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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3126/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. MANUELA PERNA Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via preliminare
Accertata la propria incompetenza funzionale, revocare e/o con qualsiasi altra formula privare di effetto il decreto ingiuntivo n. 876/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza in data
31.05.2024 nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al n. di R.G. 1806/2024;
1 In via subordinata, nel merito
Ritenuta l'infondatezza/illegittimità delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui alla spiegata opposizione, revocare e/o con qualsiasi altra formula privare di effetto il decreto ingiuntivo n. 876/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza in data
31.05.2024 nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al n. di R.G. 1806/2024; per l'effetto dichiarare che la società nulla deve corrispondere alla Parte_1
società CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 876/24, emesso il 31.5.2024, questo Tribunale ha intimato a
[...] il pagamento di € 43.353,22, oltre interessi e spese, in favore della Parte_1
ricorrente la quale ha dedotto di avere maturato il credito azionato – cui si Controparte_1
riferiscono nove fatture emesse tra il 30.9.2023 ed il 30.11.2023 - per avere svolto in favore dell'ingiunta lavori di edilizia, in subappalto, presso diversi cantieri.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione eccependo, Parte_1 in via preliminare, “l'incompetenza funzionale” di questo Tribunale e, in subordine,
l'insussistenza del debito.
è rimasta contumace. Controparte_1
Il Tribunale ha rinviato la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Inammissibilità dell'azione proposta dal creditore
2 L'opponente ha dimesso la propria visura camerale dalla quale si evince che, con provvedimento del 27.9.2023, il GIP presso il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria diretta delle azioni di detenute Parte_1
dal socio unico Advanced Global Solution A.G.S. s.p.a. Ha eccepito, pertanto, che la pretesa creditoria di controparte dovrebbe essere proposta, necessariamente, al giudice penale titolare del procedimento di sequestro, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del D.L.vo n. 159/11, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Con note 5.3.2025 l'attrice ha dimesso copia del decreto di sequestro, pur visibile solo per una parte in ragione del segreto istruttorio.
L'eccezione di parte attrice è fondata.
Gli artt. 57 e seguenti del D.L.vo n. 159/11 approntano un procedimento concorsuale avanti il giudice penale volto ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione secondo un dispositivo analogo a quello previsto dagli artt. 93 e seguenti della Legge Fallimentare e a quello previsto dagli artt. 205 e seguenti del Codice della crisi d'impresa. In tutti questi ambiti la tutela dei creditori avviene attraverso “una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura”
(Cass. n. 27215/23, rv. 669043; n. 13432/23, rv. 667703; n. 3356/22, rv. 663761). La competenza all'accertamento dei crediti anteriori al provvedimento di sequestro spetta quindi al giudice delegato del procedimento di prevenzione.
Come avviene nell'ambito della crisi d'impresa, ove l'azione per l'accertamento del credito sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il sequestro sia intervenuto prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (Cass. n. 731/24, rv. 669967).
3 Nel presente procedimento, sulla scorta della documentazione in atti (contratti e fatture), deve ritenersi che i crediti azionati preesistessero al provvedimento di sequestro cosicché la cognizione della relativa azione appartiene al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non a questo giudice.
Conclusioni e spese
Il ricorso monitorio depositato il 25.4.2024 da è inammissibile, per le ragioni Controparte_1
indicate, e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Segue alla soccombenza della convenuta opposta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate, in considerazione della natura della presente decisione, nei minimi tariffari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 876/24, emesso il 31.5.2024, stante l'inammissibilità dell'azione della convenuta opposta;
2) condanna a rifondere delle spese di difesa, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 3.218,50, di cui € 2.550,00 per compensi, € 286,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 14 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. MANUELA PERNA Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via preliminare
Accertata la propria incompetenza funzionale, revocare e/o con qualsiasi altra formula privare di effetto il decreto ingiuntivo n. 876/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza in data
31.05.2024 nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al n. di R.G. 1806/2024;
1 In via subordinata, nel merito
Ritenuta l'infondatezza/illegittimità delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni di cui alla spiegata opposizione, revocare e/o con qualsiasi altra formula privare di effetto il decreto ingiuntivo n. 876/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Vicenza in data
31.05.2024 nell'ambito del procedimento monitorio rubricato al n. di R.G. 1806/2024; per l'effetto dichiarare che la società nulla deve corrispondere alla Parte_1
società CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 876/24, emesso il 31.5.2024, questo Tribunale ha intimato a
[...] il pagamento di € 43.353,22, oltre interessi e spese, in favore della Parte_1
ricorrente la quale ha dedotto di avere maturato il credito azionato – cui si Controparte_1
riferiscono nove fatture emesse tra il 30.9.2023 ed il 30.11.2023 - per avere svolto in favore dell'ingiunta lavori di edilizia, in subappalto, presso diversi cantieri.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione eccependo, Parte_1 in via preliminare, “l'incompetenza funzionale” di questo Tribunale e, in subordine,
l'insussistenza del debito.
è rimasta contumace. Controparte_1
Il Tribunale ha rinviato la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Inammissibilità dell'azione proposta dal creditore
2 L'opponente ha dimesso la propria visura camerale dalla quale si evince che, con provvedimento del 27.9.2023, il GIP presso il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria diretta delle azioni di detenute Parte_1
dal socio unico Advanced Global Solution A.G.S. s.p.a. Ha eccepito, pertanto, che la pretesa creditoria di controparte dovrebbe essere proposta, necessariamente, al giudice penale titolare del procedimento di sequestro, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del D.L.vo n. 159/11, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Con note 5.3.2025 l'attrice ha dimesso copia del decreto di sequestro, pur visibile solo per una parte in ragione del segreto istruttorio.
L'eccezione di parte attrice è fondata.
Gli artt. 57 e seguenti del D.L.vo n. 159/11 approntano un procedimento concorsuale avanti il giudice penale volto ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione secondo un dispositivo analogo a quello previsto dagli artt. 93 e seguenti della Legge Fallimentare e a quello previsto dagli artt. 205 e seguenti del Codice della crisi d'impresa. In tutti questi ambiti la tutela dei creditori avviene attraverso “una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura”
(Cass. n. 27215/23, rv. 669043; n. 13432/23, rv. 667703; n. 3356/22, rv. 663761). La competenza all'accertamento dei crediti anteriori al provvedimento di sequestro spetta quindi al giudice delegato del procedimento di prevenzione.
Come avviene nell'ambito della crisi d'impresa, ove l'azione per l'accertamento del credito sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il sequestro sia intervenuto prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (Cass. n. 731/24, rv. 669967).
3 Nel presente procedimento, sulla scorta della documentazione in atti (contratti e fatture), deve ritenersi che i crediti azionati preesistessero al provvedimento di sequestro cosicché la cognizione della relativa azione appartiene al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non a questo giudice.
Conclusioni e spese
Il ricorso monitorio depositato il 25.4.2024 da è inammissibile, per le ragioni Controparte_1
indicate, e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Segue alla soccombenza della convenuta opposta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate, in considerazione della natura della presente decisione, nei minimi tariffari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 876/24, emesso il 31.5.2024, stante l'inammissibilità dell'azione della convenuta opposta;
2) condanna a rifondere delle spese di difesa, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 3.218,50, di cui € 2.550,00 per compensi, € 286,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 14 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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