Sentenza 25 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16072 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
1 6 07 2 / 03 REP BBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.26675/01 SEZIONE LAVORO Cron. 32742 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Bruno D'ANGELO Presidente Ud. 22.5.03 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. IO PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TA MA, elettivamente domiciliato in Salerno, via S. Leonardo 131/F presso l'avv. Felice Amato, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine elet down's in Rome re delle Baldi ma, 66 pesso l'autoSSperolo Giuseppe;
- ricorrente -
contro
-INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Prof. Massimo Paci rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv.Umberto Luigi Picciotti Pilerio Spadafora e Giuseppe Fabiani e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
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- controricorrente -
avverso la sentenza del Corte di Appello di Salerno n.99 del 31.10.2000, R.G. n.226/00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.5.03 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Felice Amato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 31.10.2000 la Corte di Appello di Salerno, decidendo sull'appello di TT IO nei confronti dell'INPS, accoglieva parzialmente l'appello in tema di spese processuali delle quali procedeva alla riliquidazione esaminando la nota spese del ricorrente. Per quello che ancora interessa osservava che per i diritti di procuratore non erano dovuti quelli per la corrispondenza con il cliente e per le conclusioni. Osservava che la prima non era provata e che l'udienza di precisazione delle conclusioni non è prevista nel rito del lavoro che prevede solo udienza di discussione. Quanto agli onorari riteneva tuttora vigente l'art. 4 della legge n.794 del 1942 che prevede per le cause di particolare semplicità la possibilità di ridurre a metà gli onorari minimi. Richiamava i principi affermati in tema di spese da questa Corte con sentenza n.6061 del 1991, cheaveva ritenuto che la normativa fondamentale di cui al R.D.L. n. 1158 del 1933 e della legge n. -2- 749 del 1942 non fosse stata abrogata dalla legge n.1051 del 1957, che non aveva 3 dato un regolamento della materia difforme da quello precedente, ma lo aveva soltanto modificato ed integrato. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il TT;
resiste con controricorso l'INPS. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 429 c.p.c., dell'art. unico della legge 7.11.1957 n. 1051, della tariffa adottata con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12.6.1993 e del 29.9.1994 ed approvata con D.M. 5.10.1994, tabella B nn.21, 37 e 38, il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di prova ed errata valutazione della stessa (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente contesta l'esclusione dalla liquidazione dei diritti di procuratore relativi alla precisazione delle conclusioni ed all'esame delle conclusioni di controparte, nonché dei diritti di procuratore relativi alla corrispondenza informativa chiesti per due volte per due missive. Contesta che nel rito del lavoro non sia prevista la precisazione delle conclusioni, in quanto essa è espressamente prevista dall'art.429 c.p.c. ed in fatto essa è indicata come svolta nella sentenza di primo grado. Quanto alla corrispondenza deduceva che l'effettuazione di essa in primo luogo può essere ritenuta sulla base di elementi presuntivi ed inoltre che l'asserita mancanza di : -3- prova è contraddetta dell'esibizione da parte del ricorrente della corrispondenza I ricevuta. Le censure sono solo in parte fondate. Per quanto attiene i diritti di procuratore relativi alla precisazione delle conclusioni ed all'esame delle conclusioni di controparte il compimento di detta attività anche nel rito del lavoro è previsto dall'art.429 c.p.c. primo comma che recita: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza..". In fatto la precisazione delle conclusione da entrambe le parti è attestata nella sentenza di primo grado. Sussiste quindi in relazione a dette voci la denunciata violazione della tariffa. Quanto alla corrispondenza informativa la più recente giurisprudenza esclude che sia attività che possa essere presunta, ma deve essere provata, cfr. Cass n.9040 del 1994. Non è censurabile sul piano logico l'affermazione della sentenza che manca la prova, argomentata sul fatto che il procuratore dell'appellante si è limitato ad esibire dei documenti il cui contenuto è riconducibile ad una comunicazione al cliente, ma privi di qualsiasi supporto a comprova dell'invio al destinatario. Non è infatti condivisibile sul piano logico il rilievo del ricorrente che l'esibizione documenterebbe l'invio, in quanto la produzione in giudizio della corrispondenza è avvenuta materialmente ad opera del medesimo procuratore che l'avrebbe inviata e quindi essa non è da sola idonea a provare l'invio al cliente. -4- Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.91 c.p.c., unico della legge n.1051 del 1977, dell'art.4 della tariffa approvata con D.M. 5.10.1994, 3 e 15 delle preleggi ed art.4 della legge n.794 del 1941, 112 e 115 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente contesta la legittimità della riduzione a metà degli onorari minimi operata dalla Corte territoriale sul presupposto erroneo della vigenza dell'art.4 della legge n.794 del 1942, che consentiva la riduzione dei minimi sino alla metà quando si tratti di cause di particolare semplicità. Assume il ricorrente che la norma sarebbe stata abrogata dall'articolo unico della legge 1051 del 1957 che, innovando tutta la materia, ha previsto che i criteri per la determinazione degli onorari saranno stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Aggiunge che nella normativa regolamentare la materia è disciplinata dall'art.4 delle disposizioni generali che stabilisce al primo comma la inderogabilità della tariffa, al secondo comma prevede l'eccezione costituita dalla manifesta sproporzione tra prestazione professionale e compenso, che legittima la liquidazione degli onorari sia oltre, che sotto i minimi purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'Ordine. Rileva che nella specie la Corte territoriale non aveva accertato la manifesta sproporzione né era stato esibito il parere del Consiglio dell'Ordine. Richiamava giurisprudenza di : -5- legittimità che ritiene necessaria l'esibizione del parere per procedere alla riduzione oltre i limiti. Le censure sono infondate. La sentenza impugnata ha richiamato la ricostruzione del sistema normativo fatta dalla sentenza n.6061 del 1991 che ha ritenuto, come conferma la massima ufficiale, che i criteri di liquidazione dei compensi degli avvocati, fissati dagli artt. 57, 58, 60 e 61 del r.d.l. n. 1578 del 1993, non furono abrogati dalla legge n.794 del 1942, ma integrati, riaffermando il principio delle inderogabilità convenzionale e confermando per la liquidazione a carico del soccombente la possibilità di liquidare gli onerari anche al di sotto del minimo per le cause di particolare semplicità, già prevista dal quarto comma dell'art.60 del г.d.l. del 1933 per la liquidazione a carico del soccombente. Le tariffe stabilite dal Consiglio nazionale dell'Ordine all'art. 4, secondo comma, della parte generale confermano possibilità di derogare (in diminuzione non precisata) i minimi di tariffa ed i massimi anche oltre il raddoppio previsto dall'articolo successivo, purché la parte interessata esibisca parere del Consiglio dell'Ordine. L'art.5 regola nei primi due commi la liquidazione a carico del soccombente e prevede per le cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate la possibilità di arrivare sino al doppio dei massimi stabiliti. La sentenza n. 6061 del 1991 si è occupata di un caso di controversia tra cliente e avvocato ed ha ritenuto la necessità dell'esibizione del parere di cui all'art.
4. Ma il principio da essa affermato non si estende alla liquidazione delle spese a carico del soccombente, -6- regolato distintamente dal successivo art.5, in quanto, in primo luogo, sino alla sentenza che liquida le spese a carico del soccombente, questi non ha un interesse attuale a chiedere il parere. I precedenti di legittimità sul punto invocati dal ricorrente, n. 1767 del 1998, n.6061 del 1991 SS.UU. n.2981 del 1975 si riferiscono a controversie tra cliente e avvocato. Invero per l'espresso riferimento al tipo di liquidazione contenuto nei primi due commi dell'art.5, per la diversità delle possibilità di superamento del massimo di tariffa, illimitata nell'art. 4 e limitata al doppio nel secondo comma dell'art. 5, per la diversità di presupposti (sproporzione tra prestazione e compenso nell'art.4 e gravità delle questioni giuridiche nel secondo comma dell'art.5) e, soprattutto, per la condizione dell'esibizione del parere, inattuabile per la liquidazione a carico del soccombente, si deve concludere che l'art.4 della tariffa regola il rapporto tra cliente ed avvocato, mentre i primi due commi dell'art. 5 quella a carico del soccombente. L'art.5 della tariffa, però, non regola la possibilità di derogare ai minimi di tariffa. Da questo rilievo può trarsi conferma che la nuova disciplina non regola l'intera materia disciplinata dalla legge n.794 del 1942 e che, inapplicabile l'art. 15 delle preleggi, per le parti non modificate dalla nuova disciplina sopravviva la vecchia disciplina di cui all'art.4 della legge n.794 del 1942. Va aggiunto che, anche a seguire la tesi dell'abrogazione degli artt.da uno a 23 della legge n.794, cfr. Cass. n.7628 del 1991, non si può sostenere che la riduzione oltre il minimo sia prevista solo in caso di controversia tra il cliente e il suo avvocato e non anche nella -7- liquidazione fatta dal giudice a carico del soccombente, in quanto si avrebbe, in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, che la medesima prestazione professionale avrebbe valutazioni diverse a seconda del debitore. Si dovrebbe perciò applicare estensivamente l'art.4 della tariffa alla liquidazione a carico del soccombente, escludendo l'esibizione, per le ragioni esposte, il parere del Consiglio dell'ordine. Anche in questa ipotesi non sarebbe censurabile la riduzione degli onorari attuata dalla Corte territoriale per l'accertata particolare semplicità della causa, essendo questa una delle caratteristiche della causa che determina la sproporzione tra compenso e prestazione e che autorizza, a sensi del predetto art.4 della tariffa, la liquidazione degli onorari sotto i minimi. In conclusione va rigettato il secondo motivo ed accolto per quanto di ragione il primo e cassata in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata. La causa può essere decisa nel merito non esssendo neccessari ulteriori accertamento di fatto con il riconoscimento del diritto del ricorrente al rimborso delle ulteriori due voci di diritti di procuratore per complessivi € 61,93. Si conferma nel resto, ed anche sul capo delle spese, la sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti
P Q M
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, rigetta il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l'INPS al -8- pagamento di ulteriori €.61,93 in favore sentenza impugnata. Compensa le spese del Così deciso in Roma il 22.5.2003 Il Consigliere est. Fernandesuf. IL CANCELLIEBE Depositato in Carcelleria Boggi, 250TT. 2003 CANCELLIERE -9- del ricorrente. Conferma nel resto la giudizio di cassazione. Il Presidente