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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 26134/2020, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Miele (C.F. ), in virtù di procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco (Na) alla via Martiri D'Africa n. 38, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore
CONTRO
(C.F. ), sito in Napoli, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. Avv. Giovanna Antida
Vitagliano Moccia (C.F. ), autorappresentata e difesa C.F._3
ai sensi di legge, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al viale Colli Aminei n. 10 “Parco dei Gerani”, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
Convenuto
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, notificato il 25.11.2020, l'odierno istante Pt_1
ha citato in giudizio il , in persona
[...] Controparte_1
dell'amministratore p.t., per sentire accertare e dichiarare quest'ultimo quale esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., delle infiltrazioni presenti nell'immobile box di sua proprietà, e per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in €. 13.174,33, al netto di IVA oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggior somma quantificata ed accertata in corso di causa e ad effettuare, i lavori necessari per eliminare le cause delle suddette infiltrazioni, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie ragioni: l'attore deduceva:
- di essere proprietario di un box auto sito a Napoli alla Via Annibale Maria
Di Francia n.70, piano interrato interno 4/L, riportato al N.C.E.U del Comune di Napoli al foglio 20, particella 288 sub 159, in virtù di atto di compravendita per Notar del 24 maggio 2004. Rep. n. 71493, Racc. n. 3360, Persona_1
registrato il 1 giugno 2004 al n .1733;
- che l'immobile ha accesso alla via mediante una rampa e successivo corridoio di scorrimento, distinto con il numero 13, della superficie di circa trentasei metri quadrati, confinante con corridoio di scorrimento, con box auto numero interno dodici e con box auto numero interno quattordici;
- che l'immobile è sottostante ad un viale Condominiale a sud-ovest ed è adiacente al e risulta da tempo interessato da infiltrazioni di CP_1
acqua che hanno riguardato il solaio di copertura e le murature e che, pertanto, tali parti sono completamente inibite, con distacco dell'intonaco, ammalorate, con presenza di muffe e lesioni diffuse in corrispondenza dei ferri d'armatura del solaio, oltre a deterioramento della pavimentazione;
2 - che per eliminare detti danni è necessario eseguire lavori di manutenzione, quantificati, ad opera di un tecnico di fiducia dell'attore, in €. 13.174,33, oltre ai lavori sul vialetto condominiale che ammontano ad €. 20.904,70.
2. Si è costituito il convenuto, a mezzo comparsa di costituzione CP_1
e risposta, depositata telematicamente in data 23.07.2021, il quale ha eccepito, preliminarmente, la improcedibilità dell'azione per omesso tentativo della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, ha eccepito che le infiltrazioni non sono imputabili al ma sono da ravvisarsi nella CP_1
tipologia di locale interrato che non dispone di sufficiente areazione, trattandosi di immobile sottoposto almeno a circa 5 metri dalla sede stradale che costituisce il confine del locale, per cui l'umidità “di risalita” evidenziata sul muro del box-auto posto non è imputabile ad alcuna responsabilità
CP_2
Per quanto concerne, invece, la copertura, da cui i pavimenti l'attore lamenta un fenomeno di umidità, il condominio ha evidenziato che, trattandosi di pavimentazione a copertura esclusiva del box di proprietà del Pt_1
, trova applicazione l'art. 1126 c.c., sia per le opere a farsi che per gli
[...]
eventuali danni cagionati.
Inoltre, la difesa del convenuto ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva del qualora i danni dovessero provenire CP_1
dal confinante trattandosi di strada rientrante nella proprietà e CP_1
manutenzione del Controparte_3
Il Condominio ha concluso per il rigetto della domanda attorea e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ha chiesto di determinare le quote di competenza nelle eventuali opere da eseguire, qualora dovesse accertarsi la provenienza dei fenomeni infiltrativi dalla copertura del garage, applicando l'art. 1226 c.c., mentre, nella denegata
3 ipotesi di accertamento dei fenomeni infiltrativi provenienti dalla sede stradale comunale, ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del e, in caso di comprovata responsabilità del CP_1 CP_1
limitare il ripristino e/o risarcimento esclusivamente alle parti danneggiate e non all'intero box-auto, totalmente degradato e privo di manutenzione, la cui pavimentazione risale all'anno 1970, non essendo mai stato manutenuto, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 26134/2020, con ordinanza del 14.09.21, il precedente Giudice istruttore, rilevato che, come correttamente eccepito da parte convenuta, la presente controversia è sottoposta alla preventiva condizione di procedibilità della mediazione e che la predetta condizione non era stata adempiuta, concedeva apposito termine per provvedere al prescritto adempimento, conclusosi, poi, con esito negativo per mancata partecipazione del convenuto . CP_1
4. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 vi comma c.p.c., disposta ed espletata la CTU tecnica ad opera dell'ingegnere e, Persona_2
all'udienza del 10.01.2025, cambiato il giudice istruttore, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. L'attore ha provato di essere proprietario dell'immobile dell'unità immobiliare danneggiata producendo in atti l'atto di compravendita per Notar
del 24 maggio 2004. Rep. n. 71493, Racc. n. 3360, registrato il Persona_1
1giugno 2004 al n.1733.
L'attore lamenta che il suo immobile sarebbe stato danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dal soprastante spazio e da una CP_2
imperfetta regolamentazione del regime delle acque.
A tal proposito, preme, innanzitutto, precisare che l'oggetto del presente
4 processo va correttamente inquadrato all'interno della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia, in ordine al quale incombe sul la qualità di custode del fabbricato e CP_1
delle cose e servizi di proprietà comune, con i conseguenti doveri di manutenzione e di conservazione.
Deve, infatti, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (Cass.
2.2.2006 n. 2284; Cass. 30.11.2005 n.
26086).
Ciò posto, giova ancora sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
5 soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez.
III, 21.10.2005, n. 20359).
Sulla scorta degli enunciati principi deve essere deve accertarsi se sussiste il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
6.Dall'esame della documentazione prodotta e dalle risultanze della Ctu espletata in corso di causa dall'Ingegnere può affermarsi Persona_2
che quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo abbia trovato parziale conferma.
Il Ctu ha chiarito che i fenomeni dannosi al box - immobile di proprietà dell'istante interessano l'intera parete laterale sud-est e di fondo sud – ovest ed ha riscontrato la presenza di una macchia estesa di umidità al soffitto verso la parete nord-est ed infine il distacco del pavimento.
Invero, il Ctu ha individuato nell'elaborato peritale diverse origini e cause delle lamentate infiltrazioni, attribuendo al convenuto solamente CP_1
quelle relative alle parti comuni, quali il muro di delimitazione ed il vialetto.
In particolare, a pagina 26 dell'elaborato peritale, il ctu ha così precisato: “i fenomeni di degrado, così sintetizzati, sono riconducibili alle cause esplicitate negli schemi soprastanti. Per quelli che si originano o si sono originati dalle parti comuni quali il muro di delimitazione ed il vialetto, il soggetto titolare dell'obbligo di custodia e manutenzione è il . CP_1
Mentre per quelli che si originano dal sistema idrico o di scarico fognario, il soggetto titolare dell'obbligo di custodia e manutenzione sono altri soggetti non identificati nel presente giudizio. Infine, per il danno alla pavimentazione il soggetto titolare dell'obbligo di custodia e manutenzione è la Proprietà”.
Il ctu ha, inoltre, precisato, relativamente al distacco della pavimentazione,
6 che tale fenomeno non è riconducibile ad alcuna natura infiltrativa ma alla vetustà ed inadeguatezza dei materiali del box di proprietà dell'istante, anche se ciò non esclude il nesso causale tra le lesioni riscontrate dal ctu e l'inerzia del , ma consente piuttosto di quantificare nel 20% il coefficiente CP_1
di riduzione del quantum debeatur, correlato allo stato di vetustà dell'immobile.
A fronte della domanda incardinata dall'attore, il quale ha chiesto nel proprio atto introduttivo l'accertamento e la condanna dell'importo di €. 13.174,33 al netto di IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria, limitando la domanda nello scaglione di €. 26.000,00, il C.T.U. ha accertato nell'importo di €.
7.381,25 (importo già comprensivo della riduzione del 20%, applicata sulla stima iniziale pari ad euro 9.226,56) la stima dei danni causati da infiltrazione, che interessano la parete laterale sud-ovest, la parete di fondo sud-est e parte del soffitto del box-auto.
Dall'accoglimento parziale della domanda principale consegue, altresì, la condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie CP_1 all'eliminazione delle cause dei danni come meglio descritte nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 21.12.2024 a pagina 27-28 e 29 Persona_2
(la stima di tali lavori è stata prevista 982,13 €., restando escluse le spese di trasporto e smaltimento rifiuti).
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu appaiono assolutamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate sia dal punto di vista scientifico che da quello logico, senza che peraltro le osservazioni del tecnico di parte attrice ing.
e del tecnico del condominio ing. appaiano idonee ad Per_3 Per_4
inficiarne l'attendibilità.
In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo
7 il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo (25.11.2020) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, il in persona Controparte_4
dell'amministratore p.t., deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di euro 7.381,25 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato.
7. Alla luce della parziale fondatezza della domanda, del contributo causale,
8 nella produzione delle lamentate infiltrazioni, di altri soggetti non citati nel presente giudizio nonché, sia pure in parte, dello stato di vetustà dell'immobile attoreo nonché della circostanza che è risultato dirimente l'esito dell'espletata ctu, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di Ctu tecnica, così come liquidate con separato ed apposito decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t. Avv. Controparte_4
Giovanna Antida Vitagliano Moccia, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di nei confronti del Parte_1
in persona dell'amministratore Controparte_4
p.t. Avv. Giovanna Antida Vitagliano Moccia e, per l'effetto:
a) condanna il in persona Controparte_4
dell'amministratore p.t. Avv. Giovanna Antida Vitagliano Moccia, al risarcimento dei danni patiti dall'istante e quantificati Parte_1
complessivamente in € 7.381,25 oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
b) condanna il convenuto ad eseguire i lavori necessari CP_1
finalizzati ad eliminare i fenomeni infiltrativi, come descritti nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 21.12.2024 a pagina 27-28 e 29; Persona_2
- Compensa le spese di lite del presente giudizio;
- Pone definitivamente le spese di Ctu tecnica, espletata nel presente giudizio,
9 già liquidate in istruttoria, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Napoli, così deciso il 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 26134/2020, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppina Miele (C.F. ), in virtù di procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco (Na) alla via Martiri D'Africa n. 38, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Attore
CONTRO
(C.F. ), sito in Napoli, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. Avv. Giovanna Antida
Vitagliano Moccia (C.F. ), autorappresentata e difesa C.F._3
ai sensi di legge, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al viale Colli Aminei n. 10 “Parco dei Gerani”, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_2
Convenuto
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, notificato il 25.11.2020, l'odierno istante Pt_1
ha citato in giudizio il , in persona
[...] Controparte_1
dell'amministratore p.t., per sentire accertare e dichiarare quest'ultimo quale esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., delle infiltrazioni presenti nell'immobile box di sua proprietà, e per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni quantificati in €. 13.174,33, al netto di IVA oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggior somma quantificata ed accertata in corso di causa e ad effettuare, i lavori necessari per eliminare le cause delle suddette infiltrazioni, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle proprie ragioni: l'attore deduceva:
- di essere proprietario di un box auto sito a Napoli alla Via Annibale Maria
Di Francia n.70, piano interrato interno 4/L, riportato al N.C.E.U del Comune di Napoli al foglio 20, particella 288 sub 159, in virtù di atto di compravendita per Notar del 24 maggio 2004. Rep. n. 71493, Racc. n. 3360, Persona_1
registrato il 1 giugno 2004 al n .1733;
- che l'immobile ha accesso alla via mediante una rampa e successivo corridoio di scorrimento, distinto con il numero 13, della superficie di circa trentasei metri quadrati, confinante con corridoio di scorrimento, con box auto numero interno dodici e con box auto numero interno quattordici;
- che l'immobile è sottostante ad un viale Condominiale a sud-ovest ed è adiacente al e risulta da tempo interessato da infiltrazioni di CP_1
acqua che hanno riguardato il solaio di copertura e le murature e che, pertanto, tali parti sono completamente inibite, con distacco dell'intonaco, ammalorate, con presenza di muffe e lesioni diffuse in corrispondenza dei ferri d'armatura del solaio, oltre a deterioramento della pavimentazione;
2 - che per eliminare detti danni è necessario eseguire lavori di manutenzione, quantificati, ad opera di un tecnico di fiducia dell'attore, in €. 13.174,33, oltre ai lavori sul vialetto condominiale che ammontano ad €. 20.904,70.
