Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN OM L PO LO IT LI010 44 0 1 LA CORTE SUNTEM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Vendita, далашка per vizi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G. N. 16916/98 Cron. 2154 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 321 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 05/10/00 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPP S E NTEN ZA UFFISA ichiesto copia shidlo sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE 6000 CONCERIA SOLOFRA SPA, in persona dell'Amm. delegato #25 GEN 2001 Mario MUZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTEIANA 65, presso lo studio dell'avvocato SABIA D., difeso dall'avvocato SORVINO GUIDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CIOFFI TRADING CORPORATION NEW YORK;
intimato avversO la sentenza n. 1941/97 della Corte d'Appello 2000 di NAPOLI, depositata il 17/07/97; 1584 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
1'Avvocato Guido SORVINO, difensore deludito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 16916/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 12.9.90 la S.p.a. CO SO premesso che aveva acquistato, con pagamento anticipato, un ingente quantitativo di pellame dalla IO TR ORoration New York;
che la merce era risultata difetto- sa;
che alle sollevate contestazioni la venditrice aveva fornito risposte vaghe;
che v'era fondato motivo di per- dere le garanzie del credito per i danni subiti (in con- entità dei medesimi,siderazione sia della rilevante ammontanti a circa £ 150.000.000 secondo i calcoli del perito, sia della sede estera della venditrice) - chiede- va al tribunale di Avellino sequestro conservativo sino alla concorrenza di £ 160.000.000; ottenutolo, agiva per la convalida chiedendo, nel merito, la condanna della controparte alla restituzione, a titolo di risarcimento, delle somme risultanti dal diverso valore di mercato del- le merci vendute, rispetto a quelle promesse e pagate. Costituendosi, la IO TR OR. chiedeva il in quanto infondata ed, in viarigetto della domanda immediata, la revoca del sequestro conservativo caduto su merci depositate presso i Magazzini Generali di Salerno, provvedimento che otteneva ex art. 684 CPC avendo offerto fideiussione bancaria per le somune ex adverso pretese a titolo di risarcimento del danno. 16916/98 Espletata c.t.u., con sentenza 15.1.94 il tribunale د ritenuto che la revoca del sequestro con- di Avellino م ح م servativo ex art. 684 CPC incidesse solo sulle modalità d'esecuzione della misura cautelare e non escludesse l'e- sigenza della sua successiva convalida;
che il sequestro fosse stato legittimamente concesso, ricorrendo nella specie i requisiti richiesti dall'art. 671 CPC;
che l'ap- parente fondamento del diritto dell'acquirente fosse sta- to confermato dalla c.t.u., la quale aveva accertato la presenza nelle pelli di difetti tali da renderle inidonee all'impiego in confezioni di prima scelta;
che il perico- lo di perdere la garanzia del credito fosse ravvisabile nell'avere la venditrice sede all'estero, con conseguente difficoltà di controllarne la solidità economica;
che, a causa dei vizi riscontrati, le pelli in questione doves- sero qualificarsi di terza scelta, con una differenza di valore per £ 244.735.000 rispetto al prezzo pagato dalla CO SO, onde а quest'ultima era dovuto pari importo a titolo di risarcimento del danno;
che si fosse trattato d'un vizio occulto, manifestatosi in un momento successivo а quello dell'acquisto; che la presenza di muffa riscontrata dal consulente fosse irrisoria e, per- tanto, non avesse inciso in misura apprezzabile sul principale difetto riscontrato convalidava il sequestro conservativo ed, accogliendo la domanda di merito, con- 16916/98 3 dannava la IO TR OR. al pagamento in favore della CO SO della somma di £ 244.735.000 oltre alla rifusione delle spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello la IO TR OR. chiedendo che, in riforma dell'impugnata decisione, fosse dichiarato decaduto o comunque illegit- timo il sequestro conservativo e, nel merito, fosse di- chiarato nulla dovuto da essa appellante alla CO SO S.p.a. in relazione ai titoli fatti valere in giudizio. Si costituiva la CO SO S.p.a. deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. Con sentenza 17.7.97, la corte d'appello di Napoli ritenuto, per quanto in questa sede ancora interessa, che al caso fossero applicabili gli artt. 1491 e 1495 CC, la controversia avendo ad oggetto un contratto di compra- vendita stipulato in Italia, ove la IO TR OR. aveva uno stabile centro di affari con sede in Genova, presso il proprio agente con rappresentanza S.r.l. Boc- ciardo Agiencies, ove erano sorte ed avevano avuto esecu- zione le obbligazioni assunte dalle parti, ove si trovava la merce al momento della conclusione del contratto, ove era stata consegnata la merce ed ove era avvenuto il pagamento;
che, pertanto, fosse del tutto irrilevante il richiamo dell'appellata (erroneamente indicata come ap- 16916/98 pellante, n.d.e.), effettuato per la prima volta in se- condo grado, alla convenzione dell'Aja del 1964 ed alla convenzione di Vienna del 1980, non applicabili nella specie;
che già prima dell'acquisto la CO SO, ispezionata la merce e segnalatine i vizi offrendosi d'aqcquistarla egualmente a condizioni più vantaggiose, fosse stata consapevole della pessima qualità delle pel- li;
che, pertanto, dovesse escludersi, ai sensi dell'art. 1491 CC, la garanzia per i vizi;
che i vizi riscontrati in sede d'ispezione fossero i medesimi accertati dal con- sulente;
che, 'comunque", eccepitasi dalla venditrice la "1 tardività della denunzia dei vizi e 1'acquirente non avendone provata la tempestività, non essendo risultati né il momento d'inizio della lavorazione delle pelli né quello d'una successiva acquisizione della certezza dei vizi, la seconda fosse decaduta dal diritto alla garan- zia;
che l'accertata insussistenza del diritto a cautela del quale era stato concessO il sequestro conservativo comportasse l'inefficacia della misura cautelare già re- vocata in primo grado respingeva la domanda proposta dalla S.p.a. CO SO nei confronti della IO TR ORoration e dichiarava l'inefficacia del seque- stro conservativo, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 16916/98 Avverso tale sentenza la S.p.a. CO SO proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. La IO TR ORoration, pur ritualmente in- timata, non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 38 della Convenzione di Vienna 11.4.1980 si duole che la corte territoriale, nell'accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla controparte, abbia ritenuto applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 1495 CC in luogo dell'invocata normativa internazionale ed abbia, pertanto, adottato il più rigoroso criterio degli otto giorni dalla scoperta in luogo di quello più elastico dei “tempi ragionevoli", ai fini dell'accertamento della tempestività della denunzia dei vizi;
che ciò abbia fatto erroneamente escludendo la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della normativa internazionale, in parti- colare riconoscendo alla controparte una sede d'affari in Italia. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando violazione del giudicato interno si duole che la corte - della territoriale abbia dichiarato l'inapplicabilità Convenzione di Vienna per essersi il rapporto costituito non tra la IO TR e la CO SO ma tra il 16916/98 rappresentante italiano della prima e la seconda, così pronunziandosi difformemente su di una questione già de- finita dal giudice di primo grado, che aveva eccertato essersi svolto il rapporto tra la CO SO e la IO TR, non riproposta con l'atto d'appello ma solo con la comparsa conclusionale e pervenendo a ritene- re riconducibile il caso alla fattispecie regolata dal- l'art. 1495 CC. Con il terzo motivo la ricorrente denunziando in- sufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia si duole che la corte territoriale, dopo aver "forzato la valutazione della do- cumentazione agli atti per argomentare la conoscenza dei vizi della merce prima della stipula del contratto" ef- fettuando una "lettura non corretta degli atti di causa", concluso non potersiabbia poi contraddittoriamente escludere la diversità dei vizi riscontrati dal consulen- te rispetto a quelli già noti prima dell'acquisto, ed abbia, altresì, basato il proprio convincimento su argo- mentazioni ipotetiche. Nessuno dei surriferiti motivi merita accoglimento. Come si è visto in parte espositiva, la corte ter- ritoriale ha respinto l'originaria domanda dell'odierna ricorrente escludendone il diritto alla garanzia sotto due distinti ma gradati profili: anzi tutto, ex art. 1491 16916/98 CC, in ragione della ritenuta consapevolezza dell'acqui- rente circa la sussistenza dei vizi della merce già an- tecedentemente al momento dell'acquisto; in secondo luo- go, con sussidiaria alternativa motivazione svolta onde dimostrare come alla medesima conclusione si sarebbe per- venuti anche ove non si fosse potuta seguire la prima ex art. 1495 CC, in ragione della rite-argome ntazione, nuta decadenza per mancata prova della tempestività della denunzia dei vizi stessi. Seguendo, dunque, tale ordine di priorità sistema- tica, l'esame del ricorso non può che iniziare dal SUQ terzo motivo, in ordine al quale deve, in primis, rile- varsi come nell'impugnata sentenza non sia punto ravvisa- bile il denunziato vizio d'incoerenza od illogicità tra le affermazioni che si susseguono nella motivazione. Giusta quanto si è appena evidenziato, infatti, la corte territoriale ha sviluppato un'argomentazione prin- cipale, con la quale ha ritenuto doversi respingere la domanda sulla considerazione che i vizi della merce ri- scontrati dall'odierna ricorrente già prima dell'acquisto fossero identificabili con i medesimi vizi riscontrati poi anche dal consulente tecnico d'ufficio, ed una sussi- diaria, introdotta con l'espressa puntualizzazione Co- munque, pur volendo ritenere i vizi riscontrati dal c.t.u. (basso di fiore) diversi da quelli già noti prima 16916/98 dell'acquisto,... con la quale ha ritenuto doversi pervenire egualmente alla reiezione della domanda sulla considerazione dell'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia per tardiva denunzia dei vizi. Ond'è che nella riportata premessa alla seconda ar- gomentazione non può in alcun modo ravvisarsi una impli- cita negazione o perplessità delle ragioni della prima ma solo una forma retorica d'introduzione delle autonome ra- gioni d'una motivazione sviluppata ad ulteriore sostegno della medesima decisione. La censura, poi, mossa alla motivazione data dalla corte territoriale in ordine alla ricorrenza dei presup- posti in fatto dell'applicabilità dell'art. 1491 CC è da considerare inammissibile ancor prima che infondata. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si faccia- no valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere in ot- temperanza al disposto dell'art. 366 CPC che, a pena d'i- ne prescrive al n. 4 la specificità la nammissibilità, - precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero d'illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora d'incoerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti usati ed 16916/98 insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, inve- ce, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimen- to della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molte- plici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudi- zio, interni all'ambito della discrezionalità di valuta- zione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convin- cimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversa- mente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state 16916/98 10 ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. In particolare, è stato ulteriormente evidenziato come, allorché la censura ex art. 360 n. 5 CPC attenga a pretese incongruità e/o insufficienza delle argomentazio- ni svolte nell'impugnata sentenza in ordine alle prove per asserita omessa od erronea valutazione delle risul- tanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occor- integrale trascrizione nel ricorso, non essendo renza, idonei all'uopo né il riferimento per relationem ai mezzi istruttori acquisiti nella fase di merito, che non ne consente l'esame diretto, né la prospettazione del valore probatorio di alcuni di essi quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effetua- tene dal giudice di quella fase tenendo, invece, conto del complesso delle acquisizioni probatorie e selezionan- do quelle ritenute rilevanti ai fini dell'adottata deci- sione. Nella specie, il motivo, non inteso a censurare la ratio decidendi ma solo a prospettare una diversa in- 16916/98 11A terpretazione degli accertamenti in fatto e, quindi, già sol per questo inammissibile, neppure risulta adeguata- mente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia la pretesa erronea od insufficiente Inver valutazione, giacche difformemente dai richiamati prin- cipi, vi si omette di riportare per esteso il contenuto degli atti istruttori dei quali si assume 1'erronea va- lutazione operandosi, invece, un richiamo per relationem agli atti della precedente fase o per riassunto, secondo la soggettiva lettura della deducente, ovvero ancora per estrapolazione di singole loro parti che, avulse dal con- testo complessivo dell'atto e collegate con altre parti d'emergenze istruttorie parimenti riassunte od estrapola- te, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati, ve- rosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dalla dedu- cente stessa ma indubbiamente insuscettibili d'adeguato riscontro e, quindi, inidonei a fornire qualsivoglia sup- porto al controllo sulla decisività d'un eventuale riesa- me delle risultanze in questione ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adotta- te dal giudice a quo. Le tesi esposte nelle censure mosse alle dette so- luzioni, d'altronde, in quanto basate sulla valorizzazio- ne di singoli parziali elementi di giudizio, tratti per di più da alcune soltanto delle emergenze istruttorie, 16916/98 12 mancano d'una disamina complessiva delle emergenze stesse e d'una valutazione comparativa con le argomentazioni che nell'impugnata sentenza sono, per contro, sviluppate sul- la base del complesso degli elementi di giudizio acquisi- ti e non su di una visione settoriale di essi, per il che non conseguono il risultato di prospettare una critica valida e convincente ma si traducono, sostanzialmente, in un'argomentazione di solo fatto inammissibilmente intesa alla revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, mentre manca la prospettazione di vizi dell'iter logico seguito dal detto giudice, unici rilevanti, come già evidenziato, ai fini d'una censura di tale iter ex art. 360 n. 5 CPC. Il motivo è, dunque, inammissibile ex art. 366 n. 4 CPC, ma se ne può anche brevemente rilevare l'infondatez- za. Non si può, infatti, non rilevare come la motiva- zione fornita dalla corte territoriale all'assunta deci- sione risulti ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su di una dettagliata disamina dei vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su di una razionale va- lutazione di essi, considerati singolarmente e nel loro complesso, anche in relazione ai comportamenti tenuti dalle parti nelle varie fasi di svolgimento del rapporto;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri di- 16916/98 - 13 screzionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabi- 360 n. 5 CPC, la diversa opinione li in forza dell'art. soggettiva della ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Resta, dunque, valida la motivazione data dalla corte di merito alla reiezione dell'originaria domanda per esclusione ex art. 1491 CC del diritto dell'attrice all'invocata garanzia. Ne consegue l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso. Come ha ripetutamente evidenziato la giurispruden- za di questa Corte, infatti, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua in- terezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamen- te l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che an- che una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa ragioni, perché il ricor-anche ad una sola delle dette 16916/98 14 SO avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure, nell'uno ○ nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati, divenendo inammis- sibili per difetto d'interesse Il ricorso va, dunque, respinto. Non avendo parte intimata svolto attività difensi- non v'è luogo a pronunzia sulle spese. va,
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 5.10.2000. Il Presidente Il Cons. est.11 Cons Hettin 86000 IL CANCELLIERE C1 330000 Valeria Neri aleria JON CANCELLERIA 25 GEN. 2001 iscritte aut