Sentenza 29 gennaio 2024
Decreto cautelare 23 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2025REG.PROV.COLL.
N. 03588/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3588 del 2024, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
- EG Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- CA S.r.l., Centro Diagnostico Polispecialistico Heraclea, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n.00036/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della EG Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 21 bis della legge n. 287/90, iscritto al n. r.g. 333/2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo Autorità) aveva impugnato dinanzi al TAR Basilicata:
- la nota con la quale la EG (Pianificazione Sanitaria) aveva dichiarato l’improcedibilità - nelle more della definizione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche sanitarie - dell’istanza di accreditamento di una struttura privata già autorizzata ex art. 62 della L.R. n. 5/2016.
- la Delibera della Giunta della EG Basilicata n. 340 del 5.4.2016, nella parte in cui impediva la presentazione delle istanze di accreditamento nelle more della ridefinizione dei criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche, perpetuando il blocco degli assetti di mercato, in violazione delle norme a tutela della concorrenza.
Il giudizio veniva definito con sentenza del TAR Basilicata – sez. I, n. 577, pubblicata il 10 luglio 2019, passata in giudicato, con cui il ricorso dell’Autorità veniva accolto. Nella sentenza il TAR affermava che:
- “la EG Basilicata, in violazione dell'art. 8 ter, comma 3, D.Lg.vo n. 502/ 1992, non ha approvato i criteri per la determinazione e/o la nuova mappatura dei fabbisogni regionali di prestazioni sanitarie per il triennio 2017-2019, così bloccando e/o impedendo il rilascio dell'accreditamento ex art. 8 quater D.Lg.vo n. 502/1992” ;
- che il ritardo “protrattosi per l’arco di circa 3 anni e tuttora in essere ha sicuramente violato le norme a tutela della concorrenza…, in quanto il predetto blocco degli accreditamenti, sancito dalla Del. G.R. n. 340 del 5.4.2016 nelle more della ridefinizione dei criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche, ha penalizzato le strutture sanitarie solo autorizzate, che hanno tutti i requisiti per ottenere l'accreditamento ed il convenzionamento, ed ha avvantaggiato le strutture sanitarie già accreditate e convenzionate, che hanno potuto incrementare il loro fatturato, approfittando del numero chiuso dei soggetti accreditati e convenzionati, che erogano le prestazioni sanitarie con rimborso a carico del Sevizio Sanitario Regionale, costringendo gli utenti, per spendere meno, a rivolgersi a quest’ultime”.
- che “il contestato blocco degli accreditamenti abbia determinato nel mercato delle prestazioni sanitarie la non competizione e/o concorrenza tra le strutture sanitarie solo autorizzate e quelle accreditate e convenzionate, violando il principio, stabilito dall'art. 8 bis, comma 2, D.Lgs. n. 502/ 1992, secondo cui sussiste la facoltà dell’assistito di scegliere liberamente la struttura dove farsi curare, che sottende chiaramente l'obiettivo di consentire all’utente la scelta delle strutture sanitarie più efficienti e dotate delle apparecchiature più innovative sulla base di un equilibrato sistema di finanziamento, finalizzato al perseguimento dell'obiettivo di migliorare l'efficacia, l’efficienza e l’economicità” dell’offerta.
Con detta sentenza n.577/2019 il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati dall’Autorità precisando “che tale annullamento non determina il diritto delle strutture sanitarie solo autorizzate a vedere esaminate e valutate tutte le loro istanze di accreditamento, ma esclusivamente l’obbligo (…) della EG di approvare i criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all'art. 3 L.R n. 28/2000”
Peraltro il TAR Basilicata nella sentenza n.577/2019 citava anche la propria sentenza parziale n. 744 del 12.11.2018 che, in accoglimento di un ricorso (sul silenzio) di una struttura sanitaria che aveva impugnato la mancata definizione del fabbisogno di prestazioni specialistiche e ambulatoriali, aveva già precedentemente accertato l’obbligo della EG di approvare i criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’art. 3 L.R. n. 28/2000.
1.2. L’Autorità appellante ha esposto che, nonostante quanto disposto nella richiamata sentenza n.744/2018 (come detto su ricorso di una struttura sanitaria privata), poi confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 5682/2019, all’esito di tre verifiche l’Autorità riscontrava che la situazione di blocco del mercato era rimasta immutata. Ciò, invero, l’Autorità aveva potuto riscontrare sia all’esito di una segnalazione di una struttura privata attiva nel settore delle cure domiciliari (segnalazione della società Auxilium Soc. Coop Sociale pervenuta in data 27 ottobre 2022), sia dalla circostanza che la EG, con la L.R. n. 59/2021, aveva stabilito che “nelle more dell'attivazione delle procedure amministrative di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento” di cui al D.gs. n. 502/1992, “e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, sono confermati i servizi di assistenza domiciliare in essere presso le aziende sanitarie locali della Basilicata” (art. 36 della L.R. n. 59/2021 cit.).
Deduce l’Autorità, che con tale intervento, quindi, la EG, da un lato, aveva confermato che - mancando la definizione del fabbisogno - le procedure di autorizzazione/accreditamento non erano state ancora attivate al 2021; dall’altro, si era essa stessa assegnata un termine ultimo per provvedere (ovvero il 28 febbraio 2022), inutilmente decorso senza che fosse adottato alcun atto di programmazione.
1.3. Considerate tali circostanze, con nota del 3 giugno 2023 l’Autorità chiedeva alla EG Basilicata di voler fornire, entro 60 giorni, informazioni circa le misure adottate o che intendesse adottare ai fini della definizione del fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie in ambito regionale in ottemperanza alla sentenza del TAR Basilicata n. 577/2019. La richiesta rimaneva inevasa dalla EG.
1.4. Con ricorso del 10 ottobre 2023 l’Autorità adiva il TAR Basilicata per l’ottemperanza della sentenza n. 577 del 10 luglio 2019 deducendo come la perdurante inerzia dell’Amministrazione regionale nell’adozione del piano di fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali costituisse una palese violazione del giudicato formatosi con l’ottemperanda sentenza n. 577/2019.
1.5. La EG Basilicata si costituiva il 5 dicembre 2023 con memoria con cui eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sostenendo di avere adottato, in attuazione della sentenza n. 744/2018, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5682/2019, nonché in ottemperanza alla sentenza n.577/2018:
- la DGR n.644/19, con la quale, preso atto delle succitate sentenze e delle determinazioni del Board Regionale di Accreditamento, articolazione dell’OPRA di cui alla DGR n. 473/18, sono stati fissati i criteri per la determinazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale ex art.25 L. n. 833/78;
- la DGR n. 169/2020 con la quale è stato approvato il documento “Mappa di compatibilità delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art.25 L. n. 833/78 per il triennio 2019-2021” sulla base dei dati, elaborati in applicazione della DGR n. 644/19, che il Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale – SISSR – ha trasmesso all’Ufficio regionale competente con le note prot. N. 193654/13A2 e prot. N. 212767/13AN del 18.12.19.
Tali delibere, come pure affermato dalla EG, venivano in seguito annullate dal TAR Basilicata con sentenza n. 237 del 12 aprile 2023 in accoglimento di separato ricorso proposto dalla società CA S.r.l. Con quest’ultima decisione era stato anche ordinato alla EG, entro il termine perentorio del 30/6/2024, di adottare criteri procompetitivi di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’art. 3 della L.R. n. 28/2000.
1.6. L’Autorità, pertanto, insisteva per l’accoglimento del proprio ricorso in ottemperanza alla sentenza n.577/2019 a tutela della concorrenza sul mercato.
1.7. Infine con sentenza n. 36/2024 il Tar Basilicata ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto dall’Autorità, condannando quest’ultima alla refusione delle spese di giudizio nei confronti della EG Basilicata e compensandole con CA S.r.l.
2.1. Con atto notificato il 24 aprile 2024 e depositato il 6 maggio successivo, l’Autorità ha impugnato la suddetta sentenza articolando i seguenti motivi di gravame:
I) Difetto assoluto di motivazione; Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 112 e 114 c.p.a. e degli art. 327 c.p.c. e 2909 c.c. in riferimento al giudicato formatosi inter partes; Violazione dell’art. 21 bis L. n. 287/1990.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 114 c.p.a. - Violazione e falsa applicazione del giudicato formatosi inter partes sotto ulteriore profilo. Errore di giudizio: erronea valutazione dei fatti e degli atti di causa, illogicità e contraddittorietà manifesta.
In estrema sintesi, l’Autorità lamenta che il TAR avrebbe limitato la propria motivazione ad una ricostruzione meramente fattuale di vicende processuali relative ad una serie di ricorsi proposti dalla CA s.r.l. nei confronti della EG Basilicata estranei al giudicato formatosi inter partes sulla sentenza ottemperanda n. 577/2019, e quindi non incidenti sulla diversa posizione fatta valere in giudizio dall’Autorità.
2.2. Si è costituita in giudizio la EG Basilicata depositando memoria di costituzione con la quale ha chiesto respingersi il ricorso in appello.
2.3. CA Srl e il Centro Diagnostico Polispecialistico Heraclea, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
2.4. All’udienza camerale del 3 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con il primo motivo l’Autorità censura la sentenza ritenendola affetta da carenza assoluta di motivazione circa le ragioni che hanno indotto il Tar a ritenere inammissibile il ricorso dell’Autorità, in violazione dell’art. 88 c.p.a.
Sotto un primo profilo, sostiene che la motivazione si esaurisce nel (peraltro acritico) richiamo ai giudizi variamente proposti dalla società CA s.r.l. ed alle relative vicende processuali, mentre il decisum della sentenza n. 577/19, pronunciato nel giudizio promosso dall’Autorità ex art. 21 bis della legge n. 287/90 e di cui è stata richiesta l’ottemperanza, atterrebbe ad una posizione giuridica sostanziale - di cui è in via esclusiva titolare l’Autorità - completamente diversa da quella vantata dalla CA s.r.l..
Sotto altro profilo, il Tar avrebbe errato a ritenere che la società CA s.r.l. sia qualificabile, nell’ambito del giudizio per ottemperanza promosso dall’Autorità, come un soggetto cointeressato, trattandosi di un operatore economico privato operante nel settore sanitario che non vanta una diversa e qualificata posizione rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato.
In ogni caso, la posizione sostanziale legittimante l’agire in giudizio della Società privata sarebbe all’evidenza estranea a quella propriamente ed esclusivamente riferibile all’Autorità, in ragione della quale le è conferita dall’art. 21 bis della legge n. 287/90 la legittimazione ad agire in giudizi come in quello promosso con r.g. n. 333/2018.
Invero, il ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287/90 è rimedio processuale ex lege previsto e conferito all’Autorità, volto a ottenere l’annullamento di atti amministrativi generali, regolamenti e provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica “che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato” . Trattasi, dunque, di una peculiare legitimatio ad causam in capo all’Autorità per agire in giudizio innanzi al giudice amministrativo contro atti generali, regolamenti e provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi della libertà di concorrenza (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 1580 del 2023; Consiglio di Giustizia Amministrativa, sentenza n. 428/2017).
4. Con il secondo motivo l’Autorità censura la sentenza sostenendo che il Tar, dopo aver affermato che la EG Basilicata avrebbe ottemperato alla sentenza n. 577/19 con l’adozione di due D.G.R. (n. 644/19 e 169/20) e, in particolare, con la D.G.R. n. 644/19, avrebbe invece trascurato di considerare quanto deciso dallo stesso Tribunale (con la sentenza n. 237/2023, del pari richiamata a pag. 11 della motivazione) con riguardo all’annullamento delle predette delibere e alla persistente inottemperanza della EG al dictum giudiziale lamentata dall’Autorità, considerato che la stessa EG non ha ancora provveduto ad elaborare la necessaria programmazione attenendosi a dei criteri procompetitivi, ragione per cui l’Autorità aveva promosso il giudizio in esame.
Sostiene l’appellante che sotto il profilo fattuale, anche a voler considerare tutti gli atti successivamente adottati dalla EG (non impugnati dall’Autorità in quanto l’Amministrazione regionale non ha mai dato riscontro alle richieste di chiarimento trasmesse dall’Autorità medesima), non emergerebbero elementi che possano ritenersi satisfattivi dell’interesse fatto valere dall’Autorità né, tantomeno, le circostanze richiamate dal Tar sembrano far venir meno l'ammissibilità del ricorso e la fondatezza dell’azione esperita a fronte della permanente condotta elusiva del giudicato da parte della EG.
5. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, non potendosi tuttavia prescindere dal previamente ricostruire la vicenda contenziosa in esame avuto riguardo al contesto storico fattuale in cui essa si è dipanata, come risultante dalla sentenza di primo grado e dalle difese delle parti.
5.1. Va intanto rilevato quale sia il contenuto delle decisioni e l’effetto conformativo rivenienti dalle sentenze n.577/2019 (su ricorso proposto dall’Autorità) e n. 744 del 12.11.2018 (su ricorso di una struttura sanitaria che aveva impugnato la mancata definizione del fabbisogno di prestazioni specialistiche e ambulatoriali). In entrambi i casi il TAR ha accertato e dichiarato l’obbligo della EG Basilicata di approvare i criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’art. 3 L.R. n. 28/2000, secondo criteri procompetitivi e concorrenziali.
Indipendentemente, quindi, dalla differente legittimatio ad causam ascrivibile in capo ai soggetti proponenti i rispettivi ricorsi (Autorità e Struttura privata) e dal differente interesse finale perseguito dagli stessi (pubblicistico il primo, privatistico il secondo) entrambe le sentenze hanno definitivamente accertato, e dichiarato, l’obbligo della EG di conformarsi ad un identico dictum giudiziale e di provvedere all’adozione dei suddetti atti generali pianificatori secondo i criteri sopra citati.
5.2. In altre parole, anche se il decisum della sentenza n. 577/19, pronunciato nel giudizio promosso dall’Autorità ex art. 21 bis della legge n. 287/90 e di cui è stata richiesta l’ottemperanza, attiene ad una posizione giuridica sostanziale di cui è in via esclusiva titolare l’Autorità, completamente diversa da quella vantata dalla CA s.r.l.., non può non tenersi conto che identico è l’effetto conformativo delle sentenze e che la EG non poteva che ottemperare alle suddette pronunce se non una sola volta.
5.3. Acclarato ciò, non può mettersi in dubbio che la EG Basilicata, con le due Delibere regionali DGR 644/19 (piano del fabbisogno) e DGR 169/20 (Mappa di compatibilità di cui all’art.3 LR 28/2000) abbia di fatto dato esecuzione ad entrambe le sentenze n.577/2019 e 744/2018 adottando gli atti imposti dalle suddette pronunce e nel (presunto) rispetto dei criteri da esse indicati.
5.4. I suddetti atti regionali – come puntualmente riportato nella sentenza appellata - sono poi stati annullati dalla sentenza n.237/2023 del TAR Basilicata, pubblicata il 12.04.2023 (in seguito a ricorso di Mediadiagnostica S.r.l.) per le seguenti ragioni:
A) essi prevedevano esclusivamente il criterio quantitativo dell’analisi della domanda e dell’offerta dei servizi sanitari sulla base dei dati del fabbisogno storico, che, contemplando nuovi accreditamenti solo in caso di fabbisogno non soddisfatto, tenendo pure conto dei tempi di attesa delle prestazioni, impedisce nuovi ingressi e mantiene invariato il numero dei soggetti accreditati e convenzionati, consolidandone la posizione mediante l’assicurazione degli stessi volumi di produzione, mentre la EG avrebbe dovuto adottare anche criteri procompetitivi di tipo prestazionale e/o qualitativo, finalizzati al miglioramento della qualità del servizio sanitario attraverso l’accreditamento e la contrattualizzazione di nuove strutture private, come pure indicato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione n. 1616 del 4/9.9.2019, pubblicata nel Bollettino del 23.9.2019, con la quale ha invitato la EG Basilicata ad avere “un approccio più attento alla valutazione della qualità e delle performance delle strutture e di prevedere meccanismi per favorire l’accesso ai fondi pubblici anche da parte di nuovi operatori” ;
B) era stata condivisa la Sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 1043 del 4.2.2021, nella parte in cui statuisce che: 1) “un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale tra operatori sanitari pubblici e privati accreditati non può sfuggire alle regole, operanti per qualunque settore del mercato, della concorrenzialità volta sia a valutare l’ingresso di nuovi operatori, sia a verificare periodicamente gli operatori già accreditati, sia, conseguentemente, a valutare eventualmente il livello e gli eventuali necessari miglioramenti dell’efficientamento e della razionalizzazione della rete”, desumibile anche dalla durata limitata nel tempo dell’accreditamento; 2) il “reiterato rinnovo dell’accreditamento finisce con il rappresentare il consolidamento della stessa posizione di plusvalore concorrenziale a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, della eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti, alla luce della necessità che l’offerta sanitaria sia costantemente verificata, aggiornata e rinnovata” , condividendo “il richiamo dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che in più occasioni ha escluso l’utilizzo della definizione del fabbisogno quale strumento limitativo della concorrenza nel settore, tale da condurre, con il congelamento delle posizioni dei già accreditati, a restrizioni indebite del numero degli operatori” , che “aumentando le prestazioni erogate, continuano a coprire anche aumenti di fabbisogno mantenendo una tendenziale chiusura anticoncorrenziale del sistema” ; 3) “solo una visione dinamica, nonché una valutazione periodicamente rinnovata ed aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo, può rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili” , specificando che “quanto più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio in singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa sanitaria regionale” , e stigmatizzando il comportamento della EG Molise, “limitandosi a chiudere il mercato a solo, perdurante ed esclusivo vantaggio degli operatori già accreditati, a cui si chiede di aumentare le prestazioni erogate ove il fabbisogno aumenti, in luogo di offrire ad altri potenziali aspiranti in possesso dei requisiti la possibilità di compartecipare all’offerta sanitaria in regime di accreditamenti” ; 4) “nuovi accreditamenti non determinerebbero un aumento dei tetti di spesa, ma soltanto la verifica e meramente eventuale redistribuzione delle risorse esistenti, in funzione della concorrenza, efficienza e qualità dell’offerta rivolta ai cittadini” ; 5) l’obiettivo delle norme in materia di accreditamento “è quello di migliorare tutti gli aspetti dell’offerta rivolta ai pazienti e mai quello di salvaguardare un mercato chiuso da cui alcuni potenziali aspiranti rischiano di essere esclusi sine die” .
5.5. CA ha poi proposto ricorso per ottemperanza volto ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta Sentenza di annullamento n. 237 del 12.4.2023 e con Sentenza n. 712 dell’11.12.2023 il TAR ha accolto il ricorso nominando come Commissario ad acta il Direttore Generale o un suo delegato dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
6. Ai fini del decidere va preliminarmente valutata la censura con cui l’Autorità deduce l’erroneità della qualificazione - operata dal giudice di prime cure - della società CA s.r.l. quale soggetto “cointeressato” nell’ambito del giudizio per ottemperanza. Lamenta l’appellante che, trattandosi di un operatore economico privato operante nel settore sanitario, essa non vanta una diversa e qualificata posizione rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato.
La censura è inconferente in quanto la qualificazione giuridica della posizione processuale attribuibile a CA individuata dalla sentenza appellata non ha inciso in alcun modo sull’impianto motivazionale della medesima, nemmeno in punto di condanna alle spese, non essendosi la società nemmeno costituita nel giudizio di appello. Non si ravvisa pertanto alcun interesse concreto di parte appellante ad una riforma sul punto della decisione appellata.
7. Possono essere esaminate le ulteriori censure proposte che per la loro stretta connessione possono essere esaminate congiuntamente.
L’Autorità deduce correttamente che la decisione appellata sia errata nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso che, peraltro, non risulta suffragata da adeguata motivazione. L'autorità è certamente legittimata all'azione e sussistono i requisiti astratti per pronunciarsi su di essa.
L'appello, tuttavia, va rigettato, e con esso il ricorso di primo grado, in quanto non può essere accolta la tesi di parte appellante in ordine alla mancata ottemperanza da parte della EG.
Il Collegio ritiene infondata la censura con la quale l’Autorità lamenta che il TAR abbia trascurato di considerare quanto deciso dallo stesso Tribunale (con la sentenza n. 237/2023, del pari richiamata a pag. 11 della motivazione) con riguardo all’annullamento delle predette delibere e alla persistente inottemperanza della EG al dictum giudiziale lamentata dall’Autorità; in sostanza, l’Autorità pone l’accento sulla situazione di fatto, osservando che, allo stato, la EG non ha ancora provveduto ad elaborare la necessaria programmazione attenendosi a dei criteri procompetitivi, ragione per cui l’Autorità aveva promosso il giudizio in esame.
In realtà – come detto - la EG ha provveduto ad eseguire (anche) la sentenza n.577/2019 di cui è qui chiesta l’ottemperanza, con le due citate delibere sicché l’azione incardinata dall’Autorità al fine di ottenere la condanna della EG a provvedere si atteggia come postuma rispetto alla già avvenuta esecuzione e si basa su una situazione di mero fatto conseguente all’annullamento giudiziale dei suddetti atti regionali.
Al riguardo, si è già rilevato che dette delibere sono state invece impugnate da CA Srl e che sono state annullate con sentenza n.237 del 12.4.2023; mentre, con Sentenza n. 712 dell’11.12.2023, il TAR ha accolto il successivo ricorso per ottemperanza nominando come Commissario ad acta il Direttore Generale (o un suo delegato) dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.
Come correttamente rilevato da parte appellata, la regione Basilicata, con l'approvazione dei criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità con le citate delibere del 2019 e del 2020, ha ottemperato a quanto stabilito dal Tar Basilicata.le successive vicende giudiziarie che hanno interessato queste delibere, azionate da soggetto differente da quello oggi appellante, non hanno alcun rilievo nella valutazione della condotta della EG. A fronte di ciò, appare inconferente l’argomentazione proposta alternativamente dall’Autorità secondo cui “Peraltro, quand’anche l’ottemperanza al giudicato risulti parziale - come potrebbe ritenersi dalla sentenza impugnata - il ricorso ex art. 112 c.p.a. è comunque esperibile ed ammissibile, giacché teso ad ottenere la piena osservanza del giudicato, pertanto anche le statuizioni rimaste inosservate (sul punto, la giurisprudenza, da tempo, è pacifica: cfr. ex multis, Cons. Stato, 27 gennaio 1978, n. 103; Cons. Stato, 6 marzo 1979, n. 170; Cons. Stato, 27 febbraio 1979, n. 157; Cons Stato, 24 ottobre 1980, n. 875; Cons. Stato, 13 luglio 1982, n. 463)” . In disparte la considerevole risalenza nel tempo della giurisprudenza citata in ricorso, qui è in contestazione l’inerzia dell’Amministrazione e viene chiesto che la EG sia obbligata all’adozione di atti in realtà già adottati in esecuzione della sentenza n.577/2019 (ancorché poi annullati a seguito di a un ricorso proposto da una struttura sanitaria privata).
Ne consegue conclusivamente la infondatezza delle censure proposte con l’atto di appello che per l’effetto va respinto.
8. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello proposto dall’Autorità va respinto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va rigettato nel merito.
9. Le spese del giudizio di appello possono essere compensate tra le parti stante la peculiarità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO