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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 683/2021
promosso da
) rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Bompadre ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Morrovalle, Via XXV aprile n. 67 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro c.f./p.i. , con sede legale e direzione in Bologna (BO), via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. munito dei poteri di CP_2
rappresentanza legale in forza di procura speciale del 26/05/2020 in autentica Notaio Dott. Per_1
di Bologna, ai nn. 93925/10524 di rep./fasc., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Netti
[...]
ed elettivamente domiciliata in Macerata alla via G. Carducci n. 63 presso lo studio del difensore
AP
Nonché la (C.F. e P.IVA ) quale impresa designata per la Regione Marche alla CP_3 P.IVA_2
gestione del Fondo di garanzia vittime della strada, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in persona dei suoi legali rappresentanti pro – tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Egidi ed elettivamente domiciliata in Ancona alla via Barilari n. 37 presso lo studio del difensore AP
( Cf ) rappresentato e difeso dall' Laura Gaudeni ed Controparte_4 C.F._2
elettivamente domiciliato in Fermo, Via Prosperi n° 33/A presso lo studio del difensore
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
residente a [...] CP_5
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proprietario e conducente di Controparte_4
una moto da cross Kawasaki, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata i sigg. CP_5
e nonché la compagnia assicuratrice per chiedere il
[...] Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 18.3.2010 alle ore 19.00 in Via Amendola in Monte San Giusto, quando , alla guida della propria autovettura “Kawasaki” telaio
JKAKX125LLA031595 veniva urtato dal sig. che invadeva la propria corsia alla guida di Parte_1
un ciclomotore Piaggio di proprietà di ed assicurato con la compagnia CP_6 CP_5 CP_1
Si costituiva , contestando la domanda evidenziando che l'impatto era avvenuto nella Parte_1
propria corsia, e che, tra l' altro, la moto da cross era priva di immatricolazione, dispositivi luminosi, di assicurazione e che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi al . Controparte_4
Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni tutti subiti chiedendo di chiamare in causa quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Si CP_3
costituiva la compagnia contestando l' an ed il quantum. Si costituiva Controparte_1
anche su autorizzazione del Tribunale, eccependo la mancanza della negoziazione CP_3
assistita e l'insussistenza di un suo obbligo ex art. 283 Cod. assicurazioni. Rimaneva contumace CP_5
. Veniva quindi esperita la negoziazione e atteso l'esito negativo, all'esito della espletata
[...]
istruttoria ( prova orali, CTU cinematica e CTU medico-legali su entrambi i conducenti-danneggiati ) il
Tribunale di Macerata con sentenza n. 231/2021 emessa in data 05.03.2021 nel procedimento RG
3585/2014, così decideva: “1) NN , e la compagnia CP_5 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al Controparte_1
risarcimento dei danni sofferti da per le causali di cui in parte motiva, che, Controparte_4 considerata la percentuale di responsabilità ascritta e detratto l'acconto di euro 200,00, liquida in euro € 29.662,29 (attuali), oltre interessi nella misura legale dalla sentenza e fino al soddisfo;
2)
NN e la convenuta , in persona Controparte_4 Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , considerata Parte_1
la percentuale di responsabilità ascritta, delle seguenti somme: - per invalidità temporanea: euro
19.242,30 oltre accessori come in parte motiva - per danno biologico permanente: euro 62.782,20 oltre accessori come in parte motiva - per pregiudizio biologico futuro: euro 6.000,00 (attuali) oltre interessi legali dalla sentenza e fino al soddisfo - per spese mediche: euro 728,34 oltre accessori come in parte motiva - per compromissione capacità lavorativa specifica: euro 34.889,40 oltre accessori come in parte motiva 3) Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello chiedendo, in parziale riforma, Parte_1
sentir “ - accertare e dichiarare che il danno da compromissione della capacità lavorativa specifica riportato dal signor in conseguenza del sinistro occorso in data 18.03.2010 era pari, Parte_1
nella sua interezza, ad €. 91.644,00= e, per l'effetto, tenuto conto della corresponsabilità nella misura del 40% del medesimo signor nella causazione di tale sinistro, condannare il signor Parte_1
e la quale Compagnia designata dal F.G.V.S., in solido tra loro, al Controparte_4 CP_3
pagamento in favore del primo, a titolo di risarcimento di detto danno, della somma di €. 54.986,40=, oltre accessori come da parte motiva della sentenza gravata;
- accertare l'integrale soccombenza della nei confronti del signor e, per l'effetto, condannare la prima all'integrale CP_3 Parte_1
rifusione delle spese di lite sopportate dal secondo nel giudizio di primo grado e da liquidare, alla luce del decisum (scaglione tra €. 52.000,00= ed €. 260.000,00=), in €. 759,00= per esborsi, ed €.
