Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7 6 0 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 760 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Franco Crevatin ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monfalcone alla via Duca d'Aosta n.
97, giusta procura in atti
OPPONENTI
E
(p.i. ) (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta atto di trasformazione iscritto alla CCIAA di Torino in data 18.11.2021) in CP_2
persona del suo Procuratore Speciale rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Simona Chiolo e dall'avv. Giacomo Guidoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre (VE) al P.le Cialdini 2, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: per parte opponente:
B) Ridurre il credito azionato quantomeno per quanto riguarda gli interessi, in quota parte prescritti. in ogni caso C) Spese di lite rifuse.”; per parte opposta: come da note scritte depositate in data 21.2.2025: “nel merito: rigettarsi l'opposizione presentata da controparte in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 170/2023 emesso dal Tribunale di Gorizia in data 07.06.2023; in ogni caso: con vittoria di spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e proponevano opposizione avverso il d.i. Parte_1 Parte_2
n. 170/2023, depositato il 7.6.2023 e regolarmente notificato, con il quale veniva ingiunto loro di pagare in solido all'opposta, divenuta titolare del credito a seguito di plurime cessioni, la somma di € 21.659,15 per capitale, oltre ad interessi calcolati al tasso legale dalla scadenza delle rate alla domanda ed al tasso moratorio ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda al saldo e spese della procedura;
credito fondato sul mancato pagamento del finanziamento sottoscritto in data 17.11.2004 con da e CP_3 Parte_1
quale coobbligato. Parte_2
Gli opponenti eccepivano, in via principale, la prescrizione della pretesa creditoria atteso che in data 14.12.2005 , ritenendo il contratto risolto a seguito degli CP_3
inadempimenti della parte, dichiarava gli opponenti decaduti dal beneficio del termine richiedendo il pagamento dell'intero importo. Deducevano che da quel momento, sino all'emissione del decreto ingiuntivo impugnato, le parti nulla più sapevano del predetto debito e che per tale ragione era decorso il termine decennale di prescrizione dalla data del
14.12.2005.
In subordine, in ogni caso, eccepivano la prescrizione degli interessi dovuti in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti concludendo per il rigetto dell'opposizione. A seguito della prima udienza, con provvedimento del 27.3.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Con provvedimento del 30.7.2024, preso atto del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria e dell'assenza di richieste istruttorie provenienti dalle parti, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, veniva fissata l'udienza del 5.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui al combinato disposto degli gli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c.. La causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova preliminarmente evidenziare che parti opponenti non hanno contestato nè
l'esistenza del debito contratto in data 17.11.2004 e posto a fondamento del decreto ingiuntivo emesso, né la sua quantificazione, invocando come unico motivo di opposizione l'estinzione del credito per prescrizione decennale a seguito dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine in data 14.12.2005.
Deve quindi esaminarsi l'eccepita prescrizione della pretesa creditoria.
Va evidenziata la rilevanza meramente interna del documento n. 4 allegato alla produzione monitoria, risultando lo stesso non conoscibile da parti opponenti e pertanto non produttivo di effetti nei loro confronti, indipendentemente dalla sua interpretazione.
Ciò detto, risulta parimenti superfluo ai fini del decidere, l'esame del documento n.
6 allegato alla produzione di parte opposta in sede monitoria atteso che la e il Parte_1
hanno, seppur genericamente, negato di aver mai ricevuto alcun atto relativo al Pt_2 credito oggetto di ingiunzione e che, in ogni caso, dagli atti di causa non emerge la prova della sua ricezione da parte degli opponenti.
Ne discende che, indipendentemente dal suo contenuto, tale documento non può produrre effetti nei confronti degli opponenti e quindi essere posto a fondamento dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine.
Pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione decennale dell'obbligazione, essendo il debito contratto in data 17.11.2004, il dies a quo da considerarsi è quello del 17.11.2009, sua scadenza originaria.
Tanto premesso deve quindi valutarsi la presenza di atti interruttivi dell'eccepita prescrizione. Ebbene dal corredo probatorio di parte opposta emerge la spedizione della raccomandata datata 29.8.2016 concernente il credito oggetto di causa e restituita al mittente per compiuta giacenza in data 10.10.2016. (cfr doc. 13 di produzione monitoria)
Invero, non può revocarsi in dubbio l'efficacia interruttiva di tale atto e sul punto giova rammentare l'opinione della Corte di Cassazione: “Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna. – la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 18243 del
28/11/2003, Rv. 568547 – 01): L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. – la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010, Rv. 612728 – 01): L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza).”(sentenza della Corte di Cassazione n. 34212/2021).
Quindi, da tale atto deriva l'interruzione del termine di prescrizione decennale della pretesa azionata in sede monitoria nei confronti di entrambi gli opponenti, in applicazione dell'art. 1310 c.c., non risultando quindi fondata l'eccepita prescrizione del debito. Infine, passando all'esame della prescrizione degli interessi maturati, eccezione proposta solo in via meramente subordinata, anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
In particolare, giova considerare l'opinione della corte di Cassazione sul punto
“Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3,
06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798). (…)
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915). Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01)
Orbene, l'art. 2948 n. 4 c.c. non è quindi applicabile al debito contratto dagli opponenti, non incidendo la modalità rateale del pagamento sull'unitarietà del debito.
Pertanto, alla luce delle motivazioni esposte, l'opposizione va rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore tra euro 5.2000,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri medi, per quanto concerne la fase di studio, introduttiva e decisoria, ed ai valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, per il suo limitato espletamento)
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione; 2) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3
pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
relative al presente procedimento, che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Gorizia, in data 4.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato