costituite in giudizio e CP_2 [...]
, le quali hanno contestato la domanda attorea e hanno chiesto il rigetto della proposta CP_3 opposizione stante la sua inammissibilità. Le convenute hanno altresì dedotto che l'immobile in oggetto è stato rilasciato in data 11.10.2024.
Effettuate le verifiche preliminari e rigettata l'istanza sospensiva con provvedimento del
06.02.2025, la causa, all'esito del decorso dei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita tramite produzione documentale ed è stata rinviata, per la decisione, all'udienza del 24.09.2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
*********
In primo luogo, occorre rilevare che l'immobile sito a Grammichele in Via Isabella D'Avolas
n. 9, oggetto del precetto opposto, è stato rilasciato in data 11.10.2024 (cfr. verbale di rilascio, in atti).
Deve, pertanto, come pure chiesto da parte opponente, essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto all'oggetto della presente opposizione, in ragione dell'avvenuta consegna dell'immobile ed in considerazione del fatto che tale adempimento è
l'esclusivo oggetto dell'opposto precetto.
Giova ricordare che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere"
è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. È, quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
In ossequio ai principi generali, l'interesse ad agire anche nell'opposizione all'esecuzione deve essere concreto ed attuale e può ritenersi sussistente in tutti i casi in cui si ravvisi l'esigenza, per l'opponente, di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Trib. di Catania n. 1581 del 2024).
Orbene, l'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di lite, costituisce indubbiamente situazione sostanziale nuova idonea a soddisfare le opposte, rendendo inutile l'azione, e comporta dunque l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime, tuttavia, il giudicante dal valutare la soccombenza virtuale, delibando la fondatezza o meno della domanda, al fine di stabilire su quale parte del giudizio debbano gravare le spese di lite.
A tal fine, si ritiene che l'opposizione proposta sia inammissibile per le ragioni di seguito esplicate.
L'opponente nell'atto di opposizione a precetto ha sostanzialmente proposto motivi concernenti il merito della pretesa riconosciuta dalla sentenza n. 514/2024, resa dal Tribunale di
Caltagirone in data 09.07.2024 posta alla base del precetto opposto.
Come è noto, nel caso in cui il titolo, sulla cui base è stato notificato il precetto, abbia natura giudiziale, con l'opposizione al precetto o all'esecuzione possono farsi valere esclusivamente l'inesistenza del titolo stesso, ovvero i fatti estintivi del debito portato dal titolo, intervenuti dopo che il titolo stesso abbia acquisito carattere definitivo, mentre i motivi attinenti alla correttezza della pronunzia giudiziale, possono essere fatti valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di formazione del titolo, o, se del caso, chiedendone la revoca o la riforma attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 26732 del 2024).
Sul punto, difatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (cfr. Cass. n. 12911 del
2012).
Ed ancora “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (ex multis Cass. n. 3667 del 2013).
Il limite in parola comporta, infatti, che il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato, essendo possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio.
Il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, quindi, può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
Ne discende, altresì, che anche le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente – salva la residuale ipotesi della inesistenza che non occupa il caso di specie – con i relativi mezzi d'impugnazione.
La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità,
e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (cfr. Cass., n. 22402 del 2008).
Orbene, applicando tali principi di diritto al caso di specie, discende l'inammissibilità della proposta opposizione in ragione del fatto che le doglianze di parte opponente attengono esclusivamente all'ingiustizia ed all'erroneità della sentenza di prime cure, ragioni che non possono essere esaminate in sede di opposizione a precetto, perché fondate su fatti e circostanze che dovevano essere dedotti, per quanto sopra esposto, esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovvero tramite i mezzi di impugnazione avverso il titolo esecutivo, come, oltretutto avvenuto nel caso di specie, avendo l'opponente incardinato il giudizio di appello tuttora pendente, iscritto al n. 1107/2024 R.G. presso la Corte d'appello di Catania.
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile.
*********
Le statuizioni riguardo alle spese di lite si accordano al canone della soccombenza, sì che la società va condannata a rifondere, in favore di e , la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 somma liquidata in dispositivo, determinata ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- CONDANNA la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere in favore di e , le spese del presente giudizio che si CP_2 Controparte_3 liquidano nella complessiva somma di € 2.906,00 per compensi, oltre IV, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 25.09.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore