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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/08/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1264/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1264/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Massimo Rocchi e
(c.f. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elisabetta Pisani
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio a Lendinara (RO) in data 3 settembre 2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lendinara, Parte II, Serie C, N. 20, Anno 2022, e che dalla loro unione non sono nati figli. I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale è costituita dall'alloggio locato in viale
Verona n. 6 a Trento, hanno allegato di svolgere regolare attività lavorativa e di essere economicamente autonomi.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi per incompatibilità caratteriali e di mentalità, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che i ricorrenti sono separati di fatto dal mese di ottobre 2024.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il
Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nata in [...]
Marocco il 26.08.1996 e , nato a [...] il [...], autorizzandoli a vivere CP_1 separati nel reciproco rispetto, dando atto che gli stessi hanno già cessato la convivenza e ripreso a vivere stabilmente ciascuno nelle rispettive abitazioni site a Trento in viale Verona 6
e in via Bellavista 23, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni.
2) Dare atto che i signori e d hanno già provveduto a Parte_1 CP_1 regolamentare in separata sede ogni question e economico -patrimoniale tra gli stessi e con la sottoscrizione del presente ricorso ne confermano la definizione e dichiarano di non aver più nulla da avere o pretendere reciprocamente, nonchè di rinunciare a chiedere un assegno di mantenimento a loro favore.
3) Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1264/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Massimo Rocchi e
(c.f. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Elisabetta Pisani
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno esposto Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio a Lendinara (RO) in data 3 settembre 2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lendinara, Parte II, Serie C, N. 20, Anno 2022, e che dalla loro unione non sono nati figli. I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale è costituita dall'alloggio locato in viale
Verona n. 6 a Trento, hanno allegato di svolgere regolare attività lavorativa e di essere economicamente autonomi.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi per incompatibilità caratteriali e di mentalità, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che i ricorrenti sono separati di fatto dal mese di ottobre 2024.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il
Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nata in [...]
Marocco il 26.08.1996 e , nato a [...] il [...], autorizzandoli a vivere CP_1 separati nel reciproco rispetto, dando atto che gli stessi hanno già cessato la convivenza e ripreso a vivere stabilmente ciascuno nelle rispettive abitazioni site a Trento in viale Verona 6
e in via Bellavista 23, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni.
2) Dare atto che i signori e d hanno già provveduto a Parte_1 CP_1 regolamentare in separata sede ogni question e economico -patrimoniale tra gli stessi e con la sottoscrizione del presente ricorso ne confermano la definizione e dichiarano di non aver più nulla da avere o pretendere reciprocamente, nonchè di rinunciare a chiedere un assegno di mantenimento a loro favore.
3) Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi