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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9898/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cammera Fortunata Mercedes e dell'avv. Pazzano Emanuela Olga che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 in TORINO il 28/05/2016.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/07/2010, il 10/12/2015 e il Persona_1 Per_2 Per_3
7/12/2018.
Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla si dispone sulla perdita del cognome della SI.ra stante quanto previsto dall'art. Parte_2
5 L.898/1970.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la dimora delle minori , e sia mantenuta nel Comune di Persona_1 Per_2 Per_3
OL (TO), in Via Santa Maria n. 1, nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
DISPONE che le figlie , e siano affidate ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Per_2 Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che le figlie , e siano collocate esclusivamente presso la Persona_1 Per_2 Per_3 dimora paterna e la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà le figlie presso la dimora e comunque entro le ore 20.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali saranno concordati fra i genitori secondo le necessità e gli impegni scolastici delle minori;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che la SI.ra , non appena reperirà un'occupazione stabile, tramite Parte_2 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, versi un assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso due anni dall'omologazione della separazione. pagina 2 di 3 DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per l'acquisto dei libri di testo, del correndo scolastico, quelle per la mensa scolastico e per l'eventuale servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal servizio S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per attività ludiche, ricreative, sportive e per vacanze, che, invece, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Resta inteso che il concorso alle predette spese nella misura del 50% da parte della SI.ra
[...] sarà dovuta dal momento in cui la stessa reperirà un'occupazione. Parte_2
DÀ ATTO che la SI.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di contributo al Parte_2 suo mantenimento.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9898/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Cammera Fortunata Mercedes e dell'avv. Pazzano Emanuela Olga che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 in TORINO il 28/05/2016.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/07/2010, il 10/12/2015 e il Persona_1 Per_2 Per_3
7/12/2018.
Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla si dispone sulla perdita del cognome della SI.ra stante quanto previsto dall'art. Parte_2
5 L.898/1970.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la dimora delle minori , e sia mantenuta nel Comune di Persona_1 Per_2 Per_3
OL (TO), in Via Santa Maria n. 1, nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
DISPONE che le figlie , e siano affidate ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Per_2 Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che le figlie , e siano collocate esclusivamente presso la Persona_1 Per_2 Per_3 dimora paterna e la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà le figlie presso la dimora e comunque entro le ore 20.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali saranno concordati fra i genitori secondo le necessità e gli impegni scolastici delle minori;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che la SI.ra , non appena reperirà un'occupazione stabile, tramite Parte_2 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, versi un assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso due anni dall'omologazione della separazione. pagina 2 di 3 DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per l'acquisto dei libri di testo, del correndo scolastico, quelle per la mensa scolastico e per l'eventuale servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal servizio S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per attività ludiche, ricreative, sportive e per vacanze, che, invece, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Resta inteso che il concorso alle predette spese nella misura del 50% da parte della SI.ra
[...] sarà dovuta dal momento in cui la stessa reperirà un'occupazione. Parte_2
DÀ ATTO che la SI.ra dichiara di rinunciare alla richiesta di contributo al Parte_2 suo mantenimento.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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