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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 242/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 242/2025 promossa da:
, codice fiscale: con l'avv. Parte_1 C.F._1
SCHUSTER ALEXANDER, giusta delega agli atti,
pag. 1 di 9 - parte ricorrente -;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta ex lege -;
in punto: autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo
01/09/2011, n. 150.
CONCLUSIONI:
a) parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il
mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , Parte_1
nata in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CATANIA (CT) di rettificare l'atto di
nascita iscritto al n. 163 parte I serie A - anno 2004 - Ufficio 1, nel senso che riporti il
sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome , » in Per_1 Per_2
luogo di », provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione di effetti Pt_1
quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o
archivi;
pag. 2 di 9 C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione
di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania
( tratto da IndicePA); Email_1
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”;
b) Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate nel ricorso”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso la parte attrice deduceva tra l'altro: Parte_1
- di essere nata a [...] in data [...] di genere biologicamente femminile;
- di risultare allo stato civile quale persona libera e non coniugata e di non avere figli;
- che sin da piccola si identificava nel sesso maschile;
infatti, durante l'asilo preferiva giocare con i bambini maschi (giochi al calcio oppure con pistole giocattolo);
- che negli anni a seguire era sempre più circondato da legami di amicizia maschili che cercava di imitare il più possibile;
non apprezzava i vestiti femminili, che rigettava di pag. 3 di 9 nascosto, sentendosi più a suo agio in un semplice paio di jeans e maglietta come tutti gli altri compagni maschili;
- che con lo sviluppo del sesso biologico durante l'adolescenza iniziò a percepire sempre più malessere poiché non voleva apparire conforme al suo sesso biologico femminile;
- che a quindici anni capì che il corpo che gli era stato dato alla nascita non era quello che sentiva suo e acquisì la consapevolezza di essere nel corpo sbagliato;
- che nel luglio del 2020 iniziò il proprio percorso, sostenuto da psicologi, di transizione verso il genere maschile;
lo psicologo dott. ha confermato “la Controparte_1
condizione di disforia di genere” e ha ritenuto che “alla luce della conoscenza sin qui
acquisita, si ritiene che possa iniziare il suo percorso di transizione verso il Pt_1
genere desiderato” (relazione del dott. dell'Azienda sanitaria Controparte_1
provincial di Catania: doc. n. 3 di parte ricorrente);
- che, trasferitosi in Alto Adige, il percorso psicologico è supervisionato dallo psichiatra dott. , il quale ha confermato la diagnosi: “Disforia genere FtM” (“female- Persona_3
to-male” - relazione psichiatrica del dott. : doc. n. 6 di parte ricorrente); Persona_3
- che, conseguita la seconda certificazione di disforia di genere, iniziò la transizione endocrinologica verso un vero e proprio cambiamento grazie alla terapia con testosterone;
il piano terapeutico è seguito dall'endocrinologa dott.ssa Persona_4
(cfr. doc. n. 7 della parte ricorrente);
- che grazie ai cambiamenti ormonale il disagio causato dalla disforia di genere è
certamente diminuito rispetto al passato;
la parte ricorrente oramai è riconosciuta e pag. 4 di 9 rispettata come , sia nei principali social network (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) Per_1
sia nelle dimensioni familiare, sociale e lavorativa;
ma il malessere si ripresenta puntualmente quando è necessario esibire i documenti d'identità, poiché incoerenti rispetto all'aspetto esteriore e allo sentire interiore per cui chiede ora la rettificazione anagrafica del sesso e del nome (da ” a , ). Pt_1 Per_1 CP_1
2. La richiesta, proposta da di rettificazione dell'attribuzione Parte_1
anagrafica del sesso e del nome, è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge
14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150. La Corte Costituzionale
con la sentenza n.221 del 05/11/2015 ha stabilito che “la legge n. 164 del 1982, in tema
di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata
nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un
possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Già prima, la Cassazione era arrivata alla stessa conclusione: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
pag. 5 di 9 demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
4. Non possono esserci dubbi, alla luce delle circostanze fattuali esposte e dei certificati medici e psicologici prodotti, della “serietà ed univocità” del percorso intrapreso dalla parte ricorrente;
appare, inoltre, evidente che il benessere psicofisico della parte ricorrente è in linea con le richieste avanzate nel ricorso.
5. Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di
Bolzano sentenza n. 648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità
della dignità della persona transsessuale deve orientare ogni valutazione giuridica,
ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul
punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3 Cost.) […]”.
6. Alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico-
psicologica della parte ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti. In
particolare, dall'esame delle due citate relazioni (psicologica e psichiatrica) in atti, si evince che la parte ricorrente presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo da donna a uomo (cfr. documenti n. 3 e n. 6 della parte ricorrente). La
relazione endocrinologica, inoltre, da conto della terapia farmacologica - ormonale in pag. 6 di 9 essere, diretta al consolidamento degli aspetti maschili - corporei della parte ricorrente:
“Attualmente il paziente è al II anno e X mese di terapia ormonale di affermazione di
genere mascolinizzante, presenta un ottimo grado di mascolinizzazione fenotipica, ad
oggi in assenza di effetti collaterali. Lo scopo della terapia gender affirming è quello di
adeguare le caratteristiche sessuali secondarie della persona alla propria identità e al
suo ruolo di genere” (doc. n. 7 di parte ricorrente).
7. All'accoglimento della domanda di parte ricorrente di rettificazione di attribuzione di sesso segue, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011, il rispettivo ordine all'Ufficiale dello stato civile di Catania (CT), dove la nascita è registrata sub atto n.163,
parte I, serie A, anno 2004 (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente).
8. Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
9. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre la richiesta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del D. L.vo. n. 196/2003 nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 D.L.vo n. 150/2011,
così provvede:
pag. 7 di 9 a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei confronti di , nata a [...] il [...], che Parte_1
assumerà il nome “ ” in sostituzione di quello di Per_1 Per_2
“ ”; Pt_1
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CATANIA (CT) e ordina all'anzidetto Ufficiale di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di e riportati nel presente Parte_1
provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di , ora , , ”. Pt_1 Per_1 Per_2 Pt_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
pag. 8 di 9 (firma digitale)
(firma digitale)
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 242/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 242/2025 promossa da:
, codice fiscale: con l'avv. Parte_1 C.F._1
SCHUSTER ALEXANDER, giusta delega agli atti,
pag. 1 di 9 - parte ricorrente -;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta ex lege -;
in punto: autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo
01/09/2011, n. 150.
CONCLUSIONI:
a) parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il
mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , Parte_1
nata in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CATANIA (CT) di rettificare l'atto di
nascita iscritto al n. 163 parte I serie A - anno 2004 - Ufficio 1, nel senso che riporti il
sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome , » in Per_1 Per_2
luogo di », provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione di effetti Pt_1
quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o
archivi;
pag. 2 di 9 C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione
di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania
( tratto da IndicePA); Email_1
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003”;
b) Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate nel ricorso”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso la parte attrice deduceva tra l'altro: Parte_1
- di essere nata a [...] in data [...] di genere biologicamente femminile;
- di risultare allo stato civile quale persona libera e non coniugata e di non avere figli;
- che sin da piccola si identificava nel sesso maschile;
infatti, durante l'asilo preferiva giocare con i bambini maschi (giochi al calcio oppure con pistole giocattolo);
- che negli anni a seguire era sempre più circondato da legami di amicizia maschili che cercava di imitare il più possibile;
non apprezzava i vestiti femminili, che rigettava di pag. 3 di 9 nascosto, sentendosi più a suo agio in un semplice paio di jeans e maglietta come tutti gli altri compagni maschili;
- che con lo sviluppo del sesso biologico durante l'adolescenza iniziò a percepire sempre più malessere poiché non voleva apparire conforme al suo sesso biologico femminile;
- che a quindici anni capì che il corpo che gli era stato dato alla nascita non era quello che sentiva suo e acquisì la consapevolezza di essere nel corpo sbagliato;
- che nel luglio del 2020 iniziò il proprio percorso, sostenuto da psicologi, di transizione verso il genere maschile;
lo psicologo dott. ha confermato “la Controparte_1
condizione di disforia di genere” e ha ritenuto che “alla luce della conoscenza sin qui
acquisita, si ritiene che possa iniziare il suo percorso di transizione verso il Pt_1
genere desiderato” (relazione del dott. dell'Azienda sanitaria Controparte_1
provincial di Catania: doc. n. 3 di parte ricorrente);
- che, trasferitosi in Alto Adige, il percorso psicologico è supervisionato dallo psichiatra dott. , il quale ha confermato la diagnosi: “Disforia genere FtM” (“female- Persona_3
to-male” - relazione psichiatrica del dott. : doc. n. 6 di parte ricorrente); Persona_3
- che, conseguita la seconda certificazione di disforia di genere, iniziò la transizione endocrinologica verso un vero e proprio cambiamento grazie alla terapia con testosterone;
il piano terapeutico è seguito dall'endocrinologa dott.ssa Persona_4
(cfr. doc. n. 7 della parte ricorrente);
- che grazie ai cambiamenti ormonale il disagio causato dalla disforia di genere è
certamente diminuito rispetto al passato;
la parte ricorrente oramai è riconosciuta e pag. 4 di 9 rispettata come , sia nei principali social network (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) Per_1
sia nelle dimensioni familiare, sociale e lavorativa;
ma il malessere si ripresenta puntualmente quando è necessario esibire i documenti d'identità, poiché incoerenti rispetto all'aspetto esteriore e allo sentire interiore per cui chiede ora la rettificazione anagrafica del sesso e del nome (da ” a , ). Pt_1 Per_1 CP_1
2. La richiesta, proposta da di rettificazione dell'attribuzione Parte_1
anagrafica del sesso e del nome, è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge
14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150. La Corte Costituzionale
con la sentenza n.221 del 05/11/2015 ha stabilito che “la legge n. 164 del 1982, in tema
di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata
nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un
possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Già prima, la Cassazione era arrivata alla stessa conclusione: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
pag. 5 di 9 demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
4. Non possono esserci dubbi, alla luce delle circostanze fattuali esposte e dei certificati medici e psicologici prodotti, della “serietà ed univocità” del percorso intrapreso dalla parte ricorrente;
appare, inoltre, evidente che il benessere psicofisico della parte ricorrente è in linea con le richieste avanzate nel ricorso.
5. Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di
Bolzano sentenza n. 648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità
della dignità della persona transsessuale deve orientare ogni valutazione giuridica,
ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul
punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3 Cost.) […]”.
6. Alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico-
psicologica della parte ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti. In
particolare, dall'esame delle due citate relazioni (psicologica e psichiatrica) in atti, si evince che la parte ricorrente presenta disforia di genere, ovvero condizione di transessualismo da donna a uomo (cfr. documenti n. 3 e n. 6 della parte ricorrente). La
relazione endocrinologica, inoltre, da conto della terapia farmacologica - ormonale in pag. 6 di 9 essere, diretta al consolidamento degli aspetti maschili - corporei della parte ricorrente:
“Attualmente il paziente è al II anno e X mese di terapia ormonale di affermazione di
genere mascolinizzante, presenta un ottimo grado di mascolinizzazione fenotipica, ad
oggi in assenza di effetti collaterali. Lo scopo della terapia gender affirming è quello di
adeguare le caratteristiche sessuali secondarie della persona alla propria identità e al
suo ruolo di genere” (doc. n. 7 di parte ricorrente).
7. All'accoglimento della domanda di parte ricorrente di rettificazione di attribuzione di sesso segue, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011, il rispettivo ordine all'Ufficiale dello stato civile di Catania (CT), dove la nascita è registrata sub atto n.163,
parte I, serie A, anno 2004 (cfr. doc. n. 2 della parte ricorrente).
8. Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
9. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre la richiesta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del D. L.vo. n. 196/2003 nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 D.L.vo n. 150/2011,
così provvede:
pag. 7 di 9 a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei confronti di , nata a [...] il [...], che Parte_1
assumerà il nome “ ” in sostituzione di quello di Per_1 Per_2
“ ”; Pt_1
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di CATANIA (CT) e ordina all'anzidetto Ufficiale di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di e riportati nel presente Parte_1
provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di , ora , , ”. Pt_1 Per_1 Per_2 Pt_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), il 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
pag. 8 di 9 (firma digitale)
(firma digitale)
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