Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELISA STELLA Parte_1 C.F._1
MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MAURIZIO Parte_2 C.F._2
GIORGI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via
Sant'Andrea n. 43, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con regime _1 Per_2 condiviso, ferma restando la collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno a vivere nella casa familiare sita in Viareggio (LU) via Silvio Pellico n. 111;
3) La casa familiare sita in Viareggio (LU) Via Silvi Pellico 111 condotta in locazione dalla sig.ra viene concordemente assegnata alla stessa la quale vi rimarrà a vivere assieme ai due Parte_1 figli minori e facendosi esclusivo carico di ogni spesa relativa alle utenze e spese del detto immobile;
4) I due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla
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5) Il padre terrà con sé i figli e previo accordo con la madre quando lo _1 Per_2 desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici degli stessi.
I genitori trascorreranno con i figli, alternativamente fra loro, il giorno di Natale e quello di Santo
Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
- restando convenuto che i minori per Pasqua staranno con il genitore con cui hanno trascorso il
Natale; i minori trascorreranno con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente alle loro esigenze.
Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla loro salute (influenze, stati di malessere ecc..).
Per le vacanze i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori, sempre da concordarsi con un congruo preavviso.
In ogni caso, qualora una delle parti decida di trascorrere un periodo di vacanza con i figli, dovrà darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
6) A titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario per i figli e il _1 Per_2 padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 500,00
(cinquecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT;
7) L'assegno unico per i figli sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra nella misura Pt_1 del 100%;
8) I due genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
2 Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
Attività ludico-ricreative (centri estivi);
Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
9) I coniugi, al netto di quanto sopra, rinunciano reciprocamente a richieste di tipo economico l'uno nei confronti dell'altro;
10) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza al deposito del presente ricorso;
Pt_2
12) I coniugi fin da ora si rilasciano reciproco consenso per l'espatrio e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti compreso quello dei figli».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Dakar (SENEGAL) il 14/3/2005, dal quale sono nati i tre figli _3
(nato il [...]), maggiorenne, (nata il [...]) e (nato il [...]), _1 Per_2 questi ultimi entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Dakar (SENEGAL) in data 14/3/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 6, Parte II, Serie C,
Ufficio 1, dell'Anno 2022, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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