TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 272/2021 alla udienza del 14/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. S. Tomassini Parte_1
ricorrente
E
“ in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. Annibali e A.
Luzi
resistente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2021, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare:
di aver svolto lavoro subordinato dipendente presso la società
[...]
in modo costante e continuativo Controparte_1 per 54 ore settimanali dal 01/02/2000 al 04/03/2020 con mansioni e qualifica di
Pasticcera livello 3 CCNL Panifici – Federpan;
che il lavoro subordinato veniva svolto per almeno 9 ore al giorno e per sei giorni la settimana compreso il lavoro notturno per 4 ore die.
che per l'intera durata del rapporto di lavoro subordinato in particolari periodi dell'anno - Periodo Pasquale ( un mese) – settimana di Carnevale – Periodo
Natalizio (due settimane) e l'intera Settimana della festività di San Giuseppe la sig.ra aveva espletato lavoro straordinario per oltre 5 ore al Parte_1 giorno;
di condannare per l'effetto la società Controparte_1
al pagamento della somma di Euro 156.000,00 ovvero a
[...] quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate nell'intero rapporto di lavoro, corrispettivo per il lavoro
2 notturno e compenso il lavoro straordinario nell'intero periodo di attività lavorativa subordinata oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
di ordinare alla convenuta società di Controparte_1 formalizzare l'intero rapporto di lavoro svolto dalla dal Parte_1
01/02/2000 al 31/03/2020 presso gli Istituti Previdenziali secondo l'effettivo orario di lavoro svolto full-time senza soluzione di continuità per l'intero periodo;
di condannare la società al risarcimento del Controparte_1 danno previdenziale subito in conseguenza della insufficiente formalizzazione del rapporto di lavoro subordinato svolto dalla ricorrente.
Esponeva la ricorrente di aver prestato attività di lavoro subordinato febbraio 2000 al 04 marzo 2020 alle dipendenze della società CP_1
con qualifica di pasticciera , livello A 3, CNNL Panifici –Federpan
[...]
(Produzione) e con orario giornaliero a tempo pieno di almeno 10 ore per sei giorni la settimana senza soluzione di continuità per l'intero periodo;
che il rapporto di lavoro era stato però formalizzato dalla parte datoriale, dal punto di vista retributivo e contributivo , come rapporto di lavoro part-time per sole 20 ore settimanali fino al 31/12/2004 e soltanto in data 1/01/2005 veniva
“ufficializzato” il rapporto full time per 40 ore settimanali;
che in realtà dal 01/02/2000 al 31/03/2002 aveva svolto attività di lavoro subordinato con orario 8,45 – 17,30 dal lunedì al sabato per un totale settimanale pari a 54 ore e da aprile 2002 dalle ore dalle ore 04,00 alle ore 13,00 sempre dal lunedì al sabato;
di non aver mai percepito alcunché a titolo di lavoro notturno, né
l'integrale pagamento delle ore di lavoro ordinario e straordinario;
che, dal gennaio 2015 l'orario di lavoro dell'esponente era stato nuovamente modificato dalla parte datoriale dalle 03,00 alle 12,00 dal lunedì al sabato, sempre senza ricevere somme a titolo di lavoro notturno né l'integrale pagamento del lavoro ordinario e straordinario:
3 che dal gennaio 2019 l'orario veniva ulteriormente modificato e la prestazione lavorativa dell'esponente iniziava alle 03,00 e terminava alla 11,00 sempre senza alcun indennità per lavoro notturno e senza pagamento del rilevante lavoro straordinario.
Di non aver mai goduto di festività e permessi retribuiti (ROL) né di ferie sebbene tali voci fossero state indicate nelle buste paga;
che alla data di cessazione del rapporto non le era stato corrisposto tutto quanto dovuto sia con riferimento alle ore di lavoro ordinario svolto sia con riferimento all'ingente lavoro straordinario prestato in favore della società
[...]
per un importo lordo pari ad Controparte_1
Euro 156.000,00.
Ciò posto in fatto, rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva la società resistente eccependo innanzitutto la prescrizione dei crediti vantati relativamente agli anni antecedenti il 2016, in quanto la decorrenza di tale prescrizione operava in corso di rapporto e non era differita alla cessazione dello stesso.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
All'udienza del 23.6.23 veniva sentito il teste , il quale riferiva di Tes_1 aver lavorato presso la ditta convenuta dal 1991 fino al 2019 e che la ricorrente non veniva la mattina ma iniziava a lavorare di notte.
4 A volte, riferiva il teste, iniziavano il turno insieme, verso le tre di notte;
il Pt_2 spesso usciva dal lavoro insieme alla , altre volte si tratteneva a pulire, Parte_1 mentre la alle 13.00 andava via;
Parte_1
Il teste dichiarava che il suo orario di lavoro era dalle 4 e ciò fino al 2017, quando dovette accudire la moglie malata;
Riferiva il he era vero che dal 01/01/2015 al 31/12/2018 la Pt_2 Parte_1 aveva lavorato, sempre presso la sede di IA UR , per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 03,00 alle ore 12,00, ma specificava che era stato in aspettativa dal 2017 fino a ottobre/novembre 2018, allorquando rientrava al lavoro con un turno che andava alle 7/7 e 30 circa fino alle 13:00 fino al Marzo
2019; successivamente il riprendeva il vecchio turno. Pt_2
Confermava che la ricorrente lavorava dall'una di notte alle 13 durante la settimana di carnevale, dalle 3 o quattro di notte alle 14.00 nella settimana di
Natale e dalle 22 alle 14 durante la settimana di San Giuseppe.
Il teste non sapeva riferire se la ricorrente chiedesse o meno i permessi ma dichiarava che tutti i dipendenti usufruivano delle fere ogni anno durante il mese di agosto nonché la prima settimana a gennaio quando il forno rimaneva chiuso.
Alla medesima udienza veniva sentito il teste , dipendente della Tes_2 resistente dal 1994.
Il teste confermava che la ricorrente, fino al 2004, durante il rapporto lavorativo intrattenuto con la società resistente aveva sempre eseguito l'orario di
20 ore settimanali.
Specificava il teste che di aver presentato egli stesso la al Parte_1 datore di lavoro nei primi mesi del 2000.
5 Il teste riferiva che vedeva arrivare la ricorrente al lavoro alle 08:30. Il Tes_2 finiva il suo turno di lavoro alle 11:30/12 circa e anche la ricorrente finiva di lavorare per quell'ora, dal lunedì al sabato.
Proseguiva il teste osservando che la ricorrente, durante il rapporto lavorativo intrattenuto con la società resistente dal 1/1/2005 aveva sempre osservato l'orario di 40 ore settimanali;
in particolare ricordava che la ricorrente prendeva servizio alle 05:00 circa fino alle 11,30/11,40 e sempre da lunedì al sabato. Ciò poteva precisare perché alle 05:00 il teste era già al lavoro.
Negava decisamente che per oltre 12 anni la avesse preso Parte_1 servizio alle 4 di mattina per lavorare continuativamente fino alle 13.00 e confermava gli orari sopra riferiti.
Precisava il teste che il sabato non si faceva la produzione perché il giorno dopo, domenica, era chiuso ma la preparava gli ordini di pasticceria Parte_1 fino alle 08:30/9 dopodiché preparava le cose per il lunedì e aiutava il datore di lavoro a preparare le pinse prodotte solo il mercoledì ed il sabato;
Per quanto riguarda il periodo natalizio – proseguiva il teste - l'orario del forno era sempre lo stesso;
a carnevale e precisamente giovedì grasso e il sabato la veniva a lavorare un paio d'ore prima rispetto al suo turno;
per Parte_1 quanto riguarda pasqua anche lì da metà circa della settimana precedente (dal mercoledi al sabato) veniva a lavorare qualche ora prima;
in questi due periodi di carnevale e pasqua il datore di lavoro era solito dare una mancia premio ma non poteva dire di aver visto consegnare detta mancia anche alla , anche Parte_1 la stessa gli aveva riferito di averla ricevuta.
6 Il teste ricordava che dopo queste festività l'orario di lavoro tornava quello ordinario e il datore di lavoro, quando il lavoro diminuiva, faceva recuperare lla ricorrente le ore di lavoro in più, facendola uscire mezz'ora o un'ora prima.
Il poi precisava che nel periodo in cui la ricorrente lavorava, era il Tes_2 datore di lavoro, unitamente al teste medesimo e ad un altro dipendente, a preparare l'impasto del pane e della pizza.
Tutto ciò che riguardava la preparazione di panettoni natalizi, pizze di formaggio pasquali e pizze agrodolci pasquali veniva fatto solo dal CP_1 personalmente, il quale non permetteva l'intervento di nessuno forse per gelosia e tutela della ricetta degli impasti.
Il teste sentito all'udienza del 22.12.2023 riferiva di aver lavorato Tes_3 presso la ditta dalla fine del 2014 fino a dicembre del Controparte_1
2019 e che all'epoca la già lavorava per la ditta resistente. Parte_1
Il teste si occupava delle consegne ai clienti della con orario CP_1
6:40/13:00. Arrivava normalmente sul posto di lavoro almeno una mezz'ora prima e a fine turno si tratteneva per circa 30/40 minuti anche dopo.
Non era in grado di riferire quale fosse l'orario osservato dalla , Parte_1 ma quando la mattina giungeva sul luogo di lavoro la trovava già in laboratorio.
Al teste era anche capitato di essersi recato presso la , in orario CP_1 notturno (due/tre di notte) per acquistare o consumare un cornetto o altro prodotto di pasticceria e di aver sempre trovato la ricorrente che stava lavorando.
Confermava che la ricorrente dall'1.1.2019 al giorno delle dimissioni del teste medesimo, avvenute il 17 o il 18 dicembre 2019, lavorava dal lunedì al sabato dalle 03,00 alle ore 11,00.
Per quanto riguarda le ferie, le stesse erano imposte e legate alle chiusure dell'attività, in genere a cavallo tra luglio e agosto e, a volte, dopo capodanno.
7 Alla medesima udienza veniva sentito il teste , il quale Testimone_4 premetteva che sua moglie aveva lavorato presso la ditta resistente dai primi mesi del 2005 e sino al dicembre 2019.
Ciò premesso riferiva, limitatamente al periodo in cui sua moglie aveva lavorato presso la , di essere solito, almeno tre volte a Controparte_1 settimana, accompagnare la propria moglie sul luogo di lavoro intorno alle 6:00 del mattino;
quindi il teste facevo un giro al bar e successivamente circa alle 7:00 tornava al forno per acquistare la pizza ed entrava in laboratorio, ove vedeva anche la ricorrente.
Riferiva di aver spesso visto la ricorrente entrare alle sei insieme alla coniuge del teste e che alle 13:00 non trovava più la ricorrente in laboratorio.
L'orario di lavoro del teste era 7:30 13:30, con due rientri pomeridiani, ma spesso prendeva permessi orari per andare a riprendere la moglie, ed inoltre beneficiava di permessi ex legge 104”.
Il teste precisava che durante il periodo in contestazione sua moglie si era assentata diverse volte per malattia e in un'occasione per sei mesi.
Il il teste non lavorava e dunque non accompagnava la moglie al Tes_5 lavoro.
Riferiva che per il periodo natalizio gli orari erano sostanzialmente gli stessi, mentre per Pasqua e Carnevale la moglie andava da sola perché entrava prima ed usciva dopo l'orario ordinario di lavoro: le ore lavorate in più le recuperava dopo le feste.
Il teste infine riferiva che la moglie gli aveva riferito che il titolare, quando preparava certi tipi di dolci, non voleva nessuno intorno.
8 Queste le risultanze istruttorie.
Come è ben noto, l'onere della prova in merito allo svolgimento di lavoro straordinario, incombe sul lavoratore che ne chieda la retribuzione.
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. (Nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923,
n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione). Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 (Rv. 606783
- 01).
Difatti sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Sez. L - , Sentenza n. 16150 del 19/06/2018, Rv. 649482 - 01).
9 Ciò premesso, si rileva che la prova testimoniale esperita nel corso del processo non ha fornito elementi univoci ed oggettivi sulla base dei quali ritenere la fondatezza del ricorso.
Ad esempio il teste riferiva che 2015 al 2018 la aveva Pt_2 Parte_1 lavorato, sempre presso la sede di IA UR , per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 03,00 alle ore 12,00;
al contrario il teste riferiva che la ricorrente, fino al 2004, aveva Tes_2 sempre eseguito l'orario di 20 ore settimanali e specificava che la stessa arrivava al lavoro alle 08:30. Il teste poi riferiva ce la ricorrente cessava di lavorare alle
11,30/12,00 proprio in concomitanza con il teste.
Sempre il teste riferiva che dal 1/1/2005 la aveva sempre Tes_2 Parte_1 osservato l'orario di 40 ore settimanali, prendendo servizio alle 05:00 circa e lavorando fino alle 11,30/11,40 e sempre da lunedì al sabato.
Il teste che si occupava delle consegne ai clienti della Tes_3 CP_1 con orario 6:40/13:00, arrivando normalmente sul posto di lavoro almeno una mezz'ora prima, riferiva di trovare a quell'ora la già in laboratorio, ma Parte_1 non era in grado di riferire quale fosse l'orario di lavoro della ricorrente.
Peraltro il fatto di aver incontrato in qualche occasione la ricorrente in orario notturno (due/tre di notte) per acquistare o consumare un cornetto o altro prodotto di pasticceria è circostanza del tutto generica, che peraltro non confligge con le altre risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che allorquando venivano svolte ore di lavoro in più, le stesse venivano compensate con uscite anticipate.
Nessuna prova è poi emersa in ordine alla mancata fruizione di permessi o di ferie.
10 Alla luce dell'istruttoria svolta, dunque, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario;
Ascoli Piceno, li 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
11