Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 632/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n.
632/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Giovinazzo (indirizzo
PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
- (C.F. e P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alberta Scaglione
(indirizzo PEC: ; Email_2
- (C.F. e P.I.: n. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Responsabile pro tempore della Funzione Legale e Contenzioso, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gustavo Birio (indirizzo PEC:
; Email_3
- (C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (indirizzo PEC: ; Email_4
resistenti preso atto che l'udienza del 27.05.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 19.03.2025, ritualmente comunicato alle parti;
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preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 16 e 20 maggio 2025 (parte ricorrente), 25.03.2025 (parte resistente
[...]
) e 19.05.2025 (parte resistente , Controparte_5 Controparte_3
con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi;
preso atto altresì che nella propria nota conclusionale parte ricorrente ha dedotto per la prima volta eccezioni di nullità della notifica delle cartelle impugnate;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co.
2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e ss. C.P.C., ha Parte_2
adito in giudizio i resistenti indicati in epigrafe proponendo opposizione avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento nr. 09420230018057585/000, notificata in data
18/04/2024 - Ruolo nr. 2023/002500, Atti giudiziari anno 2018 - emesso da
[...]
in nome e per conto del – Corte Controparte_5 Controparte_4
d'Appello di Roma – - afferente somme iscritte a ruolo a Controparte_6
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titolo di recupero multe e ammende (€. 18.000,00), spese processuali (€. 210,00) e cassa depositi e prestiti – cassa ammende (€. 2.000,00), per una somma complessiva di €. 20.210,00, riguardante il recupero di multe ed ammende in relazione alla sentenza nr. 3945 dell'11/04/2018 della Corte d'Appello di Roma;
2) cartella di pagamento nr. 09420230013662733/000, notificata in data
18/04/2024 – Ruolo nr. 2023/001611, Atti giudiziari anno 2019 – emesso da
[...]
in nome e per conto del – Corte Controparte_5 Controparte_4
d'Appello di Roma – - afferente somme iscritte a ruolo a Controparte_6 titolo di recupero multe, per una somma complessiva di €. 34.000,00, in relazione al cumulo di pene pecuniarie della Procura Generale di Roma n. 002066/2018 del
18/01/2019.
In particolare, l'opponente ha eccepito, nei termini come argomentati in ricorso a cui si rinvia, che i crediti vantati dal Ministero della Giustizia non sono dovuti nell'ammontare complessivo richiesto (€. 54.210,00), atteso che, in primo luogo, relativamente alla cartella sopra indicata al n. 1), in data 18/01/2019 la Procura
Generale presso la Corte d'Appello di Roma, con provvedimento n. 002066/2018, determinava l'unificazione della pena inflitta dalla sentenza nr. 3945 dell'11/04/2018 della Corte d'Appello di Roma con la pena inflitta con la sentenza emessa dalla Corte
d'Appello di Roma in data 30/05/2017 nel procedimento nr. 2315/2015 (divenuta irrevocabile il 15/05/2018), disponendo che le pene fossero unificate nella misura di anni 11 di reclusione ed €. 34.000,00 di multa, mentre, in secondo luogo, la cartella sopra indicata al n. 2), “duplica la richiesta di pagamento di €. 18.000,00 in relazione alla sentenza nr. 3945 del 11/04/2018, già erroneamente formulata con la cartella esattoriale nr. 09420230018057585/000”, nonché “non tiene in considerazione che la stessa Corte d'Appello di Roma, con Ordinanza emessa nel procedimento nr.
484/2019 R.G.I.E., in data 22/10/2019 (…), riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati dalla stessa Corte d'Appello di Roma con sentenza emessa in data 30/05/2017 ed i fatti giudicati, sempre dalla stessa Corte d'Appello di
Roma, con sentenza emessa in data 11/04/2018, rideterminando, per l'effetto, la pena complessiva in anni 7 e mesi 8 di reclusioni, oltre €. 18.800,00 di multa”.
Integrato regolarmente il contraddittorio, si costituivano i resistenti
[...]
ed le quali, nei termini come Controparte_5 Controparte_3
argomentati nelle rispettive comparse a cui si rinvia, eccepivano, la prima, la propria
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carenza di legittimazione passiva nonché, la seconda, la correttezza del proprio operato.
Si costituita altresì l'altra parte resistente, il , il quale, nei Controparte_4
termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ha chiesto l'accertamento dell'attualità del credito nei termini ivi indicati (€ 18.800,00 per la cartella n. 09420230013662733000 ed € 2.210,00 per la cartella n.
09420230018057585000, per un totale di € 21.010,00), con la conseguente rideterminazione del credito intimato con gli atti opposti.
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati.
Va preliminarmente evidenziato che, nella note conclusionali, la parte ricorrente ha sostenuto per la prima volta la tesi della nullità delle opposte cartelle di pagamento, atteso che, in primo luogo, “manca la notifica dell'invito al pagamento, per come sancito dall'art. 212 Testo Unico spese di giustizia, che rappresenta l'atto prodromico alle cartelle esattoriale sottese” e che, in secondo luogo, tali cartelle
“non sono mai state notificate al ricorrente, che ne ha appreso l'esistenza soltanto attraverso informazioni acquisite presso gli sportelli di Controparte_1
”.
[...]
Sul punto, va evidenziato che tali eccezioni, mai sottoposte prima al contraddittorio, sono evidentemente tardive e, dunque, inammissibile in rito poiché introdotte – in violazione del principio secondo cui gli atti conclusivi svolgono una funzione solo illustrativa delle difese precedentemente svolte – ben oltre la fase assertiva (coincidente con il primo termine di cui all'art. 281 duodecies, comma quarto, C.P.C., non richiesto nel caso di specie) che ha definitivamente cristallizzato il thema decidendum. Né ha pregio evidenziare, in senso contrario, la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il potere di rilievo d'ufficio da parte del giudice può comunque esercitarsi solo all'interno del perimetro tracciato dagli elementi già dedotti dalla parte ed acquisiti al giudizio (cfr., tra le tante, Cass., sez. III,
23/02/2023, n. 5689: “Pur essendo la nullità negoziale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, essa non può essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano già acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (nella specie, la Corte, nel confermare la Pronuncia d'appello impugnata che non aveva preso direttamente
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in considerazione l'eccezione tardiva dei ricorrenti, in quanto contenuta solo nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e, al tempo stesso, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per accertare di ufficio l'invocata nullità di un contratto di fideiussione, richiama la sentenza delle SS.UU. n. 41994 del 2021, la quale ha statuito che i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità competente, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ. in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata — perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza — salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; cfr., altresì, Trib. Teramo, sez. I,
04/04/2022, n. 344, in motivazione: “In primo luogo, l'eccezione è inammissibile, in quanto formulata tardivamente soltanto in comparsa conclusionale: al riguardo, giova osservare che le comparse conclusionali sono finalizzate all'illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez II, ord. n. 20723/2018), con vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile neanche dall'eventuale accettazione del contraddittorio (v. Cass. n. 13769 del 2017; Cass. n. 25598 del 2011) peraltro nel caso di specie non avvenuta (avendo l'intervenuta eccepito l'inammissibilità dell'eccezione nella propria memoria di replica). Quanto detto vale anche per le eccezioni che siano rilevabili anche d'ufficio, come quella di nullità (v. l'art. 1421 cod. civ.), laddove tali eccezioni non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo. Il rilievo d'ufficio, infatti, va tenuto distinto dall'accertamento d'ufficio: la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della domanda, configuranti eccezione, presuppone pur sempre che essi risultino dal materiale probatorio legittimamente acquisito, nel divieto non solo della scienza privata del giudice, ma soprattutto nel rispetto del principio dispositivo e delle preclusioni e decadenze disposte dalle norme processuali a carico di entrambe le parti: sicché,
l'assenza (o la tardiva produzione) degli elementi probatori in base ai quali poter accertare la dedotta nullità preclude al giudice il rilievo d'ufficio”).
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In ogni caso, relativamente alla notifica delle cartelle di pagamento, dalla stessa prospettazione addotta in ricorso (“Il sig. , recatosi presso gli Uffici Parte_1 dell per conoscere il proprio carico debitorio nei Controparte_5
confronti delle diverse Amministrazioni, apprendeva che nei suoi confronti erano state emesse anche le cartelle esattoriali nr. 09420230018057585/000 e nr.
09420230013662733/000, delle quali il predetto, tuttavia, non ne aveva mai ricevuto la formale notifica. Lo stesso Ufficio informava il sig. che le due cartelle Pt_1
esattoriali erano depositate presso la Casa Comunale del Comune di Benestare, in attesa della loro notifica, in quanto non erano state notificate per asserito trasferimento del destinatario. Ciononostante, il sig. , recatosi presso Parte_1
l'Ufficio competente del Comune di Benestare, ritirava la notifica delle predette cartelle di pagamento, dalla lettura delle quali apprendeva: (…)”) emerge chiaramente il raggiungimento dello scopo, appunto con l'avvenuto ritiro presso l'ufficio postale, che impedisce, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, C.P.C., qualsivoglia declaratoria di nullità della notifica.
Inoltre, anche tenendo conto della documentazione già in atti, si appalesa comunque infondata la doglianza relativa alla dedotta nullità delle cartelle di pagamento per omesso previo invito di pagamento ai sensi dell'art. 212 D.P.R. n.
115/2002, atto estraneo alla sequenza procedimentale della riscossione coattiva a mezzo ruolo e, quindi, non è necessariamente prodromico alla iscrizione a ruolo del relativo credito (cfr. Cass., sez. III, 01/02/2024, n. 2973, in motivazione: “
1.3. Tanto acclarato in linea generale, nella specie la "opposizione" formulata da è stata CP_7
indirizzata avverso l'invito al pagamento emesso e notificato - in uno all'estratto di condanna penale - dall'Ufficio recupero crediti del Tribunale militare di Napoli. Si tratta di un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di qualsivoglia efficacia esecutiva, anteriore alla formazione del ruolo (titolo esecutivo nel procedimento di riscossione coattiva, giusta il disposto dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973) e nemmeno - a seguito della modifica dell'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002 apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - necessariamente prodromico alla iscrizione a ruolo del relativo credito (Cass. 10/05/2023, n. 12614; Cass. 23/04/2020, n. 8147; Cass.
13/09/2017, n. 21178). Avverso siffatto invito al pagamento - atto estraneo alla sequenza procedimentale della riscossione coattiva a mezzo ruolo - non era
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proponibile opposizione esecutiva, sicché essa non poteva - come invece accaduto - essere esaminata nel merito.”)
Sempre in via preliminare, va riconosciuto l'interesse a prendere parte al presente giudizio di opposizione dell'esattore, non solo per il dato incontestabile per cui oggetto del giudizio concerne la contesta legittimità o, comunque, efficacia, di atti emessi da tale ente convenuto (cartelle di pagamento), ma anche perché la prospettazione attorea si incentra su lamentate condotte illegittime dello stesso ente riscossore (l'aver emesso le opposte cartelle in relazioni a ruoli esattoriali per pretese di pagamento non dovute nella complessiva entità ingiunta) che hanno dato causa all'odierno giudizio. Inoltre, si deve tenere conto anche degli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente creditore, che ha provveduto ad inserire la pena pecuniaria e le spese di giustizia nei ruoli trasmessi all'ente riscossore (cfr., per un caso analogo, Cass, ord. n. 12385 del
21 maggio 2013: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestatala anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'arto opposto e ha perciò interesse a resistere in ragione dell'incidenza che una eventuale pronuncia di annullamento può avere sul rapporto esattoriale”; cfr., altresì Trib. Torre Annunziata, sez. II, 10/10/2014, n. 2688, in motivazione).
Volgendo ora l'attenzione, nel merito, all'unica questione ritualmente e tempestivamente introdotta in giudizio, il resistente ha Controparte_4
allegato e compiutamente documentato le seguenti circostanze:
- la cartella esattoriale n. 09420230013662733000 ha titolo nel provvedimento di cumulo n. 23/2019 del 18.01.2019 emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma e relativo alle pene comminate con le sentenze della Corte di Appello di Roma del 30.05.2017 (irrevocabile 15.05.2018) e del
11.04.2018 (irrevocabile 19.12.2018), rideterminando la pena in anni 11 di reclusione ed € 34.000,00 di multa, nonché, con successivo provvedimento del 04.11.2019,
l'anzidetta Procura Generale ha rideterminato ulteriormente la pena in anni 6, mesi
11, giorni 3 di reclusione ed € 18.800,00 di multa a seguito dell'ordinanza della Corte di Appello che ha riconosciuto il vincolo di continuazione fra i reati;
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- dunque, l' presso la Corte d'Appello di Roma ha Controparte_6
trasmesso ad in data 16/7/2024 con Nota B prot. 2008/24 Controparte_3
(emessa su Nota A 3627/21) il provvedimento del 04.11.2019 della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma per l'aggiornamento della posizione contabile dell'odierno opponente , con la conseguenza che il debito afferente la Parte_1 cartella n. 09420230013662733000 ammonta attualmente ad € 18.800,00;
- in ordine alla cartella n. 09420230018057585000, l'anzidetto ha CP_6
segnalato ad (ticket n. 23429927) il mancato sgravio della Controparte_3 multa pari a € 18.000,00 assorbita nel cumulo n. 23/2019 del 18.01.2019 nonché, a seguito di tale segnalazione, la relativa partita di credito n. 7904/2023 è stata adeguata ed ammonta attualmente ad € 2.210,00 riferite esclusivamente a spese processuali e cassa delle ammende.
Pertanto, sulla base di siffatte risultanze documentali in atti, va rideterminato quanto dovuto da parte opponente in € 18.800,00 per la cartella n.
09420230013662733000 (in relazione al decreto di riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di distinte sentenze di condanna) ed
€ 2.210,00 per la cartella n. 09420230018057585000 (esclusivamente per spese processuali e cassa delle ammende), per un totale di € 21.010,00.
Configurandosi in tal modo nel caso di specie una richiesta di pagamento, mediante le impugnate cartelle, solo in parte non dovuto, questo formulava, CP_6
nei predetti termini, una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis C.P.C. con ordinanza dell'11.12.2024.
Tuttavia, la parte opponente non aderiva a tale proposta argomentando sul fatto che le cartelle impugnate andrebbero annullate, chiedendo le stesse un pagamento non dovuto in quanto non corrispondente al reale carico debitorio del ricorrente e l'Ente impositore dovrebbe procedere con la formazione di un nuovo ruolo, corrispondente all'importo realmente dovuto.
Siffatta argomentazione, incentrata su una impostazione meramente formalistica, non risulta condivisibile, atteso che, in realtà, l'avvenuto accertamento di una richiesta di un pagamento mediante cartella esattoriale solo in parte non dovuto comporta, all'esito del giudizio di opposizione a tale cartella, un accoglimento solo parziale della pretesa dell'opponente mediante la riduzione del suo debito con la rideterminazione del suo preciso ammontare.
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In particolare, l'anzidetto accertamento configura la conseguente pronunzia di parziale accoglimento della domanda di annullamento della cartella esattoriale mediante la rideterminazione della somma dovuta quale residuo debito dell'opponente, in quanto la controversia in opposizione a cartella esattoriale non si risolve nella mera verifica di regolarità formale del titolo, bensì comporta (quando, come nel caso di specie, l'opposizione riguardi anche l'an della pretesa) la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra Ente creditore e l'opponente. Ne consegue che, senza che occorra domanda riconvenzionale dell'Ente, il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la rideterminazione del credito residuo (cfr., in questo senso, Cass., sez. lav., 04/07/2007, n. 15041, in motivazione).
Stante l'accoglimento solo parziale dell'opposizione nonché l'infondatezza della argomentazione su cui la parte opponente non ha inteso aderire alla proposta conciliativa di questo Ufficio, sussistono quindi nel caso di specie i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle cause riunite come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina quanto dovuto da parte opponente in € 18.800,00 in relazione alla cartella di pagamento n. Parte_1
09420230013662733000 ed € 2.210,00 in relazione alla cartella n.
09420230018057585000, per un totale di € 21.010,00;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Locri il 28 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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