13.430,00= per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge, ed oltre rimborso di spese di c.t.u., c.t.p. e registrazione, ovvero, in subordine, accertare la soccombenza prevalente del signor e della nei confronti del signor Controparte_4 CP_3 [...]
, e per l'effetto, compensare tra dette parti le spese di lite nella misura del 40% e condannare Pt_1
il signor e la in solido tra loro, a rifondere nella misura del 60% al Controparte_4 CP_3
signor le spese di lite del giudizio di primo grado, sulla base di una individuazione, nel Parte_1
loro importo totale, nella misura sopra indicata. Con vittoria di spese”.
Si costituivano: l' chiedendo “respingere la impugnazione avverso la sentenza n. CP_3
231/2021 del Tribunale di Macerata proposta da in quanto infondata in fatto e diritto Parte_1 e condannare il medesimo a restituire ad quanto la lui percepito in virtù Parte_1 CP_3
dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (€ 134.330,26) in eccedenza rispetto al dovuto, oltre interessi”; chiedendo “ respingere integralmente l'avversa impugnazione Controparte_4
e le domande ex adverso proposte;
in via di appello incidentale : in via principale : accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e le domande avanzate in primo grado e quindi NEL MERITO
: accertato e dichiarato: che il sinistro patito dal sig. , in data 18/03/2010 è Controparte_4
stato determinato dalla colpevole condotta del sig. , accertata per l'effetto la esclusiva Parte_1
responsabilità del predetto nella causazione del sinistro , CONDANNARE la Controparte_1
quale responsabile civile , in solido con i sig.ri e , al risarcimento dei
[...] CP_5 Parte_1
danni sofferti dal sig dunque per l'effetto CONDANNARE la Controparte_4 [...]
quale responsabile civile , in solido con i sig.ri e al Controparte_1 CP_5 Parte_1
versamento in favore del sig. della somma di euro 221.828,83 ( al netto dell' Controparte_4
acconto ricevuto di euro 200,00) o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia da valutarsi anche in via equitativa dal Giudice o quanto meno condannare i medesimi al versamento della somma che risulterà dovuta in forza della espletata CTU medico legale , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
Sempre in via di appello incidentale : in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del
4° motivo di appello respingere la domanda avanzata dal sig a titolo di danno da ridotta Pt_1
capacità lavorativa specifica poiché insussistente e comunque non provato. in via subordinata si chiede che , in accoglimento dei motivi di appello n° 1-2-3-4 ed in riforma della sentenza di primo grado venga accertata la prevalente responsabilità, in misura non inferiore al 80% , del sig. Pt_1
nella causazione del sinistro e per l'effetto vengano CONDANNATI la Controparte_1
quale responsabile civile , in solido con i sig.ri e , al risarcimento dei danni CP_5 Parte_1
sofferti dal sig , dunque per l'effetto vengano CONDANNATI la Controparte_4 [...]
quale responsabile civile , in solido con i sig.ri e al Controparte_1 CP_5 Parte_1
versamento in favore del sig. della somma di euro 177.463,06 ( al netto dell' Controparte_4
acconto ricevuto di euro 200,00) o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia da valutarsi anche in via equitativa dal Giudice o quanto meno vengano condannati i medesimi al versamento della somma che risulterà dovuta in forza della espletata CTU medico legale , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio In via di appello incidentale condizionato : nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del'appello incidentale condannare la , e in solido Controparte_8 Parte_1 CP_5
tra di loro alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. nella misura del 40% di quelle CP_4
maturate in primo grado. In via istruttoria si reiterano tutte le richieste avanzate in primo grado e si chiede l'ammissione delle prove per testi dedotte con la memoria ex art. 183 VI n° 2 non ammesse , la chiamata a chiarimenti del CTU Dr. avanzata all'udienza del 2/07/2018 , richiamando le Per_2
osservazioni svolte dal CTP Dr. cui il CTU non ha dato corretta ed esaustiva risposta e si Per_3
chiede il rinnovo e/o in subordine la chiamata a chiarimenti del CTU Ing già formulate nelle Per_4
note autorizzate del 12/09/2018., con conseguente revoca delle ordinanze del giudice di primo grado del l 4/08/2016 , del 2/07/2018 e del 28/09/2018”. Rimaneva contumace . CP_5
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 25 gennaio 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo contesta la somma liquidata “in favore del signor a Parte_1
titolo di risarcimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica”.
Il motivo non è fondato.
Lo contesta che il Tribunale abbia ritenuto di limitare l'importo riconosciuto entro €. 58.149,00 Pt_1
, somma richiesta dal convenuto nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale ( cfr pg.
11 ) precisando i criteri presi in considerazione per giungere a tale importo, mentre l'attuale appellante nella prima memoria ex art. 183 cpc ed in sede di p.c. ( cfr note di udienza del 14 luglio
2020 ) aveva precisato, quanto agli importi richiesti, di richiedere €. 58.149,00 “ovvero di quella diversa che, allo stesso titolo, riterrà adeguato liquidare, anche in via equitativa”.
Osserva il Collegio che tale frase deve intendersi come formula di stile: sul punto la S.C. è pacifica ( ex multis cfr. Cass Sez. I n. 3532/2022; Cass I Cassazione Civile Sez. III 26 settembre 2017 n. 22330) la suddetta formula è una c.d. clausola di salvaguardia valida quando il danno da risarcire non consente una puntuale determinazione ex ante del quantum risarcibile, ma è priva di qualsiasi rilevanza qualora la originaria incertezza sul quantum sia venuta meno nel corso della fase istruttoria (come nel caso in esame essendo stata quantificata la pretesa in esito della c.t.u.): essendo quindi venuto meno il requisito dell' incertezza nella determinazione del quantum, “ il reiterato riferimento della parte alla - non più attuale - originaria situazione di incertezza, si palesa oggettivamente inconferente rispetto al dato acquisito nel successivo sviluppo dell'attività processuale e, dunque, la invocazione della medesima clausola non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, venendo a risolversi in una mera forma stilistica” (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n.
12724 del 21/06/2016).
Correttamente quindi il Tribunale ha liquidato l' importo nei limiti richiesti in quanto “ Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art.112 c.p.c., prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda ( cfr- Cass. Civ . sentenza n.12159 del 7 maggio 2021).
Il secondo motivo contesta la compensazione delle spese di lite e verrà trattato successivamente in un' ottica di organica trattazione della vicenda processuale essendo stata a contestata anche da altro appellato.
Quanto all' appello incidentale proposto dal con i primi due motivi da trattare CP_4
congiuntamente in quanto connessi, viene eccepita “Errata valutazione delle prove ed errata pronuncia laddove il Tribunale di Macerata ricostruiva la dinamica del sinistro - conseguente violazione di legge” e 2)Errata pronuncia laddove il tribunale di macerata statuiva sui profili e sulla misura della responsabilita' del sig. nella causazione del sinistro- errata valutazione delle CP_4
prove – violazione di legge”.
Le doglianze sono prive di pregio.
In materia di sinistro stradale la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria operando solo nell'ipotesi in cui non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e ne deriva che il danneggiato, che vuole vincere tale presunzione, ha il preciso onere di dimostrare non solo la colpa dell'antagonista ma altresì di provare di essersi pienamente uniformato alla norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza nonché di aver fatto il possibile per evitare l'incidente. Ed è vero che l'onere probatorio del danneggiato può essere assolto nei modi ordinari, mediante prova orale, prova documentale o prova per presunzioni, queste ultime aventi le caratteristiche imposte dall'art. 2729
c.c., ma si richiede che gli elementi presuntivi siano gravi precisi e concordanti, venendo meno in caso contrario la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso.
E nel caso in esame, nel corso del giudizio di primo grado, dall' accurata istruttoria effettuata risulta accertata la responsabilità concorsuale delle parti seppur non paritaria in quanto il primo giudice ha ritenuto riconoscere a carico di nella misura del 60% e nella misura del 40% a Controparte_4
carico dello . Parte_1 Non avendo lo contestato il punto, quanto alla responsabilità del osserva il Collegio Pt_1 CP_4
che dall' esame delle testimonianze, della Ctu cinematica e del rapporto in atti si evince: a) la Via
Amendola era percorsa in salita dalla moto da cross condotta da in discesa dal ciclomotore CP_4
Piaggio, condotto dallo;
b) il sinistro è avvenuto verso le ore 19 del mese di marzo in un tratto Pt_1
di strada buio e quindi in condizioni di scarsa visibilità; c) gli agenti hanno accertato che l'impatto fra i mezzi sia avvenuto fra la parte laterale destra della moto da cross e la parte laterale destra del ciclomotore e ciò permette di affermare che se ognuno avesse viaggiato sulla propria carreggiata o avesse tenuto adeguatamente la destra non si sarebbe verificato un urto da fiancata destra contro fiancata destra;
d) il ciclomotore era preceduto da un veicolo ( cfr teste - verbale ud. Tes_1
24.10.2016) che riferisce “io mi sono accorta della presenza del ciclomotore Piaggio nel momento in cui ho sentito l'urto e quindi ho guardato nello specchietto, aggiungo che un attimo prima ho incrociato una moto da cross che procedeva senza fari e che quasi mi stava urtando e se io non avessi sterzato prontamente d'istinto quantomeno mi avrebbe toccato lo specchietto;
io prima ho visto a circa 50 metri una specie di ombra nella strada che si avvicinava e quando era più vicino ho capito che era una moto” e ciò conferma che la moto da cross ( modello di moto che peraltro ha divieto di viaggiare su strada ) viaggiava senza luci e chiaramente al centro della carreggiata avendo sfiorato lo specchietto della teste e che “il tutto è avvenuto in un brevissimo lasso di tempo, qualche istante dopo che la moto mi ha sfiorata…………. posso dire che l'urto è avvenuto all'incirca al centro della strada”.
Di conseguenza il deve essere riconosciuto prevalentemente responsabile del sinistro: si CP_4
immetteva nella circolazione stradale con un mezzo da cross che può essere utilizzato solo in pista ( tanto che ex art. 124 Cds l'organizzatore deve stipulare un'assicurazione ad hoc), il mezzo era privo di copertura assicurativa, era senza immatricolazione e quindi senza targa, era privo di dispositivi luminosi ( cfr doc ) e non marciava lungo il margine destro della carreggiata.
Con altro motivo viene rilevata “ Errata statuizione laddove il tribunale di Macerata quantificava il danno sofferto dal sig. dal sig. “ CP_4 Pt_1
Ritiene il Collegio di non dover discostarsi neanche in questo caso dalla decisione del Tribunale.
Il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni a cui è giunto il perito il cui elaborato risulta esaustivo, analitico ed immune da vizi logici e non ci sono ad avviso del Collegio ragioni per discostarsene: il
CTU ha infatti esaminato la documentazione sanitaria in atti ha effettuato l' anamnesi del paziente, ed ha anche risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata in ogni sua parte. Da aggiungere che il Tribunale ha proceduto alla liquidazione basandosi sulle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano così applicando valori monetari aggiornati secondo l'attuale capacità di acquisto della moneta e ciò comporta il respingimento dell' appello incidentale.
E né può essere accolta la doglianza relativa al mancato riconoscimento al del danno da CP_4
cenestesi lavorativa che è il danno in conseguenza del quale il soggetto leso nello svolgere le medesime attività cui attendeva prima dell'evento dannoso, è costretto a sopportare maggiori sforzi e a subire una più grave usura. E' una voce di danno non patrimoniale che incide sulla capacità lavorativa generica e che non dà origine ad un danno patrimoniale in quanto non incide sul patrimonio del soggetto danneggiato, il quale pur continuando a percepire i medesimi redditi da lavoro antecedenti al fatto dannoso, subisce i disagi di una maggiore fatica nel compiere le medesime azioni proprie di una ben specifica attività lavorativa. Non può dare origine ad un autonomo risarcimento ma dev'essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è, per l'appunto, la valutazione del danno alla salute ( Cassazione civile, sez. III, 27/06/2007, n. 14840. Cfr ex multis Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 09/10/2015, n. 20312) . E' il on ha provato di aver subito un ulteriore danno specifico. CP_4
Peraltro le contestazioni dell'appellato-appellante incidentale si basano sull'elaborato del proprio ctp, che non ha valore di prova trattandosi di mera allegazione difensiva (Cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 17-
10-2019, n. 26314).
Le stesse considerazioni, oltre a quanto già statuito in merito, valgono per rigettare il motivo sub 4)
“Errata statuizione sul danno patrimoniale riconosciuto al sig. per ridotta capacita' Parte_1
lavorativa” e per confermare la quantificazione del danno così come riconosciuto allo . Pt_1
Con l' ultimo motivo il osì come lo (con il secondo motivo) si dolgono dell' avvenuta CP_4 Pt_1
compensazione delle spese di lite.
Invero la norma di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cassazione civile, sez. 3, 26/09/2017, n. 22333; Cassazione civile, sez. un.,
22/02/2012, n. 2572). Quindi la compensazione delle spese deve dirsi motivata quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito o di rito contengano considerazioni giuridiche di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.
Applicando tali principi al caso di specie si evince con assoluta chiarezza come anche tale motivo di appello debba essere rigettato: il Tribunale ha accolto solo parzialmente entrambe le domande delle parti, ed ha esplicitamente statuito in motivazione che per tali ragioni ha ritenuto di dover compensare le spese.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
Le spese processuali ben possono essere regolamentate in termini di integrale compensazione anche per il secondo grado di giudizio avuto riguardo al respingimento di entrambi gli appelli, al comportamento processuale delle parti ed allo svolgimento complessivo della vicenda processuale.
Il gravame deve pertanto essere respinto e la gravata pronuncia confermata.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante e dell' appellante-incidentale dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro persona del suo legale rappresentante p.t. nonché Controparte_1 CP_3
in persona dei suoi legali rappresentanti pro – tempore, e e Controparte_4 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 231/2021 emessa in data 05.03.2021 nel procedimento RG 3585/2014 e sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_4
medesima pronuncia così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli;
- conferma per l'effetto la gravata pronuncia;
- compensa tra le parti le spese del grado
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante e dell' appellante-incidentale dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2023
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 683/2021
promosso da
) rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Bompadre ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Morrovalle, Via XXV aprile n. 67 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro c.f./p.i. , con sede legale e direzione in Bologna (BO), via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. munito dei poteri di CP_2
rappresentanza legale in forza di procura speciale del 26/05/2020 in autentica Notaio Dott. Per_1
di Bologna, ai nn. 93925/10524 di rep./fasc., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Netti
[...]
ed elettivamente domiciliata in Macerata alla via G. Carducci n. 63 presso lo studio del difensore
AP
Nonché la (C.F. e P.IVA ) quale impresa designata per la Regione Marche alla CP_3 P.IVA_2
gestione del Fondo di garanzia vittime della strada, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in persona dei suoi legali rappresentanti pro – tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Egidi ed elettivamente domiciliata in Ancona alla via Barilari n. 37 presso lo studio del difensore AP
( Cf ) rappresentato e difeso dall' Laura Gaudeni ed Controparte_4 C.F._2
elettivamente domiciliato in Fermo, Via Prosperi n° 33/A presso lo studio del difensore
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
residente a [...] CP_5
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proprietario e conducente di Controparte_4
una moto da cross Kawasaki, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata i sigg. CP_5
e nonché la compagnia assicuratrice per chiedere il
[...] Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 18.3.2010 alle ore 19.00 in Via Amendola in Monte San Giusto, quando , alla guida della propria autovettura “Kawasaki” telaio
JKAKX125LLA031595 veniva urtato dal sig. che invadeva la propria corsia alla guida di Parte_1
un ciclomotore Piaggio di proprietà di ed assicurato con la compagnia CP_6 CP_5 CP_1
Si costituiva , contestando la domanda evidenziando che l'impatto era avvenuto nella Parte_1
propria corsia, e che, tra l' altro, la moto da cross era priva di immatricolazione, dispositivi luminosi, di assicurazione e che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi al . Controparte_4
Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni tutti subiti chiedendo di chiamare in causa quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Si CP_3
costituiva la compagnia contestando l' an ed il quantum. Si costituiva Controparte_1
anche su autorizzazione del Tribunale, eccependo la mancanza della negoziazione CP_3
assistita e l'insussistenza di un suo obbligo ex art. 283 Cod. assicurazioni. Rimaneva contumace CP_5
. Veniva quindi esperita la negoziazione e atteso l'esito negativo, all'esito della espletata
[...]
istruttoria ( prova orali, CTU cinematica e CTU medico-legali su entrambi i conducenti-danneggiati ) il
Tribunale di Macerata con sentenza n. 231/2021 emessa in data 05.03.2021 nel procedimento RG
3585/2014, così decideva: “1) NN , e la compagnia CP_5 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al Controparte_1
risarcimento dei danni sofferti da per le causali di cui in parte motiva, che, Controparte_4 considerata la percentuale di responsabilità ascritta e detratto l'acconto di euro 200,00, liquida in euro € 29.662,29 (attuali), oltre interessi nella misura legale dalla sentenza e fino al soddisfo;
2)
NN e la convenuta , in persona Controparte_4 Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di , considerata Parte_1
la percentuale di responsabilità ascritta, delle seguenti somme: - per invalidità temporanea: euro
19.242,30 oltre accessori come in parte motiva - per danno biologico permanente: euro 62.782,20 oltre accessori come in parte motiva - per pregiudizio biologico futuro: euro 6.000,00 (attuali) oltre interessi legali dalla sentenza e fino al soddisfo - per spese mediche: euro 728,34 oltre accessori come in parte motiva - per compromissione capacità lavorativa specifica: euro 34.889,40 oltre accessori come in parte motiva 3) Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello chiedendo, in parziale riforma, Parte_1
sentir “ - accertare e dichiarare che il danno da compromissione della capacità lavorativa specifica riportato dal signor in conseguenza del sinistro occorso in data 18.03.2010 era pari, Parte_1
nella sua interezza, ad €. 91.644,00= e, per l'effetto, tenuto conto della corresponsabilità nella misura del 40% del medesimo signor nella causazione di tale sinistro, condannare il signor Parte_1
e la quale Compagnia designata dal F.G.V.S., in solido tra loro, al Controparte_4 CP_3
pagamento in favore del primo, a titolo di risarcimento di detto danno, della somma di €. 54.986,40=, oltre accessori come da parte motiva della sentenza gravata;
- accertare l'integrale soccombenza della nei confronti del signor e, per l'effetto, condannare la prima all'integrale CP_3 Parte_1
rifusione delle spese di lite sopportate dal secondo nel giudizio di primo grado e da liquidare, alla luce del decisum (scaglione tra €. 52.000,00= ed €. 260.000,00=), in €. 759,00= per esborsi, ed €.
13.430,00= per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge, ed oltre rimborso di spese di c.t.u., c.t.p. e registrazione, ovvero, in subordine, accertare la soccombenza prevalente del signor e della nei confronti del signor Controparte_4 CP_3 [...]
, e per l'effetto, compensare tra dette parti le spese di lite nella misura del 40% e condannare Pt_1
il signor e la in solido tra loro, a rifondere nella misura del 60% al Controparte_4 CP_3
signor le spese di lite del giudizio di primo grado, sulla base di una individuazione, nel Parte_1
loro importo totale, nella misura sopra indicata. Con vittoria di spese”.
Si costituivano: l' chiedendo “respingere la impugnazione avverso la sentenza n. CP_3
231/2021 del Tribunale di Macerata proposta da in quanto infondata in fatto e diritto Parte_1 e condannare il medesimo a restituire ad quanto la lui percepito in virtù Parte_1 CP_3
dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (€ 134.330,26) in eccedenza rispetto al dovuto, oltre interessi”; chiedendo “ respingere integralmente l'avversa impugnazione Controparte_4
e le domande ex adverso proposte;
in via di appello incidentale : in via principale : accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado e le domande avanzate in primo grado e quindi NEL MERITO
: accertato e dichiarato: che il sinistro patito dal sig. , in data 18/03/2010 è Controparte_4
stato determinato dalla colpevole condotta del sig. , accertata per l'effetto la esclusiva Parte_1
responsabilità del predetto nella causazione del sinistro , CONDANNARE la Controparte_1
quale responsabile civile , in solido con i sig.ri e , al risarcimento dei
[...] CP_5 Parte_1
danni sofferti dal sig dunque per l'effetto CONDANNARE la Controparte_4 [...]
quale responsabile civile , in solido con i sig.ri e al Controparte_1 CP_5 Parte_1
versamento in favore del sig. della somma di euro 221.828,83 ( al netto dell' Controparte_4
acconto ricevuto di euro 200,00) o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia da valutarsi anche in via equitativa dal Giudice o quanto meno condannare i medesimi al versamento della somma che risulterà dovuta in forza della espletata CTU medico legale , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
Sempre in via di appello incidentale : in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del
4° motivo di appello respingere la domanda avanzata dal sig a titolo di danno da ridotta Pt_1
capacità lavorativa specifica poiché insussistente e comunque non provato. in via subordinata si chiede che , in accoglimento dei motivi di appello n° 1-2-3-4 ed in riforma della sentenza di primo grado venga accertata la prevalente responsabilità, in misura non inferiore al 80% , del sig. Pt_1
nella causazione del sinistro e per l'effetto vengano CONDANNATI la Controparte_1
quale responsabile civile , in solido con i sig.ri e , al risarcimento dei danni CP_5 Parte_1
sofferti dal sig , dunque per l'effetto vengano CONDANNATI la Controparte_4 [...]
quale responsabile civile , in solido con i sig.ri e al Controparte_1 CP_5 Parte_1
versamento in favore del sig. della somma di euro 177.463,06 ( al netto dell' Controparte_4
acconto ricevuto di euro 200,00) o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia da valutarsi anche in via equitativa dal Giudice o quanto meno vengano condannati i medesimi al versamento della somma che risulterà dovuta in forza della espletata CTU medico legale , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio In via di appello incidentale condizionato : nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del'appello incidentale condannare la , e in solido Controparte_8 Parte_1 CP_5
tra di loro alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. nella misura del 40% di quelle CP_4
maturate in primo grado. In via istruttoria si reiterano tutte le richieste avanzate in primo grado e si chiede l'ammissione delle prove per testi dedotte con la memoria ex art. 183 VI n° 2 non ammesse , la chiamata a chiarimenti del CTU Dr. avanzata all'udienza del 2/07/2018 , richiamando le Per_2
osservazioni svolte dal CTP Dr. cui il CTU non ha dato corretta ed esaustiva risposta e si Per_3
chiede il rinnovo e/o in subordine la chiamata a chiarimenti del CTU Ing già formulate nelle Per_4
note autorizzate del 12/09/2018., con conseguente revoca delle ordinanze del giudice di primo grado del l 4/08/2016 , del 2/07/2018 e del 28/09/2018”. Rimaneva contumace . CP_5
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 25 gennaio 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo contesta la somma liquidata “in favore del signor a Parte_1
titolo di risarcimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica”.
Il motivo non è fondato.
Lo contesta che il Tribunale abbia ritenuto di limitare l'importo riconosciuto entro €. 58.149,00 Pt_1
, somma richiesta dal convenuto nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale ( cfr pg.
11 ) precisando i criteri presi in considerazione per giungere a tale importo, mentre l'attuale appellante nella prima memoria ex art. 183 cpc ed in sede di p.c. ( cfr note di udienza del 14 luglio
2020 ) aveva precisato, quanto agli importi richiesti, di richiedere €. 58.149,00 “ovvero di quella diversa che, allo stesso titolo, riterrà adeguato liquidare, anche in via equitativa”.
Osserva il Collegio che tale frase deve intendersi come formula di stile: sul punto la S.C. è pacifica ( ex multis cfr. Cass Sez. I n. 3532/2022; Cass I Cassazione Civile Sez. III 26 settembre 2017 n. 22330) la suddetta formula è una c.d. clausola di salvaguardia valida quando il danno da risarcire non consente una puntuale determinazione ex ante del quantum risarcibile, ma è priva di qualsiasi rilevanza qualora la originaria incertezza sul quantum sia venuta meno nel corso della fase istruttoria (come nel caso in esame essendo stata quantificata la pretesa in esito della c.t.u.): essendo quindi venuto meno il requisito dell' incertezza nella determinazione del quantum, “ il reiterato riferimento della parte alla - non più attuale - originaria situazione di incertezza, si palesa oggettivamente inconferente rispetto al dato acquisito nel successivo sviluppo dell'attività processuale e, dunque, la invocazione della medesima clausola non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, venendo a risolversi in una mera forma stilistica” (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n.
12724 del 21/06/2016).
Correttamente quindi il Tribunale ha liquidato l' importo nei limiti richiesti in quanto “ Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art.112 c.p.c., prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda ( cfr- Cass. Civ . sentenza n.12159 del 7 maggio 2021).
Il secondo motivo contesta la compensazione delle spese di lite e verrà trattato successivamente in un' ottica di organica trattazione della vicenda processuale essendo stata a contestata anche da altro appellato.
Quanto all' appello incidentale proposto dal con i primi due motivi da trattare CP_4
congiuntamente in quanto connessi, viene eccepita “Errata valutazione delle prove ed errata pronuncia laddove il Tribunale di Macerata ricostruiva la dinamica del sinistro - conseguente violazione di legge” e 2)Errata pronuncia laddove il tribunale di macerata statuiva sui profili e sulla misura della responsabilita' del sig. nella causazione del sinistro- errata valutazione delle CP_4
prove – violazione di legge”.
Le doglianze sono prive di pregio.
In materia di sinistro stradale la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria operando solo nell'ipotesi in cui non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e ne deriva che il danneggiato, che vuole vincere tale presunzione, ha il preciso onere di dimostrare non solo la colpa dell'antagonista ma altresì di provare di essersi pienamente uniformato alla norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza nonché di aver fatto il possibile per evitare l'incidente. Ed è vero che l'onere probatorio del danneggiato può essere assolto nei modi ordinari, mediante prova orale, prova documentale o prova per presunzioni, queste ultime aventi le caratteristiche imposte dall'art. 2729
c.c., ma si richiede che gli elementi presuntivi siano gravi precisi e concordanti, venendo meno in caso contrario la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso.
E nel caso in esame, nel corso del giudizio di primo grado, dall' accurata istruttoria effettuata risulta accertata la responsabilità concorsuale delle parti seppur non paritaria in quanto il primo giudice ha ritenuto riconoscere a carico di nella misura del 60% e nella misura del 40% a Controparte_4
carico dello . Parte_1 Non avendo lo contestato il punto, quanto alla responsabilità del osserva il Collegio Pt_1 CP_4
che dall' esame delle testimonianze, della Ctu cinematica e del rapporto in atti si evince: a) la Via
Amendola era percorsa in salita dalla moto da cross condotta da in discesa dal ciclomotore CP_4
Piaggio, condotto dallo;
b) il sinistro è avvenuto verso le ore 19 del mese di marzo in un tratto Pt_1
di strada buio e quindi in condizioni di scarsa visibilità; c) gli agenti hanno accertato che l'impatto fra i mezzi sia avvenuto fra la parte laterale destra della moto da cross e la parte laterale destra del ciclomotore e ciò permette di affermare che se ognuno avesse viaggiato sulla propria carreggiata o avesse tenuto adeguatamente la destra non si sarebbe verificato un urto da fiancata destra contro fiancata destra;
d) il ciclomotore era preceduto da un veicolo ( cfr teste - verbale ud. Tes_1
24.10.2016) che riferisce “io mi sono accorta della presenza del ciclomotore Piaggio nel momento in cui ho sentito l'urto e quindi ho guardato nello specchietto, aggiungo che un attimo prima ho incrociato una moto da cross che procedeva senza fari e che quasi mi stava urtando e se io non avessi sterzato prontamente d'istinto quantomeno mi avrebbe toccato lo specchietto;
io prima ho visto a circa 50 metri una specie di ombra nella strada che si avvicinava e quando era più vicino ho capito che era una moto” e ciò conferma che la moto da cross ( modello di moto che peraltro ha divieto di viaggiare su strada ) viaggiava senza luci e chiaramente al centro della carreggiata avendo sfiorato lo specchietto della teste e che “il tutto è avvenuto in un brevissimo lasso di tempo, qualche istante dopo che la moto mi ha sfiorata…………. posso dire che l'urto è avvenuto all'incirca al centro della strada”.
Di conseguenza il deve essere riconosciuto prevalentemente responsabile del sinistro: si CP_4
immetteva nella circolazione stradale con un mezzo da cross che può essere utilizzato solo in pista ( tanto che ex art. 124 Cds l'organizzatore deve stipulare un'assicurazione ad hoc), il mezzo era privo di copertura assicurativa, era senza immatricolazione e quindi senza targa, era privo di dispositivi luminosi ( cfr doc ) e non marciava lungo il margine destro della carreggiata.
Con altro motivo viene rilevata “ Errata statuizione laddove il tribunale di Macerata quantificava il danno sofferto dal sig. dal sig. “ CP_4 Pt_1
Ritiene il Collegio di non dover discostarsi neanche in questo caso dalla decisione del Tribunale.
Il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni a cui è giunto il perito il cui elaborato risulta esaustivo, analitico ed immune da vizi logici e non ci sono ad avviso del Collegio ragioni per discostarsene: il
CTU ha infatti esaminato la documentazione sanitaria in atti ha effettuato l' anamnesi del paziente, ed ha anche risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata in ogni sua parte. Da aggiungere che il Tribunale ha proceduto alla liquidazione basandosi sulle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano così applicando valori monetari aggiornati secondo l'attuale capacità di acquisto della moneta e ciò comporta il respingimento dell' appello incidentale.
E né può essere accolta la doglianza relativa al mancato riconoscimento al del danno da CP_4
cenestesi lavorativa che è il danno in conseguenza del quale il soggetto leso nello svolgere le medesime attività cui attendeva prima dell'evento dannoso, è costretto a sopportare maggiori sforzi e a subire una più grave usura. E' una voce di danno non patrimoniale che incide sulla capacità lavorativa generica e che non dà origine ad un danno patrimoniale in quanto non incide sul patrimonio del soggetto danneggiato, il quale pur continuando a percepire i medesimi redditi da lavoro antecedenti al fatto dannoso, subisce i disagi di una maggiore fatica nel compiere le medesime azioni proprie di una ben specifica attività lavorativa. Non può dare origine ad un autonomo risarcimento ma dev'essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è, per l'appunto, la valutazione del danno alla salute ( Cassazione civile, sez. III, 27/06/2007, n. 14840. Cfr ex multis Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 09/10/2015, n. 20312) . E' il on ha provato di aver subito un ulteriore danno specifico. CP_4
Peraltro le contestazioni dell'appellato-appellante incidentale si basano sull'elaborato del proprio ctp, che non ha valore di prova trattandosi di mera allegazione difensiva (Cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 17-
10-2019, n. 26314).
Le stesse considerazioni, oltre a quanto già statuito in merito, valgono per rigettare il motivo sub 4)
“Errata statuizione sul danno patrimoniale riconosciuto al sig. per ridotta capacita' Parte_1
lavorativa” e per confermare la quantificazione del danno così come riconosciuto allo . Pt_1
Con l' ultimo motivo il osì come lo (con il secondo motivo) si dolgono dell' avvenuta CP_4 Pt_1
compensazione delle spese di lite.
Invero la norma di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cassazione civile, sez. 3, 26/09/2017, n. 22333; Cassazione civile, sez. un.,
22/02/2012, n. 2572). Quindi la compensazione delle spese deve dirsi motivata quando le argomentazioni svolte per la statuizione di merito o di rito contengano considerazioni giuridiche di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.
Applicando tali principi al caso di specie si evince con assoluta chiarezza come anche tale motivo di appello debba essere rigettato: il Tribunale ha accolto solo parzialmente entrambe le domande delle parti, ed ha esplicitamente statuito in motivazione che per tali ragioni ha ritenuto di dover compensare le spese.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti.
Le spese processuali ben possono essere regolamentate in termini di integrale compensazione anche per il secondo grado di giudizio avuto riguardo al respingimento di entrambi gli appelli, al comportamento processuale delle parti ed allo svolgimento complessivo della vicenda processuale.
Il gravame deve pertanto essere respinto e la gravata pronuncia confermata.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante e dell' appellante-incidentale dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro persona del suo legale rappresentante p.t. nonché Controparte_1 CP_3
in persona dei suoi legali rappresentanti pro – tempore, e e Controparte_4 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 231/2021 emessa in data 05.03.2021 nel procedimento RG 3585/2014 e sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_4
medesima pronuncia così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli;
- conferma per l'effetto la gravata pronuncia;
- compensa tra le parti le spese del grado
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante e dell' appellante-incidentale dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2023
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico