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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/07/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. / P.IVA: / ) in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Della Marra, in forza di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Natascia Frisone, CP_1 C.F._1
giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale del 19.03.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 560/2021, emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, il 12.10.2021, chiedendone l'integrale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellato.
A sostegno della domanda la società ha dedotto l'erronea applicazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale e prova del danno.
Regolarmente si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente la tardività CP_1 dell'appello, essendo decorso il termine breve per l'impugnazione. Incardinato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per un'integrazione istruttoria, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
19.03.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare si rileva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile non avendo l'appellante rispettato il termine di giorni 30 decorrenti dalla notifica della sentenza gravata, di cui all'art. 325 c.p.c.
In particolare, dagli atti di causa si evince chiaramente che la sentenza, depositata il 12.10.2021, è stata notificata a mezzo pec il giorno 21.1.2022 nei confronti della parte rimasta contumace in primo grado. Di conseguenza, il termine per impugnare la sentenza sarebbe spirato il 21.02.2022.
Ciononostante, la notifica dell'atto di appello è avvenuta solo in data 11.4.2022.
Con ogni evidenza l'appello risulta tardivo.
Né l'appellante ha dedotto o comprovato alcunchè a fronte dell'eccezione ritualmente proposta dalla controparte.
Sulla base di quanto precede dovrà concludersi per la tardività dell'appello e dunque per la inammissibilità dello stesso.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'estrema semplicità della questione e della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello, con ogni conseguenza di legge;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate CP_1
nella somma di euro 380,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, 28.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. / P.IVA: / ) in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Della Marra, in forza di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Natascia Frisone, CP_1 C.F._1
giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale del 19.03.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 560/2021, emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, il 12.10.2021, chiedendone l'integrale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellato.
A sostegno della domanda la società ha dedotto l'erronea applicazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale e prova del danno.
Regolarmente si è costituito in giudizio , eccependo preliminarmente la tardività CP_1 dell'appello, essendo decorso il termine breve per l'impugnazione. Incardinato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, non sussistendo i presupposti per un'integrazione istruttoria, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
19.03.2025, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare si rileva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile non avendo l'appellante rispettato il termine di giorni 30 decorrenti dalla notifica della sentenza gravata, di cui all'art. 325 c.p.c.
In particolare, dagli atti di causa si evince chiaramente che la sentenza, depositata il 12.10.2021, è stata notificata a mezzo pec il giorno 21.1.2022 nei confronti della parte rimasta contumace in primo grado. Di conseguenza, il termine per impugnare la sentenza sarebbe spirato il 21.02.2022.
Ciononostante, la notifica dell'atto di appello è avvenuta solo in data 11.4.2022.
Con ogni evidenza l'appello risulta tardivo.
Né l'appellante ha dedotto o comprovato alcunchè a fronte dell'eccezione ritualmente proposta dalla controparte.
Sulla base di quanto precede dovrà concludersi per la tardività dell'appello e dunque per la inammissibilità dello stesso.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'estrema semplicità della questione e della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello, con ogni conseguenza di legge;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate CP_1
nella somma di euro 380,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, 28.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo