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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2985/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2985/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 febbraio 2025 alle ore 9:00 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
L'avv. , quale procuratore di se stessa, produce ricorso ritualmente notificato a Parte_1 [...]
nonché al , al quale si riporta. Verificata la regolarità Controparte_1 Controparte_2 formale dell'atto introduttivo, chiede dichiararsi la contumacia delle controparti non comparse in udienza, né costituite in cancelleria.
Insiste per la liquidazione:
• della somma di euro 1250,00 in luogo di euro 960,00 per le ragioni sopra spiegate, con rimborso forfetario, cpa ed iva;
• le spese/competenze relative a questo giudizio di opposizione, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite 24/4/2008 n.25931 con rimborso forfetario, cpa ed iva, come per legge;
• Per la conferma della liquidazione del giudice a quo quanto al resto.
Per e nessuno compare Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 Il predetto difensore si riporta, pertanto, alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza il predetto difensore ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in sua assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Bertucci pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2985/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_1
ATTORE/I
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la premettente Avv. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto di liquidazione, emesso in data 24.9.2024, dal Tribunale Penale di Pescara per i pagina 2 di 4 compensi dovuti a seguito dell'attività prestata come difensore di ufficio in favore di
[...]
nel procedimento n.7839/18 RGNR e n.195/20 RG TR. CP_1
La ricorrente lamentava che il giudice penale nella propria liquidazione, applicando i parametri del
Protocollo d'Intesa (come richiesto), faceva riferimento alla tabella 1), anziché alla tabella 2) ovvero anziché considerare n.4 udienze, ne considerava n.3 sul presupposto che all'udienza istruttoria di escussione della PO, la stessa non si presentava e veniva fatto il rinvio.
Sul punto, l'istante precisava che il Protocollo ex DM 37/18 - applicato dal giudice penale, ai fini del computo del numero delle udienze meritevoli di compenso - considera < determinato da impedimento di imputato o difensore>>, nel caso di specie, invece, < regolarmente citata non è comparsa>>.
Pertanto, concludeva chiedendo l'applicazione della tabella n.2, così come richiesto nell'istanza di liquidazione, con il riconoscimento di un compenso pari ad euro 1.250,00 (euro
250,00+450,00+550,00), anziché Euro 960,00.
Passando al merito, il ricorso merita accoglimento con ogni conseguente statuizione.
In effetti, da una attenta lettura del Protocollo invocato, non tutti i rinvii vengono considerati “meri” e – quindi tamquam non esset – ai fini del riconoscimento del compenso dovuto.
Se così fosse, nel Protocollo non avrebbe alcun senso aver specificato e fatto riferimento a quei rinvii
“escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore”.
In guisa che il ricorso va accolto con condanna alle spese di questo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale modifica del decreto di liquidazione emesso in data 24.9.2024 con cui il Tribunale di
Pescara liquidava alla ricorrente i compensi per l'attività di difensore d'ufficio dal medesimo Pt_2
espletato in favore di nel procedimento n.7839/18 RGNR e n.195/20 RG Controparte_1
TR;
- Liquida per i compensi penali la somma di Euro 1.250,00, anziché quella di Euro 960,00;
- Conferma per il resto;
pagina 3 di 4 - Condanna, per l'effetto, il a pagare in favore dell'avv. Controparte_3 Pt_2
le spese di lite, che liquida in complessivi € 200,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, attesa l'esiguità dell'affare, la mancanza di rilevanti questioni di diritto e della fase istruttoria.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta in udienza.
Pescara, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2985/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 febbraio 2025 alle ore 9:00 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
L'avv. , quale procuratore di se stessa, produce ricorso ritualmente notificato a Parte_1 [...]
nonché al , al quale si riporta. Verificata la regolarità Controparte_1 Controparte_2 formale dell'atto introduttivo, chiede dichiararsi la contumacia delle controparti non comparse in udienza, né costituite in cancelleria.
Insiste per la liquidazione:
• della somma di euro 1250,00 in luogo di euro 960,00 per le ragioni sopra spiegate, con rimborso forfetario, cpa ed iva;
• le spese/competenze relative a questo giudizio di opposizione, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite 24/4/2008 n.25931 con rimborso forfetario, cpa ed iva, come per legge;
• Per la conferma della liquidazione del giudice a quo quanto al resto.
Per e nessuno compare Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 Il predetto difensore si riporta, pertanto, alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate. il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza il predetto difensore ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in sua assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Bertucci pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2985/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_1
ATTORE/I
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la premettente Avv. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto di liquidazione, emesso in data 24.9.2024, dal Tribunale Penale di Pescara per i pagina 2 di 4 compensi dovuti a seguito dell'attività prestata come difensore di ufficio in favore di
[...]
nel procedimento n.7839/18 RGNR e n.195/20 RG TR. CP_1
La ricorrente lamentava che il giudice penale nella propria liquidazione, applicando i parametri del
Protocollo d'Intesa (come richiesto), faceva riferimento alla tabella 1), anziché alla tabella 2) ovvero anziché considerare n.4 udienze, ne considerava n.3 sul presupposto che all'udienza istruttoria di escussione della PO, la stessa non si presentava e veniva fatto il rinvio.
Sul punto, l'istante precisava che il Protocollo ex DM 37/18 - applicato dal giudice penale, ai fini del computo del numero delle udienze meritevoli di compenso - considera < determinato da impedimento di imputato o difensore>>, nel caso di specie, invece, < regolarmente citata non è comparsa>>.
Pertanto, concludeva chiedendo l'applicazione della tabella n.2, così come richiesto nell'istanza di liquidazione, con il riconoscimento di un compenso pari ad euro 1.250,00 (euro
250,00+450,00+550,00), anziché Euro 960,00.
Passando al merito, il ricorso merita accoglimento con ogni conseguente statuizione.
In effetti, da una attenta lettura del Protocollo invocato, non tutti i rinvii vengono considerati “meri” e – quindi tamquam non esset – ai fini del riconoscimento del compenso dovuto.
Se così fosse, nel Protocollo non avrebbe alcun senso aver specificato e fatto riferimento a quei rinvii
“escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore”.
In guisa che il ricorso va accolto con condanna alle spese di questo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale modifica del decreto di liquidazione emesso in data 24.9.2024 con cui il Tribunale di
Pescara liquidava alla ricorrente i compensi per l'attività di difensore d'ufficio dal medesimo Pt_2
espletato in favore di nel procedimento n.7839/18 RGNR e n.195/20 RG Controparte_1
TR;
- Liquida per i compensi penali la somma di Euro 1.250,00, anziché quella di Euro 960,00;
- Conferma per il resto;
pagina 3 di 4 - Condanna, per l'effetto, il a pagare in favore dell'avv. Controparte_3 Pt_2
le spese di lite, che liquida in complessivi € 200,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, attesa l'esiguità dell'affare, la mancanza di rilevanti questioni di diritto e della fase istruttoria.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta in udienza.
Pescara, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4