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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria IA AR Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 16.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 609/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'avv. Giovanni Luigi Guazzotti, come da procura in atti appellanti – appellati incidentali
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria _1
Privitera, come da procura in atti appellata – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10923/2022, pubblicata il 20.12.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, con contestuale richiesta di provvisoria esecuzione,
, e avanzavano richiesta di ingiunzione Parte_1 Parte_2 Parte_3 di pagamento contro la relativa a somme di denaro dovute a titolo di incentivi per lo _1 svolgimento delle funzioni tecniche disciplinate dal Regolamento Regionale n.1/2002 agli artt. 383 bis e seguenti, in attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, deducendo, a sostegno delle domande: di essere dipendenti della , in forza all'Area Manutentiva _1
1 della Direzione Regionale Bilancio;
che, a seguito dei gravi eventi climatici che avevano colpito il litorale laziale nei comuni di Latina, Cisterna di Latina, Pontinia, AU e NA in data
28.10.2018, la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio della aveva decretato la realizzazione di lavori di somma urgenza per il ripristino delle _1 condizioni di sicurezza delle fasce frangivento nelle zone colpite dalla calamità naturale;
che, al termine di tali lavori, regolarmente eseguiti dalle ditte cui erano stati commissionati, come da verbali di ultimazione lavori depositati in atti, la , con provvedimento di liquidazione _1
n. 21822 del 25.7.2019, aveva versato l'importo di € 20.014,29 sul capitolo di entrata 341559, destinato alla liquidazione degli incentivi, al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali, per il personale regionale;
che, come specificato nella relazione redatta dalla Direzione
Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, Area Tecnico-Manutentiva, al alla e al erano state rispettivamente ripartite le somme di € 2.994,57, € Pt_3 Pt_1 Pt_2
11.413,16 ed € 2.994,57.
Tali somme erano state riconosciute dal Giudice della fase monitoria con i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi n. 7231/2021 (R.G. 27169/2021 -Trentini/ GI Lazio), n. 4054/2021
(R.G. 16781/2021 – D'amico/GI Lazio) e n. 4187/2021 (R.G. 16782/2021 – Cerbone/GI
Lazio), in accoglimenti dei rispettivi ricorsi, a titolo di incentivi ai sensi dell'art. 113 D.lgs. n.
50/2016 oltre accessori di legge.
Con distinti ricorsi in opposizione depositati il 29.7.2021, successivamente riuniti, la _1
, contestava quanto dedotto dagli istanti in sede monitoria, ritenendo l'infondatezza della
[...] pretesa azionata e invocando l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.
In particolare, la riteneva non dovute le somme liquidate a favore degli appellanti a titolo _1 di incentivi, in quanto l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, al comma 2, prevede come presupposto necessario e ineludibile per procedere all'accontamento di risorse finanziarie nell'apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche e, quindi, per procedere al conseguente pagamento dei relativi incentivi, previa adozione di apposito regolamento, la presenza di una “gara”, non riscontrabile nel caso in oggetto, nel quale vi era stata una procedura di somma urgenza, non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 113 D.lgs. n. 50/2016.
La deduceva, inoltre, la violazione del principio di omnicomprensività della _1 retribuzione nonché la violazione del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, e concludeva chiedendo la revoca dei decreti ingiuntivi opposti.
Si costituivano in giudizio , e chiedendo Parte_1 Parte_2 Parte_3 il rigetto delle opposizioni e ribadendo le ragioni esposte in sede monitoria.
2 Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma accoglieva i ricorsi in opposizione e revocava i decreti ingiuntivi opposti;
condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, richiamando vari pareri della Corte dei Conti espressi sulla questione in oggetto, riteneva che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti previsti dall'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, per l'erogazione del compenso incentivante, ossia l'esecuzione di lavori affidati in base a una procedura selettiva, ossia in base a una gara, trattandosi nello specifico di lavori affidati, invece, per “somma urgenza” in forma diretta, ex art. 163 del
D.lgs. n. 50/2016.
Hanno proposto appello , e per i motivi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di seguito sinteticamente indicati:
1) Erronea interpretazione da parte del Tribunale di Roma dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.
Hanno sostenuto gli appellanti che ha errato il Tribunale nel non tenere conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile secondo cui gli incentivi tecnici ex art. 113 D.lgs. n.
50/2016 sono attribuiti anche nei casi in cui, nonostante la forma semplificata, i dipendenti amministrativi procedono allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, applicando un criterio prettamente sostanziale e non meramente formalistico.
Hanno, quindi, evidenziato che, nel caso in esame, la procedura di selezione, seppur in forma semplificata, è stata posta in essere tramite una consultazione competitiva e comparativa del mercato, e che di tale procedura di comparazione, e quindi di tale criterio di scelta, è stato dato atto nei verbali redatti dagli appellanti e citati dalla nella Determinazione Dirigenziale di _1 incarico del 21.11.2018, per giustificare i capitoli di spesa destinati agli incentivi del personale.
2) Omesso esame da parte del Giudice di primo grado di un fatto rilevante ai fini della decisione.
Hanno lamentato gli appellanti che il Tribunale ha omesso di rilevare, nella sua decisione, che gli incentivi a loro favore risultano da un provvedimento amministrativo produttivo di effetti e mai annullato in via di autotutela dalla , ossia la Determinazione dirigenziale n. G03317 _1 del 21.3.2019 che, in applicazione dell'art. 383 sexies del R.R. n. 1/2002, ha impegnato la somma di € 20.014,29 sul capitolo di bilancio regionale da destinare alla costituzione del fondo incentivi per le funzioni tecniche svolte dagli appellanti.
Hanno, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di confermare i decreti ingiuntivi n. 4187/2021, n. 4054/2021, n. 7231/2021 emessi dal Tribunale di Roma, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in quanto _1 infondato in fatto e in diritto. Ha, altresì, proposto appello incidentale chiedendo la condanna degli appellanti alla restituzione delle somme a loro erogate in esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti,
3 evidenziando che il giudice di primo grado, nonostante tale richiesta fosse stata già avanzata nel giudizio di primo grado, pur avendo revocato i decreti ingiuntivi, nulla ha disposto in merito alla restituzione delle somme.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato l'errata interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
La censura non coglie nel segno.
L'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 stabilisce espressamente che: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi
a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”.
L'assunto “posti a base di gara” delinea un presupposto necessario per l'erogazione di tale compenso incentivante, attribuendolo in definitiva esclusivamente ai dipendenti pubblici che abbiano eseguito le attività ivi previste nell'ambito dei lavori assegnati in base ad una gara. Come rilevato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, nel parere n. 60/2020, richiamato anche dal giudice di primo grado, il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, anche nei casi di procedure ex art. 36, comma 2, lett. a) D. lgs 50/2016
(cioè per importi inferiori a 40.000 euro), presuppone che il presupposto indefettibile di operatività dell'istituto sia l'espletamento di una pubblica gara. Le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili. In effetti le procedure eccezionali e non
4 competitive sono sottratte all'incentivazione, mentre relativamente agli appalti di servizi e forniture il compenso premiante può essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore a euro 500.000,00.
Statuisce in effetti testualmente la Corte dei Conti nella determinazione consultiva summenzionata
”Ciò posto, la richiesta di parte in esame verte, sostanzialmente, sulla legittimità del riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2 anche nei casi di procedure ex art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 (cioè per importi inferiori a 40.000 euro). Per rispondere al quesito occorre muovere dalla ratio della norma. Gli incentivi tecnici sono funzionalmente destinati
a retribuire – in chiave premiale ed aggiuntiva rispetto al trattamento economico ordinario – soltanto le funzioni gestionali, esecutive e di controllo e sono corrisposti attingendo al Fondo in cui sono vincolate risorse non superiori al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, con copertura “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1” (art. 113, comma 2), costituenti il c.d.
“quadro economico” dell'appalto. Innegabile è la funzione premiale dell'istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che
- ove fossero svolte, invece che da dipendenti interni ratione officii, da esterni - sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali. La ratio dei nuovi incentivi è, infatti, anzitutto quella di stimolare e premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne in procedure complesse, rispetto al ricorso all'affidamento all'esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l'Ente, con aggravio della spesa complessiva. (così Sez. regionale di controllo per il , 57/2018/PAR). Nell'ambito della contrattualistica pubblica _1
l'articolo 76, comma 1 del d.lgs. 56/2017 ha esteso l'ambito di operatività di tali incentivi, entro precisi limiti, anche agli appalti di servizi e di forniture, oltre che agli appalti di lavori, già contemplati nel testo originario. Con l'emanazione di quest'ultimo decreto, tuttavia, l'applicabilità degli incentivi, nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è risultata – al contempo – fortemente ridotta, in quanto contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione” (parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall'art.
76, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 56/2017), inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. La giurisprudenza contabile, nel sottolineare la natura derogatoria dell'istituto degli emolumenti premiali, rispetto al principio dell'onnicomprensività della retribuzione, 7 ne ha circoscritto
l'applicazione alle attività tassativamente previste, in quanto “si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all'adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell'incentivo” (Sezione delle Autonomie, 6/QMIG/2018). Tuttavia, gli incentivi medesimi possono essere riconosciuti, nei
5 limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (Sezione delle Autonomie 2/QMIG/2019).
