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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 562/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA DEL VECCHIO
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA DEL VECCHIO con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 senza essere coniugati e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 14/03/2022. Per_1
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti
“CONDIZIONI 1) Il minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
2) Quanto al diritto di visita del sig. , in ragione delle attuali esigenze di tenuto Pt_1 Per_1 conto dell'età, il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino per minimo due sere a settimana, da concordarsi tra i genitori, senza pernottamento, oltre eventualmente la sera in settimana in cui il sig. accompagnerà il minore al corso di inglese o eventuali altri e Pt_1 diversi corsi che il minore frequenterà in futuro, salvo diversi e migliori accordi tra le parti tenuto conto delle esigenze del bambino e lavorative della coppia;
3) Le parti altresì concorderanno di volta in volta i weekend in cui starà con il padre, Per_1
a cui deve essere garantita la frequentazione con il figlio almeno per due fine settimana al mese, uno breve da venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola a sabato pomeriggio e uno lungo, da venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola a domenica sera, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori;
4) Il sig. , inoltre, terrà il figlio con sé tutti i sabati dalle 10:00 per consentire al bambino Pt_1 di frequentare il corso di piscina a Merate, ove il padre accompagnerà per poi tenerlo Per_1 con sé sino alle 17:00 circa;
5) Nei weekend di competenza della madre sarà quest'ultima ad accompagnare il figlio alla casa paterna dove il padre lo prenderà con sé per portarlo al corso di piscina, salvo diversi accordi tra le parti;
6) Quanto alle festività, le parti si accorderanno di volta in volta con divisione equa anche dei singoli periodi festivi. In via subordinata, in mancanza di accordo, il figlio resterà in via alternata con ciascun genitore per ogni festività (per il periodo natalizio, sarà alternato il periodo dall'inizio delle festività al 31/01 mattina e dal 31/01 mattina alla ripresa dell'asilo/lezioni scolastiche salvo possibilità per il genitore che non ha passato Natale con il bambino di tenerlo alla vigilia o Santo Stefano);
7) Quanto al periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, potendo scegliere un luogo di villeggiatura da comunicarsi all'altro genitore entro il 1° maggio di ogni anno;
8) Durante i periodi di vacanza suindicati ciascun genitore dovrà consentire all'altro di sentire il figlio telefonicamente e/o in videochiamata almeno una volta al giorno;
9) Per il resto del periodo feriale del bambino durante la chiusura della scuola, le parti proseguiranno con l'ordinaria gestione settimanale del minore come indicato nelle precedenti condizioni;
10) Tutti gli accordi sopra riportati e relativi alla gestione del tempo che il figlio trascorrerà con ciascun genitore sono da intendersi validi e applicabili salvo ogni migliore accordo che,
pagina 2 di 4 di volta in volta, le parti eventualmente raggiungeranno tra loro anche tramite sms/whatsapp/e-mail/verbalmente;
11) Le parti dovranno altresì sempre garantire un sano rapporto di comunicazione tra loro sulle questioni che attengono il figlio, garantendo nei periodi di permanenza presso di loro il contatto telefonico e/o in videochiamata con il figlio all'altro genitore;
12) Le parti, inoltre, si impegnano reciprocamente a rispettare i tempi e a tutelare il benessere del minore, garantendo che l'introduzione di eventuali nuove relazioni sentimentali avvenga in modo da non compromettere la serenità del figlio e rispettando la figura genitoriale dell'altro, evitando comportamenti che possano generare conflitti o confusione nel contesto familiare;
13) Il sig. verserà alla sig.ra – in ragione delle attuali esigenze di Pt_1 CP_1 Per_1 tenuto conto della sua età nonché del fatto che la madre attualmente abita nella casa di proprietà dei genitori ed è da questi coadiuvata – a titolo di contributo al mantenimento per il figlio l'importo di Euro 350,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT la prima volta ad un anno dalla sentenza;
14) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dal protocollo intitolato “Linee guida concernenti le spese per i figli”, sottoscritto in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza, qui da intendersi integralmente riportato e ritrascritto, salvo quanto previsto per la mensa qui da intendersi spesa straordinaria;
15) Quanto all'assegno unico, quest'ultimo verrà percepito integralmente dalla sig.ra
CP_1
16) Quanto alla casa di Robbiate, Via del Carrobbio 86, il sig. continuerà ad abitarla e Pt_1 farsi carico interamente delle relative spese;
17) la sig.ra si impegna a trasferire formalmente la propria residenza e quella del CP_1 figlio presso l'attuale dimora abituale e/o la residenza che la medesima in futuro individuerà per sé e per il bambino;
18) Salvo migliori accordi tra le parti in futuro i due cani resteranno con il sig. , salvo la Pt_1 possibilità della sig.ra di tenerli con sé in accordo con il medesimo, anche ad CP_1 esempio nei periodi in cui questo si trova in trasferta per lavoro e le spese straordinarie per la loro gestione (es. spese veterinarie) saranno da suddividersi al 50%;
19) Le parti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio del figlio e/o di ogni altro documento identificativo per loro e per il figlio minore, ivi compreso il passaporto;
20) Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 562/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA DEL VECCHIO
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA DEL VECCHIO con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 senza essere coniugati e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 14/03/2022. Per_1
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/04/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti
“CONDIZIONI 1) Il minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
2) Quanto al diritto di visita del sig. , in ragione delle attuali esigenze di tenuto Pt_1 Per_1 conto dell'età, il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino per minimo due sere a settimana, da concordarsi tra i genitori, senza pernottamento, oltre eventualmente la sera in settimana in cui il sig. accompagnerà il minore al corso di inglese o eventuali altri e Pt_1 diversi corsi che il minore frequenterà in futuro, salvo diversi e migliori accordi tra le parti tenuto conto delle esigenze del bambino e lavorative della coppia;
3) Le parti altresì concorderanno di volta in volta i weekend in cui starà con il padre, Per_1
a cui deve essere garantita la frequentazione con il figlio almeno per due fine settimana al mese, uno breve da venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola a sabato pomeriggio e uno lungo, da venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola a domenica sera, fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori;
4) Il sig. , inoltre, terrà il figlio con sé tutti i sabati dalle 10:00 per consentire al bambino Pt_1 di frequentare il corso di piscina a Merate, ove il padre accompagnerà per poi tenerlo Per_1 con sé sino alle 17:00 circa;
5) Nei weekend di competenza della madre sarà quest'ultima ad accompagnare il figlio alla casa paterna dove il padre lo prenderà con sé per portarlo al corso di piscina, salvo diversi accordi tra le parti;
6) Quanto alle festività, le parti si accorderanno di volta in volta con divisione equa anche dei singoli periodi festivi. In via subordinata, in mancanza di accordo, il figlio resterà in via alternata con ciascun genitore per ogni festività (per il periodo natalizio, sarà alternato il periodo dall'inizio delle festività al 31/01 mattina e dal 31/01 mattina alla ripresa dell'asilo/lezioni scolastiche salvo possibilità per il genitore che non ha passato Natale con il bambino di tenerlo alla vigilia o Santo Stefano);
7) Quanto al periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, potendo scegliere un luogo di villeggiatura da comunicarsi all'altro genitore entro il 1° maggio di ogni anno;
8) Durante i periodi di vacanza suindicati ciascun genitore dovrà consentire all'altro di sentire il figlio telefonicamente e/o in videochiamata almeno una volta al giorno;
9) Per il resto del periodo feriale del bambino durante la chiusura della scuola, le parti proseguiranno con l'ordinaria gestione settimanale del minore come indicato nelle precedenti condizioni;
10) Tutti gli accordi sopra riportati e relativi alla gestione del tempo che il figlio trascorrerà con ciascun genitore sono da intendersi validi e applicabili salvo ogni migliore accordo che,
pagina 2 di 4 di volta in volta, le parti eventualmente raggiungeranno tra loro anche tramite sms/whatsapp/e-mail/verbalmente;
11) Le parti dovranno altresì sempre garantire un sano rapporto di comunicazione tra loro sulle questioni che attengono il figlio, garantendo nei periodi di permanenza presso di loro il contatto telefonico e/o in videochiamata con il figlio all'altro genitore;
12) Le parti, inoltre, si impegnano reciprocamente a rispettare i tempi e a tutelare il benessere del minore, garantendo che l'introduzione di eventuali nuove relazioni sentimentali avvenga in modo da non compromettere la serenità del figlio e rispettando la figura genitoriale dell'altro, evitando comportamenti che possano generare conflitti o confusione nel contesto familiare;
13) Il sig. verserà alla sig.ra – in ragione delle attuali esigenze di Pt_1 CP_1 Per_1 tenuto conto della sua età nonché del fatto che la madre attualmente abita nella casa di proprietà dei genitori ed è da questi coadiuvata – a titolo di contributo al mantenimento per il figlio l'importo di Euro 350,00 da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT la prima volta ad un anno dalla sentenza;
14) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dal protocollo intitolato “Linee guida concernenti le spese per i figli”, sottoscritto in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza, qui da intendersi integralmente riportato e ritrascritto, salvo quanto previsto per la mensa qui da intendersi spesa straordinaria;
15) Quanto all'assegno unico, quest'ultimo verrà percepito integralmente dalla sig.ra
CP_1
16) Quanto alla casa di Robbiate, Via del Carrobbio 86, il sig. continuerà ad abitarla e Pt_1 farsi carico interamente delle relative spese;
17) la sig.ra si impegna a trasferire formalmente la propria residenza e quella del CP_1 figlio presso l'attuale dimora abituale e/o la residenza che la medesima in futuro individuerà per sé e per il bambino;
18) Salvo migliori accordi tra le parti in futuro i due cani resteranno con il sig. , salvo la Pt_1 possibilità della sig.ra di tenerli con sé in accordo con il medesimo, anche ad CP_1 esempio nei periodi in cui questo si trova in trasferta per lavoro e le spese straordinarie per la loro gestione (es. spese veterinarie) saranno da suddividersi al 50%;
19) Le parti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio del figlio e/o di ogni altro documento identificativo per loro e per il figlio minore, ivi compreso il passaporto;
20) Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”
pagina 3 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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