Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2024, n. 731
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Sentenza 9 gennaio 2024

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Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art.96, comma 2, n.3 l.fall., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2024, n. 731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 731
    Data del deposito : 9 gennaio 2024

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