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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7544/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Oliveri, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Grazia Marra, giusta procura in atti;
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato dal CP_2 C.F._3 curatore speciale Avv. Riccardo Liotta, che lo difende nel presente procedimento ai sensi dell'art. 86
c.p.c.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/07/2024, ha chiesto di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con a Paternò in data 4/08/2012, unione CP_1
dalla quale è nato il figlio (il 20/02/2016). CP_2 La ricorrente ha esposto di essersi separata dal marito con sentenza n. 5031/2022 pubblicata il
09/12/2022 nell'ambito del procedimento RG n. 9203/2019 ed ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, indicando un CP_2
regime di regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché di disporre il versamento a carico di di una somma mensile pari ad euro 500,00 quale contributo per il mantenimento del CP_1
figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico al 50%, come per legge. ha chiesto, infine, di disporre che il datore di lavoro di (Comando Parte_1 CP_1
Generale dell'Arma dei Carabinieri) effettui il versamento delle somme relative al contributo per il mantenimento del figlio, con adeguamento secondo gli indici ISTAT, direttamente alla stessa.
Si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla richiesta di pronunciare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, né all'affidamento del figlio minore ad CP_2
entrambi i genitori, chiedendo al Tribunale di stabilire la collocazione del minore presso il genitore che risulterà più rispondente al suo benessere e sviluppo psico-fisico a seguito delle risultanze istruttorie, la rideterminazione dei tempi di frequentazione e permanenza del figlio minore con il padre in base ad un calendario dallo stesso indicato in comparsa ed il versamento a proprio carico di una somma mensile pari ad euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio dalla data di notifica del ricorso, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, anche tenuto conto della sopravvenuta nascita di un altro figlio minore.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 10/03/2025 il giudice delegato ha interrogato le parti presenti che hanno confermato di non volersi riconciliare ed, essendo emersa una elevata conflittualità tra le parti con potenziali elementi di pregiudizio per il benessere psicofisico del figlio minore, ha nominato curatore speciale di l'avv. Riccardo Liotta, rinviando CP_2
ad udienza successiva al fine di consentire la costituzione dello stesso.
Il curatore speciale nella propria comparsa di costituzione ha evidenziato che la conflittualità tra i genitori sembra interessare prevalentemente aspetti economici, rappresentando comunque una condizione di equilibrio del minore e serenità con riferimento a tutti i rapporti con i familiari, e ha chiesto, pertanto, di confermare la collocazione prevalente del minore presso la madre, di meglio regolamentare gli incontri padre-figlio e di disporre un mantenimento per il minore, indicato in euro
400 mensili.
2 All'udienza del 7 maggio 2025 sono comparse le parti personalmente, i procuratori ed il curatore speciale del minore ed il giudice delegato preliminarmente ha disposto la riunione a questo procedimento del procedimento pendente tra le stesse parti iscritto al n. RG 532/2025.
Il giudice delegato a questo punto ha formulato una proposta conciliativa a verbale per gli aspetti controversi, fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ed a seguito di interlocuzione delle parti, dei procuratori e del curatore speciale del minore è stata chiesta concordemente la decisione della causa alle seguenti condizioni, con rinuncia a termini per scritti conclusivi:
- assegno di mantenimento a carico di in favore di per il CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente CP_2
secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie
e assegno unico come per legge con decorrenza da gennaio 2025;
- calendario degli incontri padre-figlio:
Due fine settimana al mese alternati con il padre dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera;
Alternando di anno in anno Natale e Capodanno, per 7 giorni consecutivi con ciascun
genitore;
Alternando di anno in anno UA (da intendersi come entrambe le giornate con uno solo degli stessi) tra ciascun genitore ed alternando di anno gli altri giorni festivi, con pernottamento con il padre la sera antecedente al giorno festivo di spettanza e, in caso di chiusura della scuola del minore, permanenza dello stesso presso il padre anche nel giorno successivo alla festività;
Compleanno di padre e madre;
festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, in ragione della distanza dalla abitazione del padre;
Compleanno del minore, metà giornata con ciascun genitore comprendente il pranzo o la
cena, sempre tenendo conto delle preferenze del minore;
15 giorni a luglio;
15 giorni ad agosto, 7 giorni consecutivi a settembre con il padre prima dell'inizio della scuola, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Con la precisazione che luglio e agosto anche la madre avrà diritto a 15 giorni consecutivi con il minore;
3 Si precisa che sarà il padre a prelevare e riaccompagnare il minore al domicilio materno, salvi migliori accordi”.
Il giudice delegato ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero per formulare le sue conclusioni e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2 lett. B legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza n. 5031/2022, passata in giudicato, pubbl. il 09/12/2022 nell'ambito del procedimento RG
n. 9203/2019) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata ripristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse del minore, tenuto conto del parere favorevole anche del curatore speciale.
Le spese processuali vanno compensate, in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7544/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Paternò in data 4/08/2012 tra e;
Parte_1 CP_1
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con CP_2
collocamento prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre come da accordo in parte motiva;
PONE a carico di in favore di per il mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
minore il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi CP_2
annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie con decorrenza da gennaio 2025, come da accordo in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
4 DISPONE la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Paternò per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 108, Parte 2, Serie A, anno 2012).
Così deciso in Catania, il 06/06/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7544/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Oliveri, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Grazia Marra, giusta procura in atti;
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato dal CP_2 C.F._3 curatore speciale Avv. Riccardo Liotta, che lo difende nel presente procedimento ai sensi dell'art. 86
c.p.c.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/07/2024, ha chiesto di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con a Paternò in data 4/08/2012, unione CP_1
dalla quale è nato il figlio (il 20/02/2016). CP_2 La ricorrente ha esposto di essersi separata dal marito con sentenza n. 5031/2022 pubblicata il
09/12/2022 nell'ambito del procedimento RG n. 9203/2019 ed ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, indicando un CP_2
regime di regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché di disporre il versamento a carico di di una somma mensile pari ad euro 500,00 quale contributo per il mantenimento del CP_1
figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico al 50%, come per legge. ha chiesto, infine, di disporre che il datore di lavoro di (Comando Parte_1 CP_1
Generale dell'Arma dei Carabinieri) effettui il versamento delle somme relative al contributo per il mantenimento del figlio, con adeguamento secondo gli indici ISTAT, direttamente alla stessa.
Si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla richiesta di pronunciare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, né all'affidamento del figlio minore ad CP_2
entrambi i genitori, chiedendo al Tribunale di stabilire la collocazione del minore presso il genitore che risulterà più rispondente al suo benessere e sviluppo psico-fisico a seguito delle risultanze istruttorie, la rideterminazione dei tempi di frequentazione e permanenza del figlio minore con il padre in base ad un calendario dallo stesso indicato in comparsa ed il versamento a proprio carico di una somma mensile pari ad euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio dalla data di notifica del ricorso, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, anche tenuto conto della sopravvenuta nascita di un altro figlio minore.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 10/03/2025 il giudice delegato ha interrogato le parti presenti che hanno confermato di non volersi riconciliare ed, essendo emersa una elevata conflittualità tra le parti con potenziali elementi di pregiudizio per il benessere psicofisico del figlio minore, ha nominato curatore speciale di l'avv. Riccardo Liotta, rinviando CP_2
ad udienza successiva al fine di consentire la costituzione dello stesso.
Il curatore speciale nella propria comparsa di costituzione ha evidenziato che la conflittualità tra i genitori sembra interessare prevalentemente aspetti economici, rappresentando comunque una condizione di equilibrio del minore e serenità con riferimento a tutti i rapporti con i familiari, e ha chiesto, pertanto, di confermare la collocazione prevalente del minore presso la madre, di meglio regolamentare gli incontri padre-figlio e di disporre un mantenimento per il minore, indicato in euro
400 mensili.
2 All'udienza del 7 maggio 2025 sono comparse le parti personalmente, i procuratori ed il curatore speciale del minore ed il giudice delegato preliminarmente ha disposto la riunione a questo procedimento del procedimento pendente tra le stesse parti iscritto al n. RG 532/2025.
Il giudice delegato a questo punto ha formulato una proposta conciliativa a verbale per gli aspetti controversi, fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ed a seguito di interlocuzione delle parti, dei procuratori e del curatore speciale del minore è stata chiesta concordemente la decisione della causa alle seguenti condizioni, con rinuncia a termini per scritti conclusivi:
- assegno di mantenimento a carico di in favore di per il CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente CP_2
secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie
e assegno unico come per legge con decorrenza da gennaio 2025;
- calendario degli incontri padre-figlio:
Due fine settimana al mese alternati con il padre dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera;
Alternando di anno in anno Natale e Capodanno, per 7 giorni consecutivi con ciascun
genitore;
Alternando di anno in anno UA (da intendersi come entrambe le giornate con uno solo degli stessi) tra ciascun genitore ed alternando di anno gli altri giorni festivi, con pernottamento con il padre la sera antecedente al giorno festivo di spettanza e, in caso di chiusura della scuola del minore, permanenza dello stesso presso il padre anche nel giorno successivo alla festività;
Compleanno di padre e madre;
festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, in ragione della distanza dalla abitazione del padre;
Compleanno del minore, metà giornata con ciascun genitore comprendente il pranzo o la
cena, sempre tenendo conto delle preferenze del minore;
15 giorni a luglio;
15 giorni ad agosto, 7 giorni consecutivi a settembre con il padre prima dell'inizio della scuola, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Con la precisazione che luglio e agosto anche la madre avrà diritto a 15 giorni consecutivi con il minore;
3 Si precisa che sarà il padre a prelevare e riaccompagnare il minore al domicilio materno, salvi migliori accordi”.
Il giudice delegato ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero per formulare le sue conclusioni e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2 lett. B legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza n. 5031/2022, passata in giudicato, pubbl. il 09/12/2022 nell'ambito del procedimento RG
n. 9203/2019) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata ripristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse del minore, tenuto conto del parere favorevole anche del curatore speciale.
Le spese processuali vanno compensate, in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7544/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Paternò in data 4/08/2012 tra e;
Parte_1 CP_1
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con CP_2
collocamento prevalente presso la madre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza del minore con il padre come da accordo in parte motiva;
PONE a carico di in favore di per il mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
minore il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi CP_2
annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie con decorrenza da gennaio 2025, come da accordo in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
4 DISPONE la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Paternò per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio (atto n. 108, Parte 2, Serie A, anno 2012).
Così deciso in Catania, il 06/06/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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