La norma di cui al comma 2, dell'art 113, del codice dei contratti pubblici, già richiamata, individua nell'importo posto a base di gara il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche, limitando, di conseguenza, l'ambito applicativo della previsione alle fattispecie in cui la scelta del contraente avvenga mediante valutazione comparativa formalizzata tra più operatori economici. È pacifico, quindi, che il presupposto indefettibile di operatività dell'istituto sia l'espletamento di una pubblica gara (in tal senso, Sez. reg. controllo Lazio, 57/2018/PAR; Sez. reg. controllo Lombardia, 190/2017/PAR; Sez. reg. controllo Toscana, 19/2018/PAR; Sez. reg. controllo Puglia 162/2018/PAR; Sez. reg. controllo
Liguria, 136/2018/PAR; Sez. reg. controllo Veneto, 72/2019/PAR) Difatti, le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto, come nel caso dell'art. 36, comma 2, lett. a) del codice, non sono incentivabili mediante gli emolumenti premiali di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice stesso che presuppone la costituzione di un
Fondo e non fa discendere la corresponsione del compenso incentivante – in via sinallagmatica e diretta – dal compimento della prestazione lavorativa, alla luce della previsione legale, analogamente a quanto avviene per i professionisti esterni. Di qui la pacifica convinzione, maturata nella giurisprudenza di questa Corte e da cui il Collegio non trova motivo per discostarsi, per cui “Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione” (cfr. deliberazione n. 28/2018/PAR Sezione regionale di controllo per le Marche che richiama la deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana). 8 Va, peraltro, rammentato che la giurisprudenza di questa Corte, relativamente agli appalti di servizi e forniture, ha ulteriormente precisato come il compenso premiante possa essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore a 500.000. Nella circostanza (cfr. Sez. reg. controllo Lombardia, delibere n.
96/2019/QMIG e n. 310/2019/PAR) è stato osservato come «per effetto delle modifiche apportate all'art. 113 dall'art. 76, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 56 del 2017, i compensi incentivanti in parola siano erogabili, in caso di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, nomina richiesta - come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella precitata deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG - “secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità”. L'art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che, di norma, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture coincida il responsabile unico del procedimento, ma la disciplina di attuazione contenuta nelle Linee guida A.N.AC. n. 3 – par. 10.2
6 sopra richiamate individua espressamente i casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non può coincidere con il responsabile del procedimento (tra cui proprio quelli di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro e interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico)» (negli stessi termini si veda pure Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 107/2019/PAR).
Resta, infine, da osservare come, per l'erogabilità dell'incentivo in discorso, la sussistenza di una procedura di selezione comparativa degli offerenti è condizione necessaria, ma non sufficiente, dovendo ricorrere, tra l'altro, una delle attività contemplate dal citato art. 113, comma 2, con una elencazione tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica. La richiamata Sezione delle autonomie di questa Corte, in funzione di orientamento generale, ha confermato che “si tratta, quindi, di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall'essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell'ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge” (cfr. deliberazione Sezione delle autonomie n.
6/QMIG/2018).”
D'altronde anche le più recenti pronunce della giurisprudenza contabile, richiamate da parte appellante, che hanno adottato una lettura estensiva dell'art. 113, del D.lgs. n. 50/2016, secondo la quale anche forme più ridotte e semplificate sono riferibili all'accezione di gara, hanno chiarito la necessarietà quantomeno “dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione delle diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare” (SRC Liguria, deliberazione n. 59/2021/PAR,
Deliberazione n. 96/2022 del 15.06.2022, della Sezione del controllo per la GI DE .
Rileva la Corte dei Conti in sede consultiva che” Le modalità procedurali di cui all'art. 36, comma
2, lett. a ), così come la disciplina derogatoria e temporanea introdotta dal DL n. 76/2020, art 1, comma 2, lett. a) (affidamenti diretti), non precludono, infatti, che l'affidamento del contratto possa essere preceduto dall'esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'art. 30 del codice dei contratti, richiamati anche dalla disciplina emergenziale di cui al DL n. 76/2020 (cfr.
[...]
, deliberazione n. 121/2020/PAR)”. Pt_4
Analogamente la Sezione regionale di controllo per la Toscana, nella Delibera n. 234/2022 del
24.11.2022, conferma “l'esclusione della disciplina degli incentivi tecnici dell'affidamento diretto
(si pensi all'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici) ad eccezione dei casi in cui, “per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione,
7 nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria” (Sez. reg. Veneto, n. 121/2020/PAR)”.
Infine la Deliberazione n. 173/2022/PAR, del 18.11.2022, della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dispone testualmente che: “la soluzione interpretativa già tracciata della magistratura contabile, dalla quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, conferma dunque
l'esclusione della disciplina degli incentivi tecnici dell'affidamento diretto, tra cui anche
l'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici “salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale, l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria (cfr. , deliberazione n. 121/2020/PAR)”. Parte_4
In buona sostanza, anche la più recente giurisprudenza contabile è concorde nell'attribuire gli incentivi tecnici, ex art. 113 D.l.gs. n. 50/2016, solo nei casi in cui, nonostante la forma semplificata, i dipendenti amministrativi procedano allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa.
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sia stata svolta una procedura comparativa, e, in particolare, delle indagini di mercato e una comparazione concorrenziale tra più offerte.
E' documentato in atti, e comunque non contestato tra le parti, che i lavori in oggetto sono stati affidati per somma urgenza, in forma diretta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle fasce frangivento nelle zone colpite dalla calamità naturale del 29.10.2018 nei Comuni di Latina,
Cisterna di latina, Pontinia, AU e NA (determinazione dirigenziale n. 14924 del
21.11.2018).
Dalla determinazione dirigenziale n. 14924 del 21.11.2018, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, non risulta che vi sia stata una selezione comparativa tra le quattro imprese individuate, alle quali sono poi stati affidati i lavori.
In particolare, alle pagg. 10 e 11 della determinazione si legge che sono state contattate, a mezzo
PEC in data 30 ottobre 2018, esclusivamente le imprese Parte_5 CP_2
in quanto “in possesso dei requisiti tecnico professionali ad Controparte_3 CP_4 operare per le lavorazioni necessarie, le quali si sono dichiarate disponibili ad intervenire nell'immediatezza” e “in possesso di mezzi e personale idoneo per poter intervenire per eventi
8 straordinari, anche in base alla circostanza di aver già precedentemente lavorato in appalti similari di Messa in sicurezza delle Fasce Frangivento, mostrando eccellenti capacità organizzative ed esecutive”, e che alle stesse sono stati affidati i lavori.
Non sono state, quindi, individuate altre imprese, successivamente escluse a seguito di una valutazione comparativa, ma solo le quattro imprese alle quali sono stati affidati i lavori, e ciò consente di escludere l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016,
e l'erogazione dell'incentivo economico.
3. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di rilevare che gli incentivi in loro favore risultano da un provvedimento amministrativo produttivo di effetti e mai annullato in via di autotutela dalla
, ossia la Determinazione dirigenziale n. G03317 del 21.3.2019 che, in applicazione _1 dell'art. 383 sexies R.R. n. 1/2002, ha impegnato la somma di € 20.014,29 sul capitolo di bilancio regionale da destinare alla costituzione del fondo incentivi per le funzioni tecniche svolte dagli appellanti.
Anche tale censura non è fondata.
Osserva il Collegio che sia la determinazione n. G14924 del 21.11.2018 (all.1 al ricorso di primo grado), con cui sono stati disposti i lavori di somma urgenza, sia la determinazione dirigenziale n.
G03317 del 21.3.2019 (all. 2 al ricorso di primo grado), con cui sono stati confermati gli impegni di spesa assunti con il precedente provvedimento, entrambe emesse dalla Parte_6
, sono state firmate dalla
[...] Controparte_5
quale responsabile del procedimento, e dal quale estensore. Pt_1 Pt_2
La Direzione Bilancio, con nota prot. n. 719973 del 12.9.2019 (all. 3 al ricorso di primo grado) ha, quindi, trasmesso alla Personale, Area Controparte_6 CP_7
, la relazione sui lavori di somma urgenza disposti con i suindicati provvedimenti, ma
[...] quest'ultima Direzione, sul presupposto che l'assegnazione del compenso incentivante presuppone l'esecuzione di lavori affidati in base a una procedura selettiva, e non per i lavori affidati per
“somma urgenza” in forma diretta, non ha proceduto alla liquidazione dei relativi compensi.
La mancata liquidazione dei compensi da parte di altra Direzione regionale deputata a effettuare i pagamenti, ha, quindi, implicitamente posto nel nulla la Determinazione dirigenziale che tali compensi prevedeva, senza bisogno che la stessa fosse annullata in sede di autotutela.
Per i motivi che precedono l'appello principale deve essere respinto.
4. Deve essere, invece, accolto l'appello incidentale con il quale la ha chiesto la _1 condanna degli appellanti alla restituzione delle somme a loro erogate in esecuzione dei decreti
9 ingiuntivi opposti, provvisoriamente esecutivi, lamentando che il giudice di primo grado, pur avendo revocato i decreti, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria.
Va premesso che nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (Cass. n. 33174/2023; n. 2946/2017; n. 7772/2017).
Il rigetto dell'appello principale e la conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha revocato i decreti ingiuntivi opposti, consentono, quindi, di condannare gli appellanti a restituire alla le somme percepite in esecuzione degli stessi. _1
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale:
- respinge l'appello principale;
- condanna gli appellanti principali a restituire alla le somme percepite in esecuzione _1 dei decreti ingiuntivi n. 4187/2021, n. 4054/2021, n. 7231/2021;
- condanna gli appellanti principali, in solido tra loro, al pagamento, in favore della , _1 delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 16.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria IA AR
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