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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4324/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Flavio De Zorzi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Padova, Riviera
Paleocapa n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
TE
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Treviso, viale Verdi n. 21;
c.f.: P.VA_1
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
1
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, sia istruttoria che di merito perché infondata in fatto ed in diritto
NEL MERITO
Rigettarsi le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto ed, accertata e dichiarata l'operatività della polizza assicurativa di cui al presente atto - costantemente rinnovata a far data dal 1985 n. Controparte_2
020/27/00754051, e successivi rinnovi - per il sinistro relativo all'operazione chirurgica subita dal Sig
[...]
in data 28/06/2019, e connesse visite ed interventi, per i motivi esposti in narrativa, condannare Parte_1
(c.f. P.VA , in pesona del suo legale rappresentante TE P.VA_2 P.VA_3
pro-tempore a pagare a (c.f. ) la somma di €. 30.698,32= Parte_1 C.F._2
a titolo di indennizzo e/o risarcimento per le spese mediche da quest'ultimo sostenute, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
IN OGNI CASO Spese e competenze professionali interamente rifusi con distrazione in favore del sosttoscritto procuratore.
***
Si ripropongono le istanze istruttorie non ammesse e quindi si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il Sig. ha contratto presso la sede della NI , già Parte_2 TE [...]
, agenzia situata in Alba e denominata “Agenzia Generale di Alba” le seguenti polizze: Polizza del Controparte_3
1985 n. 020/27/00754051 stipulata con (doc sub n. 2); Polizza del 25/09/1990 n. Controparte_3
020/59/00802630 (con indicazione della “polizza sostituita 020/27/00754051”) conclusa con Controparte_3
(doc sub n. 3); Polizza del 25/09/1999 n. 020/59/00805418 (con indicazione della “polizza sostituita n.
020/59/00802630”); conclusa con (doc sub n. 4); Polizza del 25/09/2007 n. 020/59/00807804 Controparte_3
(con indicazione della “polizza sostituita n. 020/59/00805418”) conclusa con (doc sub n. 5); Polizza Controparte_3
del 25/09/2015 n. 020/59/00810588 con indicazione della (“polizza sostituita 020/59/00807804”); documenti del fasc.attore che si rammostrano al teste, concluse con “ (doc sub n. 6) in forza delle quali il Sig. CP_4 Pt_1
2
risulta beneficiario delle stesse;
Parte_1
2. Vero che le polizze di cui al punto che precede sono state contrattate e concluse con la NI , TE
già , per il tramite dell'Agente Dott. presso l'agenzia da quest'ultimo gestita con Controparte_3 Testimone_1
sede in Alba;
3. Vero che in data 21/06/2019 il Prof.Dott. con riferimento al Sig. Persona_1 Parte_1
rendeva la seguente dichiarazione “OD= Ulcera corneale che necessita di trapianto di cornea (cheratoplastica perforante) in data 28/06/2019 presso Clinica Fornaca di Torino” come da documento sub n. 7 fasc.attore che si rammostra al teste;
4. Vero che in data 28/06/2019 il Sig. si sottoponeve al trapianto di cornea come risulta dal doc sub Parte_3
n. 9 fasc.attore che si rammostra al teste;
5. Vero che il Sig. in data 25/06/2020 ha inoltrato la documentazione relativa al sinistro all'agente Parte_1
Dott. nonché alla relativa agenzia di Alba, a mezzo mail come risulta dal doc sub n. 12 fasc.attore che si Testimone_1
rammostra al teste;
6. Vero che il Sig. ha sotenuto un “intervento chirurgico di cheratoplastica perforante in cheratocono Parte_1
III stadio in evoluzione” come da fattura del 20/03/2002 intestata allo stesso che si rammostra al teste (doc sub n. 20 fasc.attore);
7. Vero che con riferimento all'intervento chirurgico di cheratoplastica perforante in cheratocono III stadio in evoluzione”, come da fattura del 20/03/2002 intestata al Sig. che si rammostra al teste (doc sub n. 20 fasc.attore), Parte_1
il Sig. ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa a tale evento all'Agente Dott. Parte_1 Tes_1
nonchè all'agenzia di Alba gestita dal Dott. per l'apertura del sinistro;
[...] Testimone_1
8. Vero che la compagnia , allora , ha provveduto a versare al Sig. TE Controparte_3 [...]
la somma di Euro 4.131,29= a seguito dell'esibizione e trasmissione della fattura per la prestazione effettuata Parte_1
dal Prof. datata 20/03/2002 che si rammosta al teste (doc sub n. 20 fasc.attore) e che la NI Persona_1
provvedeva a timbrare la predetta fattura con la seguente dicitura “TORO ASSICURAZIONI SPA Notula già ammessa al risarcimento sulla base delle condizioni della polizza in vigore”.
Si indicano quali testi in grado di riferire sulle predette circostanze i Sig.ri:
3
- DOTT. c/o Agenzia Generali Italia SPA di Alba, via Ognissanti n. 8 – 12051 Alba Testimone_1
(CN);
- RAG. c/o Agenzia Generali Italia SPA di Alba, via Ognissanti n. 8 – 12051 Alba Controparte_5
(CN);
- residente in [...]1, Alba (CN), 12051; Controparte_6
- SIG. residente in [...]1, Alba (CN), 12051; Controparte_7
- residente in [...]1, Alba (CN), 12051; Controparte_8
- PROF. DOTT. .so Massimo D'Azeglio n. 24, Torino – 10125. Persona_1
Per parte convenuta:
Nel merito
In via principale, svolti i necessari accertamenti, dichiarare l'annullamento del contratto ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1892 c.c.. In subordine, rigettarsi la pretesa avanzata in questa sede in applicazione del disposto di cui agli artt. 1893 e/o 1898 c.c. ed in virtù della corretta applicazione delle condizioni di assicurazione in atti documentate e qui integralmente richiamate quali parti integranti del presente atto.
In via di ulteriore subordine, contenersi l'indennizzo assicurativo cui sia eventualmente dichiarata tenuta la deducente impresa assicuratrice secondo quanto risulti di giustizia, in applicazione delle richiamate norme di legge nonché delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione della polizza di riferimento.
Con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria
Nel ribadire le contestazioni sollevate in merito al contenuto ed alle conclusioni della CTU medico-legale redatta dal dott.
depositata in data 27.04.2023 e resa disponibile in data 28.04.2023, nel riportarsi integralmente alle Persona_2
Per osservazioni critiche dei CCTTPP Dr. e Dr. si insiste affinché Codesto Giudice disponga la chiamata a Per_4
chiarimenti dei CCTTUU in merito alle osservazioni formulate dai citati CC.TT.PP.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
4
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., il signor affermava che il padre aveva contratto, Parte_1
fin dal 1986, con – poi incorporata dall'odierna convenuta – una polizza assicurativa Controparte_3
denominata “ ” a copertura dei rischi derivanti da malattie e conseguenti spese di Controparte_2
cura e intervento, provvedendo senza soluzione di continuità al rinnovo della predetta polizza e al pagamento dei premi assicurativi.
Nel 2019, l'odierno attore si sottoponeva ad intervento di trapianto di cornea in quanto affetto da cheratite batterica. Il costo sostenuto per l'operazione e per le conseguenti visite pre- e postoperatorie ammontava ad € 30.698,32, di cui chiedeva l'indennizzo alla compagnia assicuratrice.
Quest'ultima, tuttavia, negava la copertura assicurativa;
per tale ragione, il signor si Parte_1
determinava ad instaurare il presente giudizio nelle forme del rito sommario di cognizione.
Previa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio TE
confermando le motivazioni già addotte stragiudizialmente in merito all'asserita reticenza
[...]
dell'assicurato nella compilazione del periodico questionario funzionale alla valutazione del rischio. Ed infatti, la compagnia assicuratrice segnalava che il signor , nell'anno 2002, aveva subito un Parte_1
intervento chirurgico di cheratoplastica perforante in cheratocono III stadio in evoluzione. Tuttavia, tale circostanza – a detta della convenuta, in pacifico nesso causale con la cheratite batterica che aveva reso necessario l'intervento di trapianto di cornea del 2019 – era stata omessa dal signor all'ultimo Parte_1
rinnovo contrattuale (quello del 2015).
Per tale ragione, formulava domanda riconvenzionale di annullamento del contratto assicurativo ex art. 1892 cod. civ. o, comunque, chiedeva il rigetto della domanda attorea in applicazione degli artt. 1893 e
1898 cod. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 21.10.2021, il Giudice disponeva il mutamento del rito, ritenuto incompatibile con l'istruttoria tecnica da svolgersi nel presente giudizio.
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Alla successiva udienza dell11.11.2021, il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante c.t.u. medico-legale, con incarico affidato al dott. Persona_2
All'esito, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione.
I procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sull'annullabilità del contratto ex art. 1892 cod. civ.
al fine di paralizzare la domanda attorea, ha richiesto in via riconvenzionale la TE
declaratoria di annullamento del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1892 cod. civ.
La suddetta norma stabilisce che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
La norma prevede uno specifico termine decadenziale: l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
A quanto consta, non ha rispettato il termine di decadenza sopra indicato, avendo manifestato CP_1
la sua volontà di ottenere l'annullamento del contratto solo con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, pur avendo – già in fase stragiudiziale – espressamente dichiarato al signor Parte_1
di non intendere pagare l'indennizzo a fronte delle asserite reticenze. Si veda, a tal proposito, la comunicazione di del 5.11.2020 (che precede di quasi un anno la domanda riconvenzionale CP_1
svolta in questo giudizio), con la quale la compagnia assicuratrice declina l'invito alla procedura di
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mediazione adducendo, quale motivazione della mancata partecipazione, proprio le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente (doc. 18 di parte attrice).
Tuttavia, l'intervenuta decadenza ex art. 1892 cod. civ. non è stata tempestivamente eccepita da parte attrice.
In ogni caso, la tesi della convenuta non è condivisibile nel merito e ciò in quanto non vi è prova che il signor abbia agito con dolo o colpa grave. Parte_1
A tal proposito, si evidenzia innanzitutto che, trattandosi di un'ipotesi particolare di annullamento per la quale occorrono tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, l'onere probatorio sulla sussistenza di tali condizioni è a carico dell'assicuratore.
Il dolo sussiste ogni volta che il contraente abbia voluto nascondere il vero stato delle cose e ha una portata più ampia di quella prevista in generale per i vizi della volontà, comprendendo anche la reticenza;
non sono però necessari artifizi o raggiri poiché sono sufficienti la coscienza e la volontà di rendere dichiarazioni inesatte o reticenti nonché la consapevolezza del loro valore determinante sul consenso dell'altra parte nel caso in cui l'assicuratore nel questionario abbia specificamente richiamato l'attenzione dell'assicurato su quella circostanza.
Sussiste, invece, colpa grave ogni volta che la dichiarazione falsa o reticente sia frutto di una grave negligenza relativa al momento della coscienza dell'inesattezza o della reticenza o al momento della dichiarazione della notizia reticente o falsa.
Nel caso di specie, non pare ravvisarsi in capo al signor l'elemento soggettivo richiesto dalla Parte_1
norma, e ciò in quanto l'attore sapeva (o comunque era più che legittimato a pensare) che era nota a la sua precedente operazione del 2002, per avere la compagnia assicuratrice provveduto al CP_1
pagamento del relativo indennizzo.
Alcun dolo, dunque, può ascriversi in capo al signor – che certo non poteva pensare di Parte_1
7
indurre in errore sul punto la compagnia assicuratrice, dato che l'operazione del 2002 era stata registrata e indennizzata – né può ritenersi gravemente colpevole per non aver immaginato che, nonostante il pregresso pagamento dell'indennizzo, la compagnia avesse “dimenticato” la circostanza.
La giurisprudenza invocata dalla compagnia assicuratrice, peraltro, mal si attaglia al caso di specie. Se è pur vero che il dovere di diligenza dell'assicuratore non si spinge fino al controllo di altri documenti, potendo considerarsi notorie le sole circostanze risultanti da documenti allegati alla polizza in ordine alla quale sono state rese dichiarazioni inesatte o reticenti, il riferimento della pronuncia (Cass. civ., sez. III,
17 maggio 2004, n. 9342) è a quei documenti forniti dall'assicurando relativi contratti diversi da quello dell'annullamento del quale si discute.
Mentre, nel caso in esame, l'intervento chirurgico di cheratoplastica perforante del 2002 è stato indennizzato in virtù della medesima polizza assicurativa invocata nel presente giudizio, rinnovata senza soluzione di continuità.
Non sussistono dunque i presupposti per l'annullamento ex art. 1982 cod. civ. richiesto da parte convenuta.
2) Sul recesso ex art. 1893 e/o 1898 cod. civ.
In via subordinata, parte convenuta ha richiesto il rigetto della pretesa ai sensi degli artt. 1893 e/o 1898 cod. civ. La prima norma disciplina l'ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente in assenza di dolo o colpa grave;
la seconda, invece, riguarda la diversa ipotesi di aggravamento del rischio non comunicato dal contraente.
Occorre premettere che, in merito alla previsione di cui all'art. 1898 cod. civ., la c.t.u. espletata ha consentito di escludere che l'intervento di cheratoplastica perforante abbia costituito un fattore di aggravamento del rischio di contrarre la cheratite batterica (che ha costretto il signor al Parte_1
trapianto di cornea del 2019). Il c.t.u., infatti, ha replicato alle osservazioni del c.t.p. di CP_1
espressamente affermando che “la patologia citata non è in nesso causale con il pregresso intervento di cheratoplastica perforante del 2002” (pag. 30 dell'elaborato peritale).
8
In ogni caso, né l'art. 1898 né l'art. 1893 cod. civ. prevedono – per il caso di reticenze non dolose o colpose oppure per il caso di aggravamento del rischio non comunicato dall'assicurato – un'automatica esclusione del diritto del contraente ad ottenere l'indennizzo, bensì si limitano ad offrire all'assicuratore la possibilità di esercitare il recesso dal contratto, opzione che – nel caso di specie – mai è stata esercitata da CP_1
Ed infatti, entrambe le norme invocate dalla convenuta stabiliscono un termine specifico entro il quale l'assicuratore può invocare il rimedio del recesso: rispettivamente tre mesi dalla data di avvenuta conoscenza delle circostanze omesse o di un mese dalla conoscenza di quelle che comportano un aggravamento del rischio.
La limitazione temporale è dettata al fine di giustificare e contemperare la peculiare disciplina che attribuisce ad uno dei contraenti il diritto potestativo di recedere dal contratto unilateralmente.
Nel caso di specie, mai ha esercitato tale diritto. CP_1
E' certo che la stessa fosse a conoscenza delle reticenze o comunque dell'aggravamento del rischio quantomeno a far data dal 5.11.2020, poiché nella sua comunicazione (doc. 18) vi fa espresso riferimento.
Non risulta che, tra la data suddetta e l'avvio del presente giudizio abbia mai invocato tale rimedio con comunicazione recettizia inviata al contraente, né tantomeno ha formulato una specifica CP_1
domanda in tal senso nel corso del presente giudizio (che, in ogni caso, sarebbe stata tardiva). Tale non può essere, infatti, il generico richiamo alle norme contenuto nella domanda subordinata, che non fa alcun riferimento al recesso dal contratto assicurativo.
3) Sulla rideterminazione del quantum dovuto al signor Parte_1
Rigettata la domanda di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ. e ritenuti insussistenti i presupposti del recesso ex artt. 1893 e 1898 cod. civ., la domanda di indennizzo del signor Parte_1
deve trovare accoglimento.
Egli ha, infatti, specificato e debitamente documentato gli esborsi (docc. 10 e 11 attorei), tutti indubbiamente ricollegabili all'intervento di trapianto di cornea del 2019, per l'ammontare complessivo
9
di € 30.698,32.
La pretesa della convenuta di ottenere una riduzione dell'ammontare dell'indennizzo in applicazione del principio di equità e congruità non può trovare accoglimento.
Trattasi, infatti, di indennizzo assicurativo a fronte di un evento a copertura del quale il contraente ha volontariamente pagato un premio, e non di un risarcimento del danno.
Né il testo contrattuale pare porre limitazioni (se non di massimale, peraltro inesistente nel caso di intervento chirurgico, n.d.r.) alle spese mediche indennizzabili, escludendone ad esempio particolari categorie.
Pertanto, l'integrale importo degli esborsi effettuati dal signor dovrà essere oggetto di Parte_1
indennizzo da parte della sua compagnia assicuratrice.
Quanto alla rivalutazione della somma e agli interessi, si osserva quanto segue. In tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. (Cass. civ., sez. III, ord. 24 ottobre 2017, n. 25099).
Alla luce del principio appena esposto, sulla somma riconosciuta al signor a titolo Parte_1
indennitario spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
In particolare, sulla somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici
Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Sulle spese di lite e di c.t.u.
