Art. 67. Accesso al credito agevolato 1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o piu' progetti di attivita' e di servizi di interesse generale inerenti alle finalita' istituzionali.
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3 agosto 2017
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