Versione
1 settembre 1967
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4 marzo 1973
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1 aprile 1973
1 aprile 1973
Art. 67. La misura della pensione ((La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.
Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.
L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione citata, allorche' competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versare a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.
Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti e' corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.
La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-30 dicembre 1972, n. 213 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973 n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di navigazione di preminente interesse nazionale".
Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.
L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione citata, allorche' competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versare a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.
Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti e' corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.
La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-30 dicembre 1972, n. 213 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973 n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 , sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di navigazione di preminente interesse nazionale".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/1988, n. 2058Provvedimento: A norma degli artt. 66 e 67 della legge 27 luglio 1967 n. 658 (riordinamento della previdenza marinara), le cosiddette componenti variabili della retribuzione computabili ai fini della pensione sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando e non già quelle corrisposte nei tre anni solari precedenti quello della detta cessazione, atteso che il riferimento a tali anni, operato dal sesto comma del citato art. 66, (nel testo anteriore alla modifica ex art. 16 legge 22 febbraio 1973 n. 27) concerne soltanto l'individuazione del limite massimo di computabilità di dette componenti variabili (che sono utili per un'aliquota pari al dodici per cento delle …Leggi di più...
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- contributi assicurativi·
- componenti variabili della retribuzione computabili ai fini della pensione·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- componenti corrisposte nei tre anni solari precedenti quello della cessazione del rapporto·
- individuazione·
- criteri·
- previdenza marinara·
- esclusione