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La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza della convenuta. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (applicabile ratione temporis), valori medi.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 2.5.2023, devono essere poste a carico della convenuta in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la società a corrispondere a TE
, a titolo di indennizzo, la somma di € 30.698,32, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1
calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di annullamento del contratto assicurativo formulata dalla convenuta, nonché quella ex artt. 1893 e 1898 cod. civ.;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, TE Parte_1
che liquida in complessivi € 259,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
VA e CPA se dovuti per legge;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 2.5.2023, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 14 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4324/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Flavio De Zorzi giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Padova, Riviera
Paleocapa n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
TE
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Treviso, viale Verdi n. 21;
c.f.: P.VA_1
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
1
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, sia istruttoria che di merito perché infondata in fatto ed in diritto
NEL MERITO
Rigettarsi le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto ed, accertata e dichiarata l'operatività della polizza assicurativa di cui al presente atto - costantemente rinnovata a far data dal 1985 n. Controparte_2
020/27/00754051, e successivi rinnovi - per il sinistro relativo all'operazione chirurgica subita dal Sig
[...]
in data 28/06/2019, e connesse visite ed interventi, per i motivi esposti in narrativa, condannare Parte_1
(c.f. P.VA , in pesona del suo legale rappresentante TE P.VA_2 P.VA_3
pro-tempore a pagare a (c.f. ) la somma di €. 30.698,32= Parte_1 C.F._2
a titolo di indennizzo e/o risarcimento per le spese mediche da quest'ultimo sostenute, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
IN OGNI CASO Spese e competenze professionali interamente rifusi con distrazione in favore del sosttoscritto procuratore.
***
Si ripropongono le istanze istruttorie non ammesse e quindi si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il Sig. ha contratto presso la sede della NI , già Parte_2 TE [...]
, agenzia situata in Alba e denominata “Agenzia Generale di Alba” le seguenti polizze: Polizza del Controparte_3
1985 n. 020/27/00754051 stipulata con (doc sub n. 2); Polizza del 25/09/1990 n. Controparte_3
020/59/00802630 (con indicazione della “polizza sostituita 020/27/00754051”) conclusa con Controparte_3
(doc sub n. 3); Polizza del 25/09/1999 n. 020/59/00805418 (con indicazione della “polizza sostituita n.
020/59/00802630”); conclusa con (doc sub n. 4); Polizza del 25/09/2007 n. 020/59/00807804 Controparte_3
(con indicazione della “polizza sostituita n. 020/59/00805418”) conclusa con (doc sub n. 5); Polizza Controparte_3
del 25/09/2015 n. 020/59/00810588 con indicazione della (“polizza sostituita 020/59/00807804”); documenti del fasc.attore che si rammostrano al teste, concluse con “ (doc sub n. 6) in forza delle quali il Sig. CP_4 Pt_1
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risulta beneficiario delle stesse;
Parte_1
2. Vero che le polizze di cui al punto che precede sono state contrattate e concluse con la NI , TE
già , per il tramite dell'Agente Dott. presso l'agenzia da quest'ultimo gestita con Controparte_3 Testimone_1
sede in Alba;
3. Vero che in data 21/06/2019 il Prof.Dott. con riferimento al Sig. Persona_1 Parte_1
rendeva la seguente dichiarazione “OD= Ulcera corneale che necessita di trapianto di cornea (cheratoplastica perforante) in data 28/06/2019 presso Clinica Fornaca di Torino” come da documento sub n. 7 fasc.attore che si rammostra al teste;
4. Vero che in data 28/06/2019 il Sig. si sottoponeve al trapianto di cornea come risulta dal doc sub Parte_3
n. 9 fasc.attore che si rammostra al teste;
5. Vero che il Sig. in data 25/06/2020 ha inoltrato la documentazione relativa al sinistro all'agente Parte_1
Dott. nonché alla relativa agenzia di Alba, a mezzo mail come risulta dal doc sub n. 12 fasc.attore che si Testimone_1
rammostra al teste;
6. Vero che il Sig. ha sotenuto un “intervento chirurgico di cheratoplastica perforante in cheratocono Parte_1
III stadio in evoluzione” come da fattura del 20/03/2002 intestata allo stesso che si rammostra al teste (doc sub n. 20 fasc.attore);
7. Vero che con riferimento all'intervento chirurgico di cheratoplastica perforante in cheratocono III stadio in evoluzione”, come da fattura del 20/03/2002 intestata al Sig. che si rammostra al teste (doc sub n. 20 fasc.attore), Parte_1
il Sig. ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa a tale evento all'Agente Dott. Parte_1 Tes_1
nonchè all'agenzia di Alba gestita dal Dott. per l'apertura del sinistro;
[...] Testimone_1
8. Vero che la compagnia , allora , ha provveduto a versare al Sig. TE Controparte_3 [...]
la somma di Euro 4.131,29= a seguito dell'esibizione e trasmissione della fattura per la prestazione effettuata Parte_1
dal Prof. datata 20/03/2002 che si rammosta al teste (doc sub n. 20 fasc.attore) e che la NI Persona_1
provvedeva a timbrare la predetta fattura con la seguente dicitura “TORO ASSICURAZIONI SPA Notula già ammessa al risarcimento sulla base delle condizioni della polizza in vigore”.
Si indicano quali testi in grado di riferire sulle predette circostanze i Sig.ri:
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- DOTT. c/o Agenzia Generali Italia SPA di Alba, via Ognissanti n. 8 – 12051 Alba Testimone_1
(CN);
- RAG. c/o Agenzia Generali Italia SPA di Alba, via Ognissanti n. 8 – 12051 Alba Controparte_5
(CN);
- residente in [...]1, Alba (CN), 12051; Controparte_6
- SIG. residente in [...]1, Alba (CN), 12051; Controparte_7
- residente in [...]1, Alba (CN), 12051; Controparte_8
- PROF. DOTT. .so Massimo D'Azeglio n. 24, Torino – 10125. Persona_1
Per parte convenuta:
Nel merito
In via principale, svolti i necessari accertamenti, dichiarare l'annullamento del contratto ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1892 c.c.. In subordine, rigettarsi la pretesa avanzata in questa sede in applicazione del disposto di cui agli artt. 1893 e/o 1898 c.c. ed in virtù della corretta applicazione delle condizioni di assicurazione in atti documentate e qui integralmente richiamate quali parti integranti del presente atto.
In via di ulteriore subordine, contenersi l'indennizzo assicurativo cui sia eventualmente dichiarata tenuta la deducente impresa assicuratrice secondo quanto risulti di giustizia, in applicazione delle richiamate norme di legge nonché delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione della polizza di riferimento.
Con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria
Nel ribadire le contestazioni sollevate in merito al contenuto ed alle conclusioni della CTU medico-legale redatta dal dott.
depositata in data 27.04.2023 e resa disponibile in data 28.04.2023, nel riportarsi integralmente alle Persona_2
Per osservazioni critiche dei CCTTPP Dr. e Dr. si insiste affinché Codesto Giudice disponga la chiamata a Per_4
chiarimenti dei CCTTUU in merito alle osservazioni formulate dai citati CC.TT.PP.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
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DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., il signor affermava che il padre aveva contratto, Parte_1
fin dal 1986, con – poi incorporata dall'odierna convenuta – una polizza assicurativa Controparte_3
denominata “ ” a copertura dei rischi derivanti da malattie e conseguenti spese di Controparte_2
cura e intervento, provvedendo senza soluzione di continuità al rinnovo della predetta polizza e al pagamento dei premi assicurativi.
Nel 2019, l'odierno attore si sottoponeva ad intervento di trapianto di cornea in quanto affetto da cheratite batterica. Il costo sostenuto per l'operazione e per le conseguenti visite pre- e postoperatorie ammontava ad € 30.698,32, di cui chiedeva l'indennizzo alla compagnia assicuratrice.
Quest'ultima, tuttavia, negava la copertura assicurativa;
per tale ragione, il signor si Parte_1
determinava ad instaurare il presente giudizio nelle forme del rito sommario di cognizione.
Previa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio TE
confermando le motivazioni già addotte stragiudizialmente in merito all'asserita reticenza
[...]
dell'assicurato nella compilazione del periodico questionario funzionale alla valutazione del rischio. Ed infatti, la compagnia assicuratrice segnalava che il signor , nell'anno 2002, aveva subito un Parte_1
intervento chirurgico di cheratoplastica perforante in cheratocono III stadio in evoluzione. Tuttavia, tale circostanza – a detta della convenuta, in pacifico nesso causale con la cheratite batterica che aveva reso necessario l'intervento di trapianto di cornea del 2019 – era stata omessa dal signor all'ultimo Parte_1
rinnovo contrattuale (quello del 2015).
Per tale ragione, formulava domanda riconvenzionale di annullamento del contratto assicurativo ex art. 1892 cod. civ. o, comunque, chiedeva il rigetto della domanda attorea in applicazione degli artt. 1893 e
1898 cod. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 21.10.2021, il Giudice disponeva il mutamento del rito, ritenuto incompatibile con l'istruttoria tecnica da svolgersi nel presente giudizio.
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Alla successiva udienza dell11.11.2021, il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante c.t.u. medico-legale, con incarico affidato al dott. Persona_2
All'esito, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione.
I procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1) Sull'annullabilità del contratto ex art. 1892 cod. civ.
al fine di paralizzare la domanda attorea, ha richiesto in via riconvenzionale la TE
declaratoria di annullamento del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1892 cod. civ.
La suddetta norma stabilisce che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
La norma prevede uno specifico termine decadenziale: l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
A quanto consta, non ha rispettato il termine di decadenza sopra indicato, avendo manifestato CP_1
la sua volontà di ottenere l'annullamento del contratto solo con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, pur avendo – già in fase stragiudiziale – espressamente dichiarato al signor Parte_1
di non intendere pagare l'indennizzo a fronte delle asserite reticenze. Si veda, a tal proposito, la comunicazione di del 5.11.2020 (che precede di quasi un anno la domanda riconvenzionale CP_1
svolta in questo giudizio), con la quale la compagnia assicuratrice declina l'invito alla procedura di
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mediazione adducendo, quale motivazione della mancata partecipazione, proprio le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente (doc. 18 di parte attrice).
Tuttavia, l'intervenuta decadenza ex art. 1892 cod. civ. non è stata tempestivamente eccepita da parte attrice.
In ogni caso, la tesi della convenuta non è condivisibile nel merito e ciò in quanto non vi è prova che il signor abbia agito con dolo o colpa grave. Parte_1
A tal proposito, si evidenzia innanzitutto che, trattandosi di un'ipotesi particolare di annullamento per la quale occorrono tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, l'onere probatorio sulla sussistenza di tali condizioni è a carico dell'assicuratore.
Il dolo sussiste ogni volta che il contraente abbia voluto nascondere il vero stato delle cose e ha una portata più ampia di quella prevista in generale per i vizi della volontà, comprendendo anche la reticenza;
non sono però necessari artifizi o raggiri poiché sono sufficienti la coscienza e la volontà di rendere dichiarazioni inesatte o reticenti nonché la consapevolezza del loro valore determinante sul consenso dell'altra parte nel caso in cui l'assicuratore nel questionario abbia specificamente richiamato l'attenzione dell'assicurato su quella circostanza.
Sussiste, invece, colpa grave ogni volta che la dichiarazione falsa o reticente sia frutto di una grave negligenza relativa al momento della coscienza dell'inesattezza o della reticenza o al momento della dichiarazione della notizia reticente o falsa.
Nel caso di specie, non pare ravvisarsi in capo al signor l'elemento soggettivo richiesto dalla Parte_1
norma, e ciò in quanto l'attore sapeva (o comunque era più che legittimato a pensare) che era nota a la sua precedente operazione del 2002, per avere la compagnia assicuratrice provveduto al CP_1
pagamento del relativo indennizzo.
Alcun dolo, dunque, può ascriversi in capo al signor – che certo non poteva pensare di Parte_1
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indurre in errore sul punto la compagnia assicuratrice, dato che l'operazione del 2002 era stata registrata e indennizzata – né può ritenersi gravemente colpevole per non aver immaginato che, nonostante il pregresso pagamento dell'indennizzo, la compagnia avesse “dimenticato” la circostanza.
La giurisprudenza invocata dalla compagnia assicuratrice, peraltro, mal si attaglia al caso di specie. Se è pur vero che il dovere di diligenza dell'assicuratore non si spinge fino al controllo di altri documenti, potendo considerarsi notorie le sole circostanze risultanti da documenti allegati alla polizza in ordine alla quale sono state rese dichiarazioni inesatte o reticenti, il riferimento della pronuncia (Cass. civ., sez. III,
17 maggio 2004, n. 9342) è a quei documenti forniti dall'assicurando relativi contratti diversi da quello dell'annullamento del quale si discute.
Mentre, nel caso in esame, l'intervento chirurgico di cheratoplastica perforante del 2002 è stato indennizzato in virtù della medesima polizza assicurativa invocata nel presente giudizio, rinnovata senza soluzione di continuità.
Non sussistono dunque i presupposti per l'annullamento ex art. 1982 cod. civ. richiesto da parte convenuta.
2) Sul recesso ex art. 1893 e/o 1898 cod. civ.
In via subordinata, parte convenuta ha richiesto il rigetto della pretesa ai sensi degli artt. 1893 e/o 1898 cod. civ. La prima norma disciplina l'ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente in assenza di dolo o colpa grave;
la seconda, invece, riguarda la diversa ipotesi di aggravamento del rischio non comunicato dal contraente.
Occorre premettere che, in merito alla previsione di cui all'art. 1898 cod. civ., la c.t.u. espletata ha consentito di escludere che l'intervento di cheratoplastica perforante abbia costituito un fattore di aggravamento del rischio di contrarre la cheratite batterica (che ha costretto il signor al Parte_1
trapianto di cornea del 2019). Il c.t.u., infatti, ha replicato alle osservazioni del c.t.p. di CP_1
espressamente affermando che “la patologia citata non è in nesso causale con il pregresso intervento di cheratoplastica perforante del 2002” (pag. 30 dell'elaborato peritale).
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In ogni caso, né l'art. 1898 né l'art. 1893 cod. civ. prevedono – per il caso di reticenze non dolose o colpose oppure per il caso di aggravamento del rischio non comunicato dall'assicurato – un'automatica esclusione del diritto del contraente ad ottenere l'indennizzo, bensì si limitano ad offrire all'assicuratore la possibilità di esercitare il recesso dal contratto, opzione che – nel caso di specie – mai è stata esercitata da CP_1
Ed infatti, entrambe le norme invocate dalla convenuta stabiliscono un termine specifico entro il quale l'assicuratore può invocare il rimedio del recesso: rispettivamente tre mesi dalla data di avvenuta conoscenza delle circostanze omesse o di un mese dalla conoscenza di quelle che comportano un aggravamento del rischio.
La limitazione temporale è dettata al fine di giustificare e contemperare la peculiare disciplina che attribuisce ad uno dei contraenti il diritto potestativo di recedere dal contratto unilateralmente.
Nel caso di specie, mai ha esercitato tale diritto. CP_1
E' certo che la stessa fosse a conoscenza delle reticenze o comunque dell'aggravamento del rischio quantomeno a far data dal 5.11.2020, poiché nella sua comunicazione (doc. 18) vi fa espresso riferimento.
Non risulta che, tra la data suddetta e l'avvio del presente giudizio abbia mai invocato tale rimedio con comunicazione recettizia inviata al contraente, né tantomeno ha formulato una specifica CP_1
domanda in tal senso nel corso del presente giudizio (che, in ogni caso, sarebbe stata tardiva). Tale non può essere, infatti, il generico richiamo alle norme contenuto nella domanda subordinata, che non fa alcun riferimento al recesso dal contratto assicurativo.
3) Sulla rideterminazione del quantum dovuto al signor Parte_1
Rigettata la domanda di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ. e ritenuti insussistenti i presupposti del recesso ex artt. 1893 e 1898 cod. civ., la domanda di indennizzo del signor Parte_1
deve trovare accoglimento.
Egli ha, infatti, specificato e debitamente documentato gli esborsi (docc. 10 e 11 attorei), tutti indubbiamente ricollegabili all'intervento di trapianto di cornea del 2019, per l'ammontare complessivo
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di € 30.698,32.
La pretesa della convenuta di ottenere una riduzione dell'ammontare dell'indennizzo in applicazione del principio di equità e congruità non può trovare accoglimento.
Trattasi, infatti, di indennizzo assicurativo a fronte di un evento a copertura del quale il contraente ha volontariamente pagato un premio, e non di un risarcimento del danno.
Né il testo contrattuale pare porre limitazioni (se non di massimale, peraltro inesistente nel caso di intervento chirurgico, n.d.r.) alle spese mediche indennizzabili, escludendone ad esempio particolari categorie.
Pertanto, l'integrale importo degli esborsi effettuati dal signor dovrà essere oggetto di Parte_1
indennizzo da parte della sua compagnia assicuratrice.
Quanto alla rivalutazione della somma e agli interessi, si osserva quanto segue. In tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. (Cass. civ., sez. III, ord. 24 ottobre 2017, n. 25099).
Alla luce del principio appena esposto, sulla somma riconosciuta al signor a titolo Parte_1
indennitario spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
In particolare, sulla somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici
Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Sulle spese di lite e di c.t.u.
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La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza della convenuta. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (applicabile ratione temporis), valori medi.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 2.5.2023, devono essere poste a carico della convenuta in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la società a corrispondere a TE
, a titolo di indennizzo, la somma di € 30.698,32, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1
calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di annullamento del contratto assicurativo formulata dalla convenuta, nonché quella ex artt. 1893 e 1898 cod. civ.;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, TE Parte_1
che liquida in complessivi € 259,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
VA e CPA se dovuti per legge;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 2.5.2023, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 14 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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