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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/09/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 588 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE CECI Parte_1
ricorrente e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.6.1984 n.222.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 636/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , in accordo con quanto rilevato in sede Persona_1 amministrativa, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della prestazione richiesta.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione, e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., chiedendo al Giudice di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla prestazione negata.
Con memoria del 10.12.2024, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla
CTU e deducendo, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa e decisa all'esito del deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori costituiti entro il termine del 25.9.2025, fissato con precedente ordinanza ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4,
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non veniva riscontrata in capo al ricorrente un permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3, necessaria ai fini della concessione dell'assegno di invalidità ordinario ex art. 1, l. 222/84.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta, anche alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti.
Pag. 2 di 4 Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. , il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a visita il ricorrente e Persona_2
scrupolosamente esaminato la documentazione medica aggiornata e versata in atti, ha ricostruito il quadro patologico del in termini di “Multiple discopatie Parte_1 degenerative e protrusioni discali del tratto lombare ad impegno funzionale e con segni clinici di radicolopatia bilaterale”, evidenziando, al riguardo, come “L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare permette di riscontrare un rachide apparentemente in asse, modicamente contratto a livello lombare, con moderata limitazione funzionale nei movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del tronco e segni clinici di radicolopatia bilaterale”, infermità ritenute dal CTU non di gravità tale da pregiudicare, nella misura richiesta dall'art. 1 L. 222/94, la capacità manuale del periziando, utile allo svolgimento di attività lavorativa a lui compatibili.
Sul punto, giova osservare come il ricorrente, in possesso del diploma di scuola media superiore, lavori attualmente come verificatore presso ATAC, dopo il giudizio di non idoneità in via definitiva alla mansione di autista – precedentemente espletata - espresso dal medico competente in data 17.06.2024.
Tale giudizio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, non appare dirimente ai fini della valutazione in esame, dovendosi ritenere certamente rientrante tra le attività confacenti alle attitudini del anche l'attività di verificatore attualmente svolta. Parte_1
Pertanto, le conclusioni del CTU – secondo cui “il ricorrente non può ritenersi meritevole dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 non ravvisando nell'assicurato una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo della totale” - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Pag. 3 di 4 Avendo il ricorrente dichiarato di non trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art.152 disp. att. c.p.c., le spese di lite – comprensive anche della fase di accertamento tecnico preventivo - seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Per lo stesso motivo, devono essere poste a carico del ricorrente sia le spese della CTU disposta in fase di ATP – già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' – sia di quella espletata nella presente fase di opposizione, che si liquidano CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , liquidate CP_1 in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 25/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 588 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE CECI Parte_1
ricorrente e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.6.1984 n.222.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 636/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , in accordo con quanto rilevato in sede Persona_1 amministrativa, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della prestazione richiesta.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione, e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., chiedendo al Giudice di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla prestazione negata.
Con memoria del 10.12.2024, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla
CTU e deducendo, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa e decisa all'esito del deposito di note scritte da parte di entrambi i procuratori costituiti entro il termine del 25.9.2025, fissato con precedente ordinanza ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4,
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non veniva riscontrata in capo al ricorrente un permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3, necessaria ai fini della concessione dell'assegno di invalidità ordinario ex art. 1, l. 222/84.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta, anche alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti.
Pag. 2 di 4 Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. , il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a visita il ricorrente e Persona_2
scrupolosamente esaminato la documentazione medica aggiornata e versata in atti, ha ricostruito il quadro patologico del in termini di “Multiple discopatie Parte_1 degenerative e protrusioni discali del tratto lombare ad impegno funzionale e con segni clinici di radicolopatia bilaterale”, evidenziando, al riguardo, come “L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare permette di riscontrare un rachide apparentemente in asse, modicamente contratto a livello lombare, con moderata limitazione funzionale nei movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del tronco e segni clinici di radicolopatia bilaterale”, infermità ritenute dal CTU non di gravità tale da pregiudicare, nella misura richiesta dall'art. 1 L. 222/94, la capacità manuale del periziando, utile allo svolgimento di attività lavorativa a lui compatibili.
Sul punto, giova osservare come il ricorrente, in possesso del diploma di scuola media superiore, lavori attualmente come verificatore presso ATAC, dopo il giudizio di non idoneità in via definitiva alla mansione di autista – precedentemente espletata - espresso dal medico competente in data 17.06.2024.
Tale giudizio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, non appare dirimente ai fini della valutazione in esame, dovendosi ritenere certamente rientrante tra le attività confacenti alle attitudini del anche l'attività di verificatore attualmente svolta. Parte_1
Pertanto, le conclusioni del CTU – secondo cui “il ricorrente non può ritenersi meritevole dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 non ravvisando nell'assicurato una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo della totale” - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Pag. 3 di 4 Avendo il ricorrente dichiarato di non trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art.152 disp. att. c.p.c., le spese di lite – comprensive anche della fase di accertamento tecnico preventivo - seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Per lo stesso motivo, devono essere poste a carico del ricorrente sia le spese della CTU disposta in fase di ATP – già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' – sia di quella espletata nella presente fase di opposizione, che si liquidano CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , liquidate CP_1 in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 25/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 4 di 4