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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/06/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 12/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1357 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], e , nato ad [...] il Parte_1 Parte_2
31.08.1995, rappresentati e difesi dall'avv. Sabino Carpagnano, giusta procura allegata al ricorso;
-opponenti -
E
, in proprio e quale Controparte_1
procuratore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Ilaria De Leonardis, in virtù di procura generale alle liti;
-opposti -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 12/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/2/2023, e hanno impugnato gli avvisi di Parte_1 Parte_2
addebito, notificati dall' in data 27/1/2023, n. 314 2022 00079081 21 000, relativamente al CP_1
Tota per il periodo dal gennaio al maggio del 2021, per € 1.787,19, e n. 314 2022 00079080 20 000, relativamente al per il periodo dal gennaio al dicembre 2021, per € 3.196,25, a Parte_2
titolo di contributi I.V.S. asseritamente dovuti alla gestione commercianti sul minimale.
A sostegno del ricorso, dopo aver premesso di essere stati soci amministratori della “Energia
M.T.S.R.L.” hanno dedotto: che la società, di cui erano stati amministratori nel periodo suddetto,
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svolgeva “attività di gestione di stazioni di servizio, di impianti di distribuzione di carburanti ed impianti di autolavaggio, di officina meccanica, elettrauto, gommista e autocarrozzeria, di rivendita di prodotti petroliferi e di tutte quelle attività ad esse connesse come bar, ristorante, tavola calda, pizzeria, oltre che la rivendita di generi di monopolio come tabacchi, giornali, riviste e gestioni di ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio, totip, gratta e vinci e qualsiasi altro gioco SISAL, sale scommesse, sale gioco di ogni tipo, elettroniche e non, servizi vari di prestazioni telematiche di pagamento, di ricariche telefoniche, di accreditamento denaro su carte o conti correnti virtuali e qualsiasi altro servizio connesso a tali tecnologie[…]” con sede legale ad Andria alla Via Paisiello
n.33; che erano entrambi qualificati come soci amministratori, titolari al 50% ciascuno della proprietà della società ed entrambi iscritti alla gestione separata;
che in data 10.08.2020 la società era iscritta alla Camera di Commercio di Bari con codice ATEC0 n.47.3, trattandosi di società che avrebbe dovuto svolgere come attività prevalente l'attività di “stazione di servizio per distribuzione anche al minuto di carburanti e lubrificanti”; che in data 27.08.2020, la Energia M.T. S.R.L. stipulava con la un “Contratto di cessione gratuita dell'uso di Controparte_3 impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” (registrato in Barletta il 02.09.2020 al n.1452 – CP_ serie 3), in virtù del quale la concedeva ad uso gratuito e consegnava alla società summenzionata il punto vendita, sito in Barletta alla via Violante n.1, composto da impianto per la distribuzione automatica di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione, contraddistinto dai CP_ marchi, colori e insegne della;
che in data 09.09.2020 la concedeva in Controparte_4
affitto alla Energia M.T. S.R.L. il complesso aziendale, ivi compresi i beni e le licenze, sito sempre
CP_ in Barletta alla Via Violante n.1, annesso al punto vendita di cui al punto n.5, precisamente la concedeva in affitto il bar con le relative licenze per somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato e/o asporto;
che in data 06.10.2020 la Energia M.T. s.r.l trasmetteva
CP_ all'Agenzia delle Entrate, all' ed al Registro delle Imprese, la “Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.9 D.L.7/2007)” (n. pratica A06Q4504), finalizzata a comunicare l'inizio dell'attività della società Energia M.T. s.r.l., già iscritta al Registro delle Imprese, la quale veniva evasa dalla competente CCIAA in data 13.10.2020 (protocollo n.BA/RI/PRA/2020/000093046/0200); che in data 15.10.2020, l' comunicava l'accoglimento CP_1
della richiesta e la non avvenuta iscrizione alla Gestione Previdenziale degli Esercenti attività
CP_ commerciali per entrambi i soci;
che successivamente in data 16.10.2020 l' comunicava ad entrambi i soci che “a seguito della domanda presentata in data 06.10.2020, erano iscritti (nella
Gestione Commercianti) come titolari dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal
06.10.2020 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.10.2020”; che alla luce di ciò i soci chiedevano che fosse ripristinata la non iscrizione alla gestione previdenziale Commercio o,
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quantomeno, che fosse fornita adeguata motivazione in caso di diniego così come disposto dall'art.3 della L.241/90.
Ciò posto, hanno dedotto l' inesistenza e/o illegittimità dell'iscrizione dell'istante nella gestione commercianti: per l'inesistenza di un provvedimento dell' d'iscrizione d'ufficio dell'istante CP_1
nella gestione commercianti e/o, comunque, anche se esistente, per la mancata notificazione dello stesso;
per la mancata specificazione, nell'avviso d'addebito, della motivazione dell'iscrizione d'ufficio dell'istante, se esistente, nella gestione commercianti, in violazione degli artt.3 della legge n. 241/1990 e 1 della deliberazione n.36/1991; per la mancanza dei presupposti tali da CP_1 giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti, poiché non hanno mai svolto nella società attività lavorativa o gestionale, se non quella tipica del legale rappresentante. Hanno dedotto altresì che, in virtù di principi consolidati in materia, grava sull' l'onere di dimostrare la sussistenza CP_1 dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
In conseguenza di ciò hanno chiesto, previa sospensione degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione, che il Tribunale accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento dell' del CP_1
16/10/2020 di iscrizione d'ufficio del loro nominativo nella gestione commercianti, nonché
l'illegittimità degli avvisi di addebito conseguenti alla suddetta iscrizione con conseguente declaratoria di insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e di non dover corrispondere alcunché a tale titolo;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' e la costituitisi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare il difetto di CP_1 CP_2
legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione crediti contributivi . CP_5 CP_1
Nel merito, hanno eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità della iscrizione, evidenziando che dalla partecipazione dei ricorrenti alla società in qualità di amministratori può presumersi la loro effettiva partecipazione alla gestione aziendale, anche alla luce del fatto che a seguito di verifiche di ufficio dell' , i ricorrenti non risultano svolgere alcuna altra attività CP_1
prevalente rispetto a quella esercitata nella predetta società; sottolineando a tal proposito che i ricorrenti sono iscritti alla gestione separata, in qualità di amministratori della società. In conseguenza di ciò hanno concluso per il rigetto del ricorso.
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Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della essendo l'atto Controparte_2 impugnato stato emesso e notificato dall' , che è anche l'ente creditore e non risultando il CP_1 credito di cui all'avviso impugnato trasferito alla gestione della società di cartolarizzazione.
Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: gli avvisi di addebito impugnati, infatti risultano notificati il 27/1/2023 e il ricorso depositato in data 23/2/2023.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
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L'articolo 29, comma 1, della legge n. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, prevede che: “L' obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Occorre, quindi, sulla scorta della citata disciplina che, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, il contribuente svolga un'attività o gestisca un esercizio commerciale, che sia da esso gestito direttamente come titolare o come familiare coadiuvante o come socio di una società; in quest'ultimo caso è pero necessario, secondo quanto previsto dalla norma, che il contribuente, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e permanenza”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240/10 “...ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
In termini analoghi, tra le altre, anche le più recenti decisioni n. 19273/18 della Suprema Corte, secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente
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rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo,
l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”.
Inoltre, non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent.
n. 4440/2017).
Ancora, quanto ai rapporti tra ruolo di amministratore e iscrizione alla Gestione Commercianti i
Giudici di Legittimità hanno affermato che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 19273/2018).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel Registro dei Commercianti di un socio/amministratore, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società, il cui onere probatorio grava sul soggetto creditore, ossia nel caso di specie l' . CP_1
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi assolto dall' CP_1
l'onere probatorio, che su di esso gravava in quanto soggetto creditore che ha proceduto all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti, di dimostrare la sussistenza in capo alla
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ricorrente del presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In primo luogo, deve osservarsi che l'unico elemento che l' ha posto a fondamento CP_1 dell'iscrizione contestata in questa sede è rappresentato dal fatto che i ricorrenti hanno rivestito, nel periodo in cui sono stati iscritti alla gestione commercianti, l'incarico di soci e amministratori della
Energia M.T. S.r.l; ciò, secondo la prospettazione dell' , unitamente al fatto che i ricorrenti non CP_1
risulterebbero iscritti ad altra gestione contributiva, né risulterebbe abbiano percepito redditi da lavoro dipendente, consentirebbe di presumere la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
La prospettazione dell' , tesa quindi a dimostrare, sostanzialmente in via presuntiva, la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, non appare idonea a soddisfare l'onere probatorio che, sulla base dei consolidati e condivisibili principi di diritto innanzi richiamati, gravava sull' medesimo e che non essere sopperita da una prova contraria CP_1
articolata dalla parte opponente.
Pertanto, in considerazione della natura sostanzialmente presuntiva della prova che l' ha inteso CP_1 fornire per dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione
Commercianti, non può dirsi fornita da parte dell'Istituto la prova l'effettiva partecipazione dei ricorrenti all'attività lavorativa, né comunque in via abituale e prevalente alla gestione della società.
Alla luce di ciò, quindi, deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1 della legge n. 1397/1960, come sostituito dall'art. 29 della legge n. 160/1975, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e che quindi sussista una condizione di partecipazione dei ricorrenti alla gestione o cogestione della società in via abituale e prevalente, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi pretesi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti in relazione all'anno 2021, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione per tale anno ed annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
Relativamente al rapporto processuale tra i ricorrenti e l' , le spese processuali seguono la CP_1 soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sabino Carpagnano che ne ha fatto richiesta.
Relativamente al rapporto processuale tra i ricorrenti e la sussistono giusti motivi per Controparte_2
compensare le spese processuali tra le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avvisi di addebito proposta con ricorso depositato in data 23/2/2023 da e nei confronti dell' , Parte_1 Parte_2 CP_1
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dai ricorrenti e Parte_1 Parte_2
i contributi pretesi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per l'anno 2021;
[...]
2) ordina all' la cancellazione della relativa iscrizione e annulla gli avvisi di addebito CP_1
impugnati con il presente giudizio;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese processuali in favore degli opponenti, che liquida in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sabino Carpagnano;
4) compensa le spese processuali tra gli opponenti e la Controparte_6
data del deposito telematico.
[...]
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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