2. Si è costituito il convenuto, a mezzo comparsa di costituzione CP_1
e risposta, depositata telematicamente in data 23.07.2021, il quale ha eccepito, preliminarmente, la improcedibilità dell'azione per omesso tentativo della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, ha eccepito che le infiltrazioni non sono imputabili al ma sono da ravvisarsi nella CP_1
tipologia di locale interrato che non dispone di sufficiente areazione, trattandosi di immobile sottoposto almeno a circa 5 metri dalla sede stradale che costituisce il confine del locale, per cui l'umidità “di risalita” evidenziata sul muro del box-auto posto non è imputabile ad alcuna responsabilità
CP_2
Per quanto concerne, invece, la copertura, da cui i pavimenti l'attore lamenta un fenomeno di umidità, il condominio ha evidenziato che, trattandosi di pavimentazione a copertura esclusiva del box di proprietà del Pt_1
, trova applicazione l'art. 1126 c.c., sia per le opere a farsi che per gli
[...]
eventuali danni cagionati.
Inoltre, la difesa del convenuto ha eccepito la carenza di CP_1
legittimazione passiva del qualora i danni dovessero provenire CP_1
dal confinante trattandosi di strada rientrante nella proprietà e CP_1
manutenzione del Controparte_3
Il Condominio ha concluso per il rigetto della domanda attorea e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ha chiesto di determinare le quote di competenza nelle eventuali opere da eseguire, qualora dovesse accertarsi la provenienza dei fenomeni infiltrativi dalla copertura del garage, applicando l'art. 1226 c.c., mentre, nella denegata
3 ipotesi di accertamento dei fenomeni infiltrativi provenienti dalla sede stradale comunale, ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del e, in caso di comprovata responsabilità del CP_1 CP_1
limitare il ripristino e/o risarcimento esclusivamente alle parti danneggiate e non all'intero box-auto, totalmente degradato e privo di manutenzione, la cui pavimentazione risale all'anno 1970, non essendo mai stato manutenuto, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 26134/2020, con ordinanza del 14.09.21, il precedente Giudice istruttore, rilevato che, come correttamente eccepito da parte convenuta, la presente controversia è sottoposta alla preventiva condizione di procedibilità della mediazione e che la predetta condizione non era stata adempiuta, concedeva apposito termine per provvedere al prescritto adempimento, conclusosi, poi, con esito negativo per mancata partecipazione del convenuto . CP_1
4. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 vi comma c.p.c., disposta ed espletata la CTU tecnica ad opera dell'ingegnere e, Persona_2
all'udienza del 10.01.2025, cambiato il giudice istruttore, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. L'attore ha provato di essere proprietario dell'immobile dell'unità immobiliare danneggiata producendo in atti l'atto di compravendita per Notar
del 24 maggio 2004. Rep. n. 71493, Racc. n. 3360, registrato il Persona_1
1giugno 2004 al n.1733.
L'attore lamenta che il suo immobile sarebbe stato danneggiato dalle infiltrazioni provenienti dal soprastante spazio e da una CP_2
imperfetta regolamentazione del regime delle acque.
A tal proposito, preme, innanzitutto, precisare che l'oggetto del presente
4 processo va correttamente inquadrato all'interno della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia, in ordine al quale incombe sul la qualità di custode del fabbricato e CP_1
delle cose e servizi di proprietà comune, con i conseguenti doveri di manutenzione e di conservazione.
Deve, infatti, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (Cass.
2.2.2006 n. 2284; Cass. 30.11.2005 n.
26086).
Ciò posto, giova ancora sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
5 soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez.
III, 21.10.2005, n. 20359).
Sulla scorta degli enunciati principi deve essere deve accertarsi se sussiste il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
6.Dall'esame della documentazione prodotta e dalle risultanze della Ctu espletata in corso di causa dall'Ingegnere può affermarsi Persona_2
che quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo abbia trovato parziale conferma.
Il Ctu ha chiarito che i fenomeni dannosi al box - immobile di proprietà dell'istante interessano l'intera parete laterale sud-est e di fondo sud – ovest ed ha riscontrato la presenza di una macchia estesa di umidità al soffitto verso la parete nord-est ed infine il distacco del pavimento.
Invero, il Ctu ha individuato nell'elaborato peritale diverse origini e cause delle lamentate infiltrazioni, attribuendo al convenuto solamente CP_1
quelle relative alle parti comuni, quali il muro di delimitazione ed il vialetto.
In particolare, a pagina 26 dell'elaborato peritale, il ctu ha così precisato: “i fenomeni di degrado, così sintetizzati, sono riconducibili alle cause esplicitate negli schemi soprastanti. Per quelli che si originano o si sono originati dalle parti comuni quali il muro di delimitazione ed il vialetto, il soggetto titolare dell'obbligo di custodia e manutenzione è il . CP_1
Mentre per quelli che si originano dal sistema idrico o di scarico fognario, il soggetto titolare dell'obbligo di custodia e manutenzione sono altri soggetti non identificati nel presente giudizio. Infine, per il danno alla pavimentazione il soggetto titolare dell'obbligo di custodia e manutenzione è la Proprietà”.
Il ctu ha, inoltre, precisato, relativamente al distacco della pavimentazione,
6 che tale fenomeno non è riconducibile ad alcuna natura infiltrativa ma alla vetustà ed inadeguatezza dei materiali del box di proprietà dell'istante, anche se ciò non esclude il nesso causale tra le lesioni riscontrate dal ctu e l'inerzia del , ma consente piuttosto di quantificare nel 20% il coefficiente CP_1
di riduzione del quantum debeatur, correlato allo stato di vetustà dell'immobile.
A fronte della domanda incardinata dall'attore, il quale ha chiesto nel proprio atto introduttivo l'accertamento e la condanna dell'importo di €. 13.174,33 al netto di IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria, limitando la domanda nello scaglione di €. 26.000,00, il C.T.U. ha accertato nell'importo di €.
7.381,25 (importo già comprensivo della riduzione del 20%, applicata sulla stima iniziale pari ad euro 9.226,56) la stima dei danni causati da infiltrazione, che interessano la parete laterale sud-ovest, la parete di fondo sud-est e parte del soffitto del box-auto.
Dall'accoglimento parziale della domanda principale consegue, altresì, la condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie CP_1 all'eliminazione delle cause dei danni come meglio descritte nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 21.12.2024 a pagina 27-28 e 29 Persona_2
(la stima di tali lavori è stata prevista 982,13 €., restando escluse le spese di trasporto e smaltimento rifiuti).
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu appaiono assolutamente condivisibili in quanto adeguatamente motivate sia dal punto di vista scientifico che da quello logico, senza che peraltro le osservazioni del tecnico di parte attrice ing.
e del tecnico del condominio ing. appaiano idonee ad Per_3 Per_4
inficiarne l'attendibilità.
In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo
7 il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo (25.11.2020) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, il in persona Controparte_4
dell'amministratore p.t., deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di euro 7.381,25 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato.
7. Alla luce della parziale fondatezza della domanda, del contributo causale,
8 nella produzione delle lamentate infiltrazioni, di altri soggetti non citati nel presente giudizio nonché, sia pure in parte, dello stato di vetustà dell'immobile attoreo nonché della circostanza che è risultato dirimente l'esito dell'espletata ctu, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di Ctu tecnica, così come liquidate con separato ed apposito decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t. Avv. Controparte_4
Giovanna Antida Vitagliano Moccia, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di nei confronti del Parte_1
in persona dell'amministratore Controparte_4
p.t. Avv. Giovanna Antida Vitagliano Moccia e, per l'effetto:
a) condanna il in persona Controparte_4
dell'amministratore p.t. Avv. Giovanna Antida Vitagliano Moccia, al risarcimento dei danni patiti dall'istante e quantificati Parte_1
complessivamente in € 7.381,25 oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
b) condanna il convenuto ad eseguire i lavori necessari CP_1
finalizzati ad eliminare i fenomeni infiltrativi, come descritti nell'elaborato peritale del Ctu Ing. del 21.12.2024 a pagina 27-28 e 29; Persona_2
- Compensa le spese di lite del presente giudizio;
- Pone definitivamente le spese di Ctu tecnica, espletata nel presente giudizio,
9 già liquidate in istruttoria, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Napoli, così deciso il 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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