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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/07/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CIPOLLA PAOLO GIOVANNI
e da rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
CIPOLLA PAOLO GIOVANNI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 01/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 5 2) la casa coniugale, sita in ST DO (LO), via P. Borsellino n. 38/A, di proprietà dei ricorrenti nella misura del 50% indiviso ciascuno, rimarrà assegnata al SI.
con quanto l'arreda e la dota;
Parte_1
3) si dà atto che la SI.ra ha già lasciato l'abitazione familiare Parte_2 trasferendo il proprio domicilio in ST DO (LO), vai S. D'Acquisto n. 7;
4) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori secondo i dettami di cui al novellato art. 155 c.c., con prevalente collocamento abitativo presso l'abitazione del padre;
5) la SI.ra potrà vedere, frequentare e tenere con se i figli minori, Pt_2
compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed educative degli stessi e con i reciproci impegni lavorativi dei genitori, e fatto salvo un diverso accordo settimanale con il padre, con i seguenti tempi e modi: - per n. 2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, dalla fine degli impegni scolastici dei figli fino alle ore
22,00 circa - per due fine settimana al mese, con facoltà di tenere i figli a pernottare presso la propria abitazione nelle notti tra il sabato e la domenica (indicativamente dalle ore 10,00 circa del sabato, allorché si recherà a prelevare i figli dall'abitazione paterna, sino alle ore 22,00 circa della domenica, allorquando gli stessi rientreranno presso
l'abitazione paterna). Durante le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con i genitori la giornata del Santo Natale e quella di Santo Stefano. Durante le festività pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro il Lunedi Santo. Durante le vacanze estive i figli e Persona_1
potranno trascorrere con i genitori un periodo di almeno quindici Persona_2
giorni consecutivi. I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente i periodi di vacanza che trascorreranno con i figli, nonché la meta delle vacanze stesse, entro il 30 giugno di ciascun anno. Fatto salvo ogni diverso accoro tra i genitori. 6) i genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà genitoriale, obbligandosi a prendere concordemente le decisioni di straordinaria amministrazione e, quindi, di maggior interesse per i figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi i genitori si impegnano, comunque, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura della prole nel prioritario
pagina 2 di 5 interesse dei figli minori, impegnandosi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi ai fini di una loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
7) il SI. si accolla, in via esclusiva, l'onere di mantenimento ordinario dei Parte_1
figli, con lo stesso conviventi;
8) la SI.ra si impegna a corrispondere al SI. il 50% delle spese Pt_2 Parte_1
scolastiche, sanitarie non mutuabili, di tenore ricreativo e sportive, purché previamente concordate tra i coniugi e documentate, come meglio individuate nelle linee guida del
Tribunale di Milano che vengono allegate al presente ricorso (Doc. n. 27);
9) l'assegno unico per i figli, o comunque contributi equipollenti allorché spettanti, verranno integralmente percepiti dal SI. ; Parte_1
10) l'autovettura Opel Astra, Tg. FP174PW, intestata al SI. , rimarrà Parte_1
allo stesso assegnata;
11) l'autovettura Kia Sportage, Tg. DW286TE, intestata alla SI.ra , Parte_2
rimarrà alla stessa assegnata;
12) i coniugi dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
13) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio, per se stessi e per i figli minori, del passaporto e della carta di identità, e/o documenti e autorizzazioni equipollenti, validi anche per l'espatrio.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 5 2. e si sono sposati con matrimonio civile in ST Parte_1 Parte_2
DO in data 12.1.2008 (atto iscritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2008) e dalla loro unione sono nati due figli, il 17.4.2008 e il Persona_1 Persona_2
31.01.2011.
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49
c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro CP_1
contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio civile in ST DO in data 12.1.2008 (atto iscritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2008);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST DO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 21/07/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CIPOLLA PAOLO GIOVANNI
e da rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
CIPOLLA PAOLO GIOVANNI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 01/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 5 2) la casa coniugale, sita in ST DO (LO), via P. Borsellino n. 38/A, di proprietà dei ricorrenti nella misura del 50% indiviso ciascuno, rimarrà assegnata al SI.
con quanto l'arreda e la dota;
Parte_1
3) si dà atto che la SI.ra ha già lasciato l'abitazione familiare Parte_2 trasferendo il proprio domicilio in ST DO (LO), vai S. D'Acquisto n. 7;
4) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori secondo i dettami di cui al novellato art. 155 c.c., con prevalente collocamento abitativo presso l'abitazione del padre;
5) la SI.ra potrà vedere, frequentare e tenere con se i figli minori, Pt_2
compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed educative degli stessi e con i reciproci impegni lavorativi dei genitori, e fatto salvo un diverso accordo settimanale con il padre, con i seguenti tempi e modi: - per n. 2 pomeriggi infrasettimanali, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, dalla fine degli impegni scolastici dei figli fino alle ore
22,00 circa - per due fine settimana al mese, con facoltà di tenere i figli a pernottare presso la propria abitazione nelle notti tra il sabato e la domenica (indicativamente dalle ore 10,00 circa del sabato, allorché si recherà a prelevare i figli dall'abitazione paterna, sino alle ore 22,00 circa della domenica, allorquando gli stessi rientreranno presso
l'abitazione paterna). Durante le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con i genitori la giornata del Santo Natale e quella di Santo Stefano. Durante le festività pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro il Lunedi Santo. Durante le vacanze estive i figli e Persona_1
potranno trascorrere con i genitori un periodo di almeno quindici Persona_2
giorni consecutivi. I genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente i periodi di vacanza che trascorreranno con i figli, nonché la meta delle vacanze stesse, entro il 30 giugno di ciascun anno. Fatto salvo ogni diverso accoro tra i genitori. 6) i genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà genitoriale, obbligandosi a prendere concordemente le decisioni di straordinaria amministrazione e, quindi, di maggior interesse per i figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi i genitori si impegnano, comunque, a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura della prole nel prioritario
pagina 2 di 5 interesse dei figli minori, impegnandosi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi ai fini di una loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
7) il SI. si accolla, in via esclusiva, l'onere di mantenimento ordinario dei Parte_1
figli, con lo stesso conviventi;
8) la SI.ra si impegna a corrispondere al SI. il 50% delle spese Pt_2 Parte_1
scolastiche, sanitarie non mutuabili, di tenore ricreativo e sportive, purché previamente concordate tra i coniugi e documentate, come meglio individuate nelle linee guida del
Tribunale di Milano che vengono allegate al presente ricorso (Doc. n. 27);
9) l'assegno unico per i figli, o comunque contributi equipollenti allorché spettanti, verranno integralmente percepiti dal SI. ; Parte_1
10) l'autovettura Opel Astra, Tg. FP174PW, intestata al SI. , rimarrà Parte_1
allo stesso assegnata;
11) l'autovettura Kia Sportage, Tg. DW286TE, intestata alla SI.ra , Parte_2
rimarrà alla stessa assegnata;
12) i coniugi dichiarano di aver già fra loro regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
13) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio, per se stessi e per i figli minori, del passaporto e della carta di identità, e/o documenti e autorizzazioni equipollenti, validi anche per l'espatrio.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 5 2. e si sono sposati con matrimonio civile in ST Parte_1 Parte_2
DO in data 12.1.2008 (atto iscritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2008) e dalla loro unione sono nati due figli, il 17.4.2008 e il Persona_1 Persona_2
31.01.2011.
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49
c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro CP_1
contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio civile in ST DO in data 12.1.2008 (atto iscritto nei registri del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2008);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST DO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 21/07/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5