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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risoluzione contratto e risarcimento danni per inadempi- mento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5608 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1
Petrarota, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_2
Ranieri, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Di CP_1
Terlizzi, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
TERZO CHIAMATO E CHIAMANTE IN CAUSA
, in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Sassanelli, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta da ciascuna depositate ex art. 127 ter c.p.c., dalla il 1°.7.2024, dal il Controparte_2 Pt_2
3.7.2024, dal il 5.7.2024 e dal l'8.7.2024. Pt_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore, salvo a trovare applicazione le disposizioni dettate dal menzionato art. 127 ter c.p.c., esso pure introdotto dal d.l.vo n.
149/2022 a decorrere dal 1°.1.2023, ma in relazione anche ai procedimenti già pendenti a tale data.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 14.10.2019, il ha quivi convenuto il Pt_1
, deducendo quanto segue. Pt_2
Ad aprile 2018, gli ha commissionato, quale titolare della ditta MM OU INFISSI, la <
infissi, comprensivi dei cassonetti, tapparelle, zanzariere,
2 porta blindata ed accessori>>, presso appartamento appena acquistato in Terlizzi al viale delle Mimose n. 38/B, nel contempo sottoposto a più ampi lavori di ristrutturazione ad opera di altre imprese, verso un corrispettivo pattuito nel complessivo ammontare di € 8.983,58, anticipatamente pagato
<>. Il ha Pt_2
eseguito l'opera commissionatagli <
parzialmente, peraltro con notevole ritardo>>. Tale inesatto adempimento l'attore ha chiesto giudizialmente accertarsi nel contraddittorio con la controparte, promuovendo davanti a questo Tribunale il procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 2394/2019, all'esito del quale la consulente tecnica d'ufficio incaricata, arch. , Persona_1
ha concluso nel senso di ritenere dovuta dall'Impresa in favore del committente, per il completamento dell'opera e la eliminazione dei vizi con cui quanto fatto è stato realizzato, la complessiva somma, comprensiva di ogni onere accessorio, di € 5.300,00. Da relazione del geom. CP_1
direttore dei lavori incaricato dal , l'inadempimento Pt_1
del risulta avere arrecato al committente un danno Pt_2
di ammontare anche maggiore, di <
Euro 8.000>>, ed esso è di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto inter partes, con conseguente diritto dell'attore alla restituzione del prezzo pagato, di
€ 8.983,58.
Il chiede pertanto pronunciarsi la risoluzione del Pt_1
3 contratto intercorso con il convenuto, per suo inadempimento, ex art. 1453 c.c., e condannarsi il medesimo al pagamento in proprio favore della somma di € 8.983,58,
<>, per restituzione del corrispettivo indebitamente pagatogli, e dell'ulteriore somma di € 8.000,00, o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
interessi maturati dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo>>, per risarcimento dei danni causati dal suo inadempimento.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio con Pt_2
comparsa di risposta depositata l'11.1.2020, opponendo, per ciò che effettivamente poteva rilevare o ancora rileva, che:
<
confermato anche dalla CTU arch. salvo l'esistenza di Per_1
alcune inesattezze nel montaggio determinate da una responsabilità/superficialità del , il Controparte_3
quale in particolare <
“da cantiere” da inglobare in
contro
-pareti in cartongesso>>, poi effettivamente realizzate soltanto nella zona notte, rimanendo invece detti cassonetti a vista nella zona soggiorno, con l'effetto di un aspetto antiestetico dell'opera, di cui il convenuto aveva preavvisato il committente;
<
Group non ha mai ricevuto alcuna contestazione … tanto che il proprietario viveva nell'appartamento sin dalla metà di
4 marzo 2019>>, e soltanto <
il DL segnalò alla MM OU la necessità di alcune regolazioni, per le quali fu concordato un sopraluogo (16
aprile 2019), ove si determinavano modalità di realizzazione delle predette regolazioni nonché la realizzazione di alcune opere extra contratto richieste dal proprietario (tra cui degli silenziatori per le tapparelle, delle Parte_3
sigillature per alcune lame d'aria createsi durante altre fasi di lavorazione ecc)>>, dopo di che, a fronte della disponibilità a provvedervi manifestata dal , il Pt_2
committente non gli ha più consentito di accedere al suo immobile ed ha senz'altro proceduto a promuovere l'a.t.p.
che ha preceduto il presente giudizio;
per tali motivi, il grave inadempimento che l'attore imputa all'Impresa non esiste affatto e, per ciò che dovesse essere reputato esistente, sarebbe da addebitare a fatto e colpa esclusivi del direttore dei lavori;
oltre ad essere le domande attoree tutte infondate per l'an, le domande di pagamento proposte dal sono comunque infondate per il quantum, Pt_1
esorbitante e non provato.
Il , nel chiedere il rigetto dalle domande attoree, Pt_2
ha quindi preliminarmente richiesto, e ottenuto,
differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa il direttore dei lavori geom. quale terzo se del CP_1
caso a condannarsi <> dal
. Pt_1
5 A seguito della rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, eseguita il 21.1.2020, il geom. si è a sua CP_1
volta tempestivamente costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 21.4.2020, eccependo <
e consequenziale prescrizione dell'azione proposta dal chiamante nei suoi confronti, oltre che della domanda principale proposta dal ai sensi e per gli Parte_1
effetti dell'art. 2226 c.c.>>, e la inopponibilità a sé degli accertamenti eseguiti in sede di istruzione preventiva, al cui procedimento non è stato chiamato a partecipare,
declinando comunque ogni propria responsabilità e, per la denegata ipotesi di sua condanna al pagamento di alcunché,
chiedendo in ogni caso, e ottenendo, di essere autorizzato alla chiamata in causa della sua compagnia assicuratrice della responsabilità civile verso terzi al Controparte_2
fine di esserne manlevato, con condanna dell'Assicurazione
a risarcire essa in suo luogo <
eventualmente [da esso] dovuta>>.
Regolarmente notificato anche questo secondo atto di chiamata in causa il 23.6.2020, la si è Controparte_2
infine costituita in giudizio essa pure, con comparsa di risposta del pari tempestivamente depositata il 29.7.2020,
eccependo preliminarmente, in rito, l'inammissibilità della sua chiamata in causa e, subordinatamente nel merito,
<
diretta>>, nonché, gradatamente in via di ulteriore
6 subordine, l'infondatezza della domanda di garanzia, <
avendo la controparte provato i fatti costitutivi della pretesa azionata>>, l'infondatezza, per gli stessi motivi ed anche in forza delle medesime argomentazioni difensive del proprio assicurato, della domanda proposta dal convenuto nei confronti dello stesso e della domanda attorea, la limitazione in ogni caso della propria responsabilità in forza della franchigia di € 1.000,00 prevista nella polizza invocata dal proprio chiamante, previa graduazione, nel caso, della sua corresponsabilità con quella del Pt_2
All'udienza dell'11.11.2020, a cui la causa è stata alla fine chiamata per la prima comparizione delle parti,
l'Assicurazione ha anche eccepito l'improcedibilità della
Cont domanda di garanzia nei suoi confronti proposta dal geom.
, per il mancato previo esperimento da parte del chiamante
[...]
del procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010,
a mente dell'art. 5, co. 1 bis, dello stesso.
Con ordinanza resa alla stessa udienza, l'eccezione è stata ritenuta infondata, per ciò che subordinare anche la procedibilità della domanda di garanzia al previo esperimento della mediazione si risolverebbe in un rallentamento dei tempi del processo, in pregiudizio delle altre parti, estranee al rapporto di garanzia, in contrasto con la ratio di accelerazione, invece, dello smaltimento del contenzioso a cui l'istituto della mediazione è informato:
il rigetto dell'eccezione, che qui si conferma, per le
7 motivazioni enunciate nella predetta ordinanza, ha nel frattempo trovato puntuale conforto delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con la sentenza 7.2.2024 n. 3452.
È parimenti infondata e va rigettata l'eccezione preliminare altresì sollevata in rito dalla stessa Compagnia, di
Cont inammissibilità della sua chiamata da parte del geom.
, quale altro terzo precedentemente chiamato in causa dal
[...]
convenuto.
A motivo di tale eccezione la deduce che il Controparte_2
suo chiamante sarebbe decaduto dal potere di chiamarla in causa, per avere omesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, co. 2, c.p.c., di formulare istanza di differimento della prima udienza al fine della chiamata.
Il rilievo è privo di pregio.
L'art. 271 c.p.c. (nella formulazione nella specie applicabile ratione temporis) dispone infatti che <
terzo chiamato in causa] intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269>>; e il terzo comma dell'art. 269 c.p.c. (sempre nella formulazione nella specie applicabile ratione temporis) così a sua volta dispone per ciò che qui interessa: <
terzi in causa, al quale il terzo chiamato e chiamante è
assimilato] deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore … Il giudice
8 istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis>>.
Nessuna richiesta di <> è
in questo caso prescritta, com'è invece previsto dal secondo comma dell'art. 269 c.p.c., dacché, mentre in questo caso è
proprio il differimento di udienza che costituisce l'oggetto dell'istanza del convenuto interessato a chiamare terzi in causa, che il G.I. deve senz'altro disporre se gli viene richiesto e non può pertanto d'ufficio disporre se non gli viene richiesto, nel diverso caso invece del terzo comma dell'art. 269 c.p.c., oggetto dell'istanza della parte interessata a chiamare terzi in causa è l'autorizzazione alla chiamata, che il G.I. può valutare di concedere o può
valutare di non concedere, ma, se valuta di concedere, ha per necessario corollario il differimento della prima udienza, che il giudice è tenuto per legge a disporre,
indipendentemente da qualsivoglia sollecitazione della parte, che non occorre affatto.
Ed è con espresso richiamo del combinato disposto degli artt.
269, co. 3, e 271 c.p.c. che la chiamata in causa della
è stata nella specie richiesta dal Controparte_2 CP_1
con la comparsa di costituzione in giudizio tempestivamente depositata, ed è stata da questo giudicante autorizzata con decreto del 4.5.2020, con il quale la prima udienza è stata dunque debitamente differita a tale fine per disposizione di
9 legge.
Nel merito, gli atti relativi al procedimento per a.t.p.
R.G. n. 2394/2019 Trib. Trani che ha preceduto il presente giudizio sono stati a questo acquisiti con ordinanza del
28.7.2021.
Da essi si ricava che la consulente d'ufficio ivi incaricata,
all'esito dell'esame della documentazione allegata al ricorso introduttivo - e pure quivi depositata in copia informatica, la cui conformità all'originale non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
- e alla ispezione dell'immobile oggetto dell'opera del convenuto per cui è causa, ha rilevato che:
1) effettivamente,completa … che coinvolgeva più ditte artigiane>> di appartamento di proprietà del sito al quarto piano Pt_1
dell'edificio condominiale con accesso dal civico 38/B al viale delle Mimose in Terlizzi, il è stato incaricato Pt_2
dal proprietario de <
d'infissi, tapparelle e cassonetti, zanzariere e porta blindata>>, secondo preventivo dell' del 6.2.2018 per Pt_4
il complessivo corrispettivo di € 8.983,58, sul quale è
incontroverso che si è formato il consenso delle parti a seguito del pagamento anticipato da parte del committente del predetto prezzo, mediante ricorso al credito di una finanziaria, a fronte della fattura emessa dalla MM OU
INFISSI n. 22 del 9.5.2018;
10 2) non era previsto termine per l'esecuzione dell'opera;
3) <– che hanno un costo pari a metà dell'intera commissione - … sono un ottimo prodotto, montato a regola d'arte, da registrare, come sempre avviene, a fine cantiere>>;
4) è stato commissionato un tipo di <
e prefabbricato, senza specificare il tipo d'ispezione e montaggio>>; il tipo di cassonetto montato nell'appartamento del committente, <
motivazione funzionale ed estetica nel momento in cui è
incassato completamente (filo muro)>>; <
spessore del muro non lo consentisse, la sporgenza del cassonetto rispetto al muro è … figlia di una scelta sbagliata, che genera aggiustamenti che possono essere anche antiestetici>>, che non è tuttavia addebitabile all'Impresa,
ma al committente o al direttore dei lavori;
5) il cassonetto del bagno è in ogni caso mal posizionato e va estratto e correttamente ricollocato rispetto alla parete verticale;
6) tutti i cassonetti necessitano poi di revisione, con
<
orizzontale … (cielini), adottando gli opportuni accorgimenti nelle linee di battuta e chiusura e portando la lunghezza delle guide a criterio uniforme, a filo del muro>>
e <isarcimento della lama d creatasi per una pelatura>tra intonaco e muro con malta cementizia>>;
11 7) tutte le finestre e porte-finestre necessitano di registrazione;
8) tutte le tapparelle necessitano di <
guide esistenti con nuove, complete di spazzolino anti rumore>>;
9) la tapparella della zona giorno necessita di essere essa stessa sostituita, <
cui] funziona solo per [effetto de] la rimozione di alcuni giunti tra le doghe>>;
10) le zanzariere sono state montate all'esterno, anziché
tra l'infisso e la tapparella, com'è regola dell'arte, <non ve ne sia tecnicamente l>>,
e neppure <
infissi>>;
11) la porta blindata difetta di un <
mascheri il telaio>>, la cui realizzazione, ancorché non prevista nel preventivo, è comunque richiesta dalle regole dell'arte, e necessita dilivello, una limatura più accurata dei punti d'incastro della serratura blindata ed un ritocco alla verniciatura nella parte alta, scalfita dall'uso di un mini flex>>;
12) il pannello esterno della stessa non riproduce, com'è
<>,
finiture e disegno di quello già esistente, ma nel preventivo esso è previsto liscio.
Al fine di porre rimedio ai vizi che ha ritenuto doversi
12 attribuire a negligenza esclusivamente propria dell'Impresa,
senza alcun concorso né del committente né del tecnico da esso incaricato della direzione dei lavori, e precisamente quelli di cui ai punti innanzi riportati sotto i nn. da 5 a
11, la c.t.u. ha quantificato il risarcimento spettante al ovvero il minor prezzo da questi effettivamente Pt_1
dovuto rispetto a quanto già pagato in corrispettivo dell'opera non esattamente eseguita dal , con Pt_2
restituzione quindi in proprio favore dell'esubero, nella complessiva somma di € 5.300,00, comprensiva di ogni onere,
anche per spese di assistenza di muratore e pittore per il ripristino delle superfici murarie intonacate, spese per la sicurezza e per l'assistenza di un tecnico e spese di sgombero, pulizia e ripristino degli ambienti.
Tali conclusioni questo giudicante condivide e fa proprie,
in quanto sorrette da coerenti ed esaurienti motivazioni e niente affatto contraddette dalle risultanze delle prove direttamente raccolte nel presente giudizio, con le quali non è stata raggiunta dimostrazione né, per un verso, della riconducibilità ad istruzioni impartite dal direttore dei lavori dei suddetti vizi (innanzi riportati sotto i nn. da
5 a 11), né, per altro verso, della riferibilità a scelta dell'Impresa della tipologia dei cassonetti e della inclusione nel prezzo pattuito e pagato dal committente anche della realizzazione sul pannello esterno della porta blindata dei fregi già presenti sul preesistente pannelo, in
13 sintonia con le altre porte di accesso agli appartamenti degli altri condomini.
Un minor prezzo dovuto, in misura superiore al 50% del prezzo pattuito e pagato, integra indubitabilmente un inadempimento grave dell'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., che giustifica pertanto la pronuncia di risoluzione del contratto, per inadempimento del prestatore d'opera, a norma dell'art. 1453 c.c., invocata dall'attore.
A mente dell'art. 1458, co. 1, c.c., peraltro, l'effetto retroattivo proprio della risoluzione non può estendersi anche alle prestazioni che l'Impresa ha utilmente eseguito per il committente, per le quali essa mantiene pertanto il diritto di essere pagata e dunque di definitivamente incamerare la corrispondente parte del prezzo dell'opera,
pari alla differenza fra il complessivo prezzo pattuito e pagato e l'ammontare di esso a restituirsi.
Né è configurabile in capo al committente un diritto ad essere altresì risarcito allo stesso titolo, cioè nuovamente per il danno costituito dalla spesa occorrente per porre rimedio all'inadempimento dell'Impresa, che costituirebbe una duplicazione della restituzione della parte di prezzo indebitamente pagata.
In aggiunta alla restituzione del prezzo, il committente,
anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto, ex art. 1453, co. 1, c.c., avrebbe ragione di pretendere il risarcimento di pregiudizi diversi che l'altrui
14 inadempimento gli avesse immediatamente e direttamente arrecato, suscettibili di integrare una perdita o un mancato incremento del suo patrimonio, a mente dell'art. 1223 c.c.,
o anche un danno non patrimoniale.
Senonché, nella specie: quanto ai danni patrimoniali, non è
neppure meramente indicato quali essi possano essere,
ulteriori rispetto a quelli coperti dalla parziale restituzione del prezzo;
quanto ai danni non patrimoniali,
il < in capo all'istante di risiedere nell'abitazione di sua proprietà … [per ciò solo, che] a cagione della erronea esecuzione gli infissi consentono l'ingresso di aria calda e fredda e sono rumorosi>>, non identifica un pregiudizio riconducibile ad alcuno dei <
determinati dalla legge>> a cui l'art. 2059 c.c. e l'interpretazione costituzionalmente orientata datane dalla
Suprema Corte circoscrivono la risarcibilità della lesione di diritti non afferenti alla sfera patrimoniale.
Con riferimento ai vizi che l'arch. ha come sopra Per_1
correttamente imputato a fatto e colpa esclusivi del Pt_2
la chiamata in causa del geom. , a cui il convenuto ha CP_1
proceduto quale terzo responsabile, risulta pertanto senz'altro infondata, di modo che, a prescindere dalla valutazione di ogni altra questione, la domanda del Pt_2
di condanna del geom. al pagamento in proprio luogo CP_1
delle somme richieste dall'attore avanzata con la chiamata in causa va rigettata.
15 Rimane con ciò assorbita ogni questione di merito relativa al rapporto fra il geom. e la compagnia assicurativa CP_1
dallo stesso chiamata altresì in causa in garanzia ed ogni altra domanda ed eccezione proposta dall'Assicurazione.
In definitiva pertanto: va pronunciata la risoluzione del contratto, da reputarsi contratto d'opera, intercorso fra l'attore e il convenuto, per grave inadempimento del Pt_2
le domande di pagamento proposte dal vanno accolte Pt_1
per quanto di ragione nei confronti del medesimo, il Pt_2
quale va condannato a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 5.300,00, oltre agli interessi dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di
Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n.
19499); va rigettata la domanda proposta dal nei Pt_2
confronti del geom. rimane assorbita ogni altra CP_1
domanda ed eccezione.
Le spese di causa, nella misura liquidata in dispositivo,
seguono la soccombenza nel rapporto fra il e il Pt_1
e nel rapporto fra questi e il geom. Pt_2 CP_1
Pertanto: nel rapporto fra attore e convenuto, gravano per intero sul quanto a quelle relative al procedimento Pt_2
di istruzione preventiva e vanno invece parzialmente
16 compensate, attesa la parziale soccombenza reciproca, fino a concorrenza di due terzi, quanto a quelle relative al presente giudizio, gravando sul limitatamente al Pt_2
residuo terzo;
gravano per intero sul nel rapporto Pt_2
fra convenuto e terzo chiamato. Il va altresì Pt_2
condannato a pagare le spese di causa, nella misura liquidata in dispositivo, anche in favore della alla Controparte_2
cui rituale evocazione in giudizio in garanzia da parte del geom. non manifestamente infondata né palesemente Pt_1
arbitraria, ha dato esso causa con la chiamata del Pt_1
medesimo quale terzo responsabile (v. Cass., ord., 7.3.2024
n. 6144, fra le più recenti).
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di , Parte_1 Parte_2
da questi nei confronti di e da questi nei CP_1
confronti della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, così provvede:
- dispone la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto d'opera in motivazione;
- condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore la somma di € 5.300,00, oltre ad interessi come in motivazione;
- rigetta la domanda proposta da nei Parte_2
confronti di;
CP_1
- dichiara assorbita ogni altra questione;
17 - condanna a pagare le spese di causa in Parte_2
favore di , per l'intero ammontare quanto alle Parte_1
spese relative al procedimento di istruzione preventiva e fino a concorrenza di un terzo quanto alle spese relative al presente giudizio, che dichiara compensate per gli altri due terzi, in misura della complessiva somma di € 4.262,83, di cui € 233,50 per gli esborsi documentati, oltre alle competenze della c.t.u. incaricata nel procedimento di a.t.p. R.G. n. 2394/2019 che ha preceduto il presente giudizio nella misura ivi liquidata, ed € 4.029,33 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna a pagare le spese di causa in Parte_2
favore di e della in CP_1 Controparte_2
misura, per ciascuno di essi, della complessiva somma di €
5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 26.3.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5608 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1
Petrarota, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_2
Ranieri, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E CHIAMANTE IN CAUSA
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Di CP_1
Terlizzi, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
TERZO CHIAMATO E CHIAMANTE IN CAUSA
, in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Sassanelli, con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta da ciascuna depositate ex art. 127 ter c.p.c., dalla il 1°.7.2024, dal il Controparte_2 Pt_2
3.7.2024, dal il 5.7.2024 e dal l'8.7.2024. Pt_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore, salvo a trovare applicazione le disposizioni dettate dal menzionato art. 127 ter c.p.c., esso pure introdotto dal d.l.vo n.
149/2022 a decorrere dal 1°.1.2023, ma in relazione anche ai procedimenti già pendenti a tale data.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 14.10.2019, il ha quivi convenuto il Pt_1
, deducendo quanto segue. Pt_2
Ad aprile 2018, gli ha commissionato, quale titolare della ditta MM OU INFISSI, la <
infissi, comprensivi dei cassonetti, tapparelle, zanzariere,
2 porta blindata ed accessori>>, presso appartamento appena acquistato in Terlizzi al viale delle Mimose n. 38/B, nel contempo sottoposto a più ampi lavori di ristrutturazione ad opera di altre imprese, verso un corrispettivo pattuito nel complessivo ammontare di € 8.983,58, anticipatamente pagato
<>. Il ha Pt_2
eseguito l'opera commissionatagli <
parzialmente, peraltro con notevole ritardo>>. Tale inesatto adempimento l'attore ha chiesto giudizialmente accertarsi nel contraddittorio con la controparte, promuovendo davanti a questo Tribunale il procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 2394/2019, all'esito del quale la consulente tecnica d'ufficio incaricata, arch. , Persona_1
ha concluso nel senso di ritenere dovuta dall'Impresa in favore del committente, per il completamento dell'opera e la eliminazione dei vizi con cui quanto fatto è stato realizzato, la complessiva somma, comprensiva di ogni onere accessorio, di € 5.300,00. Da relazione del geom. CP_1
direttore dei lavori incaricato dal , l'inadempimento Pt_1
del risulta avere arrecato al committente un danno Pt_2
di ammontare anche maggiore, di <
Euro 8.000>>, ed esso è di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto inter partes, con conseguente diritto dell'attore alla restituzione del prezzo pagato, di
€ 8.983,58.
Il chiede pertanto pronunciarsi la risoluzione del Pt_1
3 contratto intercorso con il convenuto, per suo inadempimento, ex art. 1453 c.c., e condannarsi il medesimo al pagamento in proprio favore della somma di € 8.983,58,
<>, per restituzione del corrispettivo indebitamente pagatogli, e dell'ulteriore somma di € 8.000,00, o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
interessi maturati dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo>>, per risarcimento dei danni causati dal suo inadempimento.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio con Pt_2
comparsa di risposta depositata l'11.1.2020, opponendo, per ciò che effettivamente poteva rilevare o ancora rileva, che:
<
confermato anche dalla CTU arch. salvo l'esistenza di Per_1
alcune inesattezze nel montaggio determinate da una responsabilità/superficialità del , il Controparte_3
quale in particolare <
“da cantiere” da inglobare in
contro
-pareti in cartongesso>>, poi effettivamente realizzate soltanto nella zona notte, rimanendo invece detti cassonetti a vista nella zona soggiorno, con l'effetto di un aspetto antiestetico dell'opera, di cui il convenuto aveva preavvisato il committente;
<
Group non ha mai ricevuto alcuna contestazione … tanto che il proprietario viveva nell'appartamento sin dalla metà di
4 marzo 2019>>, e soltanto <
il DL segnalò alla MM OU la necessità di alcune regolazioni, per le quali fu concordato un sopraluogo (16
aprile 2019), ove si determinavano modalità di realizzazione delle predette regolazioni nonché la realizzazione di alcune opere extra contratto richieste dal proprietario (tra cui degli silenziatori per le tapparelle, delle Parte_3
sigillature per alcune lame d'aria createsi durante altre fasi di lavorazione ecc)>>, dopo di che, a fronte della disponibilità a provvedervi manifestata dal , il Pt_2
committente non gli ha più consentito di accedere al suo immobile ed ha senz'altro proceduto a promuovere l'a.t.p.
che ha preceduto il presente giudizio;
per tali motivi, il grave inadempimento che l'attore imputa all'Impresa non esiste affatto e, per ciò che dovesse essere reputato esistente, sarebbe da addebitare a fatto e colpa esclusivi del direttore dei lavori;
oltre ad essere le domande attoree tutte infondate per l'an, le domande di pagamento proposte dal sono comunque infondate per il quantum, Pt_1
esorbitante e non provato.
Il , nel chiedere il rigetto dalle domande attoree, Pt_2
ha quindi preliminarmente richiesto, e ottenuto,
differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa il direttore dei lavori geom. quale terzo se del CP_1
caso a condannarsi <> dal
. Pt_1
5 A seguito della rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, eseguita il 21.1.2020, il geom. si è a sua CP_1
volta tempestivamente costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il 21.4.2020, eccependo <
e consequenziale prescrizione dell'azione proposta dal chiamante nei suoi confronti, oltre che della domanda principale proposta dal ai sensi e per gli Parte_1
effetti dell'art. 2226 c.c.>>, e la inopponibilità a sé degli accertamenti eseguiti in sede di istruzione preventiva, al cui procedimento non è stato chiamato a partecipare,
declinando comunque ogni propria responsabilità e, per la denegata ipotesi di sua condanna al pagamento di alcunché,
chiedendo in ogni caso, e ottenendo, di essere autorizzato alla chiamata in causa della sua compagnia assicuratrice della responsabilità civile verso terzi al Controparte_2
fine di esserne manlevato, con condanna dell'Assicurazione
a risarcire essa in suo luogo <
eventualmente [da esso] dovuta>>.
Regolarmente notificato anche questo secondo atto di chiamata in causa il 23.6.2020, la si è Controparte_2
infine costituita in giudizio essa pure, con comparsa di risposta del pari tempestivamente depositata il 29.7.2020,
eccependo preliminarmente, in rito, l'inammissibilità della sua chiamata in causa e, subordinatamente nel merito,
<
diretta>>, nonché, gradatamente in via di ulteriore
6 subordine, l'infondatezza della domanda di garanzia, <
avendo la controparte provato i fatti costitutivi della pretesa azionata>>, l'infondatezza, per gli stessi motivi ed anche in forza delle medesime argomentazioni difensive del proprio assicurato, della domanda proposta dal convenuto nei confronti dello stesso e della domanda attorea, la limitazione in ogni caso della propria responsabilità in forza della franchigia di € 1.000,00 prevista nella polizza invocata dal proprio chiamante, previa graduazione, nel caso, della sua corresponsabilità con quella del Pt_2
All'udienza dell'11.11.2020, a cui la causa è stata alla fine chiamata per la prima comparizione delle parti,
l'Assicurazione ha anche eccepito l'improcedibilità della
Cont domanda di garanzia nei suoi confronti proposta dal geom.
, per il mancato previo esperimento da parte del chiamante
[...]
del procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010,
a mente dell'art. 5, co. 1 bis, dello stesso.
Con ordinanza resa alla stessa udienza, l'eccezione è stata ritenuta infondata, per ciò che subordinare anche la procedibilità della domanda di garanzia al previo esperimento della mediazione si risolverebbe in un rallentamento dei tempi del processo, in pregiudizio delle altre parti, estranee al rapporto di garanzia, in contrasto con la ratio di accelerazione, invece, dello smaltimento del contenzioso a cui l'istituto della mediazione è informato:
il rigetto dell'eccezione, che qui si conferma, per le
7 motivazioni enunciate nella predetta ordinanza, ha nel frattempo trovato puntuale conforto delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con la sentenza 7.2.2024 n. 3452.
È parimenti infondata e va rigettata l'eccezione preliminare altresì sollevata in rito dalla stessa Compagnia, di
Cont inammissibilità della sua chiamata da parte del geom.
, quale altro terzo precedentemente chiamato in causa dal
[...]
convenuto.
A motivo di tale eccezione la deduce che il Controparte_2
suo chiamante sarebbe decaduto dal potere di chiamarla in causa, per avere omesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, co. 2, c.p.c., di formulare istanza di differimento della prima udienza al fine della chiamata.
Il rilievo è privo di pregio.
L'art. 271 c.p.c. (nella formulazione nella specie applicabile ratione temporis) dispone infatti che <
terzo chiamato in causa] intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269>>; e il terzo comma dell'art. 269 c.p.c. (sempre nella formulazione nella specie applicabile ratione temporis) così a sua volta dispone per ciò che qui interessa: <
terzi in causa, al quale il terzo chiamato e chiamante è
assimilato] deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore … Il giudice
8 istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis>>.
Nessuna richiesta di <> è
in questo caso prescritta, com'è invece previsto dal secondo comma dell'art. 269 c.p.c., dacché, mentre in questo caso è
proprio il differimento di udienza che costituisce l'oggetto dell'istanza del convenuto interessato a chiamare terzi in causa, che il G.I. deve senz'altro disporre se gli viene richiesto e non può pertanto d'ufficio disporre se non gli viene richiesto, nel diverso caso invece del terzo comma dell'art. 269 c.p.c., oggetto dell'istanza della parte interessata a chiamare terzi in causa è l'autorizzazione alla chiamata, che il G.I. può valutare di concedere o può
valutare di non concedere, ma, se valuta di concedere, ha per necessario corollario il differimento della prima udienza, che il giudice è tenuto per legge a disporre,
indipendentemente da qualsivoglia sollecitazione della parte, che non occorre affatto.
Ed è con espresso richiamo del combinato disposto degli artt.
269, co. 3, e 271 c.p.c. che la chiamata in causa della
è stata nella specie richiesta dal Controparte_2 CP_1
con la comparsa di costituzione in giudizio tempestivamente depositata, ed è stata da questo giudicante autorizzata con decreto del 4.5.2020, con il quale la prima udienza è stata dunque debitamente differita a tale fine per disposizione di
9 legge.
Nel merito, gli atti relativi al procedimento per a.t.p.
R.G. n. 2394/2019 Trib. Trani che ha preceduto il presente giudizio sono stati a questo acquisiti con ordinanza del
28.7.2021.
Da essi si ricava che la consulente d'ufficio ivi incaricata,
all'esito dell'esame della documentazione allegata al ricorso introduttivo - e pure quivi depositata in copia informatica, la cui conformità all'originale non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
- e alla ispezione dell'immobile oggetto dell'opera del convenuto per cui è causa, ha rilevato che:
1) effettivamente,
dell'edificio condominiale con accesso dal civico 38/B al viale delle Mimose in Terlizzi, il è stato incaricato Pt_2
dal proprietario de <
d'infissi, tapparelle e cassonetti, zanzariere e porta blindata>>, secondo preventivo dell' del 6.2.2018 per Pt_4
il complessivo corrispettivo di € 8.983,58, sul quale è
incontroverso che si è formato il consenso delle parti a seguito del pagamento anticipato da parte del committente del predetto prezzo, mediante ricorso al credito di una finanziaria, a fronte della fattura emessa dalla MM OU
INFISSI n. 22 del 9.5.2018;
10 2) non era previsto termine per l'esecuzione dell'opera;
3) <– che hanno un costo pari a metà dell'intera commissione - … sono un ottimo prodotto, montato a regola d'arte, da registrare, come sempre avviene, a fine cantiere>>;
4) è stato commissionato un tipo di <
e prefabbricato, senza specificare il tipo d'ispezione e montaggio>>; il tipo di cassonetto montato nell'appartamento del committente, <
motivazione funzionale ed estetica nel momento in cui è
incassato completamente (filo muro)>>; <
spessore del muro non lo consentisse, la sporgenza del cassonetto rispetto al muro è … figlia di una scelta sbagliata, che genera aggiustamenti che possono essere anche antiestetici>>, che non è tuttavia addebitabile all'Impresa,
ma al committente o al direttore dei lavori;
5) il cassonetto del bagno è in ogni caso mal posizionato e va estratto e correttamente ricollocato rispetto alla parete verticale;
6) tutti i cassonetti necessitano poi di revisione, con
<
orizzontale … (cielini), adottando gli opportuni accorgimenti nelle linee di battuta e chiusura e portando la lunghezza delle guide a criterio uniforme, a filo del muro>>
e <isarcimento della lama d creatasi per una pelatura>tra intonaco e muro con malta cementizia>>;
11 7) tutte le finestre e porte-finestre necessitano di registrazione;
8) tutte le tapparelle necessitano di <
guide esistenti con nuove, complete di spazzolino anti rumore>>;
9) la tapparella della zona giorno necessita di essere essa stessa sostituita, <
cui] funziona solo per [effetto de] la rimozione di alcuni giunti tra le doghe>>;
10) le zanzariere sono state montate all'esterno, anziché
tra l'infisso e la tapparella, com'è regola dell'arte, <non ve ne sia tecnicamente l>>,
e neppure <
infissi>>;
11) la porta blindata difetta di un <
mascheri il telaio>>, la cui realizzazione, ancorché non prevista nel preventivo, è comunque richiesta dalle regole dell'arte, e necessita di
12) il pannello esterno della stessa non riproduce, com'è
<>,
finiture e disegno di quello già esistente, ma nel preventivo esso è previsto liscio.
Al fine di porre rimedio ai vizi che ha ritenuto doversi
12 attribuire a negligenza esclusivamente propria dell'Impresa,
senza alcun concorso né del committente né del tecnico da esso incaricato della direzione dei lavori, e precisamente quelli di cui ai punti innanzi riportati sotto i nn. da 5 a
11, la c.t.u. ha quantificato il risarcimento spettante al ovvero il minor prezzo da questi effettivamente Pt_1
dovuto rispetto a quanto già pagato in corrispettivo dell'opera non esattamente eseguita dal , con Pt_2
restituzione quindi in proprio favore dell'esubero, nella complessiva somma di € 5.300,00, comprensiva di ogni onere,
anche per spese di assistenza di muratore e pittore per il ripristino delle superfici murarie intonacate, spese per la sicurezza e per l'assistenza di un tecnico e spese di sgombero, pulizia e ripristino degli ambienti.
Tali conclusioni questo giudicante condivide e fa proprie,
in quanto sorrette da coerenti ed esaurienti motivazioni e niente affatto contraddette dalle risultanze delle prove direttamente raccolte nel presente giudizio, con le quali non è stata raggiunta dimostrazione né, per un verso, della riconducibilità ad istruzioni impartite dal direttore dei lavori dei suddetti vizi (innanzi riportati sotto i nn. da
5 a 11), né, per altro verso, della riferibilità a scelta dell'Impresa della tipologia dei cassonetti e della inclusione nel prezzo pattuito e pagato dal committente anche della realizzazione sul pannello esterno della porta blindata dei fregi già presenti sul preesistente pannelo, in
13 sintonia con le altre porte di accesso agli appartamenti degli altri condomini.
Un minor prezzo dovuto, in misura superiore al 50% del prezzo pattuito e pagato, integra indubitabilmente un inadempimento grave dell'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., che giustifica pertanto la pronuncia di risoluzione del contratto, per inadempimento del prestatore d'opera, a norma dell'art. 1453 c.c., invocata dall'attore.
A mente dell'art. 1458, co. 1, c.c., peraltro, l'effetto retroattivo proprio della risoluzione non può estendersi anche alle prestazioni che l'Impresa ha utilmente eseguito per il committente, per le quali essa mantiene pertanto il diritto di essere pagata e dunque di definitivamente incamerare la corrispondente parte del prezzo dell'opera,
pari alla differenza fra il complessivo prezzo pattuito e pagato e l'ammontare di esso a restituirsi.
Né è configurabile in capo al committente un diritto ad essere altresì risarcito allo stesso titolo, cioè nuovamente per il danno costituito dalla spesa occorrente per porre rimedio all'inadempimento dell'Impresa, che costituirebbe una duplicazione della restituzione della parte di prezzo indebitamente pagata.
In aggiunta alla restituzione del prezzo, il committente,
anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto, ex art. 1453, co. 1, c.c., avrebbe ragione di pretendere il risarcimento di pregiudizi diversi che l'altrui
14 inadempimento gli avesse immediatamente e direttamente arrecato, suscettibili di integrare una perdita o un mancato incremento del suo patrimonio, a mente dell'art. 1223 c.c.,
o anche un danno non patrimoniale.
Senonché, nella specie: quanto ai danni patrimoniali, non è
neppure meramente indicato quali essi possano essere,
ulteriori rispetto a quelli coperti dalla parziale restituzione del prezzo;
quanto ai danni non patrimoniali,
il < in capo all'istante di risiedere nell'abitazione di sua proprietà … [per ciò solo, che] a cagione della erronea esecuzione gli infissi consentono l'ingresso di aria calda e fredda e sono rumorosi>>, non identifica un pregiudizio riconducibile ad alcuno dei <
determinati dalla legge>> a cui l'art. 2059 c.c. e l'interpretazione costituzionalmente orientata datane dalla
Suprema Corte circoscrivono la risarcibilità della lesione di diritti non afferenti alla sfera patrimoniale.
Con riferimento ai vizi che l'arch. ha come sopra Per_1
correttamente imputato a fatto e colpa esclusivi del Pt_2
la chiamata in causa del geom. , a cui il convenuto ha CP_1
proceduto quale terzo responsabile, risulta pertanto senz'altro infondata, di modo che, a prescindere dalla valutazione di ogni altra questione, la domanda del Pt_2
di condanna del geom. al pagamento in proprio luogo CP_1
delle somme richieste dall'attore avanzata con la chiamata in causa va rigettata.
15 Rimane con ciò assorbita ogni questione di merito relativa al rapporto fra il geom. e la compagnia assicurativa CP_1
dallo stesso chiamata altresì in causa in garanzia ed ogni altra domanda ed eccezione proposta dall'Assicurazione.
In definitiva pertanto: va pronunciata la risoluzione del contratto, da reputarsi contratto d'opera, intercorso fra l'attore e il convenuto, per grave inadempimento del Pt_2
le domande di pagamento proposte dal vanno accolte Pt_1
per quanto di ragione nei confronti del medesimo, il Pt_2
quale va condannato a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 5.300,00, oltre agli interessi dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di
Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n.
19499); va rigettata la domanda proposta dal nei Pt_2
confronti del geom. rimane assorbita ogni altra CP_1
domanda ed eccezione.
Le spese di causa, nella misura liquidata in dispositivo,
seguono la soccombenza nel rapporto fra il e il Pt_1
e nel rapporto fra questi e il geom. Pt_2 CP_1
Pertanto: nel rapporto fra attore e convenuto, gravano per intero sul quanto a quelle relative al procedimento Pt_2
di istruzione preventiva e vanno invece parzialmente
16 compensate, attesa la parziale soccombenza reciproca, fino a concorrenza di due terzi, quanto a quelle relative al presente giudizio, gravando sul limitatamente al Pt_2
residuo terzo;
gravano per intero sul nel rapporto Pt_2
fra convenuto e terzo chiamato. Il va altresì Pt_2
condannato a pagare le spese di causa, nella misura liquidata in dispositivo, anche in favore della alla Controparte_2
cui rituale evocazione in giudizio in garanzia da parte del geom. non manifestamente infondata né palesemente Pt_1
arbitraria, ha dato esso causa con la chiamata del Pt_1
medesimo quale terzo responsabile (v. Cass., ord., 7.3.2024
n. 6144, fra le più recenti).
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte da nei confronti di , Parte_1 Parte_2
da questi nei confronti di e da questi nei CP_1
confronti della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, così provvede:
- dispone la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto d'opera in motivazione;
- condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore la somma di € 5.300,00, oltre ad interessi come in motivazione;
- rigetta la domanda proposta da nei Parte_2
confronti di;
CP_1
- dichiara assorbita ogni altra questione;
17 - condanna a pagare le spese di causa in Parte_2
favore di , per l'intero ammontare quanto alle Parte_1
spese relative al procedimento di istruzione preventiva e fino a concorrenza di un terzo quanto alle spese relative al presente giudizio, che dichiara compensate per gli altri due terzi, in misura della complessiva somma di € 4.262,83, di cui € 233,50 per gli esborsi documentati, oltre alle competenze della c.t.u. incaricata nel procedimento di a.t.p. R.G. n. 2394/2019 che ha preceduto il presente giudizio nella misura ivi liquidata, ed € 4.029,33 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna a pagare le spese di causa in Parte_2
favore di e della in CP_1 Controparte_2
misura, per ciascuno di essi, della complessiva somma di €
5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 26.3.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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