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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 17/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2686 2022 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Nocera il quale discute la causa rappresentando che contrariamente a quanto sostenuto dall' il ricorrente ha diritto a contestare l'avviso di CP_1
addebito atteso che la mancata opposizione determinerebbe la definitività del titolo e l'avviso di addebito è stato notificato al in proprio e non n.q., insiste in atti e discute la causa Parte_1
con vittoria di spese e compensi.
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone che insiste in atti anche in sostituzione dell'Avv. CP_1
CI il quale si riporta alle note il 5.12.2025 evidenziando l'inammissibilità del ricorso come meglio specificato. Sono presenti le dott.sse e ai fini della pratica Persona_1 Per_2
forense
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2686/2022 R.G.Lav. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Trigilo e Marco Nocera Parte_2
giusta procura in atti -opponente
Contro
– in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore rappresentato e difeso dall'Avv. U. CI e M. Galeano giusta procura in atti
- opposto
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 21.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 26.10.2022 il ricorrente opponeva l'avviso di addebito n. 598 2018
00023501 50 000 notificato in data 19.09.2022 dall' , con cui è stato intimato allo stesso CP_1 il pagamento della somma di € 8.901,58 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione separata: committenti/associati, relativamente al periodo 01/2017 al 12/2017, per la presunta violazione dell'art. 116, c. 8, lett. a) dal mese di gennaio al mese di dicembre 2017 nonchè accertamento n. 7600.14/07/2021.0189615 mai notificato alla residenza del CP_1
ricorrente ed avente ad oggetto accertamento di violazione di legge per la somma di € 171,85; esponeva “di essere stato amministratore della società Media IT S.r.l. sino al 24.03.2016;
Che, tuttavia, in data 24.03.2016 aveva ceduto la società Media IT S.r.l. al sig. CP_3
come da atto notarile repertorio n. 97321 racc. n. 18580; Che nel predetto atto
[...]
pubblico esso ebbe a cedere il 100% delle quote sociali;
Che dal mese di marzo 2016, quindi, il sig. era completamente estraneo alle vicende societarie, di modo che la pretesa Parte_1 dell' si appalesa infondata e non dovuta;
Che il ricorrente aveva ricevuto la CP_1 notificazione dell'avviso di addebito n°. 598 2018 00023501 50 000 relativo a contributi del
2017 (quando ormai non era più amministratore) solo il 19.09.2022, mentre per quanto concerneva l'accertamento n. 7600.14/07/2021.0189615 non era mai stato notificato;
eccepiva pertanto il difetto di legittimazione passiva, indeterminatezza dell'oggetto e violazione del diritto di difesa: Rilevava l'impossibilità a riscontrare con un accettabile grado di precisione le richieste dell' stante la genericità e l'indeterminatezza dell'avviso di CP_2
addebito opposto in ordine alle irregolarità e/o inadempienze presuntivamente accertate, la decadenza dell'ente previdenziale dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n.46/99”.
Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese attoree ed CP_1
i9n via preliminare eccepiva “il difetto di legittimazione passiva della avendo CP_4
ad oggetto gli atti impugnati crediti riferiti agli anni 2016 e 201 7 non oggetto di cessione;
Inammissibilità dell'opposizione spiegata avverso l 'avviso di addebito n.598 2018 00023501
5 0 000 per carenza di interesse atteso che esso si riferisce alla posizione debitoria della
MEDIA FRUIT S.r.l., l'avviso di addebito è riferito a posizione debitoria della MEDIA
FRUIT S.r.l. (non del ricorrente) ed è stato notificato al sig. in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società ex art. 145, comma 1, c.p.c., non essendo stato possibile eseguire la notifica presso la sede della Società; rappresentava che trattandosi di posizione debitoria di Società di capitali e di atto indirizzato esclusivamente nei confronti della CP_5
(non di altri), risulta di tutta evidenza che alcun pregiudizio sarebbe potuto derivare al
[...]
dalla notifica dell'avviso di addebito, giacchè l'eventuale azione esecutiva Parte_1 dell'Agente della Riscossione non avrebbe potuto che essere rivolta nei confronti del patrimonio della Società e giammai nei confronti del ricorrente;
Infondatezza delle domande proposte nei confronti dell'atto di accertamento prot. .7600.14/07/2021.0189615, CP_1
rilevava l 'intrinseca contraddizione in cui incorreva controparte nell'affermare di non aver mai ricevuto la notifica del predetto atto salvo poi produrlo in giudizio, va innanzitutto evidenziato che l'atto di accertamento in questione - con cui è stata contestata al sig.
la violazione di cui all 'art. 2, comma 1 -bis, del D.L. n.46 3/83 (omesso Parte_1
versamento delle ritenute previdenziali per il mese di febbraio 2016 per € 171,85), con contestuale intimazione a provvedere , entro il termine perentorio di tre mesi dalla ricezione dell'atto non aveva nulla a che vedere con l' avviso di addebito opposto. L 'atto di accertamento si riferiva, per l 'appunto all'omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per il mese di febbraio 2016, di cui il ricorrente era all'epoca ancora amministratore unico della MEDIA FRUIT S.r.l., si era reso responsabile e di cui è chiamato a rispondere personalmente ai sensi della normativa anzidetta.
Il procedimento assegnato per delega al dott. subiva diversi rinvii. Controparte_6
Autorizzate le parti al deposito di note in ordine all'eccezione preliminare, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata tempestivamente proposta l'opposizione atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 10.12.2021 ed il ricorso è stato depositato il 19.01.2022.
Mentre in ordine alle eccezioni di natura formale, decadenza ex art. 25 l. 46/99 e carenza di motivazione dell'atto impugnato, esse sono tardive essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 cpc. Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della vendo ad oggetto gli CP_4
atti impugnati crediti riferiti agli anni 2016 e 201 7 non oggetto di cessione.
Ciò posto si osserva che è incontestato che l'atto impugnato è riferito a posizione debitoria della società di capitali di cui il ricorrente a far data del marzo 2016 non era più amministratore unico.
Pertanto, posto che il ricorrente è estraneo al rapporto debitorio e privo di rappresentanza di un soggetto, la società Media IT e che, in ogni caso, l'atto impugnato non avrebbe spiegato effetti nella sfera del proprio patrimonio trattandosi di società di capitali, sussiste la carenza di legittimazione ad agire.
Peraltro l'avviso di addebito è stato spedito con posta ordinaria alla società Media IT srl
Sotto questo profilo, il ricorso è improponibile.
In ordine alle domande proposte avverso l'atto di accertamento n.
.7600.14/07/2021.0189615, esse sono infondate atteso che è regolare la notifica CP_1
effettuata per compiuta giacenza il 21.8.2021 (cfr. ricevute di ritorno e CAD).
L'atto di accertamento è riferito ad omesso versamento delle ritenute previdenziali periodo febbraio 2016 e era ancora amministratore unico atteso che la cessione di quote Parte_1
opera da marzo 2016.
Infondata è l'eccezione di prescrizione, posto che con riferimento ai contributi previdenziale,
è intervenuta la normativa che in periodo emergenziale covid ha previsto la sospensione del decorso del termine.
Infatti, tale sospensione ha operato per 311 giorni, l'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l.
24/04/20 n. 27 ha così stabilito: “ I termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito:
“ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Sicché, in relazione all'emergenza covid la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21
n. 21 ..." , pertanto il ricorso, sotto questo profilo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa delle questioni giuridiche trattate e delle difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
In ordine all'opposizione averso l'avviso di addebito n. 598 2018 00023501 50 000 dichiara improponibile il ricorso;
Per il resto rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in €. CP_1
2.697,00 oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA se dovuti
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 17/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2686 2022 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Nocera il quale discute la causa rappresentando che contrariamente a quanto sostenuto dall' il ricorrente ha diritto a contestare l'avviso di CP_1
addebito atteso che la mancata opposizione determinerebbe la definitività del titolo e l'avviso di addebito è stato notificato al in proprio e non n.q., insiste in atti e discute la causa Parte_1
con vittoria di spese e compensi.
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone che insiste in atti anche in sostituzione dell'Avv. CP_1
CI il quale si riporta alle note il 5.12.2025 evidenziando l'inammissibilità del ricorso come meglio specificato. Sono presenti le dott.sse e ai fini della pratica Persona_1 Per_2
forense
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/12/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2686/2022 R.G.Lav. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Trigilo e Marco Nocera Parte_2
giusta procura in atti -opponente
Contro
– in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore rappresentato e difeso dall'Avv. U. CI e M. Galeano giusta procura in atti
- opposto
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 21.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 26.10.2022 il ricorrente opponeva l'avviso di addebito n. 598 2018
00023501 50 000 notificato in data 19.09.2022 dall' , con cui è stato intimato allo stesso CP_1 il pagamento della somma di € 8.901,58 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione separata: committenti/associati, relativamente al periodo 01/2017 al 12/2017, per la presunta violazione dell'art. 116, c. 8, lett. a) dal mese di gennaio al mese di dicembre 2017 nonchè accertamento n. 7600.14/07/2021.0189615 mai notificato alla residenza del CP_1
ricorrente ed avente ad oggetto accertamento di violazione di legge per la somma di € 171,85; esponeva “di essere stato amministratore della società Media IT S.r.l. sino al 24.03.2016;
Che, tuttavia, in data 24.03.2016 aveva ceduto la società Media IT S.r.l. al sig. CP_3
come da atto notarile repertorio n. 97321 racc. n. 18580; Che nel predetto atto
[...]
pubblico esso ebbe a cedere il 100% delle quote sociali;
Che dal mese di marzo 2016, quindi, il sig. era completamente estraneo alle vicende societarie, di modo che la pretesa Parte_1 dell' si appalesa infondata e non dovuta;
Che il ricorrente aveva ricevuto la CP_1 notificazione dell'avviso di addebito n°. 598 2018 00023501 50 000 relativo a contributi del
2017 (quando ormai non era più amministratore) solo il 19.09.2022, mentre per quanto concerneva l'accertamento n. 7600.14/07/2021.0189615 non era mai stato notificato;
eccepiva pertanto il difetto di legittimazione passiva, indeterminatezza dell'oggetto e violazione del diritto di difesa: Rilevava l'impossibilità a riscontrare con un accettabile grado di precisione le richieste dell' stante la genericità e l'indeterminatezza dell'avviso di CP_2
addebito opposto in ordine alle irregolarità e/o inadempienze presuntivamente accertate, la decadenza dell'ente previdenziale dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n.46/99”.
Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese attoree ed CP_1
i9n via preliminare eccepiva “il difetto di legittimazione passiva della avendo CP_4
ad oggetto gli atti impugnati crediti riferiti agli anni 2016 e 201 7 non oggetto di cessione;
Inammissibilità dell'opposizione spiegata avverso l 'avviso di addebito n.598 2018 00023501
5 0 000 per carenza di interesse atteso che esso si riferisce alla posizione debitoria della
MEDIA FRUIT S.r.l., l'avviso di addebito è riferito a posizione debitoria della MEDIA
FRUIT S.r.l. (non del ricorrente) ed è stato notificato al sig. in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società ex art. 145, comma 1, c.p.c., non essendo stato possibile eseguire la notifica presso la sede della Società; rappresentava che trattandosi di posizione debitoria di Società di capitali e di atto indirizzato esclusivamente nei confronti della CP_5
(non di altri), risulta di tutta evidenza che alcun pregiudizio sarebbe potuto derivare al
[...]
dalla notifica dell'avviso di addebito, giacchè l'eventuale azione esecutiva Parte_1 dell'Agente della Riscossione non avrebbe potuto che essere rivolta nei confronti del patrimonio della Società e giammai nei confronti del ricorrente;
Infondatezza delle domande proposte nei confronti dell'atto di accertamento prot. .7600.14/07/2021.0189615, CP_1
rilevava l 'intrinseca contraddizione in cui incorreva controparte nell'affermare di non aver mai ricevuto la notifica del predetto atto salvo poi produrlo in giudizio, va innanzitutto evidenziato che l'atto di accertamento in questione - con cui è stata contestata al sig.
la violazione di cui all 'art. 2, comma 1 -bis, del D.L. n.46 3/83 (omesso Parte_1
versamento delle ritenute previdenziali per il mese di febbraio 2016 per € 171,85), con contestuale intimazione a provvedere , entro il termine perentorio di tre mesi dalla ricezione dell'atto non aveva nulla a che vedere con l' avviso di addebito opposto. L 'atto di accertamento si riferiva, per l 'appunto all'omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per il mese di febbraio 2016, di cui il ricorrente era all'epoca ancora amministratore unico della MEDIA FRUIT S.r.l., si era reso responsabile e di cui è chiamato a rispondere personalmente ai sensi della normativa anzidetta.
Il procedimento assegnato per delega al dott. subiva diversi rinvii. Controparte_6
Autorizzate le parti al deposito di note in ordine all'eccezione preliminare, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata tempestivamente proposta l'opposizione atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 10.12.2021 ed il ricorso è stato depositato il 19.01.2022.
Mentre in ordine alle eccezioni di natura formale, decadenza ex art. 25 l. 46/99 e carenza di motivazione dell'atto impugnato, esse sono tardive essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 cpc. Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della vendo ad oggetto gli CP_4
atti impugnati crediti riferiti agli anni 2016 e 201 7 non oggetto di cessione.
Ciò posto si osserva che è incontestato che l'atto impugnato è riferito a posizione debitoria della società di capitali di cui il ricorrente a far data del marzo 2016 non era più amministratore unico.
Pertanto, posto che il ricorrente è estraneo al rapporto debitorio e privo di rappresentanza di un soggetto, la società Media IT e che, in ogni caso, l'atto impugnato non avrebbe spiegato effetti nella sfera del proprio patrimonio trattandosi di società di capitali, sussiste la carenza di legittimazione ad agire.
Peraltro l'avviso di addebito è stato spedito con posta ordinaria alla società Media IT srl
Sotto questo profilo, il ricorso è improponibile.
In ordine alle domande proposte avverso l'atto di accertamento n.
.7600.14/07/2021.0189615, esse sono infondate atteso che è regolare la notifica CP_1
effettuata per compiuta giacenza il 21.8.2021 (cfr. ricevute di ritorno e CAD).
L'atto di accertamento è riferito ad omesso versamento delle ritenute previdenziali periodo febbraio 2016 e era ancora amministratore unico atteso che la cessione di quote Parte_1
opera da marzo 2016.
Infondata è l'eccezione di prescrizione, posto che con riferimento ai contributi previdenziale,
è intervenuta la normativa che in periodo emergenziale covid ha previsto la sospensione del decorso del termine.
Infatti, tale sospensione ha operato per 311 giorni, l'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l.
24/04/20 n. 27 ha così stabilito: “ I termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito:
“ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Sicché, in relazione all'emergenza covid la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21
n. 21 ..." , pertanto il ricorso, sotto questo profilo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa delle questioni giuridiche trattate e delle difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
In ordine all'opposizione averso l'avviso di addebito n. 598 2018 00023501 50 000 dichiara improponibile il ricorso;
Per il resto rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in €. CP_1
2.697,00 oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA se dovuti
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna